Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 4556 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 4556 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24034/2023 R.G. proposto da : COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME;
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, NOME, COGNOME NOME, NOME;
-intimati-
Avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO n. 150/2023 depositata il 04/05/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/06/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Nel luglio 2016, l’allora RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE) ha proposto, ai sensi dell’art. 2901 c.c., azione revocatoria nei confronti RAGIONE_SOCIALE sig.re NOME COGNOME, NOME e NOME COGNOME, al fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia, nei propri confronti, dell’atto di cessione immobiliare stipulato dal sig. NOME COGNOME in favore RAGIONE_SOCIALE figlie il 1° aprile 2014.
Il trasferimento trovava origine negli accordi di separazione personale tra il sig. COGNOME e la sig.ra COGNOME, poi omologati il 6 giugno 2014, in cui si affermava che l’atto aveva funzione solutoria e compensativa dell’obbligazione di mantenimento.
RAGIONE_SOCIALE, sulla base di cartelle esattoriali notificate nel 2015 per imposte dovute negli anni 20072009, sosteneva l’esistenza di un credito certo, anteriore e ingiustamente pregiudicato dall’atto dispositivo.
Le convenute contestavano l’azione: la sig.ra COGNOME chiedeva l’estromissione, mentre NOME e NOME COGNOME invocavano il carattere oneroso dell’atto e, in subordine, proponevano domanda riconvenzionale risarcitoria nei confronti del padre. Il sig. COGNOME si difendeva deducendo l’insussistenza dei presupposti dell’azione, la natura onerosa della cessione e l’anteriorità dell’atto rispetto alla notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle.
Con sentenza n. 780/2019 il Tribunale di Campobasso ha accolto la domanda , dichiarando l’inefficacia dell’atto impugnato , e ha rigettato la domanda riconvenzionale.
Con sentenza n. 150/2023 del 4 maggio 2023 la Corte d’Appello di Campobasso ha successivamente rigettato l’interposto gravame , confermando la decisione di primo grado.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il COGNOME propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi.
L’intimata non ha svolto attività difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4.1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 147, 148 e 315bis c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Si duole dell’erroneità della qualificazione dell’atto di trasferimento immobiliare in favore RAGIONE_SOCIALE figlie come atto gratuito, sostenendo trattarsi invece di un atto a titolo oneroso, avente funzione solutoria e compensativa dell’obbligo di mantenimento, nell’ambito della separazione consensuale tra i coniugi, asseritamente desumibile sia dal contenuto del ricorso per separazione che dal decreto di omologazione.
Lamenta che l’erronea qualificazione dell’atto come gratuito ha determinato una scorretta applicazione della disciplina civilistica in materia e ha finito per pregiudicare il diritto RAGIONE_SOCIALE figlie al mantenimento.
4.2. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c., nonché la nullità della sentenza per omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. Si duole che la c orte d’ appello abbia ritenuto esperibile l’azione revocatoria pur in assenza della trascrizione della relativa domanda giudiziale nei registri immobiliari, come invece previsto dall’art. 2652 c.c. per gli atti a titolo gratuito.
Lamenta che l’onerosità dell’atto di trasferimento immobiliare in argomento si evince d agli accordi assunti nell’ambito della separazione consensuale tra i coniugi, gravando su controparte l’onere di provare non solo il pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie ( eventus damni ), ma anche la consapevolezza del pregiudizio da parte dei beneficiari ( scientia damni ).
Si duole non essersi dalla corte di merito considerato che le figlie non erano a conoscenza della situazione debitoria del padre, sia per effetto della crisi familiare in atto, sia perché la trascrizione dell’atto era avvenuta anteriormente all’instaurazione del giudizio revocatorio.
Infine, deduce un vizio di ultrapetizione o extrapetizione, osservando che la Corte d’Appello non si sarebbe pronunciata sulla questione, sollevata già in primo grado, relativa alla legittimazione dell’RAGIONE_SOCIALE a proporre l’azione revocatoria, affrontando invece un’eccezione non dedotta dalle parti, in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono infondati.
In tema di azione revocatoria avente ad oggetto un atto di disposizione anteriore al sorgere del credito, ai fini dell’integrazione dell’elemento soggettivo della “dolosa preordinazione”, richiesta dall’art. 2901, comma 1, n. 1, c.c., non è sufficiente la mera consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l’atto arreca alle ragioni dei creditori (cd. dolo generico) ma è necessario che l’atto sia stato da lui compiuto in funzione del sorgere dell’obbligazione, al fine d’impedire o rendere più difficile l’azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio (cd. dolo specifico), e che, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse a conoscenza
dell’intento specificamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro.
Parte ricorrente, nel lamentare la violazione dell’indirizzo espresso da Cass., Sez. Un., 29 luglio 2021, n. 21761, omette di confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull’ accertamento in fatto, insindacabile in sede di legittimità, circa l’assenza nella specie di elementi idonei a conferire natura solutoria-compensativa al trasferimento in questione.
Il ricorrente confuta detta statuizione in maniera generica e assertiva e non dimostra gli assunti in iure che supportano la denunciata violazione di legge. Va ricordato che in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione (Cass. 30/12/2015, n. 26110; Cass. 11/01/2016, n. 195; Cass. 13/10/2017, n. 24155).
A tal riguardo, la corte territoriale ha correttamente evidenziato: l’assenza di corrispettivo; la mancata menzione di tale finalità nel ricorso per separazione e nel verbale d’udienza; la previsione autonoma di assegni di mantenimento a favore della coniuge e di una RAGIONE_SOCIALE figlie; nonché il trasferimento integrale del patrimonio immobiliare paterno in favore RAGIONE_SOCIALE figlie, con conseguente totale spossessamento del disponente.
Tale complesso argomentativo è idoneo a sorreggere la qualificazione dell’atto come dispositivo a titolo gratuito, escludendone la riconducibilità ad un adempimento dell’obbligo di mantenimento.
6.
All’infondatezza de i motivi consegue il rigetto del ricorso.
Non è peraltro a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione in data 30 giugno 2025.
Il Presidente NOME COGNOME