Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 21835 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 21835 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 29/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 7192-2023 proposto da:
COGNOME, COGNOME ASSUNTA, COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME i primi due, oltre che in proprio, pure quali eredi di NOME COGNOME e NOME COGNOME tutti domiciliati ‘ ex lege ‘ presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentati e difesi dall’Avvocato NOME COGNOME
– ricorrenti –
contro
COGNOME domiciliato ‘ ex lege ‘ presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentato e difeso d all’ Avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
Oggetto
ESPROPRIAZIONE
Controversia distributiva
R.G.N. 7192/2023
COGNOME
Rep.
Ud. 12/3/2025
Adunanza camerale
nonché contro
NOME COGNOME
– intimati –
Avverso la sentenza n. 109/2023, del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, depositata in data 12/12/2023;
udita la relazione della causa svolta nell ‘adunanza camerale del 12/03/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME e NOME COGNOME (sia in proprio che quali eredi di NOME COGNOME e NOME COGNOME), nonché NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono, sulla base di sette motivi, per la cassazione della sentenza n. 109/23, del 12 gennaio 2023, del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che ne ha respinto l’opposizione distributiva ex art. 617 cod. proc. civ.
Riferiscono, in punto di fatto, gli odierni ricorrenti che, nell’anno 2009, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME (e con essi tale NOME COGNOME), in forza di un titolo giudiziale che li riconosceva titolari di un credito risarcitorio nei confronti di NOME COGNOME, procedevano al pignoramento di un immobile di proprietà dello stesso, sito a Casapulla, in INDIRIZZO. Nella procedura così instaurata intervenivano per far valere anch’essi un credito risarcitorio, sempre in forza di titolo giudiziale – pure NOME COGNOME, nonché NOME che NOME COGNOME (tutti in proprio, oltre che in qualità di eredi di NOME COGNOME). Interveniva, altresì, NOME COGNOME, cognato del debitore esecutato, in virtù di atto di ipoteca volontaria, costituita, sull’immobile staggito , a garanzia di un credito del quale gli odierni ricorrenti assumono
essersi accertata, in seguito, l’inesistenza, quale esito dell’accoglimento dell’azione revocatoria da essi esercitata (giusta sentenza n. 3839/16 del medesimo Tribunale sammaritano, mai impugnata e dunque passata in giudicato), di accertamento dell’ineffi cacia della costituzione di ipoteca, in ragione del carattere fraudolento del credito garantito, giacché destinato solo a pregiudicare quelli dei reali creditori di NOME COGNOME.
Aggiudicato l’immobile pignorato, all’esito di vendita senza incanto, a NOME COGNOME (figlio del debitore esecutato e nipote di NOME COGNOME), l’originario progetto di distribuzione del ricavato, predisposto dal professionista incaricato della vendita, veniva fatto oggetto di opposizione da parte degli odierni ricorrenti (con procedimenti poi riuniti). Accolta -previa sospensione -l’opposizione, con sentenza n. 3445/18 pronunciata sempre dal Tribunale sammaritano, e ordinata, pertanto, la redazione di un nuovo piano di distribuzione, lo stesso veniva predisposto una seconda e poi una terza volta dal professionista, per essere infine approvato dal giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 7 aprile 2021.
Proposta opposizione avverso tale ordinanza dagli odierni ricorrenti, respinta la richiesta di sospensione, veniva da essi instaurato il giudizio di merito, finalizzato, in via di principalità, a dichiarare e statuire che NOME COGNOME non è creditore di NOME COGNOME ‘escludendolo totalmente dal progetto di distribuzione’, da riformulare, quindi, con la previsione di una maggiore somma da attribuire agli allora opponenti. In subordine, essi chiedevano accertarsi che NOME COGNOME non vantava alcun titolo di prelazione sulle somme ricavate, tenendo presente, inoltre, ‘ che sono stati malamente calcolati gli interessi ‘ , così da circoscrivere ‘ la somma a lui dovuta al solo capitale con i soli interessi legali decurtando gli anni di sospensione (7 anni) del procedimento esecutivo ‘, per
‘poi proporzionatamente attribuire ai singoli creditori le somme’ così ricalcolate, da maggiorarsi, quanto ad essi opponenti, degli interessi.
Sopravvenuto, nel corso del giudizio, il decesso di NOME COGNOME (e della moglie, NOME COGNOME), si costituiva in giudizio la figlia NOME COGNOME al solo fine di informare di aver rinunciato all’eredità di entrambi i genitori, mentre l’altro fi glio, il già citato NOME COGNOME riferiva di aver accettato l’eredità di entrambi i genitori con beneficio d’inventario.
La proposta opposizione, tuttavia, veniva rigettata.
Avverso la sentenza del Tribunale sammaritano hanno proposto ricorso per cassazione i già opponenti, sulla base – come detto – di sette motivi.
3.1. Il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. ‘omesso esame di un fatto decisivo della sentenza’, e cioè ‘della motivazione della sentenza’, la n. 3839/16, ‘a base dell’inefficacia dell’ipoteca’.
Si censura la sentenza impugnata per aver condiviso quanto già rilevato dal giudice dell’esecuzione, vale a dire che il credito di NOME COGNOME ‘seppur non privilegiato in virtù della sentenza n. 3839/2016 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, risulta fondato su cambiali depositate in copia agli atti cartacei e telematici della procedura ed in originale nella cassaforte della cancelleria civile della quarta sezione civile del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, titoli mai contestati e mai dichiarati inefficaci’, così confutando la tesi degli allora opponenti secondo cui ‘nella citata sentenza del 2016, il credito in questione sarebbe stato giudicato «inesistente e creato ad hoc »’.
Evidenziano, tuttavia, i ricorrenti che nella suddetta sentenza n. 3839/2016 si legge, a proposito di NOME COGNOME che ‘lo stesso
è il fratello della moglie del proprio debitore e ciò determina un forte principio di consapevolezza da parte dello stesso per l’esposizione debitoria del Cecere’; circostanza, peraltro, ‘anche confermata dal Sorbo, in quanto sostiene che tale effetti cambiari siano stati d’utilità al COGNOME per far fronte alle sue numerose spese processuali, penali e civili’, su tali basi concludendo che il Sorbo ha ‘assunto la posizione di compartecipe dell’atto dispositivo in suo favore, essendo a conoscenza della posizione debitoria del Cecere’.
Nel negare che la sentenza suddetta abbia ‘valore di accertamento dell’inesistenza del credito’ del Sorbo, la pronuncia qui impugnata avrebbe omesso ‘di esaminare un fatto decisivo e statuito nella sentenza ‘ , ossia che essa, ‘ nel dichiarare inefficace l’ipoteca ha valutato la creazione apposita del relativo credito, al fine di eludere i creditori ed integrare, in quel caso, uno degli elementi giustificativi dell’azione revocatoria’.
In altri termini, si sostiene che uno ‘degli elementi dell’azione revocatoria ( partecipatio fraudis ) è, nel nostro caso, un evento decisivo della vicenda non esaminato con la dovuta profondità cognitiva’ dal giudice dapprima dell’esecuzione e poi della cognizione, che avrebbero dovuto ritenerlo provato anche solo sulla base di elementi presuntivi.
3.2. Il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. – violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. ed omesso esame-travisamento della prova circa il credito di NOME COGNOME
Si censura la decisione impugnata là dove afferma che a quanto rilevato nella suddetta sentenza n. 3839/2016 circa il credito di NOME COGNOMEnon può di certo attribuirsi il valore di accertamento dell’inesistenza del credito’, accertamento ‘che non era evidentemente oggetto del predetto giudizio, come si
evince chiaramente anche dal dispositivo della medesima sentenza’.
Rilevano i ricorrenti che, per contro, nella sentenza n. 3839/2016, si ‘afferma che le cambiali sono state create appositamente per creare un credito fittizio del sig. COGNOME NOMECOGNOME tanto è vero che il Giudice sottolinea il rapporto di parentela tra quest’ultimo e l’Ing. COGNOME NOME (cognato)’.
Si evidenzia, inoltre, che nella suddetta sentenza n. 3839/2016 si afferma pure non esservi prova della presenza delle cambiali nel fascicolo di ufficio, ‘per cui a maggior ragione ciò determina’ – secondo i ricorrenti ‘l’inesistenza del credito del sig. COGNOME NOMECOGNOME inesistenza ampiamente affermata ‘ da tale pronuncia, ‘ che, malamente, viene definita in maniera riduttiva «affermazione incidentale»’ , nella sentenza oggi impugnata.
I ricorrenti rammentano ‘che l’art. 115 cod. proc. civ. comma 1 lemma secondo ‘ afferma che il Giudice deve porre al fondamento della decisione i fatti non contestati (principio di non contestazione) ‘e poi l’art. 116 cod. proc. civ., comma 2, ultimo periodo afferma che il Giudice può desumere argomenti di prova dal contegno delle parti nel processo’, sicché ‘entrambe queste discipline sono state del tutto violate’ dalla sentenza impugnata.
3.3. Il terzo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. – omesso esame e motivazione insufficienteapparente.
Si censura la decisione impugnata là dove, con riferimento alle sentenze n. 3839/2016 e n. 3445/2018, assume non comprendersi in quale punto, come sostenuto dagli allora opponenti, tali sentenze affermino ‘che l’azione in frode posta dai sigg.ri COGNOME NOME e COGNOME NOME (suo cognato) è, giusta elementi propri dell’azione revocatoria, non solo l’aver iscritto ipoteca volontaria, ma aver ad hoc e proprio dopo l’inizio delle
azioni recuperatorie degli attuali opponenti, creato le cambiali ed il credito a favore del sig. COGNOME NOME, cognato del COGNOME, credito dichiarato inesistente’.
Orbene, i ricorrenti sostengono che il Tribunale sammaritano ‘non dà alcuna valida ragione alla sua affermazione, omettendo volutamente di valutare un fatto decisivo del giudizio, ossia che, come prognosticamente affermato in tutte le sentenze sopraindicate, l’ipoteca e le cambiali, sopr attutto queste ultime, sono state create ad hoc dopo l’inizio delle azioni esecutive degli attuali istanti da parte del sig. COGNOME Luigi e dell ‘ ing. COGNOME PasqualeCOGNOME (stretti parenti fra di loro)’.
3.4. Il quarto motivo denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., ‘violazione del criterio di distribuzione – aliquota -violazione artt. 510 cod. proc. civ. e 2770 cod. civ.’.
Si censura la sentenza impugnata là dove ha ritenuto corretto il progetto di distribuzione per aver ‘attribuito in eguale percentuale le somme disponibili in favore dei creditori chirografi’.
Nondimeno, la decisione di adottare il criterio ‘a forfait’ sarebbe stata presa ‘in violazione del combinato disposto degli articoli 510 cod. proc. civ. e 2770 cod. civ.; infatti, la disciplina evincibile dai predetti articoli prevede che la distribuzione del ricavato non può essere fatta stabilendo una aliquota per tutti i creditori’, dovendo, invece, ‘valutarsi le cause di prelazione’, tra le quali ‘vi sono le spese di giustizia e, in particolar modo, per l ‘espropriazione’. Nella specie, dunque, almeno pe r i creditori procedenti (e cioè tutti, tranne gli COGNOME), quantomeno ‘le spese per attivare il procedimento espropriativo (trascrizione, C.U., certificazioni, spese di precetto e del difensore del creditore procedente), sono privilegiate ai sensi dell ‘art 2770 cod. civ.’.
3.5. Il quinto motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. ‘omesso esame circa la contestazione del computo degli interessi’ e ‘non dovuto calcolo interessi relativamente all’ipoteca’.
Si censura la sentenza impugnata là dove, ‘quanto alla dedotta erroneità del calcolo degli interessi richiesti da COGNOME NOME‘, afferma che, ‘a parte la genericità di detta contestazione, essa risulta infondata, limitandosi gli opponenti a sostenere la non debenza degli interessi per il periodo di sospensione della distribuzione delle somme, eccezione che non ha alcun fondamento giuridico’.
Si nega che tale contestazione fosse generica, ‘giacché è stato specificatamente affermato che durante il procedimento di distribuzione durato ben 7 anni (ed almeno per tale periodo), doveva avvenire la sospensione del calcolo degli interessi, per cui la contestazione degli attuali ricorrenti è stata del tutto specifica, giacché la contestazione non è relativa alla quantificazione degli interessi, ma alla non applicazione della sospensione’.
Inoltre, si sottolinea il comportamento abnorme di NOME COGNOME circa gli interessi ‘in tutta la vicenda complessivamente considerata: infatti, per le cambiali non richiede interessi di alcun tipo all’atto della creazione dell’atto di ipoteca volontaria, ma successivamente con l’atto di intervento li richiede in maniera generica che non giustifica una tutela giuridica ed il loro riconoscimento’.
3.6. Il sesto motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. ‘violazione per addebito di somme determinate da errori procedurali’.
La censura, in questo caso, investe la sentenza impugnata là dove afferma che ‘la somma da distribuire ammonta ad una somma inferiore a quella indicata da parte opponente giacché, in
virtù del precedente progetto di distribuzione approvato il 27 marzo 2013, in un momento, quindi, anteriore all’ordinanza del 25/30 luglio 2013 di sospensione dell’esecutività del piano di riparto, erano state ritualmente distribuite le somme assegnate in cd. prededuzione’.
I ricorrenti evidenziano di aver ‘contestato che di volta in volta il progetto di distribuzione successivo partisse da una somma inferiore’ e, inoltre, specificano ‘che vi sono stati ben 3 progetti di distribuzione, circostanza non valutata’ dalla sentenza impugnata.
La contestazione avanzata dagli attuali ricorrenti (che si assume ‘non compresa dal G.E.’) è determinata, ‘non dal non dar valore al lavoro svolto dagli ausiliari/delegati del Giudice, ma a causa di macroscopici loro errori’, dal ‘far partire il riparto se mpre da una somma inferiore’.
L’errore più macroscopico sarebbe ‘quello relativo alla inesistenza dell’ipoteca, giacché il Notaio delegato, NOME COGNOME nel progetto di distribuzione, per ben due volte, aveva valutato come esistente l’ipoteca e, quindi, posto in prededuzione (immotivata) il credito del sig. COGNOME COGNOME il quale, invece, giusta sentenza n. 3839/2016, ‘ non ha alcuna ipoteca e non può per nessuna ragione essere preferito nella distribuzione con gli interessi’, anche perché il professionista delegato ‘è stato tempestivamente e preventivamente informato del giudizio per revocatoria’.
3.7. Il settimo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. ‘violazione norme processuali circa spese legali e d.m. 55/2014 – differente scaglione tariffa inferiore’.
Si censura la sentenza impugnata perché avrebbe erroneamente quantificato le spese di lite, avendo ‘attribuito il valore della lite nello scaglione da € 52.000,00 a € 260.000,00 ed
alla luce di ciò ha condannato i ricorrenti alle spese di lite con esclusione della fase istruttoria, giacché non svolta’.
L’errore sarebbe ‘dovuto al fatto che la somma decurtata dagli interessi non dovuti, giusta la sopra sospensione del loro calcolo per le ragioni sopra esposte, ammonta a circa € 34.000,00, circostanza che determina il valore della lite nello scaglione da € 26.000,00 a € 52.000,00 per il quale le spese di lite, con la precisazione di cui sopra circa le fasi svolte, non è € 8.433,00, ma € 5.810,00’.
Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, NOME COGNOME chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.
Sono rimasti solo intimati i germani COGNOME
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380bis .1 cod. proc. civ.
I ricorrenti hanno presentato memoria.
Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
9.1. Il primo motivo è inammissibile.
9.1.1. Conduce a tale esito, innanzitutto, il rilievo che l’omissione rilevante ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod.
proc. civ. deve investire sempre un ‘fatto vero e proprio’ (non una ‘questione’ o un ‘punto’ della sentenza) e, quindi, ‘un fatto principale, ex art. 2697 cod. civ. (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo’ (così, in motivazione, Cass. Sez. 5, sent. 8 settembre 2016, n. 17761, Rv. 641174-01; nello stesso senso Cass. Sez. 6-5, ord. 4 ottobre 2017, n. 23238, Rv. 64630801), vale a dire ‘un preciso accadimento, ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storiconaturalistico’ (Cass. Sez. 5, sent. 8 ottobre 2014, n. 21152, Rv. 632989-01; Cass. Sez. Un., sent. 23 marzo 2015, n. 5745, non massimata), ‘un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante, e le relative ricadute di esso in termini di diritto’ (cfr. Cass. Sez. 1, ord. 5 marzo 2014, n. 5133, Rv. 629647-01), mentre, nella specie, il preteso ‘fatto’ s i indentifica nel contenuto della sentenza n. 3839/16, resa dal medesimo Tribunale sammaritano.
Nondimeno, anche a voler identificare il ‘fatto’ oggetto dell’omesso esame nel requisito dell’azione ex art. 2901 cod. civ. costituito dalla ‘ partecipatio fraudis ‘ da parte di NOME COGNOME ciò di cui i ricorrenti si dolgono è che esso non sarebbe stato ‘esaminato con la dovuta profondità cognitiva’; censura, all’evidenza, estranea al disposto dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ.
9.2. Il secondo motivo non è fondato.
9.2.1. A prescindere, in questo caso, dal rilievo – suscettibile di minare l’ammissibilità stessa della censura, sotto il profilo del difetto del requisito della specificità, ex art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. – che i ricorrenti neppure chiariscono né in che modo sarebbe stato violato il principio di ‘non contestazione’, né
in cosa sia consistito il contegno della controparte da cui trarre argomenti di prova, risulta, comunque, immune da vizi l’affermazione della sentenza impugnata – corrispondente a consolidato approdo di legittimità secondo cui l’accoglimento dell’azione ex art. 2901 cod. civ. non implicava il riconoscimento dell’inesistenza del credito cambiario, bensì solo l’inopponibilità dell’iscrizione ipotecaria.
9.3. Il terzo motivo è inammissibile.
9.3.1. Premesso che la motivazione si colloca ben al di sopra del minimo costituzionale, ciò che impedisce di ravvisarne il difetto (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 62983001, nonché, ‘ ex multis ‘, Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 1, ord. 30 giugno 2020, n. 13248, Rv. 658088-01), dirimente è la constatazione che il presente motivo tende, nuovamente, a lamentare l’omessa considerazione della suddetta sentenza n. 3839/16, o meglio a sollecitare un diverso apprezzamento della stessa, così prospettando quel tipo di censura ‘che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giu dizio’, mira, ‘in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito’ (Cass. Sez. Un., sent. 27 dicembre 2019, n. 34476, Rv. 656492-03).
D’altra parte, neppure configura un fatto, inteso in senso storico o naturalistico (solo in tali sensi rilevando il vizio previsto dal testo attuale del n. 5 del comma 1 dell’art. 360 cod. proc. civ.), la circostanza di cui si lamenta l’omesso esame, tra c ui la finalità del rilascio delle cambiali.
9.4. Anche il quarto motivo è inammissibile.
9.4.1. Esso prospetta una questione di cui non vi è traccia nella sentenza impugnata, donde la sua inammissibilità ex art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ., in applicazione del principio secondo cui ‘ove una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarne l’avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare « ex actis » la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa’ (Cass. Sez. 2, ord. 24 gennaio 2019, n. 2038, Rv. 652251-02).
9.5. Pure il quinto motivo è inammissibile, nuovamente a norma dell’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ.
9.5.1. Invero, l’affermazione della sentenza impugnata circa il difetto di specificità della doglianza relativa al computo degli interessi, che i ricorrenti assumono essere stata, invece, specifica, avrebbe richiesto la sua riproduzione, onde consentire a questa Corte di procedere a tale verifica.
Il tutto, poi, senza tacere che neppure viene attinta la ‘ ratio decidendi ‘ (peraltro ineccepibile) relativa alla mancata previsione, da parte di alcuna norma di legge, della sospensione del corso interessi in pendenza di sospensione della distribuzione, donde l’inammissibilità della censura anche sotto questo profilo, ovvero per non essersi confrontata con tale ‘ ratio ‘ (cfr. Cass. Sez. 6-1, ord. 7 settembre 2017, n. 20910, Rv. 645744-01; in senso
conforme Cass. Sez. 6-3, ord. 3 luglio 2020, n. 13735, Rv. 658411-01; Cass. Sez. 2, ord. 9 aprile 2024, n. 9450, Rv. 670733-01).
3.6. Dello stesso vizio di inammissibilità ex art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ. è partecipe pure il sesto motivo di ricorso.
3.6.1. Non sono, infatti, specificati quali siano i ‘macroscopici errori’ alla base del conteggio della somma da distribuire, al netto della censura -reiterata anche col presente motivo, ma irrilevante per quanto già visto – di non aver dato rilievo alla sentenza n. 3839/16 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, di accoglimento dell’azione revocatoria.
9.7. Infine, inammissibile è anche il settimo motivo.
9.7.1. Difatti, la pretesa secondo cui le spese di lite sarebbero state liquidate sulla base di uno scaglione ‘maggiorato’ si basa sull’assunto che sulla somma attribuita a NOME COGNOME sarebbero da decurtare gli interessi che si assumono non dovuti, senza però che il relativo motivo di doglianza possa essere – per le ragioni già illustrate – favorevolmente scrutinato.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
A carico dei ricorrenti, stante il rigetto del ricorso, sussiste l’obbligo di versare, al competente ufficio di merito, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai
sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso, condannando NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME a rifondere, a NOME COGNOME, le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in € 5.100,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, al competente ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della