Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6601 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6601 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 19/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5091/2025 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
Fallimento N.734/17 NOME COGNOME In Liquidazione in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, Banca Dei Monti Di Paschi Di RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimati- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 7834/2024 depositata il 12/12/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE, creditrice di RAGIONE_SOCIALE in virtù di decreto ingiuntivo, ha promosso azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ. nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE per sentir dichiarare inefficace la cessione della piena proprietà in favore di RAGIONE_SOCIALE di un immobile sito in Civitavecchia in virtù di rogito in data 25 luglio 2014; la compravendita aveva ad oggetto l’ultimo immobile di proprietà della debitrice, in relazione alla quale l’attore ha dedotto la scientia damni dell’acquirente, essendo l’acquirente riconducibile allo stesso soggetto economico. I convenuti, nel costituirsi in giudizio, hanno eccepito che il contratto definitivo era stato stipulato in adempimento di un contratto preliminare, risalente a cinque anni prima dell’emissione del decreto ingiuntivo.
Interrotto il giudizio per intervenuto fallimento della cedente e riassunto il giudizio dal RAGIONE_SOCIALE, il Tribunale di Roma, previa declaratoria dell’improcedibilità della domanda di RAGIONE_SOCIALE, ha dichiarato l’inefficacia del contratto di compravendita nei confronti del fallimento.
3. La Corte di Appello di Roma, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello dell’acquirente. Ha ritenuto il giudice di appello inammissibile l’eccezione di irrevocabilità del contratto per essere stato stipulato in adempimento di un contratto preliminare al fine di retrodatare il periodo sospetto all’atto della stipula di quest’ultimo, in quanto eccezione in senso stretto dalla quale l’appellante era decaduta per tardiva costituzione in giudizio. Ha, poi, accertato la formazione del giudicato interno sulla concorrente ratio decidendi della sentenza di primo grado di inopponibilità del contratto preliminare per assenza di data certa.
Propone ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE, affidato a un unico motivo, cui resiste con controricorso il Fallimento. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo si deduce « scorretta applicazione delle norme di diritto segnatamente all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., nonché dell’articolo cod. civ 2901, l’art. 66 l.fall. -165 CCII e l’art. 67 l.fall. -166 CCII e richiesta di ammissibilità del Ricorso ». Nella sostanza, il ricorrente deduce che il contratto è stato stipulato ed eseguito in adempimento del contratto preliminare, il quale riceverebbe data certa dall’esecuzione dei pagamenti e che la carenza di data certa del contratto sarebbe stata tardivamente rilevata dalla banca con memoria; ciò al fine di retrodatare la sussistenza della scientia damni alla data della stipula del preliminare. In memoria, il ricorrente ribadisce che l’eccezione di assenza di data certa del contratto preliminare sarebbe tardiva.
Il ricorso è inammissibile perché non si confronta con le motivazioni della sentenza impugnata. Non è stata censurata (come rileva il controricorrente) la motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto coperta dal giudicato la statuizione di assenza di data certa del contratto preliminare; né è stata censurata la concorrente motivazione che ha ritenuto che la irrevocabilità del contratto definitivo – in quanto stipulato in adempimento di un contratto preliminare, con retrodatazione del periodo sospetto al momento della stipula di quest’ultimo – costituisce eccezione in senso stretto dalla quale la ricorrente è decaduta per tardiva costituzione nel giudizio di primo grado.
L’omesso confronto del ricorrente con entrambe le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata rende il ricorso inammissibile, non potendosi prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, pena la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo a termini dell’art. 366, n. 4, cod. proc. civ. (« chiara e sintetica
esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione »: Cass., n. 9059/2025; Cass., n. 1341/2024; Cass., n. 17330/2015).
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con raddoppio del contributo unificato e spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17 l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/02/2026.
Il Presidente NOME COGNOME