Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1418 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 3 Num. 1418 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/01/2023
SENTENZA
sul ricorso n. 13108/2019 proposto da:
NOME COGNOME, legalmente domiciliata in Roma, presso la Canceller della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona dell’Amministratore Unico, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che la rappresenta e difen unitamente all’AVV_NOTAIOato NOME AVV_NOTAIO;
NOME COGNOME, in qualità di socio della società RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO
INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIOato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIOato NOME COGNOME;
– controricorrenti –
nonché contro
NOME COGNOME;
– intimata – avverso la sentenza n. 2713/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 26/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/2022 dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale AVV_NOTAIO COGNOME, che si riporta alle conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO;
udito l’AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Parm la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE chiedendo che f dichiarato inefficace nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 2901 cod. c del 9 dicembre 2008 di vendita del compendio immobiliare di proprietà del società RAGIONE_SOCIALE di cui l’attrice era socia, compiuto in favore della società
A sostegno della domanda espose, tra l’altro, che il pregiudizio d subito, che dava titolo all’espletamento dell’azione revocatori costituito dalla diminuzione di valore della sua quota sociale, già eme sede di accertamento tecnico preventivo, conseguente al fatto ch vendita era avvenuta ad un prezzo molto inferiore al suo valore re circostanze, queste, ben note alla compagine sociale che aveva dispo l’atto di vendita.
Si costituì in giudizio la società RAGIONE_SOCIALE, chiedendo il rigetto domanda, mentre la RAGIONE_SOCIALE rimase contumace.
Nel corso del giudizio la società RAGIONE_SOCIALE fu cancellata dal registro d imprese e il contraddittorio fu integrato nei confronti dei soci, fra costituì NOME COGNOME.
Il Tribunale rigettò la domanda in base al fondamentale rilievo per l’attrice non aveva agito per la conservazione della garanzia patrimon quanto invece per ottenere la revoca di un atto di amministrazione d società al quale si opponeva.
La pronuncia è stata impugnata dall’attrice soccombente e la Cor d’appello di Bologna, con sentenza del 26 ottobre 2018, ha riget l’appello e ha condannato l’appellante alla rifusione delle spese del g favore di tutti gli appellati.
Ha osservato la Corte territoriale, richiamando alcuni passaggi d sentenza del Tribunale e dichiarando di condividerli, che nel caso in e mancava il presupposto principale per l’esercizio dell’azione revocat vale a dire la sussistenza di una ragione di credito che si desidera t La parte appellante, infatti, aveva manifestato il suo interesse ad a
riferimento al fatto che l’atto di disposizione aveva ad oggetto l’unico immobiliare di proprietà della società RAGIONE_SOCIALE, per cui quell’atto aveva inc modo estremamente significativo sul valore della sua quota di liquidazi della società. La Corte d’appello ha aggiunto che l’azione revocatori essere promossa anche quando il credito sia oggetto di una diversa az di accertamento, cioè sia un credito litigioso. Nel caso specifico, valore del credito vantato dalla COGNOME doveva essere determinat relazione a quello della sua quota sociale come risultante in s accertamento tecnico preventivo; e tale accertamento era preceden all’atto di vendita che era intervenuto dopo il recesso della socia NOME Poiché il valore della quota era pari ad euro 12.750, certamente la ve anche ammettendo che fosse stata effettuata ad un prezzo inferiore risp a quello di mercato, non avrebbe potuto determinare alcun pregiudizio relazione alla liquidazione di una somma molto inferiore. Doveva perta ritenersi, in conformità a quanto già deciso dal Tribunale, che nel c specie l’azione revocatoria non fosse stata promossa per conservar garanzia patrimoniale colpita da un atto pregiudizievole, quanto piut per revocare un atto di amministrazione che la COGNOME non condividev senza considerare che per tale obiettivo vi sono appositi (e di strumenti giuridici di tutela.
Quanto, infine, alla domanda con la quale l’appellante aveva chie che il compendio immobiliare venduto fosse distribuito pro quota ai singoli soci, la Corte d’appello ha ritenuto che la stessa fosse inammissi quanto nuova.
Contro la sentenza della Corte d’appello di Bologna propone rico NOME COGNOME COGNOME atto affidato ad un solo articolato motivo.
Resistono la RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME con du separati controricorsi.
NOME COGNOME è rimasta intimata.
Il ricorso, originariamente fissato per la camera di consiglio aprile 2022, è stato rimesso alla pubblica udienza con ordin
interlocutoria 5 maggio 2022, n. 14285, e nuovamente fissato per l’udie pubblica del 16 novembre 2022.
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chieden rigetto del ricorso.
Le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso GLYPH lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione de 2901 cod. civ., sulla base di una serie di rilievi in fatto e in diritt
La ricorrente, dopo aver premesso un’ampia ricostruzione del vicenda, rileva che la quota sociale consiste, in una società di capita quella in questione, «in una somma di denaro che rappresenta il valore quota stessa». Nessun dubbio vi sarebbe, perciò, in ordine al fatt «l’azione revocatoria possa essere utilizzata anche dal socio in relaz propri crediti nei confronti della società». Richiamate le condizioni p dall’art. 2901 cit. per l’esercizio dell’azione, la COGNOME sostie società RAGIONE_SOCIALE certamente conosceva il pregiudizio derivante dalla vendi anche perché ella già un anno prima dell’atto di vendita aveva chies liquidazione della sua quota sociale, instaurando nel 2007 il procedim di accertamento tecnico preventivo. L’atto dispositivo in esame aveva oggetto l’unico bene immobile di proprietà della società RAGIONE_SOCIALE, il cui v avrebbe inciso in modo significativo sul valore della quota dell’od ricorrente, se fosse rimasto nel patrimonio della società. Quel bene, i era stato venduto ad un prezzo molto più basso rispetto al suo v effettivo e «con modalità di pagamento molto vantaggiose p l’acquirente»; e poiché l’acquirente società RAGIONE_SOCIALE era costituita da so legati da vincoli di famiglia con i soci della DGF, secondo la ricostr proposta dalla COGNOME l’unico risultato concreto era stato quello passare il bene dal patrimonio di una società a quello dell’altra. Lo dell’operazione, quindi, era «quello di danneggiare le pretese cred della sig.ra COGNOMECOGNOME unica socia per la quale l’atto di disposizion Corte di Cassazione – copia non ufficiale
comportato un grave pregiudizio economico». L’esistenza di un vinco familiare tra i soci delle due società, quindi, costituiva la dimostrazio consapevolezza, da parte del terzo acquirente, del pregiudizio arreca creditore e della sua dolosa partecipazione.
1.1. Osserva la Corte che il ricorso è inammissibile per le seg convergenti ragioni.
Il Collegio rileva, innanzitutto, che esso è redatto con una tecnic rispettosa dell’art. 366, primo comma, n. 6), cod. proc. civ., pe riferimento ad una serie di atti e documenti senza produrli e senza in se e dove essi siano stati effettivamente messi a disposizione della C
Oltre a questo, va messo in evidenza come il ricorso sia formulato cadenze che lo rendono riferibile più ad un giudizio di merito che non giudizio di legittimità, perché in esso si sollecita il giudicante a una serie di elementi di fatto e a compiere una certa ricostruzione eventi, possibilità che sono tutte precluse in questa sede.
La ragione decisiva dell’inammissibilità, tuttavia, risiede constatazione che la ricorrente dimostra di non cogliere la ratio decidendi della sentenza impugnata. Quest’ultima, infatti, è pervenuta al rigett domanda sulla base di due fondamentali affermazioni: la prima è c l’azione revocatoria presuppone l’esistenza di un credito, anc contestato (nella specie, non dimostrato) e la seconda è che per conse l’obiettivo desiderato la COGNOME avrebbe dovuto utilizzare altri str giuridici.
Il ricorso non coglie tali indicazioni e continua a ribadire la vanamente portata avanti nei due gradi di merito, secondo cui la ven contestata era finalizzata a frodare le sue ragioni di credito verso la in quanto architettata allo scopo di trasferire il bene in un’altra so quale la ricorrente era estranea. brcomplessa e articolata censur quale, tra l’altro, dà conto del fatto che la COGNOME aveva manifestat volontà di recedere dalla società, ma non specifica se tale intenzione tradotta o meno in realtà – mostra di non comprendere la differenza
esiste tra l’azione revocatoria, mezzo di conservazione della gar patrimoniale in capo al creditore, e le diverse azioni di respons previste dal diritto societario nei confronti degli amministratori e dei che tengano comportamenti scorretti nei confronti della società stess contestazioni appaiono del tutto generiche e non idonee a scalfi argomentazioni della sentenza; la quale, tra l’altro, ha anche rilevat valore della quota della COGNOME era pari ad euro 12.700 in data antecedente la vendita sospetta, senza che tale considerazione sia stata rea contestata nel ricorso. D’altronde, se tale presupposto di fatto ind sentenza è corretto, non pare prospettabile l’idea che il valore del della ricorrente sia calcolabile aggiungendo il valore dell’immobile.
Il ricorso, pertanto,Adichiarato inammissibile.
A tale esito segue la condanna della ricorrente al pagamento d spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo n. 55.
Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della ricor dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello ve il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in comples euro 4.200 per ciascuno dei due controricorsi, di cui euro 200 per oltre spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, d della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unific quello versato per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezio Civile, 16 novembre 2022.