Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 18213 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 18213 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1937/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
BANCA DEL FUCINO SPA, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
nonchè
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO L’AQUILA n. 1530/2020 depositata il 10/11/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- La Banca del Fucino spa era creditrice della società RAGIONE_SOCIALE, a cui vantaggio ha prestato fideiussione il signor NOME COGNOME.
Dopo l’aggravarsi delle condizioni economiche della società, quest’ultimo ha ceduto la nuda proprietà di un suo immobile alla sua convivente NOME COGNOME, con atto notarile stipulato nel 2011.
1.2.- La Banca del Fucino ha dunque agito in giudizio per ottenere la revocatoria nei suoi confronti di quell’atto di vendita, assunto come elusivo della garanzia patrimoniale.
Il Tribunale di Avezzano ha accolto la domanda, dichiarando inefficace l’atto di disposizione nei confronti della banca.
E questa decisione è stata confermata dalla Corte di appello di L’Aquila.
1.3.-Ricorre NOME COGNOME con quattro motivi. Si è costituita la Banca del Fucino con controricorso e memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di appello ha accertato che la vendita è avvenuta dopo che era sorto il credito a favore della banca, ossia dopo che la società, di cui era fideiussore COGNOME, aveva cominciato a contrarre debiti: situazione debitoria che si poteva far datare a partire dal 2003 e che certamente era conclamata nel 2011.
La stessa Corte d’appello ha poi accertato che, dati i rapporti di convivenza, la COGNOME doveva ritenersi a conoscenza dei debiti della società e quindi della circostanza che l’atto aveva lo scopo di eludere la garanzia patrimoniale.
2.- Questa ratio è dalla ricorrente contestata con quattro motivi di ricorso.
Con il primo motivo di ricorso si prospetta violazione degli articoli 2901 e 1823 del codice civile nonché, degli articoli 112 e 115 del codice di procedura civile.
L’argomento mira, a dispetto della rubrica, a denunciare l’omesso esame di un fatto rilevante e decisivo.
Secondo la ricorrente i giudici di merito avrebbero tratto convinzione della consapevolezza del danno arrecato al creditore dalla circostanza che la ricorrente era convivente con il fideiussore, ossia con il debitore della banca, e che quindi, data tale convivenza, era di certo a conoscenza della situazione economica della società.
Tuttavia, osserva costei, che, avendo i giudici di merito ritenuto che la situazione debitoria si è verificata a partire dal 2011, essi non hanno tenuto in alcuna considerazione il fatto che a quella data la convivenza non c’era più, in quanto era documentalmente provato che la ricorrente quella convivenza aveva interrotto, ed era iniziato un periodo di separazione di fatto con il compagno.
Dunque: se la Corte di appello ha ricavato l’elemento soggettivo dall’esistenza di una convivenza al momento del dissesto economico, allora vuol dire che non ha tenuto conto del fatto che, invece, in quel momento la convivenza era cessata.
2.2.- Queste stesse censure sono svolte con il secondo motivo che prospetta violazione dell’articolo 2727 codice civile e dell’articolo 2901 del codice civile.
Assume la ricorrente che la consapevolezza del danno arrecato è ricavato dai giudici di appello in via presuntiva, ossia inducendola dal fatto noto della convivenza.
Per le ragioni dette al motivo precedente, tuttavia, questo ragionamento presuntivo è viziato poiché il fatto noto non è per niente tale, in quanto, come si è visto, la convivenza in quel momento era cessata e dunque il giudice di merito ha violato la regola per cui gli elementi su cui basare la presunzione devono essere innanzitutto gravi, e tali non sono quando sono falsi o comunque inesistenti.
Questi due motivi, per la connessione logica che presentano, possono considerarsi insieme e sono inammissibili.
Innanzitutto, il primo dei due motivi, come si è visto, denuncia un omesso esame in presenza di una doppia conforme, ossia in presenza di un accertamento del fatto conforme in primo e in secondo grado.
Ma, a prescindere da ciò, entrambi i motivi non tengono conto della effettiva ratio decidendi, la quale è fondata su un accertamento di fatto diverso da quello ipotizzato dalla ricorrente, e cioè sulla circostanza che i giudici di merito hanno fissato l’inizio della situazione debitoria non già nel 2011, bensì a partire dal 2003 (p.5).
Con la conseguenza quindi che il fatto che si assume omesso nel primo motivo, o che si assume inesistente nel secondo motivo, cioè che nel 2011 ci fosse convivenza, è irrilevante ai fini del decidere, poiché contrasta con il fatto, diverso, posto a base della decisione.
Va inoltre osservato come la cessazione della convivenza, di per sé, non fa venir meno le frequentazioni delle parti e non comporta una perdita improvvisa di informazioni che l’una parte ha circa le condizioni di vita dell’altra (in questo senso Cass. 10928/ 2020).
2.3.- Il terzo motivo prospetta violazione degli articoli 115, 116, 132 cpc, nonché dell’articolo 2697 cc
Si contesta quella parte della decisione impugnata in cui è accertato il danno subìto dal creditore, nel senso che, secondo i giudici di merito, l’alienazione di quella nuda proprietà ha comportato un pregiudizio per costui, non avendo la ricorrente dimostrato che esistevano altri beni che potevano costituire idonea garanzia patrimoniale.
La ricorrente contesta questo asserto sotto il profilo dell’onere della prova e sostiene che avrebbe dovuto essere il giudice di primo grado, nei quesiti forniti al CTU, ad accertare se esistessero o meno altri beni nel patrimonio del debitore che potessero garantire il debito verso la banca: dunque così sostanzialmente contestando di avere lei l’onere della prova di questa circostanza.
Il motivo è infondato.
Per come è evidente, infatti, incombe al convenuto in revocatoria dimostrare che, nonostante l’atto di disposizione oggetto di revoca, il suo patrimonio ha una capienza comunque tale da poter garantire il debito. E non si può dire che una tale prova è diabolica, come assume invece la ricorrente, in quanto è sufficiente allegare lo stato patrimoniale in essere da cui risulta chiaramente la consistenza del patrimonio residuo.
2.4.- Con il quarto motivo si prospetta violazione dell’articolo 100 cpc nonché dell’articolo 2901 cc.
La ricorrente osserva come sul bene oggetto dell’atto dispositivo esisteva già un’ipoteca a favore di altro istituto bancario, e che, nonostante ciò, il giudice di appello ha comunque ritenuto che la vendita della nuda proprietà del bene ipotecato fosse pregiudizievole per la banca creditrice, trascurando la circostanza che, proprio perché su quel bene
esisteva ipoteca a favore di un altro creditore, la banca creditrice non avrebbe mai potuto aggredirlo a soddisfazione del credito neanche se il bene fosse rimasto nel patrimonio del debitore.
Il motivo è infondato.
E principio di diritto che ‘ In tema di azione revocatoria ordinaria, l’esistenza di un’ipoteca sul bene oggetto dell’atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne potenzialmente l’intero valore, non esclude la connotazione dell’atto stesso come “eventus damni” (presupposto per l’esercizio della azione pauliana), atteso che la valutazione tanto della idoneità dell’atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa all’ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell’atto ma attraverso un giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l’eventualità del venir meno o di un ridimensionamento della garanzia ipotecaria’ (Cass. 5815/ 2023; Cass. 11892/2016).
Con la conseguenza che si dimostra errata la tesi della ricorrente secondo cui il giudizio ipotetico fatto dalla Corte di merito, quanto a ciò che potrebbe accadere in futuro, è un giudizio prognostico inammissibile.
Il ricorso va pertanto rigettato e le spese seguono la soccombenza. Esse vanno liquidate tenendo conto ex artt. 96, 3° co., e 380 bis , 3° comma, c.p.c. dell’ opposizione alla formulata proposta di definizione anticipata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 3.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, nonché al
pagamento di euro 3.000,00 ex art. 96, 3° co., c.p.c., in favore della controricorrente; condanna la ricorrente al pagamento di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende ex art. 380 bis , 3° comma, c.p.c.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13 .
Così deciso in Roma, il 19/03/2024.