Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 30475 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 3 Num. 30475 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/11/2023
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 27632/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato
R.G. 27632/2020
COGNOME.
Rep.
U.P. 22/9/2023
C.C. 14/4/2022
AZIONE REVOCATORIA.
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all ‘ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all ‘ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, INTESA SAN PAOLO RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, UNICREDIT SPA
-intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D ‘ APPELLO di ROMA n. 3504/2020 depositata il 15/07/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 settembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto; udito l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito l’AVV_NOTAIO; udito l’AVV_NOTAIO COGNOME per delega.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, nonché le società RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, chiedendo che fosse dichiarata la simulazione assoluta o, in subordine, l’inefficacia relativa, ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., di numerosi atti di disposizione patrimoniale compiuti dai convenuti che, a detta della RAGIONE_SOCIALE attrice, pregiudicavano la sua posizione creditoria.
In particolare, furono impugnati due atti notarili del 10 maggio 2002, trascritti il successivo 21 maggio, con i quali i convenuti COGNOME avevano dichiarato di aver conferito in due diverse società di diritto inglese, la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, una serie di immobili ivi indicati; nonché due atti del 29 luglio 2002 con i quali le società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, asseritamente al solo scopo di registrazione, avevano dichiarato di aver trasferito ad altre società inglesi (la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE) i medesimi beni che le prime avevano ricevuto dai convenuti COGNOME.
A sostegno della domanda la RAGIONE_SOCIALE attrice dichiarò di essere creditrice nei confronti della RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE) per la somma di euro 414.408,07 e nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE della somma di euro 227.232,44 e che di tali debiti si erano costituiti fideiussori i convenuti COGNOME e COGNOME.
Intervennero nel giudizio anche la RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, proponendo domande analoghe a quelle della parte attrice.
Si costituirono in giudizio i convenuti COGNOME e COGNOME, chiedendo il rigetto della domanda. Rilevarono costoro, in particolare, che gli atti di cui l’attrice si doleva avrebbero dovuto essere considerati privi di efficacia traslativa, in quanto in essi ci si limitava a dichiarare, esclusivamente a fini fiscali, di aver conferito i beni immobili indicati nelle due citate società di diritto inglese, per cui gli atti notarili italiani avevano soltanto un valore ricognitivo.
Le società inglesi convenute rimasero contumaci.
Il Tribunale di Roma, con sentenza 25 luglio 2011, n. 15891, rigettò tutte le domande, sia delle parti attrici che di quelle intervenute.
Ai fini che interessano nella sede odierna, il giudice di primo grado rilevò che gli atti contestati erano solo una formalizzazione in Italia di atti già conclusi secondo le norme del diritto inglese e, in quanto tali, assumevano una mera valenza esecutiva e non dispositiva.
La sentenza è stata impugnata con atti separati dalla RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE, dalla RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE in qualità di cessionaria dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE San RAGIONE_SOCIALE e nei giudizi riuniti si sono costituiti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, chiedendo il rigetto delle impugnazioni.
Nel giudizio sono poi intervenuti, con atto contenente appello incidentale, la RAGIONE_SOCIALE, in qualità di cessionaria dei RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE, e successivamente la RAGIONE_SOCIALE, in qualità di cessionaria dei RAGIONE_SOCIALE della società RAGIONE_SOCIALE.
La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 15 luglio 2020, dopo aver confermato il rigetto della domanda di simulazione in relazione agli atti suindicati, ha accolto invece la domanda di revocatoria ed ha dichiarato l’inefficacia ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., nei confronti delle parti appellanti, di tutti gli atti di cui sopra.
Ha osservato la Corte territoriale che la premessa dalla quale muovevano tutti gli atti di appello era che i garanti della società RAGIONE_SOCIALE, cioè i convenuti società RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, si fossero spogliati del loro patrimonio, grazie agli atti notarili sopra menzionati, allo scopo di sottrarlo all’aggressione da parte dei creditori.
Ciò premesso, la Corte di merito ha richiamato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la sussistenza delle
condizioni di cui all’art. 2901, terzo comma, cit. a norma del quale non è soggetto a revocatoria l’adempimento di un debito scaduto -presuppone l’allegazione di fatti impeditivi non rilevabili d’ufficio dal giudice. Ne consegue che l’esenzione deve essere fatta oggetto di un’eccezione in senso stretto, provata cioè nella sua esistenza dall’acquirente del bene convenuto in revocatoria, e non nella sua inesistenza dall’attore. Secondo la Corte d’appello, quindi, non poteva ritenersi onere delle società attrici «dimostrare l’inesistenza degli atti di diritto inglese di conferimento degli immobili alle due società», essendo onere delle parti convenute dimostrare che gli atti notarili oggetto della domanda fossero «puramente riproduttivi di atti di disposizione già perfezionati secondo la legge inglese». Doveva essere quindi la parte convenuta a dimostrare la piena coincidenza, quanto agli effetti, tra l’atto precedentemente concluso e quello successivo, perché l’esenzione di cui all’art. 2901, terzo comma, cit., «non è applicabile, in via di interpretazione estensiva o di analogia, laddove tra il primo e il secondo negozio non vi sia perfetta coincidenza e non sia verificabile la doverosità dell’adempimento (atto dovuto)».
In altri termini, la Corte d’appello ha ritenuto che fosse onere delle parti convenute dimostrare che gli atti di conferimento compiuti in Italia non avessero determinato una situazione peggiore per le parti creditrici, anche perché, essendo i beni in questione siti in Italia, gli atti di trasferimento sono soggetti alla legge nazionale.
Passando, poi, ad esaminare il problema della sussistenza dei requisiti per l’esercizio dell’azione revocatoria, la Corte romana ha ricordato che è assoggettabile a tale azione anche l’atto in grado di determinare una maggiore difficoltà, in capo al creditore, in ordine al soddisfacimento del suo credito. E, nella specie, rientravano in tale categoria gli atti di conferimento di immobili in società, in quanto con essi si era sostituito il detto bene con una quota di
capitale di rischio, rendendo così più difficoltosa l’escussione del debitore. D’altra parte, i convenuti non avevano contestato l’esistenza dei debiti e gli atti di conferimento impugnati in questa sede erano tutti successivi al sorgere del credito. Dovevano perciò ritenersi sussistenti sia l’esistenza di un credito sia la conoscenza, da parte del debitore, del pregiudizio arrecato. I convenuti COGNOME e COGNOME, infatti, erano titolari, nel momento in cui gli atti furono redatti, di varie cariche societarie all’interno delle società debitrici (cioè la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE), per cui erano certamente consapevoli della forte esposizione debitoria di queste. E poiché i RAGIONE_SOCIALE erano di data anteriore, era onere delle parti attrici dimostrare la sola consapevolezza di nuocere da parte del debitore e del terzo; consapevolezza deducibile, nella specie, sulla base della «sostanziale identità dei soggetti che conferiscono i beni e i soci delle società che ricevono i conferimenti. Simile consapevolezza, inoltre, certamente sussisteva anche in capo alle società inglesi conferitarie dei beni, dal momento che all’epoca dei fatti esse erano partecipate dagli stessi soci COGNOME e COGNOME.
Contro la sentenza della Corte d’appello di Roma propongono ricorso NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME con unico atto affidato a sei motivi.
Resistono la RAGIONE_SOCIALE, l’RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, con tre separati controricorsi.
Le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni per iscritto, chiedendo il rigetto del ricorso.
I ricorrenti hanno depositato memoria.
RAGIONI COGNOMEA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 4), cod. proc. civ., violazione
e falsa applicazione degli artt. 101, 102, 111, 331 e 333 cod. proc. civ., in relazione all’appello incidentale della società RAGIONE_SOCIALE.
Osservano i ricorrenti che quest’ultima, intervenendo nel giudizio di appello con atto del 9 giugno 2016, non avrebbe mai notificato la comparsa di intervento alle società inglesi rimaste contumaci, in tal modo determinandosi la nullità della sentenza per impossibilità, in capo ai contumaci, di conoscere l’atto e di svolgere la conseguente attività difensiva. Tale mancata notifica rifletterebbe le sue conseguenze a carico della RAGIONE_SOCIALE, con effetto a cascata. Trattandosi, poi, di litisconsorzio necessario processuale, l’omessa notifica dell’atto di intervento determinerebbe il venire meno dell’integrità del contraddittorio. La sentenza impugnata non avrebbe esaminato il problema.
1.1. Il motivo è inammissibile.
La Corte osserva, innanzitutto, che il ricorso non dà conto in alcun modo del se la questione qui in esame sia stata posta o meno nel giudizio di merito. In quella sede, infatti, gli odierni ricorrenti erano presenti e regolarmente costituiti, di talché ben avrebbero potuto (e dovuto) porre il problema alla Corte d’appello, facendo poi valere in questa sede la censura proposta, anche in termini di omessa decisione. Ma di tanto il ricorso non fornisce alcuna prova, il che già di per sé costituirebbe ragione sufficiente alla decisione di inammissibilità.
Anche volendo trascurare, comunque, la carenza del ricorso sul punto, deve essere richiamato l’insegnamento di questa Corte, correttamente indicato nel controricorso dell’RAGIONE_SOCIALE, secondo cui l’inosservanza dell’obbligo di notificazione al contumace delle comparse contenenti domande nuove non può essere dedotta dalle altre parti né rilevata d’ufficio dal giudice, nemmeno quando il contumace sia litisconsorte necessario rispetto a tale domanda, trattandosi di un obbligo stabilito nell’interesse
esclusivo del contumace (sentenza 20 giugno 2008, n. 16958, e ordinanza 18 aprile 2018, n. 9527).
Si tratta, quindi, di una doglianza che gli odierni ricorrenti non hanno alcun interesse a far valere.
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 163, n. 4), e 164 cod. proc. civ., oltre ad assenza totale di motivazione e contraddittorietà della medesima.
Il motivo contesta che la sentenza impugnata abbia accolto la domanda di revocatoria avendo invece rigettato quella di simulazione. I ricorrenti osservano che il tema in discussione non è quello della astratta compatibilità tra le due azioni, quanto l’attività assertiva posta a fondamento delle due domande, fra loro diverse. Nella simulazione, infatti, le parti non vogliono produrre alcun effetto traslativo, mentre nell’azione revocatoria i presupposti sono diversi, perché quell’effetto è voluto. Se le due domande vengono poste nello stesso giudizio, i fatti costitutivi posti a fondamento dell’una e dell’altra devono riguardare circostanze diverse, cosa che non sarebbe avvenuta nel caso di specie. La sentenza, poi, nell’accogliere la domanda di revocatoria, non avrebbe indicato se gli atti dispositivi fossero realmente voluti o non fossero, per caso, simulati. Vi sarebbe, sul punto, anche un’omissione di pronuncia, perché la questione della presunta nullità degli atti introduttivi, già posta in primo grado, era stata riproposta in appello senza che la Corte di merito vi abbia risposto.
2.1. Il motivo non è fondato.
Le parti creditrici hanno, introducendo l’odierno giudizio, ricostruito i fatti di causa, indicato il fondamento del proprio credito e illustrato per quale motivo gli atti impugnati risultavano lesivi delle loro ragioni, invocando a tutela due possibili azioni, quella di simulazione e quella, poi accolta, di revocatoria.
La Corte d’appello ha escluso che sussistessero i presupposti della simulazione, per la semplice ragione che gli atti dispositivi non erano da considerare fittizi, ma veri; e, muovendo da tale presupposto, ha ritenuto che quegli atti avessero potenzialità lesive delle ragioni di credito delle parti appellanti. Ne consegue che, pur essendo i fatti invocati i medesimi -cioè gli atti dispositivi del proprio patrimonio -non sussisteva alcuna incompatibilità, né logica né giuridica, in ordine al rigetto dell’una domanda e contestuale accoglimento dell’altra.
Palesemente infondate sono, poi, le ulteriori argomentazioni contenute nel motivo in esame con le quali si ipotizza un vizio di contraddittorietà della motivazione (inesistente) ovvero l’asserito mancato accertamento, da parte della Corte d’appello, sul se i contratti in contestazione fossero realmente voluti o simulati (punto, questo, sul quale la sentenza impugnata è chiarissima, proprio in base a quanto detto).
Quanto, infine, all’omessa pronuncia (di cui a p. 12 del ricorso), il Collegio rileva che il vizio non sussiste, posto che il rigetto implicito della questione deriva in modo evidente dall’esito decisorio con cui si è chiuso il giudizio di appello, che dimostra come la Corte d’appello abbia correttamente escluso ogni possibile contraddizione tra l’accoglimento della domanda di revocatoria e il rigetto di quella di simulazione.
Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 2901 cod. civ., per avere la Corte d’appello ritenuto che gli atti impugnati siano atti dispositivi e non atti di mera esecuzione.
I ricorrenti rilevano che la sentenza impugnata avrebbe dovuto prima di tutto stabilire se gli atti impugnati avessero o meno natura dispositiva. La motivazione, ad avviso dei ricorrenti, manca totalmente su questo punto, perché la Corte d’appello nulla ha
detto in argomento. I ricorrenti contestano, poi, che il silenzio possa essere interpretato come un rigetto implicito. La Corte di merito avrebbe dovuto ricercare la comune intenzione delle parti e avrebbe perciò dovuto dare atto che tale intenzione non era quella di realizzare un atto traslativo di disposizione patrimoniale, quanto piuttosto di concludere un atto meramente esecutivo. Richiamando alcuni passaggi contenuti negli atti oggetto di revocatoria, i ricorrenti ribadiscono che essi sarebbero soltanto «atti esecutivi stipulati al solo fine di formalizzare anche in Italia altri e diversi atti (neanche dedotti in giudizio) già stipulati secondo il diritto inglese».
Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., sul rilievo che la sentenza avrebbe errato nel fare applicazione delle regole sull’onere della prova.
I ricorrenti rilevano, in proposito, che doveva ritenersi a carico delle parti attrici l’onere di dimostrare che gli atti impugnati avessero natura traslativa, e non a carico dei convenuti quello di provare che si trattava di atti meramente esecutivi. La corretta applicazione dell’onere della prova avrebbe dovuto condurre ad esiti diversi.
Con il quinto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2901 cod. civ., in relazione a quella parte della motivazione nella quale la Corte d’appello ha ritenuto che l’eccezione prevista dall’art. 2901, terzo comma, cit. debba essere provata dal convenuto quanto alla sua esistenza, e non dall’attore quanto alla sua inesistenza.
Osservano i ricorrenti che, sottoponendo l’art. 2901 cit. ad azione revocatoria i soli atti dispositivi, la Corte di merito avrebbe dovuto innanzitutto accertare tale natura, e solo dopo esaminare l’ipotesi che si trattasse di un atto di adempimento. L’accertamento
della natura di atto dispositivo esigeva che questa fosse dimostrata dalle parti attrici; ma poiché detta prova non è stata fornita, sarebbe errato «accogliere le domande di revocatoria sulla scorta del fatto che gli appellati (oggi ricorrenti) non avrebbero fornito la prova del fatto impeditivo». La sentenza avrebbe dovuto esaminare la natura di quegli atti e dare conto del fatto che i convenuti non avevano alcuna volontà di trasferire quei beni, perché l’effetto traslativo si era determinato con gli atti compiuti secondo le norme del diritto britannico.
I motivi terzo, quarto e quinto, benché tra loro differenti, possono essere trattati congiuntamente, sia pure con le dovute specificazioni e diversificazioni, in considerazione dell’evidente connessione che li unisce.
Essi contestano in vario modo l’accoglimento dell’azione revocatoria proposta dalle parti creditrici, invocando il mancato accertamento della natura effettivamente traslativa degli atti notarili in esame e la violazione sotto vari aspetti delle regole sull’onere della prova. Ciò in base all’affermazione ripetuta e comune anche ad altri ricorsi proposti dalle medesime parti ed oggetto di separate decisioni da parte di questa Corte nella medesima odierna udienza pubblica -secondo la quale gli atti notarili di cui si discute sarebbero meramente ricognitivi di quelli già compiuti dalle parti nel Regno Unito.
Il Collegio osserva che l’impugnata sentenza non può essere letta, come vorrebbero gli odierni ricorrenti, in modo parcellizzato, perché in essa viene svolto un ragionamento che va considerato nella sua totalità. La Corte d’appello, infatti, è partita da una premessa corretta: poiché le parti debitrici (ossia gli odierni ricorrenti) hanno sostenuto la tesi dell’atto puramente ricognitivo, era a loro carico l’onere di provare la mancanza di interesse delle parti creditrici alla dichiarazione di inefficacia degli atti rogati dal AVV_NOTAIO «perché puramente riproduttivi di atti di
disposizione già perfezionati secondo la legge inglese». Nel prosieguo della motivazione la Corte romana ha (correttamente) aggiunto che dovevano essere i convenuti debitori a dimostrare l’insussistenza di una totale compromissione del loro patrimonio, affermando che la linea difensiva degli appellati, oggi ricorrenti, era stata su questi punti del tutto generica, avendo essi collegato « la natura degli atti come di ‘mero adempimento’ alle sole dichiarazioni rese al AVV_NOTAIO dagli stessi appellati in sede di stipulazione dell’atto, ma nulla allegando sulla reale esistenza e natura degli atti compiuti secondo la legge inglese ». In relazione al contenuto degli atti rogati in Italia, poi, la sentenza ha ricordato che il conferimento di beni a favore di una società «è idoneo a pregiudicare le ragioni del creditore di detto conferente, dato che sostituisce nel suo patrimonio al bene ceduto un titolo di partecipazione ‘a capitale di rischio’», come già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte.
La corretta impostazione qui sunteggiata resiste alle censure dei motivi in esame.
Non sussiste, per le ragioni illustrate, alcuna violazione delle regole sull’onere della prova né delle norme in tema di azione revocatoria; così come non sussiste la presunta omessa indagine sugli atti impugnati e sul loro effettivo contenuto. È il creditore che agisce in revocatoria tenuto a dimostrate l’esistenza di un atto pregiudizievole; ma, provata tale natura sulla base delle corrette affermazioni della Corte d’appello, dovevano essere le parti convenute, oggi ricorrenti, a provare il contenuto degli atti inglesi e il carattere meramente ricognitivo di quelli impugnati in questa sede. E questa prova è mancata, secondo il giudizio della Corte territoriale che non è sindacabile in questa sede, pena la creazione di un diverso e non consentito esame delle prove esistenti.
Da tanto consegue l’infondatezza dei tre motivi qui congiuntamente esaminati.
Con il sesto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2901 cod. civ., in relazione alla parte della sentenza che ha ritenuto che fosse onere dei convenuti dimostrare l’insussistenza dell’ eventus damni .
La sentenza, ad avviso dei ricorrenti, senza specificare per quali ragioni gli atti impugnati dovessero ritenersi di natura dispositiva, in assenza di ogni prova da parte degli attori, avrebbe affermato che era onere dei convenuti dimostrare che gli atti di conferimento compiuti in Italia non creavano alle ragioni creditorie un pregiudizio diverso da quello creato dagli atti di diritto inglese. Dalla sentenza non risulta, ad avviso dei ricorrenti, per quali ragioni gli atti impugnati dovrebbero ritenersi di natura dispositiva, per cui sarebbe superfluo l’accertamento dell’esistenza o meno dell’ eventus damni . L’art. 2901, quarto comma, cod. civ. distingue l’atto dispositivo compiuto dal debitore, dichiarato inefficace se l’acquirente era consapevole del pregiudizio arrecato, e l’inopponibilità della pronuncia di revoca nei confronti del sub -acquirente di buona fede. Poiché il successivo passaggio di proprietà è avvenuto in favore di altre società inglesi, i ricorrenti affermano che l’elemento psicologico necessario per l’espletamento dell’azione revocatoria non sarebbe stato dimostrato riguardo a tali società.
7.1. Il motivo, in una certa misura ripetitivo dei precedenti terzo, quarto e quinto, è privo di fondamento.
La sentenza impugnata ha accertato, con un giudizio che non è riesaminabile in sede di legittimità, che esistevano tutte le condizioni per il positivo esperimento dell’azione revocatoria, e cioè l’esistenza di un diritto di credito verso i debitori, la conoscenza, da parte di questi ultimi, del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie e la conoscenza di tale pregiudizio da parte dei terzi. Oltre a ciò, la Corte romana ha aggiunto che i fideiussori COGNOME e COGNOME erano
titolari di cariche all’interno delle società debitrici principali, che essi non potevano, pertanto, non essere consapevoli dell’esposizione debitoria di queste e che il credito era anteriore all’atto dispositivo; ragione per cui era sufficiente dimostrare, da parte dei creditori, «soltanto la mera consapevolezza da parte del debitore e del terzo». Detta consapevolezza è stata desunta dalla «sostanziale identità» tra i soggetti che avevano conferito i beni e i soci delle società che tali beni avevano ricevuto, tanto più che «all’epoca del compimento degli atti le stesse società erano partecipate dagli stessi COGNOME e COGNOME».
Siffatta ricostruzione muove da corrette premesse giuridiche (art. 2901, n. 2, cod. civ., in ordine allo stato soggettivo rilevante) ed è ampiamente motivata in fatto.
A fronte di queste argomentazioni il motivo in esame, oltre ad essere in parte ripetitivo dei precedenti, risulta privo di fondamento, perché la sentenza ha dimostrato l’esistenza dell’elemento psicologico, negando lo stato di buona fede in capo alle società inglesi conferitarie dei beni, per cui le prospettate violazioni di legge non sussistono.
Il ricorso, pertanto, è rigettato.
A tale esito segue la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate per ciascun controricorso in complessivi euro 15.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza