Sentenza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5848 Anno 2026
Civile Sent. Sez. 1 Num. 5848 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 15/03/2026
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 17474/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE In RAGIONE_SOCIALE Straordinaria in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- sul controricorso incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente incidentale-
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Ancona n. 417/2021 depositata il 07/04/2021.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso richiamandosi alla memoria depositata e chiede l’accoglimento del ricorso principale ed il rigetto del ricorso incidentale condizionato.
Uditi per delega dei difensori del ricorrente l’AVV_NOTAIO e per il ricorrente incidentale l’AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (d.m. 25 novembre 2008 emesso a termini d.l. n. 347/2003) ha proposto nei confronti di RAGIONE_SOCIALE azione revocatoria ex art. 67, primo comma, n. 2, l.fall. (atti estintivi di debiti pecuniari effettuati con mezzi di pagamento anormali) e in via subordinata ex art. 67, secondo comma l.fall. in relazione alle rimesse solutorie effettuate su due conti correnti bancari, cui erano appoggiati conti anticipi s.b.f., per il periodo 25 maggio 2008 -25 novembre 2008. La banca convenuta, per quanto qui rileva, ha eccepito la nullità dell’atto di citazione per indeterminatezza del petitum , dovuta alla mancata individuazione delle rimesse revocabili .
Il Tribunale di Ancona ha rigettato la domanda per omessa indicazione delle rimesse solutorie, ritenendo inoltre non provati i fatti costitutivi (con particolare riferimento al requisito oggettivo) delle azioni proposte.
La Corte di Appello di Ancona, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello principale dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e ha dichiarato assorbito l’appello incidentale della banca avente a oggetto la nullità dell’atto di citazione per omessa indicazione delle rimesse. Quanto all’appello principale e alla originaria domanda subordinata, per quanto qui
rileva, il giudice di appello ha ritenuto che la procedura appellante non avesse assolto all’onere di provare la riduzione in maniera consistente e durevole dell’esposizione debitoria della società correntista nei confronti della banca, rigettando, conseguentemente, la richiesta di CTU contabile.
Propone ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, affidato a due motivi e ulteriormente illustrato da memoria, cui resiste con controricorso la banca, la quale propone ricorso incidentale condizionato affidato a un unico motivo, ulteriormente illustrato da memoria.
Con ordinanza n. 28008/2025, questa Corte ha rimesso la causa in pubblica udienza in ordine alla questione della ripartizione dell’onere della prova circa la riduzione in maniera consistente e durevole dell’esposizione debitoria del correntista nei confronti della banca ex art. 67, terzo comma, lett. b) l.fall. e alla possibile incidenza su tale questione dell’orientamento di questa Corte, secondo cui sarebbe venuta meno la distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte. Entrambe le parti hanno depositato nuova memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso principale si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. e 67, terzo comma, lett. b), l.fall., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che l’onere della prova circa la natura consistente e durevole della riduzione dell’esposizione debitoria gravi sull’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e non sulla banca. Deduce parte ricorrente -richiamandosi ad alcuni precedenti di questa Corte -che la norma della legge fallimentare costituisce eccezione alla generale revocabilità dei pagamenti, essendo sufficiente l’indicazione delle rimesse compiute in un dato periodo di tempo in relazione a uno o più conti correnti. Deduce, inoltre, di avere indicato il massimo scoperto in relazione ai due conti correnti in oggetto.
Con il secondo motivo del ricorso principale si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza in violazione degli artt. 132 e 115 cod. proc. civ., non avendo la sentenza impugnato esposto le ragioni del rigetto delle domande proposte e della richiesta di CTU.
Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 163, n. 3) e 164, quarto comma, cod. proc. civ. in relazione all’art. 67, terzo comma, l.fall. e all’art. 2697 cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata non ha preliminarmente rilevato e accolto l’eccezione di nullità dell’atto di citazione iniziale. Evidenzia parte ricorrente incidentale che l’eccezione, formulata in sede di costituzione in giudizio, era stata rigettata in primo grado con la motivazione che l’attore avesse indicato il periodo di riferimento, i conti correnti e l’importo complessivo; diversamente, si sarebbero dovute indicare dalla curatela le singole rimesse solutorie oggetto di domanda.
Il secondo motivo del ricorso principale, pregiudiziale al primo, è infondato, non essendo la sentenza impugnata al di sotto del « minimo costituzionale» (Cass., Sez. U., n. 8053/2014). Il giudice di appello ha ritenuto non assolto l’onere della prova in relazione ai fatti costitutivi della domanda e, conseguentemente, rigettato la domanda di CTU, in quanto la CTU non potrebbe sopperire al mancato assolvimento dell’onere della prova (« eventuali referenti probatori da individuare nelle richieste consulenze contabili o esibizioni non supererebbero comunque il difetto delle necessarie preventive allegazioni »). La motivazione della sentenza impugnata è comprensibile e compiuta.
Va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità del primo motivo, attenendo la questione alla ripartizione dell’onere della prova, risultante per tabulas dalla sentenza impugnata.
6. Il primo motivo del ricorso principale è fondato. Occorre prendere le mosse (come argomentato dal Pubblico Ministero) dalla tradizionale giurisprudenza di questa Corte, formatasi in relazione alla disciplina della revocatoria dei pagamenti ex art. 67, secondo comma, l.fall. affluiti su conto corrente bancario, nella formulazione precedente il d.l. n. 35/2005. Secondo questa giurisprudenza, il conto corrente bancario esplica un servizio di cassa, le cui operazioni di pagamento o di riscossione di somme, da effettuarsi per conto del cliente, comportano evoluzioni del saldo in virtù dei corrispondenti addebiti e accreditamenti in conto. Pur essendo inapplicabile la norma dell’art. 1823 cod. civ. (che prevede l’annotamento delle reciproche « rimesse» ), norma non richiamata dall’art. 1857 cod. civ. per il conto corrente bancario (soggetto all’opposta regola della disponibilità dei saldi di cui all’art. 1852 cod. civ.), le operazioni in conto corrente sono operazioni di conguaglio, manifestazione contabile dell’esercizio del diritto del correntista di variare la disponibilità del conto. In tale contesto, i versamenti eseguiti nel momento in cui il conto è scoperto hanno natura di atti solutori in considerazione dell’esigibilità del credito della banca e sono soggetti (a differenza dei versamenti sul conto attivo, diretti soltanto a formare la provvista per operazioni future) alla revocatoria fallimentare (Cass. n. 3236/1975; Cass., n. 5836/1978 e successive: ex multis Cass. nn. 28955/2024, 5071/2017, 1584/2017).
7. A questa giurisprudenza, che ha costantemente considerato le rimesse del cliente su conto corrente scoperto al pari di pagamenti (rimesse solutorie), se n’è affiancata altra, inaugurata da Cass. n. 5413/1982 (menzionata da Cass., Sez. U., n. 24410/2018 e apprezzata dalla dottrina come soluzione di ragionevole compromesso), secondo cui le rimesse che affluiscano su un conto corrente assistito da apertura di credito acquistano natura solutoria ai fini della revocatoria fallimentare, ove sia accertato uno sconfinamento dell’affidamento concesso dalla banca, ossia ove la rimessa intervenga quando il cliente abbia già
ecceduto nelle disponibilità del conto corrente rispetto all’affidamento accordato. In questo caso, la quota eccedentaria della rimessa rispetto all’importo affidato è immediatamente esigibile dalla banca e costituisce pagamento revocabile; diversamente, la rimessa che intervenga su un conto passivo, ma nei limiti dell’affidato, costituisce mero accreditamento di somme per reintegrare la somma posta dalla banca a disposizione del correntista, non revocabile in quanto non costituente pagamento (cfr. Cass. nn. 5448/1991, 9064/1992, 2744/1994, 23006/2004, 10122/2005, 24588/2005, 16608/2010, 16610/2013, 25739/2013, 15605/2014).
8. Sempre sotto il vigore della disciplina abrogata, sono state opposte eccezioni alla generale revocabilità delle rimesse solutorie. Da un lato, sono state ritenute revocabili le rimesse « intrafido», ove fosse provato che la banca avesse di fatto revocato la disponibilità del conto (congelamento del conto: Cass. n. 26042/2012); all’opposto, sono state ritenute irrevocabili rimesse « extrafido » (formalmente solutorie), le cd. rimesse bilanciate, per le quali, pur in assenza di un contratto stabile di disponibilità (Cass. n. 10869/1994), fosse provato un accordo tra cliente e banca, in base al quale la banca aveva accordato al cliente un servizio di cassa senza funzione creditizia (Cass. n. 24084/2004; Cass. n. 9698/2004), a condizione che i pagamenti fossero cronologicamente e ontologicamente legati all’accreditamento della relativa provvista da parte della banca.
9. In ogni caso, salve le indicate eccezioni, la giurisprudenza ha considerato singolarmente revocabili tutte le rimesse affluite su conto corrente scoperto (rimesse solutorie), non essendo applicabile alcun limite di esigibilità alla pronuncia di condanna nei confronti della banca, quale il differenziale del massimo scoperto in cui fosse incorso il cliente (Cass. n. 10869/1994, cit.; Cass., nn. 6558/1997, 19043/2010, 20834/2010). Viceversa, non sono considerate revocabili le rimesse « intrafido» , in quanto mero ripristino della provvista accordata dalla banca, da questa
inesigibile e, pertanto, rimesse prive di spostamento patrimoniale (o di ricchezza) a favore della banca (Cass. Sez.. U., n. 24418/2010), con la sola finalità di ripristinare la facoltà di indebitamento del correntista concessa dalla banca (rimesse ripristinatorie).
Il sistema della revocatoria fallimentare dei pagamenti su conto corrente ha subito un mutamento drastico per effetto dell’entrata in vigore del d.l. n. 35/2005 (17 marzo 2005) e del successivo d.lgs. n. 5/2006, per via sostanzialmente di tre modifiche normative. In primo luogo, è stato introdotto un nuovo regime di irrevocabilità delle « rimesse effettuate in conto corrente» (art. 67, terzo comma, lett. b , l.fall.); deroga che si aggiunge topograficamente ad altre ipotesi di esenzione da revocatoria previste nelle altre lettere del medesimo terzo comma dell’art. 67 l.fall. Il legislatore ha, poi, disposto che le rimesse bancarie su conto corrente siano revocabili ove le stesse abbiano ridotto « l’esposizione debitoria» del cliente verso la banca e questa riduzione abbia le caratteristiche della durevolezza e consistenza (« ridotto in maniera consistente e durevole »). Infine, è stata introdotta una nuova norma che istituisce un limite quantitativo di esigibilità (tetto) del credito restitutorio del fallimento per tali pagamenti revocabili, oltre che per altri rapporti continuativi e reiterati, indipendentemente dall’accertamento dell’esistenza di una o più rimesse revocabili (« il terzo deve restituire una somma pari alla differenza tra l’ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato d’insolvenza, e l’ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si è aperto il concorso »: art 70, terzo comma, l.fall.).
La strutturale modifica della revocabilità delle rimesse in conto corrente ha indotto questa Corte, in un primo momento (benché come obiter ) a ritenere che il legislatore abbia indicato nella banca convenuta il soggetto onerato della prova della assenza di consistenza e durevolezza dell’esposizione debitoria al fine di sottrarsi all’obbligo di restituzione
(Cass. n. 20834/2010). Tale giurisprudenza si è poi evoluta con Cass. n. 277/2019 (preceduta da Cass. n. 11782/2018 e seguita da Cass. nn. 23095/2023, 24018/2023, 24019/2023, 29998/2023), secondo cui l’attuale disciplina della revocatoria delle rimesse in conto prescinde dalla natura solutoria o ripristinatoria della rimessa e, quindi, dal fatto che la stessa afferisca a un conto scoperto o solo passivo, imponendo al giudice del merito di verificare la revocabilità di qualsiasi rimessa, avendo riguardo unicamente alla sua consistenza e alla sua durevolezza.
Tali arresti valorizzano -in primo luogo -la formulazione utilizzata dal legislatore, che àncora la revocabilità delle rimesse alla mera riduzione della « esposizione debitoria» del cliente e, quindi, senza distinguere tra debiti esigibili e debiti non esigibili. Viene, poi, rimarcata la similitudine di ratio di esenzione da revocabilità di pagamenti in relazione ad altre ipotesi contenute nel terzo comma dell’art. 67 cit., quale quella di cui alla successiva lett. g) (irrevocabilità di pagamenti di debiti liquidi ed esigibili relativi a servizi strumentali all’accesso alle procedure concorsuali).
L’effetto di questa interpretazione è, come evidenziato nella ordinanza interlocutoria (e oltre al superamento della menzionata quarantennale giurisprudenza), la qualificazione delle rimesse su conto corrente come un genere di atti revocabili a sé stante, in quanto le rimesse revocabili « sarebbero atti distinti e diversi da quelli indicati nei primi due commi dell’art. 67 legge fall., considerati in quanto tali nel terzo comma e assoggettabili a revocatoria alle condizioni ivi previste» (Cass. n. 28008/2025), indipendentemente dalla natura di pagamenti revocabili ai sensi del secondo comma. La disciplina della revocabilità delle rimesse bancarie su conto corrente troverebbe, dunque, la propria fonte esclusivamente nel terzo comma dell’art. 67 l.fall., dal che deriverebbe l’onere del curatore del fallimento che intenda agire in revocatoria di
indicare distintamente le singole rimesse da revocare e di provare la consistenza e la durevolezza quali fatti costitutivi della domanda.
Questa interpretazione va rimeditata. In senso contrario risulta rilevante, in primo luogo, l’utilizzo del termine « rimesse effettuate su un conto corrente bancario». Il legislatore ha voluto richiamare il concetto di cui all’art. 1823 cod. civ., proprio del conto corrente ordinario, che per il conto corrente bancario è fonte di un credito esigibile (Cass. nn. 1846/1998, 15135/2014, 4604/2017, 28955/2024), in virtù delle annotazioni contabili che consentono al titolare del conto di disporre del saldo attivo (Cass. nn. 5071/2017, 1584/2017, 25943/2011, 19305/2007, 886/2004). Annotazioni che possono costituire accreditamenti su conto attivo (e, quindi, non costituenti pagamento), passivo (come ripristino della provvista) o scoperto (pagamenti). In questo senso, la rimessa può ritenersi (come evidenziato da certa dottrina) un concetto neutro, che si connota della natura di pagamento di debiti liquidi ed esigibili in funzione dello stato del conto.
L’utilizzo del termine « rimessa» consente, inoltre, di richiamare la tradizionale giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la rimessa (da atto neutro) viene a costituire pagamento se ed in quanto costituisce rimessa solutoria, ovverosia annotata su conto scoperto (Cass. n. 5836/1978, cit.). Ove, invece, la rimessa venga annotata su un conto passivo (assistito da apertura di credito), essa costituisce pagamento per la sola parte in cui vi è stato sconfinamento dell’affidamento (Cass. n. 5413/1982).
Inoltre, non può derogarsi alla distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie, in forza dell’insegnamento delle Sezioni unite, secondo cui la distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie elaborata in base a detta giurisprudenza comporta che possa venire alla luce un pagamento solo se vi è una pretesa restitutoria della banca, che non vi sarebbe ove la rimessa avesse la mera funzione di ripristinare una
disponibilità di cassa accordata dalla banca al correntista (Cass. S.u., n. 24418/2010, cit.). Benché questo principio sia stato affermato nei rapporti tra privati con riguardo alla ripetizione di indebito oggettivo, non si vede come esso non debba operare anche tra la massa dei creditori e la banca in caso di pagamento pervenuto nel periodo sospetto, essendo il presupposto -in entrambi i casi -l’esecuzione di un pagamento in favore della banca (indebito in un caso, inefficace nell’altro).
Ulteriormente, l’argomento di rinforzo utilizzato da Cass. n. 277/2019, secondo cui altre esenzioni dalla revocatoria avrebbero ad oggetto un pagamento liquido ed esigibile, non è condiviso dalla più recente giurisprudenza di questa Corte, secondo cui non appare risolutivo « rapportarsi con la ragione specifica che, ipotesi per ipotesi, viene a giustificare» le singole ipotesi di esenzione «per porsi, dunque, in termini di stretta coerenza con la stessa» (Cass., n. 26244/2021), essendo ogni deroga alla revocabilità dei pagamenti sostenuta da autonomi fatti impeditivi o eccezioni disciplinate dalla legge (Cass. n. 3056/2026).
Non può, pertanto, ritenersi superata la tradizionale bipartizione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie ai fini della revocabilità dei pagamenti a termini del combinato disposto dell’art. 67, commi 2° e 3°, l.fall., in forza della quale sono revocabili le sole rimesse che costituiscano pagamenti di debiti liquidi ed esigibili. Poiché, dunque, le rimesse (solutorie) su conto corrente bancario sono revocabili in quanto pagamenti su debiti liquidi ed esigibili , ai sensi dell’art. 67, secondo comma, l.fall., la disciplina del successivo terzo comma non può essere letta isolatamente, ma unitamente al comma precedente, rispetto al quale pone (tra le altre) una particolare esenzione dalla revocabilità dei pagamenti affluiti in conto corrente. Trattandosi di fatto impeditivo della ordinaria revocabilità dei pagamenti, l’allegazione e la prova delle circostanze che impediscono la declaratoria di revocabilità della rimessa come pagamento resta a carico della banca convenuta (analogamente, con riferimento all’esenzione di cui
alla lettera c) del medesimo terzo comma dell’art. 67 cit. (Cass. n. 3056/2026).
19. Se così non fosse, vi sarebbe distonia tra la soluzione che addossa al curatore l’onere di provare, quali fatti costitutivi della revocatoria, la durevolezza e la consistenza dell’esposizione e la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il curatore che chieda la revocatoria dei pagamenti costituiti da rimesse in conto corrente bancario non ha l’onere di indicare i singoli versamenti solutori, ma le sole rimesse operate su un conto corrente in un determinato periodo di tempo e l’importo globale delle stesse; indicazioni ritenute sufficienti perché la banca possa individuare le domande contro di lei proposte (Cass. nn. 9610/2018, 28819/2017; cfr. Cass. Sez. U., n. 15895/2019: « il correntista (…) potrà limitarsi ad indicare l’esistenza di versamenti indebiti e chiederne la restituzione in riferimento ad un dato conto e ad un tempo determinato, e la Banca, dal canto suo, potrà limitarsi ad allegare l’inerzia dell’attore in ripetizione, e dichiarare di volerne profittare». Sarebbe contraddittorio, da un lato, esentare il fallimento dall’indicazione delle singole rimesse revocabili e, dall’altro, addossargli l’onere di individuare la connotazione delle stesse come consistenti e durevoli ai fini della loro revocabilità.
20. Nella stessa direzione va l’argomento (speso dal Pubblico Ministero durante la discussione orale ma già presente in Cass. n. 277/2019), secondo cui l’indicazione di irrevocabilità delle rimesse (solutorie) in quanto pagamenti di debiti liquidi ed esigibili « durevoli», costituisce nient’altro che una evoluzione, da parte del legislatore, del criterio giurisprudenziale della irrevocabilità delle rimesse bilanciate. Il concetto di durevolezza codifica e amplia la cornice entro la quale la giurisprudenza aveva escluso la revocabilità delle rimesse bilanciate (« il criterio basato sulla durevolezza dell’abbattimento dell’esposizione debitoria consente di ribadire risposte già elaborate con riferimento ad alcuni problemi con cui la giurisprudenza aveva dovuto misurarsi in
passato: così é, in particolare, per il caso delle partite bilanciate, non potendo di certo considerarsi durevole la rimessa che è seguita da un addebito per il cliente, e che si dimostra funzionale alla creazione della provvista per l’esecuzione di un successivo» : Cass., n. 277/2019, cit.). La non durevolezza della rimessa solutoria come fattispecie impeditiva della revocabilità dei pagamenti (al pari del fatto impeditivo delle rimesse bilanciate), confermata dall’art. 166, comma 3, lett. b), CCII, comprova, pertanto, l’intenzione del legislatore di subordinare la revocabilità delle rimesse alla verifica dei requisiti della loro qualificazione come pagamenti, come già elaborato dalla giurisprudenza precedente in tema di rimesse bilanciate.
21. Non convince l’argomento secondo cui la collocazione topografica della norma indurrebbe a qualificare come fattispecie autonoma di revocabilità quella delle rimesse su conto corrente consistenti e durevoli. Infatti, è assai più convincente la contraria interpretazione secondo cui le fattispecie costitutive delle azioni revocatorie sono quelle contenute nei primi due commi dell’art. 67 l.fall., mentre il terzo comma disciplina soltanto le eccezionali fattispecie di esonero dalla revocatoria di atti che sarebbero, altrimenti, revocabili. Basti pensare che nel terzo comma -e, in particolare, per quanto qui interessa, nella lett. b) -manca non solo la disciplina del presupposto soggettivo (conoscenza dello stato di insolvenza e relativo onere della prova), ma anche quella del periodo sospetto (sei mesi o un anno). Da questo, deve ulteriormente dedursi che la norma del 3° comma non può costituire autonoma ipotesi di revocatoria delle rimesse bancarie, bensì disciplina un fatto impeditivo alla revocabilità dei pagamenti risultanti da rimesse solutorie; fatto che deve essere oggetto di allegazione e di prova da parte della banca che si opponga alla domanda della curatela.
Pertanto, in continuità con il preferibile orientamento giurisprudenziale di questa Corte (Cass. n. 20834/2010, cit.), deve enunciarsi il seguente principio di diritto:
« In tema di azione revocatoria fallimentare, l’art. 67, terzo comma, lett. b), l.fall., nel testo modificato dal d.lgs. n. 5 del 2006, presuppone la rimessa su conto corrente bancario come pagamento di credito liquido ed esigibile, ovverosia che afferisce a conto scoperto, non prescindendo quindi dalla natura solutoria o ripristinatoria della rimessa stessa, e qualifica la riduzione non consistente e non durevole dell’esposizione debitoria quale fatto impeditivo, che va allegato e provato dal convenuto in revocatoria ».
La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione del suddetto principio, perché, ravvisando nel comma 3° dell’art. 67 l.fall. la fattispecie costitutiva dell’azione revocatoria, ha erroneamente attribuito al curatore del fallimento l’onere di allegare e di provare le circostanze che danno invece fondamento a un’eccezione di esonero dalla revocabilità delle rimesse solutorie pur se ricevute nel periodo sospetto e nella comprovata consapevolezza dell’insolvenza dell’imprenditore successivamente fallito.
Il ricorso incidentale condizionato è inammissibile, essendo stato proposto dalla parte completamente vittoriosa nel giudizio di appello, al solo scopo di risollevare questioni che non sono state decise dal giudice di merito perché assorbite; resta salva la facoltà di riproporle dinanzi al giudice del rinvio (Cass., n. 29662/2023; Cass., n. 25268/2025; Cass., n. 22095/2017; Cass., n. 11270/2020; Cass., n. 4130/2014 e precedenti).
Il ricorso principale va, pertanto, accolto in relazione al secondo motivo, cassandosi la sentenza impugnata con rinvio e il ricorso incidentale condizionato va dichiarato inammissibile, con raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente incidentale. Al giudice del rinvio è rimessa anche la decisione in ordine alle spese processuali del giudizio di legittimità.
n. 17474/2021 R.G.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo del ricorso principale, rigetta il primo motivo e dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Ancona, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità; ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17 l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 12/02/2026.
Il Consigliere COGNOME.
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME