Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6851 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 6851 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1402/2024 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME che dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni al fax n. NUMERO_TELEFONO, e all’indirizzo di posta elettronica certificata:EMAIL;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Barletta a INDIRIZZO, pec: EMAIL, telefax NUMERO_TELEFONO;
-controricorrenti-
Avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di BARI n. 868/2023 depositata il 30/05/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/09/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. Nel giugno 2010, NOME COGNOME conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, chiedendo dichiararsi l’inefficacia nei suoi confronti di due atti di donazione (1° agosto 2009 e 29 gennaio 2010) e di un contratto di comodato (16 febbraio 2009), tutti stipulati da NOME COGNOME con i convenuti e aventi ad oggetto immobili siti in Bisceglie (INDIRIZZO FeliceINDIRIZZO). Chiedeva, inoltre, nei soli confronti di NOME COGNOME, l’esecuzione in forma specifica della promessa di vendita di una porzione del complesso immobiliare (scrittura privata del 6 giugno 2006) e il risarcimento del danno per euro 80.000,00, ovvero, in subordine, la restituzione della somma di euro 270.951,25.
I convenuti si costituivano eccependo l’incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Trani e l’inammissibilità delle domande ex artt. 2901 e 2932 c.c. NOME COGNOME proponeva, in via riconvenzionale, domanda di rescissione del contratto e risarcimento ex art. 96 c.p.c.
Con ordinanza del 23 marzo 2012, il Tribunale di Lecce declinava la competenza a favore del Tribunale di Trani, ove la causa veniva riassunta. dichiarava inammissibile l’azione revocatoria e rigettava le domande di esecuzione specifica e di risarcimento, assorbita la riconvenzionale. Con successiva a
Con sentenza non definitiva n. 395/2015, il Tribunale sentenza definitiva n. 1048/2020, condannava NOME COGNOME restituire a NOME la somma di euro 222.064,65.
Avverso la sentenza non definitiva, NOME COGNOME proponeva appello. Con sentenza n. 328/2018 la Corte d’appello di Bari, in parziale riforma, dichiarava inefficaci ex art. 2901 c.c. gli atti dispositivi impugnati, condannava NOME COGNOME al risarcimento del danno di euro 80.000,00, oltre accessori, e confermava il rigetto della domanda ex art. 2932 c.c.
2.1. NOME COGNOME ricorreva per cassazione deducendo plurime censure. Con ordinanza n. 17807/2020 la Corte di cassazione accoglieva il ricorso limitatamente al quinto e al sesto motivo, cassava la sentenza impugnata e rinviava alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione. Riassunto il giudizio, la Corte d’appello di Bari, con sentenza n. 868/2023, accoglieva la domanda revocatoria ex art. 2901 c.c., confermando le altre statuizioni già passate in giudicato.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito NOME COGNOME propone ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi illustrati da memoria.
Resistono con controricorso NOME, NOME ed NOME COGNOME e NOME COGNOME, che depositano altresì atto che non può qualificarsi memoria in difetto dei relativi requisiti di legge.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4.1. Con il primo motivo di ricorso, la COGNOME COGNOME lamenta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché dell’art. 279 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.).
Sostiene che il giudice del rinvio avrebbe ‘travisato il significato dell’accordo contenuto nel contratto preliminare di compravendita immobiliare del 6.6.2006’, incorrendo in un errore percettivo sul contenuto oggettivo di detta prova, al punto da respingere la domanda revocatoria che, invece, avrebbe meritato di essere accolta (cfr. p. 30, ricorso).
4.1.1. Il motivo è inammissibile.
Preliminarmente, va osservato che le doglianze formulate difettano del requisito di specificità richiesto dall’art. 366 c.p.c., non essendo riconducibili ad alcuna delle tassative ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c. né contenendo un effettivo confronto critico con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
Il ricorrente, infatti, denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., ma formula censure che, in realtà, mirano ad ottenere una rivalutazione dell’accertamento di merito, preclusa in sede di legittimità (cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord., 7 agosto 2025, n. 22858).
È noto, per costante giurisprudenza di questa Corte, che l’errore di percezione della prova -ossia la supposizione di un contenuto diverso da quello oggettivamente risultante dall’atto è cosa distinta dall’errore di valutazione, che attiene invece all’apprezzamento dell’efficacia dimostrativa della fonte di prova. Solo il primo può integrare vizio deducibile ex art. 360, n. 4, c.p.c.; il secondo, al contrario, non è censurabile in cassazione (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 3 agosto 2025, n. 22362; Cass. civ., Sez. I, Ord., 16 luglio 2025, n. 19669; Cass. civ., Sez. II, Ord., 7 luglio 2025, n. 18499).
Nel caso in esame, le doglianze si limitano a contestare il modo in cui la Corte d’appello ha valutato il preliminare di compravendita del 6 giugno 2006, invocando impropriamente il ‘travisamento della prova’, mentre si tratta di censura che attiene esclusivamente al merito della valutazione probatoria.
È appena il caso di ribadire che la parte, con il ricorso per cassazione, non può sollecitare una nuova e diversa valutazione delle risultanze processuali, trattandosi di accertamento riservato al giudice di merito ( ex plurimis , Cass. civ., Sez. I, Ord., 13 agosto 2025, n. 23191; Cass. civ., Sez. III, Ord., 8 agosto 2025, n. 22863).
La sentenza impugnata, per contro, reca motivazione logica, completa e non contraddittoria, avendo la Corte territoriale accertato l’insussistenza del consilium fraudis ai fini dell’azione revocatoria, dopo avere analizzato il contenuto del preliminare e rilevato che esso prevedeva la facoltà di gestione della struttura, circostanza conosciuta dalla COGNOME (pp. 5-7 sentenza impugnata n. 868/2023).
4.2. Con il secondo motivo, parte ricorrente, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., deduce la violazione degli artt. 91 e 112 c.p.c., perché, stante la peculiarità del giudizio di rinvio, la Corte d’appello non avrebbe dovuto pronunciarsi sulle spese di primo e secondo grado in danno della COGNOME COGNOME e in favore dei signori NOME COGNOME e NOME COGNOME, nonché della COGNOME NOME COGNOME, anche perché contumaci.
4.2.2. Il motivo è infondato.
In materia di liquidazione delle spese processuali nel giudizio di rinvio trova applicazione il principio c.d. espansivo, desumibile dall’art. 336 c.p.c., secondo cui l’annullamento parziale della sentenza determina la caducazione anche delle statuizioni sulle spese, attesa la loro natura dipendente rispetto all’esito della lite. Ne consegue che il giudice del rinvio è investito del potere di procedere a una nuova ed integrale regolamentazione delle spese di lite, alla luce dell’esito complessivo del giudizio e secondo il principio di soccombenza, senza che rilevi l’esito parziale dei singoli gradi o fasi del processo (cfr. Cass. civ., Sez. II, 12 settembre 2014, n. 19345; Cass. civ., Sez. lav., Ord., 27 marzo 2025, n. 8074; Cass. civ., Sez. I, Ord., 15 marzo 2025, n. 6908; Cass. civ., Sez. III, Ord., 11 novembre 2024, n. 29056).
È, pertanto, legittimo che il giudice di rinvio, valutando l’esito finale della lite, possa disporre la compensazione, anche parziale, delle spese, ovvero condannare la parte che, pur risultata formalmente vittoriosa in sede di legittimità, sia nel complesso soccombente, al rimborso delle spese in
favore della controparte (cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord., 5 agosto 2025, n. 22605; Cass. civ., Sez. lav., Ord., 21 luglio 2025, n. 20344; Cass. civ., SS.UU., 8 novembre 2022, n. 32906).
Nel caso di specie, la Corte territoriale, statuendo anche sulle spese dei giudizi di primo e di secondo grado, si è attenuta ai principi enunciati, con conseguente rigetto della censura in esame.
Le spese del giudizio di legittimità liquidate come in dispositivo a favore dei controricorrenti seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 11.200,00 (di cui 11.000,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore dei controricorrenti.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione in data 23 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME