Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29107 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29107 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso 20552/2020 proposto da COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME;
-ricorrenti – contro RAGIONE_SOCIALE;
– intimata – nonchè contro RAGIONE_SOCIALE, e per essa RAGIONE_SOCIALE nuova denominazione assunta da RAGIONE_SOCIALE Spa, già RAGIONE_SOCIALE Credit Management Bank Spa prima ancora denominata Ugc RAGIONE_SOCIALE Spa -Appartenente al RAGIONE_SOCIALE -quale mandataria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 597/2020 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 10/02/2020;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 15/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE
Con atto notarile 22 dicembre 2008 i coniugi NOME COGNOME e NOME COGNOME costituivano un fondo patrimoniale, nel quale devolvevano, la COGNOME, l’usufrutto vitalizio e, il COGNOME, la nuda proprietà di un compendio immobiliare.
Nel dicembre 2009 RAGIONE_SOCIALE conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Modena i suddetti coniugi e – dopo aver premesso di essere creditrice RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e dei convenuti, quali fideiussori di detta società, e di avere ottenuto nei loro confronti il decreto ingiuntivo n. 2341/2009, provvisoriamente esecutivo, per l’importo di euro 253.361,71 – chiedeva dichiararsi la simulazione assoluta o, in subordine, l’inefficacia ex art. 2901 c.c. RAGIONE_SOCIALE‘atto di costituzione del fondo patrimoniale.
I coniugi COGNOME non si costituivano, per cui in sede di prima udienza venivano dichiarati contumaci.
Con atto di ‘intervento volontario ex art. 105 c.p.c.’, corredato da documenti, depositato in cancelleria nel giugno 2010, ma non notificato, interveniva in giudizio la RAGIONE_SOCIALE Pop olare RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE SCARL (oggi RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a.), assumendo a sua volta di essere creditrice dei convenuti, quali fideiussori di RAGIONE_SOCIALE, e del COGNOME in proprio in forza di altro decreto ingiuntivo e formulando conclusioni analoghe a quelle rassegnate dall’attrice RAGIONE_SOCIALE.
Nel maggio 2014, alcuni giorni prima RAGIONE_SOCIALE‘udienza fissata per la precisazione RAGIONE_SOCIALEe conclusioni, i coniugi COGNOME si costituivano, eccependo l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘intervento di RAGIONE_SOCIALE (anche per omessa notifica RAGIONE_SOCIALEo stesso ex art. 292 c.p.c. alle parti contumaci) e contestando altresì nel merito le domande avversarie.
Il Tribunale di Modena con sentenza n. 2279/2014 accoglieva le domande ex art. 2901 c.c. proposte da RAGIONE_SOCIALE e da RAGIONE_SOCIALE.
I coniugi COGNOME e COGNOME impugnavano la suddetta pronuncia, chiedendone l’integrale riforma.
Nel giudizio di appello si costituivano RAGIONE_SOCIALE, nuova denominazione assunta da RAGIONE_SOCIALE, e RAGIONE_SOCIALE, chiedendo entrambe il rigetto del gravame.
Successivamente all’udienza di pr ecisazione RAGIONE_SOCIALEe conclusioni, con comparsa depositata il 30 luglio 2019 (a firma di uno degli stessi difensori di RAGIONE_SOCIALE) si costituiva RAGIONE_SOCIALE, quale cessionaria dal 14 luglio 2017 del credito di RAGIONE_SOCIALE (poi RAGIONE_SOCIALE) nei confronti dei coniugi COGNOME COGNOME, facendo proprie le difese RAGIONE_SOCIALEa cedente RAGIONE_SOCIALE.
In sede di memoria conclusionale di replica i coniugi appellanti eccepivano l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘intervento.
La Corte d’appello di Bologna con sentenza n. 597/2 020: riteneva inammissibile (p.3) la costituzione di RAGIONE_SOCIALE quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE, ma riteneva infondato l’appello, con conseguente rigetto e condanna RAGIONE_SOCIALEe spese a carico degli appellanti.
Il COGNOME e la COGNOME hanno proposto ricorso avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa corte territoriale, articolando sei motivi.
Rispetto al primo motivo di ricorso ha resistito con controricorso RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE, facendo sua ogni deduzione, eccezione, istanza e domanda già rassegnata nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE già RAGIONE_SOCIALE nel primo e nel secondo grado di giudizio (controricorso, p. 3).
In vista RAGIONE_SOCIALE‘odierna udienza, sono state presentate memorie da entrambe le parti.
RITENUTO CHE
1. I coniugi ricorrenti – quanto al capo RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata concernente l’accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda di revocatoria formulata da RAGIONE_SOCIALE con il primo motivo denunciano, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 100 e 111 c.p.c., nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 2901 c.c. nella parte in cui la corte territoriale -pur avendo ritenuto fondata la loro eccezione di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘intervento effettuato in sede di comparsa conclusionale d’appello da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE (per la sua posteriorità rispetto all’udienza di precisazione RAGIONE_SOCIALEe conclusioni, nonché per il fatto che il cessionario del credito non subentra automaticamente nel diritto controverso ex art. 111 c.p.c.) – ha ugualmente accolto in sede di sentenza la domanda di revocatoria proposta da RAGIONE_SOCIALE nei loro confronti. Si dolgono che la corte territoriale abbia confermato la sentenza di primo grado (che aveva accolto la domanda di revoca, formulata da RAGIONE_SOCIALE, del fondo patrimoniale, da essi costituito), nonostante che la stessa abbia ceduto il credito da essa vantato nei loro confronti.
Il motivo è fondato e va accolto nei termini e limiti di seguito indicati.
Osserva il Collegio che i coniugi ricorrenti, nell’articolare il motivo in esame, sostanzialmente eccepiscono l’intrinseca ed irredimibile illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione, deponente per la relativa apparenza e pertanto inesi stenza, là dove il giudice RAGIONE_SOCIALE‘appello ha deciso nel merito, accogliendo la domanda d’inefficacia ex art. 2901 c.c. introdotta con l’atto di intervento benché abbia previamente ritenuto quest’ultimo inammissibile.
Sc rutinando l’eccezione di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘intervento, formulata dagli odierni ricorrenti in sede di memoria conclusionale di
replica nel giudizio di appello, la corte di merito ha nell’impugnata sentenza testualmente affermato (p. 3):
<>.
Orbene, emerge ictu oculi come la corte territoriale, dopo avere espressamente ritenuto inammissibile la costituzione in giudizio RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE 2
RAGIONE_SOCIALE e cessionaria dei crediti di RAGIONE_SOCIALE), abbia poi deciso nel merito la domanda dalla medesima spiegata.
Reputa il Collegio che la corte territoriale, così argomentando, è incorsa non soltanto nell’eccepito vizio di illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione, deponente per una motivazione apparente, e pertanto inesistente, nella parte in cui ha immotivatamente precisato:
da un canto, che la stesa è comunque rimasta parte del giudizio ex art. 111 c.p.c. in ipotesi di successione nel diritto controverso (senza tuttavia corredare tale affermazione con l’indicazione di alcuna ragione giustificativa);
per altro verso, che la medesima ha meramente omesso di depositare scritti difensivi finali di tenore analogo a quelli di RAGIONE_SOCIALE, confidando nella ritualità di questi ultimi, a tale stregua ponendo a base RAGIONE_SOCIALEa detta affermazione una ragione invero (quantomeno) non ben comprensibile.
I restanti motivi di ricorso, in quanto connessi, possono essere congiuntamente esaminati.
Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., la violazione e/o la falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 292 e RAGIONE_SOCIALE‘art.153, comma 2, c.p.c., nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto di decidere nel merito la domanda formulata da RAGIONE_SOCIALE in primo grado, contenuta in un intervento non notificato ai contumaci, così provocando l’effetto di violare le preclusioni previste dal legislatore; e ciò, in assenza di istanza di rimessione in termini da parte RAGIONE_SOCIALEa banca interveniente in primo grado. Rilevano l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘intervento litisconsortile RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE (in considerazione RAGIONE_SOCIALEa diversità del titolo dedotto dall’interveniente rispetto all’attrice in revocatoria, la diversità RAGIONE_SOCIALE‘oggetto del processo in termini di petitum e di causa
petendi , nonché la mancata costituzione da parte di RAGIONE_SOCIALE di un valido rapporto processuale nei loro confronti, essendosi la stessa limitata a perorare la domanda RAGIONE_SOCIALE‘istituto attoreo). Evidenziano che la mancata notificazione RAGIONE_SOCIALE‘atto di intervento ai debitori contumaci ha reso detto atto nullo, con conseguente inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALEe scritture private prodotte da RAGIONE_SOCIALE.
C on il terzo motivo denunciano, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 161, 162 e 292 c.p.c., nonché la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza, nella parte in cui la corte territoriale, pur affermando di dovere decidere nel merito, a seguito RAGIONE_SOCIALE‘accertamento RAGIONE_SOCIALEa nullità RAGIONE_SOCIALE‘intervento di RAGIONE_SOCIALE, in realtà ha semplicemente pronunziato sui motivi d’appello (e non, quindi, sul merito RAGIONE_SOCIALEa domanda proposta da RAGIONE_SOCIALE in primo grado). Si dolgono che la corte territoriale, da un lato, ha dichiarato che l’omessa notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto di intervento da parte di RAGIONE_SOCIALE non aveva decretato la definitiva nullità e inefficacia RAGIONE_SOCIALEa domanda, dovendosi procedere all’esame del merito RAGIONE_SOCIALEa stessa; e, dall’altro, ha poi omesso di esaminare le domande direttamente proposte dall’intervenuta. In altri termini, la corte territoriale, in luogo di annullare i capi RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado che avevano accolto la domanda di RAGIONE_SOCIALE, li avrebbe esaminati e, in luogo di decidere nel merito sulla fondatezza RAGIONE_SOCIALEe domande proposte, avrebbe unicamente deciso sulla fondatezza dei motivi di appello.
C on il quarto motivo denunciano, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 292, 161, 162 e 354, comma 4, c.p.c., nonché la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza, nella parte in cui la corte territoriale, pur affermando di decidere nel merito, a seguito RAGIONE_SOCIALE‘accertamento RAGIONE_SOCIALEa nullità RAGIONE_SOCIALE‘intervento di RAGIONE_SOCIALE, ha omesso di fare applicazione del disposto di cui all’art.354, comma 4,
c.p.c. (che impone il rinnovo degli atti dichiarati nulli). Sostengono che la corte territoriale, a fronte RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione di nullità RAGIONE_SOCIALEa domanda formulata da RAGIONE_SOCIALE (a causa RAGIONE_SOCIALEa mancata notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto di intervento), avrebbe dovuto, in quanto possibile, ordinare la rinnovazione degli atti (che erano stati compiuti al di fuori RAGIONE_SOCIALEe regole di validità dettate dal legislatore).
C on il quinto motivo denunciano, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., la violazione e/o la falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 105 c.p.c. in relazione all’art.2901 c.c., nonché la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza, nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto ammissibile l’intervento RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in primo grado. Sostengono che la corte territoriale, così operando, non si è attenuta ai principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 10274/2009, in quanto ha ritenuto possibile l’intervento di un terzo ex art. 105 c.p.c., nonostante il diritto fatto valere da quest’ultimo non fosse dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo, con riferimento al petitum e alla causa petendi .
I motivi, congiuntamente esaminati, sono fondati e vanno accolti nei termini e limiti di seguito indicati.
Osserva i l Collegio che i coniugi ricorrenti, nell’articolare i motivi sopra ripercorsi, sostanzialmente eccepiscono motivazione apparente nella parte in cui la corte, nonostante la nullità RAGIONE_SOCIALE‘intervento di RAGIONE_SOCIALE, la corte di merito ha pronunziato in ordine all’az ione revocatoria proposta dall’istituto di credito, peraltro in relazione ad un credito non connesso, per petitum e per causa petendi , con quello originariamente azionato da UCB.
La corte territoriale, scrutinando il primo ed il sesto motivo di appello, ne ha ritenuto l’infondatezza (pp. 3 -4), così argomentando:
<>.
Orbene, la corte territoriale, nel passo or ora riportato:
-dapprima, sembra accogliere la mossa censura in ordine alla lamentata sussistenza del vizio di omessa notifica al contumace RAGIONE_SOCIALE‘atto di intervento, contenente domande nuove (precisando correttamente che la nullità, conseguente alla omessa notifica, non può essere rilevata d’ufficio dal giudice, ma, come per l’appunto è avvenuto nel caso di specie, può essere eccepita soltanto dal contumace, che si sia successivamente costituito o che l’abbia fatto valere co n un specifico motivo di impugnazione), per successivamente (nel richiamare solo parte RAGIONE_SOCIALEa massima estrapolata dalla pronunzia Cass. n. 17328/2015) pervenire a concludere che <>.
Orbene, dal riportato passo RAGIONE_SOCIALEa motivazione non è dato in effetti comprendere la ragione dalla corte di merito posta a base RAGIONE_SOCIALEa raggiunta conclusione.
In particolare, la ratio in base alla quale ha ritenuto che la causa, nonostante l’omessa notifica, dove sse essere decisa nel merito con riferimento non già alla domanda originariamente proposta da RAGIONE_SOCIALE bensì ai motivi di appello proposti dagli interventori odierni ricorrenti.
Occorre qui ribadire che la comparsa, per mezzo RAGIONE_SOCIALEa quale, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 267 c.p.c., avviene l’intervento e la costituzione dei terzi nel processo, rappresenta un sostitutivo RAGIONE_SOCIALEa citazione ed è un mezzo che il legislatore ha consentito sul presupposto che tutte le altre parti siano già costituite in giudizio, in quanto idoneo a portare a conoscenza RAGIONE_SOCIALEe medesime il fatto RAGIONE_SOCIALE‘intervento e le richieste RAGIONE_SOCIALE‘interventore. Consegue da ciò che, se alcuna RAGIONE_SOCIALEe parti è contumace, l’interventore ha l’obbligo di notificare la comparsa d’intervento, in quanto il contumace deve essere informato RAGIONE_SOCIALEa presenza in causa di una nuova parte, anche se questa si associ alle domande degli altri soggetti, già partecipi del giudizio, ben potendo il contumace anche contestare la legittimità RAGIONE_SOCIALE‘intervento ed opporre all’interventore eccezioni personali. Dunque, la comparsa d’intervento in causa deve essere notificata alle parti contumaci ogni qual volta, come per l’appunto nel caso di specie, contenga domande nei loro confronti. In definitiva, dal disposto di cui all’art. 292 c.p.c., come questa Corte ha avuto modo di recente di precisare (Cass. n. 16858/2018) si desume il principio generale per cui è sempre necessaria la notificazione RAGIONE_SOCIALEe domande nuove alla parte non costituita.
Sotto altro diverso profilo, va osservato costituire invero jus receptum (cfr. Sez. Un. n. 10274/2009) il principio in base al quale
<>. E, già in precedenza alla statuizione RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite, era stato affermato (Cass. n. 15439/2000) che: <>.
Di tali principi di diritto non ha tenuto conto la corte territoriale nella parte in cui non ha spiegato per quali ragioni l’intervento RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE davanti al Tribunale di Modena dovrebbe rientrare nel perimetro delineato dall’art. 105 c.p.c. (e, quindi, per quali ragioni l’oggetto RAGIONE_SOCIALEa domanda, introdotta da RAGIONE_SOCIALE, fosse il medesimo di quella introdotta da RAGIONE_SOCIALE).
In accoglimento del ricorso nei suindicati termini e limiti, assorbita ogni altra questione e diverso profilo, RAGIONE_SOCIALE‘impugnata sentenza s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla
Corte d’Appello di Bologna, che in diversa composizione procederà a nuovo esame.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie p.q.r. il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Bologna, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 15 settembre 2023, nella camera di