Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 34672 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 2 Num. 34672 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/12/2023
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 4976/2018 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME , rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME;
-controricorrente-
nonchè contro
COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE DI SALERNO RAGIONE_SOCIALE;
– intimati –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO SALERNO n. 1158/2017, depositata il 28/11/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/01/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale, AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. La RAGIONE_SOCIALE ( ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ ) evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME e NOME COGNOME, nonché la RAGIONE_SOCIALE, ora RAGIONE_SOCIALE, evocata in quanto banca mutuante di NOME, acquirente, al fine di ottenere dall’ad í to giudice l’emissione di una sentenza che dichiarasse l’inefficacia nei suoi confronti, ex art. 2901 cod. civ. dell’atto di compravendita del 09.12.1998 stipulato tra COGNOME e COGNOME, e del l’ atto di ipoteca volontaria stipulato in pari data RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE; in via subordinata, l ‘att rice domandava l’accertamento della simulazione assoluta del suddetto atto di compravendita. A sostegno della sua pretesa, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE poneva l’esistenza di un credito maturato nei confronti d i NOME COGNOME ammontante a vecchie Lire 17.768.641, preteso mediante decreto ingiuntivo n. 135/98, notificato al debitore ingiunto il 02.12.1998, divenuto esecutivo solo in data 20.01.2000. Con il menzionato atto di compravendita del 09.12.1998, ossia a distanza di meno di una settimana dalla notificazione del D.I., NOME COGNOME alienava il locale terraneo a NOME per vecchie L. 43.000.000, prezzo
pagato in parte con il mutuo acceso dall’acquirente con la RAGIONE_SOCIALE , per l’importo di vecchie L. 180.000.000, a cui favore veniva anche costituita ipoteca volontaria sul cespite, continuando inoltre a svolgere il COGNOME attività di orologiaio nel suddetto locale, a titolo di comodato gratuito concesso dall’acquirente.
1.1. Nel corso del giudizio di primo grado, in data 24.03.2004 veniva dichiarato il decesso del convenuto NOME COGNOME, determinando l’interruzione del processo . Seguiva ricorso in riassunzione di parte attrice, depositato il 16.09.2004, e la notifica veniva effettuata da parte attrice agli eredi singolarmente.
Con sentenza n. 1737/2010 il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE accoglieva parzialmente la domanda revocatoria proposta da parte attrice e, per l’effetto, dichiarava inefficace nei suoi confronti l’atto di compravendita stipulato tra NOME COGNOME e NOME ; quest’ultimo appellava la pronuncia dinanzi alla Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE , il procuratore costituito del convenuto deceduto assumeva la difesa dell’appellante.
Con sentenza n. 1158/2017 la Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE rigettava l’appello e condannava il COGNOME al pagamento delle spese di lite. Per quel che ancora rileva in sede di legittimità, osservava la Corte che:
-è corretta l’affermazione del giudice di prime cure riguardo la mera facoltà dell’attore in riassunzione di notificare l’atto di riassunzione agli eredi uti singulis , ovvero collettivamente ed impersonalmente, fermo restando che vi sia un indubbio litisconsorzio necessario tra alienante e acquirente allorquando l’atto sia oggetto di domanda ai sensi dell’art. 2901 cod. civ. Incombe ai chiamati all’eredità l’onere di contestare, costituendosi in giudizio, l’effettiva assunzione di tale qualità, così da escludere la condizione di fatto che ha giustificato la riassunzione. E’ pur vero che sia superato il principio dell’indifferenza
della scelta difensiva nell’individuazione degli eredi destinatari del ricorso in riassunzione, in favore di una lettura costituzionalmente orientata, ai sensi dell’art. 111 Cost., verso la sollecita definizione del processo, sì da richiedere al difensore il diligente accertamento che i convenuti in giudizio in quanto eredi siano formalmente investiti di tale titolo a succedere (e che esso permanga al momento della riassunzione). T uttavia, nel caso di specie la rinuncia all’eredità è intervenuta in epoca successiva al deposito del ricorso in riassunzione, quando cioè gli attori non potevano averne conoscenza legale; dal canto loro, i convenuti producevano mera allegazione dell’avven uta rinuncia all’eredità;
alla luce di quanto argomentato, e anche tenendo conto che il caso di specie è contrassegnato dalla contumacia dei chiamati, deve ritenersi che l’attore in revocatoria esauriva il proprio incombente riassumendo il processo nelle modalità eseguite (agli eredi uti singulis ), mentre era onere dell’odierno appellante avendone egli diretto interesse in quanto potenziale creditore dell’alienante attivarsi per la nomina di un curatore dell’eredità giacente. Non può , ora, egli dolersi del denunciato difetto di contraddittorio;
-ai fini dell’accertamento della scientia damni da parte dell’acquirente, odierno appellante, per giurisprudenza recente la buona fede soggettiva dell’acquirente deve risultare dal momento di stipula del preliminare di compravendita. Poiché mancano agli atti dell’appello la scrittura privata (prelimina re di compravendita) e la quietanza di pagamento dell’acconto sul prezzo, e poiché dalle risultanze istruttorie emerge che non vi è prova né del pagamento dell’acconto, né del pagamento del prezzo (entrambe r agioni del decidere non impugnate dal COGNOME), la forte sproporzione tra il prezzo convenuto (130 milioni di Lire) e quello indicato dal C.T.U. (oltre
240 milioni di Lire) deve essere valutata come sintomo indicativo della scientia damni dell’appellante.
Avverso la pronuncia della Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione NOME COGNOME, affidandolo a tre motivi.
Si difendeva la RAGIONE_SOCIALE Monte Pruno RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) depositando controricorso.
All’udienza camerale non partecipata della sesta -seconda sezione civile della Corte Suprema di RAGIONE_SOCIALEzione il Collegio rimetteva la causa alla Pubblica Udienza con ordinanza interlocutoria n. 18463 del 09.07.2019, stante la controvertibilità delle questioni sollevate e mancando, allo stato, evidenza decisoria.
Il Sostituto Procuratore Generale concludeva per il rigetto del ricorso.
RAGIONI COGNOME DECISIONE
Con il primo motivo si lamenta l’illegittimità della sentenza impugnata per violazione di legge ex art. 360, comma 1, n.3) cod. proc. civ. -violazione e falsa applicazione art. 102 cod. proc. civ. -110 e 305 cod. proc. civ., artt. 521 e 2697 cod. civ. Il ricorrente si duole della decisione della Corte d’Appello nella parte in cui ha ritenuto non sussistente l’esistenza del vizio procedurale relati vo alla corretta instaurazione del contradditorio nei confronti degli eredi di NOME COGNOME. In particolare, sarebbe stata omessa l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’eredità giacente, attesa la rinuncia all’eredità da parte degli aventi causa dell’originario convenuto in giudizio di primo grado. Segnatamente, il ricorrente contesta che la rinuncia all’eredità sia intervenuta in epoca successiva al deposito del ricorso in riassunzione, per come ricostruito dal giudice del gravame,
essendo semmai successiva la notificazione in riassunzione (risalente al 2006) rispetto all’anzidetta rinuncia all’eredità (avvenuta il 10.12.2004). Conseguentemente, la parte attrice in riassunzione avrebbe dovuto provvedere alla chiamata e alla richiesta di nomina di un curatore dell’eredità giacente, diversamente difettando il principio de ll’integrità del contraddittorio che ha condotto entrambi i giudici ad emettere una pronuncia da considerarsi inutiliter data.
1.2. Il motivo è infondato. Posto che dalle risultanze istruttorie risulta confermato che la riassunzione del processo in primo grado è avvenuta in data anteriore (16.09.2004) alla comunicazione della rinuncia all’eredità (10.12.2004), la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE ha fatto corretta applicazione del principio di recente affermato da questa Corte: «Alla luce di una interpretazione dell’art. 303, secondo comma, cod. proc. civ. conforme ai principi di sollecita definizione del processo e di tutela del diritto di difesa, di cui all’art. 111 Cost., per la riassunzione del processo dopo la morte della parte occorre diligentemente accertare che i convenuti in riassunzione come eredi siano formalmente investiti del titolo a succedere e che esso permanga al momento della riassunzione, essendo necessario e sufficiente il riscontro della titolarità anzidetta in forza di quanto risulti legalmente allo stato degli atti, qualora non sia conosciuta – o conoscibile con l’ordinaria diligenza – alcuna circostanza idonea a dimostrare che il titolo a succedere sia venuto a mancare (per rinuncia, indegnità, premorienza o altra causa), gravando sui predetti convenuti l’onere di dimostrare, tempestivamente, il contrario» (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21287 del 14/10/2011; conf. da: Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13851 del 06/07/2020, Rv. 658300 -01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25885 del 16/11/2020, Rv. 659588 -01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17445 del
28/06/2019, Rv. 654407 -01; Cass. Sez. L, Sentenza n. 1183 del 18/01/2017).
Con il secondo motivo si lamenta illegittimità della sentenza impugnata per violazione di legge, ex art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. -V iolazione dell’art. 2901 c od. civ. e 2697 cod. civ. Parte ricorrente rileva il vizio della sentenza impugnata nella parte motiva in cui si afferma che ai fini della sussistenza o meno della scientia damni fosse sufficiente la consapevolezza dell’evento dannoso, dedotta con il ricorso a presunzioni semplici, insussistenti nella fattispecie in esame. In realtà, il giudice di seconde cure non ha tenuto conto di un fatto decisivo dimostrato per tabulas , ossia la stipulazione di un contratto preliminare (una scrittura privata del 20.08.1998) in cui si dava atto (mediante quietanza, che fa piena prova stante la sua natura confessoria) del versamento di un acconto di Lire 50.000.000 da parte del COGNOME a favore del promittente venditore che, sommati ai 130 milioni di vecchie Lire del mutuo contratto con la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, raggiungono la cifra di 180 milioni di Lire, non 130 milioni di Lire, quale prezzo congruo , e nient’affatto sproporzionato, per il trasferimento di un immobile di soli 30 mq (con annesso soppalco privo di accatastamento). Tanto vale a ritenere insussistenti, nella fattispecie in esame, le presunzioni semplici considerate, invece, idonee dalla Corte distrettuale ad affermare la sussistenza della scientia damni dell’odierno ricorrente.
2.1. Il motivo è inammissibile, in quanto sollecita una revisione delle risultanze probatorie non consentita in questa sede. Innanzitutto, il giudice distrettuale ha rilevato la mancanza agli atti della scrittura privata e della quietanza (v. sentenza p. 12, ultimo capoverso). Soprattutto ha precisato che il giudice di prime cure aveva ritenuto non provato l’effettivo versamento dell’acconto di L. 50.000.000, né il
COGNOME aveva impugnato tale ragione del decidere, passata dunque in giudicato ; così come, continua la Corte d’Appello, l’atto pubbli co non menziona il pagamento del prezzo d’acquisto di L. 43.000.000 , neanche altrimenti provato (v. sentenza, p. 13). Orbene, questa Corte ha già avuto modo di precisare che «con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione (…) l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo di valutare le prove, controllarne attendi bilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione» (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 9097 del 07/04/2017, Rv. 643792 – 01).
Con il terzo motivo si lamenta illegittimità della sentenza impugnata per violazione di legge, ex art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ. -V iolazione dell’art. 2901 cod. civ., comma 3. Con l ‘ultima censura il ricorrente deduce l’illegittimità della decisione gravata nella parte in cui ha confermato la revocatoria dell’atto di compravendita rogato in data 09.12.1998, in quanto concluso in adempimento di un contratto preliminare, così determinando la violazione dell’art. 2901 cod. civ., comma 3 , nella parte in cui prevede che l’adempimento di un debito scaduto non è soggetto a revoca.
3.1. Il motivo è infondato. Inconferente il riferimento al debito scaduto: nella sequenza preliminare-definitivo, il primo non è
configurabile quale atto di disposizione del patrimonio, in quanto ha effetti solo obbligatori; il secondo non è configurabile quale adempimento di un debito scaduto, ma attuazione di un obbligo traslativo, in mancanza del quale non si verificherebbe l’ eventus damni a fondamento stesso della revocatoria (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 17067 del 26/06/2019; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 15215 del 12/06/2018, Rv. 649407 -01).
In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso, liquida le spese secondo soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Suprema di RAGIONE_SOCIALEzione rigetta il ricorso, condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore della parte controricorrente, che liquida in €4.000,00 per compensi, oltre ad €200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%, con distrazione in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del D.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda