Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 4097 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 4097 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23568/2023 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, COGNOME ITALO, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE e rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
nonché
RAGIONE_SOCIALE,, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
nonché contro RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, -intimati-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO SALERNO n. 1114/2023 depositata il 13/09/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Svolgimento del processo
La RAGIONE_SOCIALE con atto notificato in data 1/12/2011 ha citato in giudizio i coniugi NOME COGNOME e NOME COGNOME chiedendo, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2901 c.c., la declaratoria di inefficacia degli atti pubblici del 18/11/2010 e del 5/5/2011 con cui i convenuti avevano costituito in un fondo patrimoniale alcuni beni di loro proprietà, siti in Eboli, San Cipriano Picentino ed Olbia, con conseguente pregiudizio per le ragioni creditorie RAGIONE_SOCIALE parte attrice.
RAGIONE_SOCIALE ha esposto di essere creditrice RAGIONE_SOCIALE somma di euro 395.552,52 in forza del decreto ingiuntivo n. 728/2011 emesso dal Tribunale di Avellino, richiesto ed ottenuto in conseguenza del mancato pagamento di tutte le rate del mutuo stipulato in data 3/3/2009 con RAGIONE_SOCIALE, società garantita dai
coniugi COGNOME e NOME, rispettivamente direttore tecnico e socia RAGIONE_SOCIALE predetta società, che si erano costituiti fideiussori.
NOME COGNOME e NOME COGNOME, preliminarmente, hanno chiesto la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa RAGIONE_SOCIALE definizione di quello di opposizione proposto avverso il suindicato decreto ingiuntivo; nel merito hanno contestati la ricorrenza dei requisiti previsti dall’art. 2901 c.c. per l’azione revocatoria.
Nel corso del giudizio è intervenuta volontariamente RAGIONE_SOCIALE, in qualità di rappresentante di RAGIONE_SOCIALE, proponendo un’autonoma domanda ex art. 2901 c.c. nei confronti dei coniugi COGNOME e NOME avente ad oggetto anche essa i suindicati atti pubblici del 18/11/2010 e del 5/5/2011 di costituzione dei beni in fondo patrimoniale; in particolare, la società interventrice ha dedotto che tali atti erano stati stipulati in data 14/9/2009 dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE rispettivamente con la società RAGIONE_SOCIALE, con la società RAGIONE_SOCIALE e con la società RAGIONE_SOCIALE con contestuale garanzia prestata dai coniugi COGNOME e NOME in qualità di fideiussori.
Ha aggiunto che si trattava di transazioni pregiudizievoli per le ragioni creditorie RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, essendo rimaste insolute le rate dei finanziamenti pari complessivamente ad euro 261.412,76 ed avendo i fideiussori consapevolmente inciso sulla garanzia generica costituita dal loro patrimonio.
Il Tribunale di Salerno, con sentenza del 29/1/2016, ha accolto sia la domanda articolata dalla parte attrice sia quella formulata dalla società interventrice e per l’effetto ha dichiarato l’inefficacia nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a. e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE s.p.a. degli atti pubblici del 18/11/2010 e del 5/5/2011 con cui i convenuti avevano costituito beni di loro proprietà in fondo patrimoniale.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto appello con atto di citazione notificato il 29/7/2016; hanno criticato le ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione impugnata ed hanno concluso per l’accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘interposto gravame con vittoria RAGIONE_SOCIALE e spese processuali.
RAGIONE_SOCIALE già RAGIONE_SOCIALE – quale società che ha incorporato RAGIONE_SOCIALE, costituitasi in giudizio, ha resistito ed ha chiesto il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione con vittoria RAGIONE_SOCIALEe spese proces suali.
A sua volta la RAGIONE_SOCIALE, costituitasi in giudizio, ha eccepito l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 342 c.p.c. e nel merito la sua infondatezza.
Nel corso del giudizio si è costituita, ex art. 111 c.p.c., RAGIONE_SOCIALE e per essa RAGIONE_SOCIALE in forza di procura rilasciata da RAGIONE_SOCIALE, in qualità di cessionaria del credito di Bper RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.p.aRAGIONE_SOCIALE, riportandosi alle difese e alle conclusioni RAGIONE_SOCIALE società cedente.
La Corte d’appello di Salerno con sentenza del 13 settembre 2023 rigettava l’impugnazione condannando i coniugi NOME e COGNOME al pagamento in solido RAGIONE_SOCIALEe spese processuali del grado di giudizio.
Avverso la suindicata decisione RAGIONE_SOCIALE corte di merito la COGNOME e il COGNOME propongono ora ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
Resistono con separati controricorsi la società RAGIONE_SOCIALE (e per essa la società RAGIONE_SOCIALE) e la società RAGIONE_SOCIALE, incorporata in RAGIONE_SOCIALE Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.
Motivi RAGIONE_SOCIALE decisione
Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti invocano l’art. 360 c.p.c., co 1, nn. 3 e 5 per sostenere ‘la violazione ed erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 111,112,113, 115 e 116 c.p.c. e 2719
c.c. per non aver ritenuta disconosciuta la copia del documento doc. 5 ‘dichiarazione di cessione’, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti’.
Secondo la ricostruzione dei ricorrenti, la Corte d’Appello non avrebbe tenuto conto del disconoscimento del doc. 5 ‘dichiarazione di cessione’ formalizzato nel corso del giudizio e RAGIONE_SOCIALE tardività stessa RAGIONE_SOCIALE produzione documentale.
In particolare, lamentano che la dichiarazione di cessione prodotta dalla controparte sarebbe tardiva perché depositata con la comparsa conclusionale e avrebbe dovuto essere espunta dal fascicolo d’ufficio aggiungendo che ‘pur non accettando il contradditt orio su tale documento, si tratta semplicemente di un allegato privo di qualunque attestazione’
Il motivo è fondato e va accolto nei termini e limiti di seguito indicati. Parte ricorrente, nel rispetto RAGIONE_SOCIALE‘art. 366 n. 6 c.p.c. ha documentato di avere sottoposto alla Corte territoriale la questione relativa alla tardività, oltre che RAGIONE_SOCIALE costituzione RAGIONE_SOCIALE banca, anche e soprattutto RAGIONE_SOCIALE documentazione attestante la cessione del credito. La Corte territoriale ha ritenuto infondata la prima questione (tardività RAGIONE_SOCIALE costituzione in giudizio), richiamando correttamente l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la preclusione per il terzo interveniente di compiere atti che al momento RAGIONE_SOCIALE‘intervento non sono più consentiti ad alcuna parte, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 268 comma 2 c.p.c., opera esclusivamente sul piano istruttorio, e non anche su quello assertivo, attesa la facoltà di intervento, attribuita dal primo comma RAGIONE_SOCIALE stessa disposizione .
La seconda questione, al contrario, riguardava proprio le preclusioni istruttorie e la pacifica tardività del deposito RAGIONE_SOCIALE documentazione. I ricorrenti, a pagg. 6 e 7 del ricorso hanno ribadito la contestazione in ordine alla idoneità RAGIONE_SOCIALE documentazione prodotta (questione ritenuta infondata dalla Corte territoriale) e reiterato l’eccezione di tardività RAGIONE_SOCIALE produzione documentale.
Parte ricorrente, infatti, ha specificamente dedotto ‘a nulla, infatti, può rilevare il doc.n.5 ‘ dichiarazione di cessione’ prodotto dalla controparte sia perché tardivo e depositato solo con la comparsa conclusionale e non con la comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c. e come tale andava espunto dal fascicolo d’ufficio, e sia perché non è in alcun modo idoneo a fondare o provare la legittimazione attiva RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE SPV’.
Il profilo RAGIONE_SOCIALE tardività del deposito RAGIONE_SOCIALE documentazione posta a sostegno RAGIONE_SOCIALE legittimazione attiva RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE non è stato preso in considerazione RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale e risulta incontestato, giacché il contratto di cessione è stato depositato, tardivamente, solo con la comparsa conclusionale.
Nel ricorso si legge che ‘nonostante sia stato deposito all’atto RAGIONE_SOCIALE‘intervento ex art. 111 c.p.c. da parte RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE l’estratto RAGIONE_SOCIALE Gazzetta Ufficiale, ove si evince la cessione in blocco dei crediti ex art. 58 del T.U.F., esso non è, da solo, sufficiente a dimostrare la titolarità del credito, in quanto è richiesta anche la produzione in giudizio del contratto di cessione’.
La decisione impugnata non prende alcuna posizione e non motiva sul punto.
Analogamente, in questa sede di legittimità, gli odierni controricorrenti nulla rilevano al fine di documentare (al contrario) un deposito tempestivo RAGIONE_SOCIALE documentazione menzionata da parte ricorrente.
Sotto tale profilo, pertanto, la decisione impugnata va cassata.
Con il secondo motivo del ricorso i ricorrenti contestano la violazione e la falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘artt. 112, 113, 115 e 295 c.p.c. per non aver la Corte d’Appello provveduto alla sospensione del giudizio di gravame, a fronte RAGIONE_SOCIALE pendenza tra le parti del procedimento contrassegnato dal numero NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO. In particolare, i ricorrenti sostengono che ‘non vi è dubbio che l’opposizione a decreto ingiuntivo promossa dagli esponenti rispetto alla pretesa
creditoria RAGIONE_SOCIALE controparte è fondata e sarà certamente accolta’. ‘Ragion per cui, vi sono nel caso concreto le condizioni dettate dall’art. 295 c.p.c.’
Con il terzo motivo lamentano con riferimento all’art. 360, co. 1, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione ed erronea applicazione di legge degli artt. 113 e 115 c.p.c., nonché degli artt. 167 e 170 c.c. per carenza di motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata ed infi ne, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, perché la banca non avrebbe potuto escutere i beni dei fondi patrimoniali, poiché costituiti senza scopi speculativi ma per le sole esigenze familiari, estranee ai debiti contratti dai coniugi COGNOME e NOME.
Con il quarto motivo lamentano con riferimento all’art. 360, co. 1, n. 3 e 5, c.p.c. la violazione ed erronea applicazione di legge in relazione degli artt. 113 e 115 c.p.c. nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 2901 c.c., nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il g iudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per aver accolto la Corte d’appello la domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. nonostante l’assenza dei dovuti presupposti di legge.
‘Non vi è stata alcuna consapevolezza, da parte dei convenuti, di pregiudicare la garanzia patrimoniale RAGIONE_SOCIALE banca creditrice, atteso che il fondo patrimoniale non può essere considerato come un atto di disposizione o sottrazione del patrimonio alle ragioni creditorie, come una normale vendita o donazione, ma è finalizzato solo ad assicurare alla famiglia un minimo per il loro sostentamento; il consilium fraudis , sebbene ci troviamo di fronte ad un atto a titolo gratuito, anche tale requisito è inesistente essendo dimostrato dai documenti prodotti in giudizio che non vi è stata alcuna dolosa preordinazione in frode alla banca RAGIONE_SOCIALE‘atto posto in essere dai convenuti; non c’è l’eventus damni , che sussiste quando l’atto da revocare abbia reso la soddisfazione RAGIONE_SOCIALEe pretese creditorie sul restante patrimonio del debitore, impossibile’.
Con il quinto motivo di impugnazione, i ricorrenti lamentano con riferimento all’art. 360, co. 1, c.p.c., nn. 3 e 5 la violazione e l’erronea applicazione degli artt. 113 e 115 c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilit à e l’infondatezza RAGIONE_SOCIALE‘atto di intervento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
In particolare, non vi sarebbe alcuna prova del presunto credito preteso dal RAGIONE_SOCIALE in quanto la documentazione è stata prodotta oltre i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., atteso che l’intervento è avvenuto in data 24.1.2013, ‘mentre i termini ex art. 183 V I comma c.p.c. venivano concessi all’udienza del 18.4.2012 e, pertanto, si consumavano entro il 7.7.2012’.
La fondatezza nei suindicati termini del 1° motivo di ricorso comporta, assorbiti gli altri motivi, l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione RAGIONE_SOCIALE‘impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’ Appello di Salerno, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione; dichiara assorbiti gli altri motivi. Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’ Appello di Salerno, in diversa composizione.
Così deciso nella camera di Consiglio RAGIONE_SOCIALE Terza Sezione RAGIONE_SOCIALE Corte Suprema di Cassazione in data 30 giugno 2025
Il Presidente NOME COGNOME