Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6605 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6605 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15985/2023 R.G. proposto da
NOME COGNOME e NOME COGNOME , elettivamente domiciliati in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e dife si dall’AVV_NOTAIO , nonché dall’AVV_NOTAIO
ricorrenti principali e controricorrenti incidentali contro
contro
ricorrente principale e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 466/2023 del la Corte d’Appello di Firenze, depositata il 7.3.2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12.2.2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il curatore del fallimento della RAGIONE_SOCIALE e del socio illimitatamente responsabile, NOME COGNOME, propose azione revocatoria ordinaria (artt. 2901 e ss. c.c. e 66 legge fall.) per chiedere che fosse dichiarata inefficace la donazione della nuda proprietà di alcuni immobili disposte dal socio in favore della moglie, NOME COGNOME, e del figlio, NOME COGNOME.
Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale di Pistoria accolse la domanda, con sentenza che venne impugnata dai convenuti davanti alla Corte d’Appello di Firenze , la quale rigettò il gravame.
Contro la sentenza della corte territoriale i donatari NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.
Il fallimento ha proposto a sua volta ricorso, affidato a un unico motivo, riunito al precedente quale ricorso incidentale.
Entrambe le parti si sono difese con controricorso, in entrambi i casi illustrato anche con memoria depositata nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso principale si denunciano «v iolazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 66 legge fall., dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 2901 c.c., per avere la Corte di Appello di Firenze, omettendo di compiutamente
pronunciarsi sul motivo di gravame proposto, acriticamente confermato la sentenza del Tribunale di Pistoia nella parte in cui ha affermato la possibilità di accogliere una domanda revocatoria anche se fondata su crediti sorti successivamente al compimento del (presunto) atto distrattivo».
1.1. Il motivo è inammissibile.
Non è dato di comprendere in cosa consista esattamente la critica mossa alla decisione impugnata.
Il vizio di omessa pronuncia viene denunciato senza indicare la domanda o l’ eccezione su cui la corte d’appello non si sarebbe pronunciata. I ricorrenti si dolgono della mancanza di un’esplicita presa di posizione sul la tesi secondo cui presupposto necessario per l’accoglimento della domanda del curatore sarebbe l’accertamento che tutti i crediti ammessi al passivo del fallimento -e non solo alcuni di loro -fossero sorti in data anteriore rispetto a quella della donazione oggetto di azione revocatoria. Quindi, quella prospettata potrebbe essere tutt’al più una carenza di motivazione su uno degli argomenti spesi a sostegno dell’appello, ma giammai un’omessa pronuncia.
Per di più, a supporto di quella tesi, nel ricorso principale si citano e riportano precedenti che sono invece perfettamente in linea con quanto statuito dalla corte d’appello, ovverosia decisioni in cui questa Corte ha ribadito che il curatore deve dimostrare che il credito dei creditori ammessi al passivo, «o di alcuni dei creditori ammessi al passivo», era già sorto al momento del compimento dell ‘ atto che si assume pregiudizievole (Cass. nn. 9092/1998; 18847/2012). Non,
quindi, necessariamente tutti i crediti ammessi al passivo, ma anche soltanto alcuni di essi.
Il che rende il motivo inammissibile anche ai sensi dell’art. 360 -bis , n. 1, c.p.c.
Né viene in alcun modo messo in dubbio il motivato accertamento del giudice del merito che svariati crediti ammessi al passivo -indicati nella motivazione -erano già sorti alla data della donazione. Anzi, come meglio si vedrà trattando del ricorso incidentale, gli stessi attuali ricorrenti principali hanno fornito in causa un preciso elenco dei crediti preesistenti rispetto alla donazione.
Non rimane che ribadire che, se è vero che l’azione revocatoria ordinaria, in quanto esercitata dal curatore va a vantaggio dell’intera massa dei creditori , ciò non comporta certo che tutti i creditori ammessi al passivo debbano trovarsi nella situazione in cui, singolarmente, avrebbero potuto esercitare quell’azione. La legittimazione del curatore si sostituisce a quella di ciascun creditore concorsuale e, quindi, è sufficiente che anche solo uno di loro fosse nelle condizioni di esercitare (o abbia esercitato) l’azione revocatoria.
Il secondo motivo censura «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 66 l egge fall., dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 2901 c.c. per avere la Corte di Appello di Firenze acriticamente confermato la sentenza del Tribunale di Pistoia nella parte in cui ha ritenuto di poter accogliere una domanda revocatoria anche in assenza di qualsivo glia prova in merito all’intervenuto mutamento del patrimonio del debitore tale da pregiudicare le ragioni dei creditori».
I ricorrenti contestano alla corte d’appello di non essersi fatta carico di accertare la situazione patrimoniale di NOME COGNOME al tempo della donazione, al fine della prova del carattere pregiudizievole per i creditori dell’atto di disposizione patrimoniale. Si ricorda che, secondo la giurisprudenza di legittimità, qualora l’azione revocatoria sia esperita dal curatore fallimentare, questi -sostituendo nel processo anche il debitore -ha l’onere di provare l’inconsistenza del patrimonio residuo, mentre, nel caso di azione esperita dal singolo creditore, è il debitore che ha l’onere di provare quale fatto impeditivo -che la consistenza patrimoniale in quel momento residua esclude il pregiudizio ai creditori (Cass. nn. 11649/2025; 9565/2018; 8931/2013).
2.1. Anche questo motivo è inammissibile.
L a corte d’appello non si è discostata da l principio di diritto invocato dai ricorrenti, avendo accertato, in fatto, che la donazione di NOME COGNOME, socio illimitatamente responsabile della RAGIONE_SOCIALE successivamente con lui fallita, all’epoca della donazione non disponeva di un patrimonio residuo, al netto dei beni donati, sufficiente a garantire il pagamento dei creditori suoi e della società. Si legge, infatti, nella motivazione, che « a voler seguire l’orientamento addotto dalla Suprema Corte con la sentenza n. 9565/2018 menzionata, nel caso di specie, vi è la prova che, una volta ridotta la consistenza del patrimonio del fallito COGNOME NOME, la società non disponeva comunque di risorse sufficienti per pagare tutti i creditori concordatari».
Pertanto, il motivo di ricorso, sebbene con la dichiarata intenzione di censurare un errore di diritto, in realtà porta una
critica diretta all’accertamento del fatto, che , in quanto tale, è insindacabile in sede di legittimità ed è riservato ai giudici del merito che, nel caso di specie, si sono entrambi pronunciati in senso favorevole all’attore .
3. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, il fallimento di NOME COGNOME prospetta «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., 75 disp. att. c.p.c. nonché degli artt. 4, comma 1, e 5, comma 1, d.m. n. 55/2014 e successive modificazioni in relazione all’art. 360 , n. 3,c.p.c. per avere la Corte d’Appello di Firenze liquidato le spese di soccombenza a carico delle parti intimate (appellanti in quel grado) in base al valore indeterminabile di causa asseritamente dichiarato da esse anziché secondo la nota spese depositata dalla Curatela ed il valore da 2 a 4 milioni di euro (che costituisce l’effettiva entità della ragione di credito alla cui tutela è diretta l’azione revocatoria ordinaria esperita dal Fallimento), quantificando altresì i compensi in misura inferiore ai parametri minimi».
Poiché proviene dalla parte vittoriosa, anche in punto spese, il motivo riguarda soltanto la liquidazione dei compensi, che il fallimento ritiene illegittima, perché non rispettosa dei minimi tabellari fissati nel d.m. n. 55/2014.
3.1. Il motivo è fondato.
La Corte d’Appello di Firenze ha liquidato le spese del grado in favore del fallimento prendendo a parametro il valore della causa alla stregua di valore indeterminato, come dichiarato dagli appellanti. Ma, tanto più considerando che la parte vittoriosa non era quella che aveva fatto la dichiarazione, il giudice avrebbe dovuto verificare e determinare nel modo corretto il valore della causa, corrispondente quantomeno
a ll’importo dei crediti ammessi al passivo e preesistenti ris petto al tempo della donazione.
Il ricorrente incidentale ha messo in evidenza che gli stessi appellanti, a pag. 14 della comparsa conclusionale d’appello (doc. n. 10 allegato al ricorso incidentale), avevano indicato la somma di quei crediti in € 2.306.505,19, rilevando che il compenso liquidato dal giudice (€ 8.470) è inferiore al minimo previsto, per le cause di quel valore, dalla tabella 12 allegata dal d.m. n. 55/2014.
I minimi tabellari per la liquidazione dei compensi alla parte vittoriosa sono inderogabili e il mancato rispetto è sindacabile quale violazione di norma di diritto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. (Cass. n. 14146/2025, alla cui motivazione si rinvia, anche per quanto riguarda la rilevanza, a tal fine, della modifica al d.m. n. 55/2014 introdotta con il d.m. n. 37/2018 e la compatibilità dei minimi vincolanti con la normativa eurounitaria).
È appena il caso di aggiungere che l’accertamento del valore della causa al fine della liquidazione delle spese compete al giudice, a prescindere dalle dichiarazioni delle parti, sicché a nulla rileva la circostanza (sottolineata nel controricorso incidentale) che il fallimento abbia contestato il valore dichiarato nell’atto d’appello soltanto in sede di memoria di replica alla comparsa conclusionale avversaria.
Applicato il d.m. 55/2014 (tabella 12) al valore della causa tra € 2.000.000 ed € 4.000.000, il compenso minimo garantito è pari a € 22.102, importo che appare anche congruo, sicché non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, diversi dalla mera verifica del contenuto degli atti processuali -la
Corte, previa cassazione della sentenza in parte qua , provvede alla decisione della causa nel merito, condannando gli appellanti al pagamento di quell’importo capitale, con i consueti accessori, come da dispositivo.
In definitiva, dichiarato inammissibile il ricorso principale e accolto, con cassazione e decisione nel merito, il ricorso incidentale, le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Si dà atto che, in base al l’esito del giudizio, sussiste , a carico dei ricorrenti principali, il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso il ricorso principale;
accoglie il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto (ovverosia limitatamente alla liquidazione delle spese di lite) e, decidendo nel merito, condanna in solido NOME e NOME COGNOME al pagamento, in favore del fallimento ricorrente incidentale, delle spese legali relative al giudizio d’appello, liquidate in € 22.102 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge ;
condanna i ricorrenti principali al pagamento, in favore del fallimento ricorrente incidentale, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 12.000, per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge;
dà atto, ai sensi dell ‘ art.13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza, a carico dei soli ricorrenti principali, dei presupposti per il versamento dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12.2.2026.
Il Presidente NOME COGNOME