Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 21097 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 21097 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16018/2023 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in CATANIA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE,domiciliata digitalmente ex lege, che lo rappresenta e difende,
-ricorrente-
Sul ricorso incidentale proposto da NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME elettivamente domiciliato in PALERMO INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, domiciliati digitalmente ex lege, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrenti e ricorrenti incidentali-
sul ricorso incidentale proposto da
NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOMECOGNOME domiciliato digitalmente ex lege (CODICE_FISCALE
– Controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO PALERMO n. 2145/2022 depositata il 29/12/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Svolgimento del processo
Con ricorso notificato il 19 luglio 2023 RAGIONE_SOCIALE in liquidazione coatta amministrativa impugna la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 2145/2022, depositata il 29 dicembre 2022. Gli intimati COGNOME NOMECOGNOME NOME e NOME hanno depositato separati controricorsi con ricorsi incidentali in data 9 ottobre (NOME in qualità di chiamata all’eredità di NOME COGNOME) ) e 18 ottobre 2023 (COGNOME NOME, NOME e NOME) .
Nel giudizio di primo grado la RAGIONE_SOCIALE conveniva in giudizio NOME COGNOME, COGNOME NOME, NOME e NOME, esponendo di vantare nei confronti di NOME COGNOME (deceduto), marito e padre dei convenuti, un credito – pari ad € 10.000.000,00 – come consacrato nella sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Palermo resa nei confronti di COGNOME NOME e di altri condebitori solidali, ex amministratori della società; che, anteriormente alla suddetta decisione, il Tribunale aveva autorizzato un sequestro conservativo fino alla concorrenza di 15 miliardi di lire sui beni mobili ed immobili dello Sturzo (sequestro poi confermato con la sentenza
n°1358/07); che con due distinti atti pubblici del 21.2.2003 e del 27.5.2005, COGNOME NOME aveva donato ai suoi tre figli NOME, NOME e NOME, convenuti – talune unità immobiliari; che, con atto notarile del 17.7.2007 i predetti donatari, unitamente a COGNOME NOME e COGNOME NOME, avevano promesso in vendita all’Impresa RAGIONE_SOCIALE (di COGNOME NOME e NOME & C.) una parte dei beni donati con l’atto del 21.2.2003 per il prezzo complessivo di € 1.050.000,00 e che, con successivo atto notarile dell’11.1.2008, era stato concluso il contratto definitivo; che, con atto notarile dell’11.2.2008 i donatari COGNOME avevano promesso in vendita a COGNOME NOME le quote di loro pertinenza su tutti gli altri immobili ricevuti in donazione con l’atto del 21.2.2003. Chiedeva, quindi, dichiararsi inefficaci nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 2901 c.c. e per gli effetti di cui all’art. 2902 c.c., gli atti di donazione del 21.2.2003 e del 27.5.2005 fatti dal padre NOME in favore dei figli, e darsi atto che con atto dell’11.1.2008 COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME avevano sottratto alla garanzia ex art. 2740 c.c. i beni ricevuti in donazione dal padre con gli atti predetti; conseguentemente, chiedeva, oltre alla dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 c.c. degli atti di donazione, la restituzione del prezzo ricevuto dai germani COGNOME nella vendita dei beni al terzo o comunque il risarcimento dovuto, poiché il bene non era più recuperabile e l’atto di compravendita successivo si poneva in frode alle ragioni del creditore. I convenuti COGNOME deducevano che : i beni oggetto dei due atti di donazione appartenevano soltanto pro quota a NOME COGNOME e che nella comunione fossero subentrati, unitamente ad altri parenti, a seguito dei due atti di donazione, gli odierni intimati; per l’estrema difficoltà di realizzazione di un credito in presenza di un immobile in comproprietà indivisa, la RAGIONE_SOCIALE non aveva inteso
assoggettare, nel 1998, tali beni a sequestro; era, pertanto, ravvisabile un legittimo affidamento di NOME COGNOME che, dal 1998, era stato lasciato da RAGIONE_SOCIALE nel pieno diritto di disporre dei beni diversi da quelli costituiti in garanzia.
Con sentenza del 26.6.2015, il Tribunale di Palermo ha accolto la domanda di inefficacia ex art. 2901 c.c. proposta da RAGIONE_SOCIALE.p.a. e, per l’effetto, dichiarava l’inefficacia del sequestro conservativo dei beni immobili di NOME, NOME e NOME COGNOME fino alla concorrenza di € 525.000,00, concesso con provvedimento del 7.8.2008; condannava NOME COGNOME (quale moglie erede di NOME COGNOME, accettante con beneficio d’inventario), NOME, NOME e NOME COGNOME, al pagamento delle spese del giudizio in favore della RAGIONE_SOCIALE respingeva sia domanda restitutoria del prezzo conseguito dalla vendita che il risarcimento del danno chiesti da RAGIONE_SOCIALE
Avverso detta sentenza proponeva appello COGNOME NOME, e così anche COGNOME NOME , COGNOME NOME e COGNOME Guglielmo . Riunitii procedimenti, RAGIONE_SOCIALE proponeva a sua volta appello incidentale. In data 17.7.2020 il Collegio giudicante dichiarava l’interruzione del processo per il decesso della COGNOME, il quale veniva riassunto nei confronti dei chiamati all’eredità, COGNOME, NOME e NOME. COGNOME NOME, quale erede di COGNOME NOME accettante l’eredità con beneficio d’inventario, riassumeva il giudizio relativo all’appello proposto dalla sua dante causa.La Corte d’appello rigettava gli appelli principale e incidentali delle parti impugnanti, confermando la sentenza di primo grado e compensando le spese tra le parti.
Con controricorso e ricorso incidentale, in parte subordinato, notificato il 28.9.2023 e depositato il 18.10.2023 la sig.ra NOME COGNOME quale erede beneficiata di Cusenza NOME contesta
la fondatezza del ricorso principale proposto da RAGIONE_SOCIALE e a sua volta formula due motivi di ricorso incidentale avverso la medesima sentenza.
Con controricorso e ricorso incidentale notificato il 27.9.2023 e depositato il 9.10.2023, i germani NOMECOGNOME NOME e NOME COGNOME hanno resistono al ricorso di Sicilcassa a loro volta formulano sette motivi di ricorso incidentale avverso la medesima sentenza impugnata.
RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso.
Motivi della decisione
Il ricorso principale di RAGIONE_SOCIALE è affidato a sei motivi.
Con il primo motivo la ricorrente censura in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. la violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto la Corte distrettuale avrebbe omesso di pronunciarsi sulle censure riferite alla motivazione di primo grado là dove la domanda di condanna avanzata dalla odierna ricorrente nei confronti di COGNOME COGNOME NOME e NOME non è stata interpretata e qualificata come ‘domanda di condanna per la restituzione’, pur essendone stati allegati (e sussistendone) tutti i presupposti di legge, e quindi per avere erroneamente tenuto indenni dalla condanna restitutoria i Sig.ri COGNOME con il secondo motivo, in subordine rispetto al precedente motivo, la ricorrente censura la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, comma 1, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nonché dell’art. 111, comma 6, Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per avere il giudice a quo implicitamente rigettato i suddetti motivi di appello sulla base di una motivazione meramente apparente, perplessa/contraddittoria o, comunque, avendo fornito argomentazioni del tutto inidonee a rivelare il percorso logico seguito dal giudice nel ritenere non formulata dalla esponente una esplicita ‘domanda di condanna per
restituzione’ o, comunque, nel ritenere non qualificabile come ‘domanda di condanna per restituzione’ la domanda di condanna avanzata da RAGIONE_SOCIALE per il pagamento del corrispettivo di vendita corrisposto ai germani COGNOME dall’Impresa RAGIONE_SOCIALE con il trasferimento dei beni di cui agli atti revocati ex art. 2901 c.c.; con il terzo motivo, in subordine rispetto ai precedenti motivi nn. I e II, deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 113 comma 1 c.p.c., nei limiti del divieto di ultra -petizione di cui all’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per non avere il giudice a quo assegnato una diversa qualificazione giuridica all’azione ovvero ai rapporti e/o ai fatti dedotti in giudizio, e ciò in quanto la domanda di condanna formulata dalla deducente ben poteva essere qualificata come ‘domanda di condanna per restituzione’ essendone stati allegati e sussistendone tutti i presupposti di legge.
Con il IV motivo la ricorrente censura la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2727, 2729 c.c., oltre che dell’art. 2043 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., in quanto la Corte distrettuale avrebbe erroneamente rigettato la domanda di condanna risarcitoria avanzata dalla ricorrente nei confronti degli COGNOME, in misura corrispondente al valore dei beni sottratti alla garanzia patrimoniale di RAGIONE_SOCIALE ovvero in misura non inferiore al corrispettivo ricevuto per il trasferimento delle quote di loro titolarità, in dipendenza dell’atto di vendita dell’11.1.2008, ritenendo che gli elementi dedotti in giudizio fossero privi dei caratteri di gravità, precisione e concordanza; con il V motivo censura l’omesso esame di fatti storici decisivi, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., e ciò in quanto la Corte distrettuale avrebbe fatto esclusivo riferimento alle allegazioni avversarie, omettendo ogni esame e/o valutazione in ordine alle circostanze storiche dedotte da RAGIONE_SOCIALE per
sostenere la ricorrenza nel caso della posizione di illiceità e malafede dei germani COGNOME nella realizzazione dell’atto di vendita dell’11.1.2008, avente ad oggetto il trasferimento dei beni di cui agli atti revocati ex art. 2901 c.c. in favore dell’Impresa RAGIONE_SOCIALE; con il VI motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 111 c.p.c., e ciò in quanto la Corte distrettuale avrebbe reso una statuizione errata ed illegittima in ordine alle spese del grado di giudizio
I primi tre motivi vanno trattati congiuntamente in quanto attinenti alla medesima questione inerente alla richiesta restituzione del prezzo di vendita dei beni oggetto di revocatoria da parte dei donatari. Essi sono palesemente inammissibili perché non si confrontano adeguatamente con la ratio decidendi , ex art. 366 n. 4 c.p.c.
11.1. Deduce la ricorrente che la Corte d’appello era stata adita, in via di appello incidentale, per condannare i germani COGNOME al pagamento di una somma pari al corrispettivo ricevuto da parte dell’impresa COGNOME a seguito dell’atto di vendita dell’11.1.2018 ‘nella misura che sarà accertata, ove ritenuto necessario dal Tribunale adito mediante c.t.u. ovvero nella misura non inferiore al corrispettivo ricevuto per il trasferimento delle quote’; che la deduzione era nel senso che lo stesso Tribunale aveva richiamato la pronuncia della Corte di Cassazione (n. 18369/2010) secondo cui a seguito dell’accoglimento dell’azione revocatoria l’attore può promuovere nei confronti del convenuto le azioni di risarcimento del danno o di restituzione del prezzo dell’acquisto, e ciò anche quando le relative domande non sono state formulate congiuntamente alla domanda revocatoria, potendo esserlo anche successivamente; che la condanna al pagamento dell’equivalente monetario del bene
oggetto dell’atto revocando può essere pronunciata anche d’ufficio in ogni caso in cui risulti impossibile la restituzione del bene stesso; che il Tribunale aveva omesso di interpretare la volontà dell’attore quale emergeva dal contenuto dell’atto; che, in ogni caso, la restituzione per equivalente era da ritenersi implicita in quella di inefficacia, essendo divenuta materialmente impossibile la restituzione del bene, in quanto venduto a un terzo.
11.2. In merito, la corte distrettuale ha ritenuto infondata la domanda restitutoria sull’assunto che non sia invocabile nel caso di specie la giurisprudenza invocata dalla RAGIONE_SOCIALE in ordine alla pronuncia restitutoria prevista nell’azione revocatoria fallimentare (art. 67 legge fallimentare).
11.3. Osserva la Corte che l’interpretazione della domanda giudiziale, l’apprezzamento della sua ampiezza e del suo contenuto costituiscono un tipico accertamento di fatto, riservato al giudice del merito: il sindacato su tale operazione interpretativa, pertanto, è consentito solo ove sia denunciato un error in procedendo , determinativo della nullità della sentenza o del procedimento per inesatta rilevazione del contenuto della domanda in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che deve essere prospettato come vizio di nullità processuale ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.(Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 28903 del 11/11/2024; Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 11103 del 10/06/2020; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3355 del 13/02/2014).
11.4. Sotto il profilo della dedotta omessa pronuncia, va rilevato che la impugnata sentenza ha considerato non ammissibile la domanda restitutoria svolta in sede di azione revocatoria ordinaria e, dunque, alla luce di quanto argomentato dalla corte distrettuale la censura non coglie
nel segno poiché, non si tratta di una omissione processuale, ma di una valutazione di infondatezza in iure della domanda, comunque ben percepita nei suoi contorni essenziali, sulla quale la motivazione è stata resa in maniera chiara e sufficiente, nonché rispettosa del minimo costituzionale (Cass. SU 8053/2014).
11.5. Sotto il profilo della correttezza in iure di quanto ritenuto dal giudice di merito va rammentato che nell’azione de qua sono stati coinvolti solamente il donante (debitore), successivamente deceduto e i donatari ( figli del de cuius ) nei confronti dei quali è stata dichiarata l’inefficacia degli atti donativi di cui è causa, non essendo possibile esperire azioni revocatorie ‘a cascata’, che coinvolgano anche gli atti successivi commessi dagli aventi causa dal debitore, essendo questo un effetto possibile solo per l’azione revocatoria fallimentare ai sensi dell’art. 66, comma 2, l.fall. (Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 34214 del 06/12/2023; Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 40872 del 20/12/2021; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 27230 del 23/12/2009). L’azione revocatoria ordinaria ha la funzione di ricostruire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore che si prospetti compromessa dall’atto di disposizione posto in essere; essa, pertanto, in caso di esito vittorioso, non travolge l’atto impugnato con conseguente effetto restitutorio o recuperatorio del bene nel patrimonio del debitore, ma determina l’inefficacia dell’atto stesso nei confronti del solo creditore, al fine di consentirgli di aggredire il bene con l’azione esecutiva qualora il proprio credito rimanga insoddisfatto (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11491 del 23/05/2014; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3676 del 15/02/2011; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13972 del 14/06/2007).
11.6. L’accoglimento dell’azione revocatoria, ai sensi degli artt. 2901 e 2902 c.c., pertanto, non comporta l’invalidità dell’atto di disposizione sui beni e il rientro di questi nel patrimonio del debitore alienante, bensì l’inefficacia dell’atto soltanto nei confronti del creditore che agisce per ottenerla; pertanto, l’acquisto del bene da parte del terzo, avente causa dal debitore alienante che ha subìto l’azione revocatoria, in quanto pur sempre valido ed efficace, giustifica la perdurante conservazione, da parte del dante causa, anche dell’eventuale prezzo conseguito in seguito al trasferimento, atteso il carattere meramente ipotetico, futuro ed eventuale del fruttuoso esercizio dell’azione esecutiva da parte del creditore che abbia vittoriosamente esperito l’azione revocatoria, da cui dipende la legittimazione del terzo acquirente ad agire in restituzione: in ciò discostandosi dalle differenti ipotesi di impugnativa negoziale (adempimento, risoluzione per qualsiasi motivo, annullamento, rescissione), nelle quali la causa si svolge fra le parti del contratto e la pretesa azionata implica l’accertamento della validità del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio, costituente il necessario presupposto logico -giuridico del diritto fatto valere (Cass.Sez. 2 -, Sentenza n. 25209 del 24/08/2023; Cass. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 16614 del 11/06/2021; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3676 del 15/02/2011).
11.7. Il ragionamento in iure seguito dalla Corte in relazione agli effetti dell’azione pauliana sull’azione restitutoria del prezzo conseguito dalla vendita del bene a un terzo, quand’anche non più recuperabile è, pertanto, corretto, rendendosi inutile, oltre che inammissibile, ogni ulteriore pronuncia sugli effetti restitutori separatamente o
parallelamente richiesti, e ciò sulla scorta di quanto indicato nell’art. 2902 c.c.
11.8. L’autonoma sequenza delle due fasi previste normativamente non consente, quindi, di ritenere implicitamente compresa nella domanda di revocatoria quella di restituzione del bene, come indicato dalla Corte distrettuale.
11.9. Tale effetto vale in doppio senso. Tant’è che si è ritenuto che in tema di rapporti tra l’azione revocatoria ordinaria e il processo di esecuzione, il creditore pignorante, a fronte di un’opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., è carente di interesse (con riferimento all’esecuzione in corso) alla proposizione di un’azione revocatoria ex artt. 2901 ss. c.c. -e ciò tanto in via riconvenzionale, quanto in separato giudizio -poiché, in caso di accoglimento dell’opposizione ex art. 619 c.p.c. (per essere il terzo opponente riconosciuto proprietario o titolare di altro diritto reale riferibile ai beni pignorati in base ad un valido atto traslativo) egli sarà ormai legittimato -anche in caso di accoglimento della domanda di revoca (e di conseguente dichiarazione di inefficacia relativa dell’atto di disposizione de quo) -a procedere esecutivamente soltanto nei confronti del terzo (acquirente del bene con atto ormai revocato ex art.2901), ma non anche a proseguire la procedura esecutiva originariamente iniziata contro il debitore: potrà, in altri termini, iniziare soltanto una nuova esecuzione contro la parte acquirente, ma non anche continuare l’esecuzione già iniziata contro la parte alienante, debitore originario (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14625 del 30/07/2004).
Inammissibile è, altresì, il quarto motivo attinente al rigetto della richiesta risarcitoria perché, da un lato, tende a colpire il merito della valutazione di insussistenza di sufficienti indizi sulla
frode dei germani COGNOME nel vendere i beni ricevuti in dono dal genitore (originario debitore); mentre, dall’altro, non indica i parametri in base ai quali sarebbero state erroneamente applicate le norme sul ragionamento indiziario, inducendo quindi il giudice di legittimità a svolgere una nuova valutazione del fatto.
12.1. Ciò non toglie che, sebbene la domanda risarcitoria non sia ammissibile, per quanto sopra detto, nei confronti del debitore originario che ha posto in essere la disposizione pregiudizievole, poiché l’azione revocatoria integra un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale che già opera nel rapporto tra creditore e debitore e mira a tutelare il primo dagli atti elusivi posti in essere da quest’ultimo, di contro, essa può trovare una sua valida ragione d’essere per gli eventuali atti dispositivi posti in essere dai terzi aventi causa dal debitore, operando come una sanzione nel quadro della responsabilità ex art. 2043 c.c. Il pregiudizio consiste esclusivamente nella privazione della possibilità di esercitare utilmente l’azione revocatoria e va commisurata all’utilità che il creditore danneggiato avrebbe potuto conseguire in difetto dell’attività elusiva. (Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 31463 del 07/12/2024; Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 24196 del 08/08/2023; Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 4721 del 19/02/2019).
Inammissibile è anche il quinto motivo perché , riguardo al vizio omissivo dedotto ex art. 360 n. 5 c.p.c., vi è una sentenza doppiamente conforme ex art. 348 ter, quinto comma, c.p.c. e il vizio non è dedotto in base ai criteri indicati dalla giurisprudenza sul punto, sicché il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo, aveva l’onere -nella specie non assolto- di indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di
rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 18/12/2014, n. 26860; Cass. 22/12/2016, n. 26774; Cass. 06/08/2019, n. 20994; da ultimo, Cass. 28/02/2023, n. 5947).
Il sesto motivo è inammissibile in quanto deduce un ‘non motivo’, posto che le spese lite sono state compensate tra le parti e l’istanza è orientata a chiedere una diversa regolamentazione delle spese all’esito dell’ invocato accoglimento del ricorso.
I ricorsi incidentali di NOME COGNOME e dei germani COGNOME .
In via pregiudiziale va rilevato che RAGIONE_SOCIALE, con controricorso, ha eccepito l’improcedibilità del ricorso incidentale e del controricorso di NOME COGNOME per tardività del deposito, avvenuto oltre i quaranta giorni (il 18 ottobre 2023) dal termine dalla notifica del ricorso, avvenuta il 19 luglio 2023; la stessa improcedibilità viene fatta valere per il ricorso incidentale dei NOME COGNOME, depositato il 9 ottobre 2023. Come previsto dalla novellata norma processuale, infatti, ‘ La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo mediante controricorso da depositare entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso. In mancanza, essa non può presentare memorie ma soltanto partecipare alla discussione orale’ (art. 370 c.p.c.) ed ancora ‘La parte di cui all’art. precedente deve proporre con l’atto contenente il controricorso l’eventuale ricorso incidentale contro la stessa sentenza ‘ (art. 371 c.p.c.). Posto che il termine veniva a scadere il 28/9/2023 i ricorsi incidentali si presentano tutti come ricorsi incidentali tardivi.
ll ricorso incidentale tardivo è da ritenersi proponibile tutte le volte che, nel caso concreto, il gravame di uno qualsiasi dei litisconsorti, se accolto, comporterebbe un pregiudizio per
l’impugnante incidentale tardivo, e dunque allorché l’impugnazione principale metta in discussione l’assetto di interessi derivante dalla sentenza che l’impugnato, in mancanza dell’altrui gravame, avrebbe in ipotesi accettato ( ex multis , Cass. 31136/2024; Cass.SU 8486/2024; Cass. S.U. 23903/2020; Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 14596 del 09/07/2020; Sez. U, Sentenza n. 24627 del 27/11/2007).
Alla luce dei numerosi interventi nomofilattici che hanno, in varie ipotesi, ritenuto ammissibile tale impugnativa, l’inammissibilità dell’impugnazione incidentale tardiva va valutata in concreto e non in astratto, in base al contenuto della sentenza impugnata (cfr. anche Cass. Sez. 3, ord. N. 29448 del 14/11/2024). Pertanto viene in rilievo se l’interesse a proporre l’impugnazione del capo della sentenza preesista all’altrui gravame avverso la decisione assunta e sorge immediatamente dalla decisione.
Il ricorso incidentale di NOME COGNOME articolato in due gruppi di motivi, nella prima parte si presenta come condizionato rispetto alla denuncia di violazione e falsa applicazione degli artt. 303 e 305 c.p.c. in combinato disposto con l’art. 797 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.). La Corte d’Appello avrebbe erroneamente rigettato il secondo motivo di appello, proposto in relazione al rigetto dell’eccezione di estinzione parziale del giudizio che anche il Tribunale aveva negato, con riferimento alla domanda risarcitoria di RAGIONE_SOCIALE, di cui il ricorso in riassunzione avrebbe dovuto contenere gli estremi. Il ricorso, per quanto tardivo, si presenta essere direttamente collegato al tema del ricorso principale, e, per quanto procedibile come ricorso tardivo, perché l’interesse a impugnare è direttamente collegato alla specifica impugnativa di RAGIONE_SOCIALE per mancato riconoscimento della responsabilità dei donatari, esso è assorbito dalla dichiarata inammissibilità del
ricorso principale, essendo subordinato all’ accoglimento del ricorso di RAGIONE_SOCIALE
Là dove risulta essere un ricorso incidentale indipendente dall’impugnativa principale, esso appare del tutto autonomo e dunque improcedibile perché tardivamente proposto. L’improcedibilità deriva dal fatto che il ricorso incidentale è autonomo rispetto alla impugnativa di RAGIONE_SOCIALE che coinvolge solo gli effetti ulteriori della revocatoria (la domanda risarcitoria/restitutoria non accolta), non anche i requisiti dell’azione revocatoria esperita. Onde l’improcedibilità del ricorso perché concerne capi della sentenza non toccati dall’impugnativa principale. Tale rilievo vale per la denuncia di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.) con specifico riferimento alla condotta inerte e prolungata in concreto tenuta dal creditore, quale fatto in sé oggettivamente idoneo a giustificare l’affidamento ragionevole ed incolpevole del debitore ed a sconfiggere la prova presuntiva del consilium fraudis , in relazione alla particolarità della vicenda, ove sussisteva il sequestro di una parte del patrimonio.
Improcedibile, per i medesimi motivi, è anche il ricorso incidentale tardivo dei germani COGNOME, affidato a sette motivi, perché si presenta essere autonomo dalla impugnativa principale, posto che l’interesse a proporre l’impugnazione del capo della sentenza sulla accertata inefficacia dell’atto dispositivo preesiste all’altrui gravame avverso la decisione assunta e sorge immediatamente dalla decisione. Esso infatti risulta affidato ai seguenti motivi, tutti collegati alla intervenuta dichiarazione di inefficacia dell’atto dispositivo ex art. 2901 c.c., non oggetto dell’impugnazione principale: 1. Violazione ed errata applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. la corte di appello muoverebbe, nel rigettare l’appello
incidentale, da un errato presupposto omettendo di esaminare un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; 2. Violazione ed errata applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. : si prospetta il vizio della mancata corrispondenza tra il chiesto e pronunciato che nasce da una non corretta rappresentazione dei fatti di causa, rilevante anche ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c.; 3. Violazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 2901 c.c. ; 4. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. sotto altro profilo, violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. , violazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c. ; 5. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1322 c.c. e dell’art. 41 cost. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.; 6. Violazione a falsa applicazione dell’art. 47 cost. e dell’art. 1, comma 2, l. 241/90 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. violazione dell’art. 41 della carta di Nizza in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.; 7. Instano per una differente regolamentazione delle spese giudiziali ove il ricorso incidentale venga accolto.
Conclusivamente, il ricorso principale va dichiarato inammissibile, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato. Vanno dichiarati improcedibili i ricorsi incidentali non condizionati. Le ragioni della decisione costituiscono giusti motivi per disporsi la compensazione tra i ricorrenti, in via principale e incidentale, le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale di RAGIONE_SOCIALE l.c.a.; dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato di NOME COGNOME dichiara improcedibili i ricorsi incidentali non condizionati della NOME COGNOME -quale erede di NOME COGNOME– nonché di NOME NOME e NOME COGNOME.
Compensa tra i ricorrenti, in via principale e incidentale, le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e i ricorsi incidentali, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 23/5/2025.