Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6852 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 6852 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1408/2024 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Tivoli (RM) -C.A.P. RAGIONE_SOCIALE, alla INDIRIZZO ove chiede riceversi ogni eventuale notifica e/o comunicazione ai sensi dell’art. 136 c.p.c., anche a mezzo posta elettronica certificata
;
-ricorrente-
contro
FALLIMENTO N.8/19 RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME pec: EMAIL) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO come da provvedimento autorizzativo del Giudice Delegato alla Procedura del 31 gennaio 2024 con
dichiarazione di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente giudizio ai seguenti recapiti: pec , fax NUMERO_TELEFONO;
-controricorrente-
nonché contro
NOME COGNOME;
-intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 5489/2023 depositata il 07/08/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/09/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME conveniva in giudizio NOME COGNOME e la coniuge NOME COGNOME, chiedendo dichiararsi l’inefficacia nei suoi confronti della costituzione del fondo patrimoniale, effettuata con atto notarile del 16 marzo 2010, sui beni immobili dei convenuti. L’attore deduceva che tale atto era pregiudizievole per la garanzia patrimoniale dei creditori, tra cui egli stesso, quale creditore degli eredi di NOME COGNOME.
Il Tribunale di Civitavecchia, con sentenza n. 152/2018, rigettava la domanda revocatoria e condannava l’attore al pagamento delle spese di
lite.
La Corte di appello di Roma, adita dal COGNOME, con sentenza n. 5489/2023 riformava integralmente la decisione di primo grado. La Corte territoriale, infatti, riteneva sussistente la legittimazione passiva dei coniugi COGNOME, accertava la riconducibilità in capo all’attore di un credito idoneo a fondare l’azione revocatoria e considerava dimostrato il
pregiudizio arrecato ai creditori dalla costituzione del fondo patrimoniale, che aveva riguardato gran parte del patrimonio dei convenuti. Dichiarava, pertanto, inefficace nei confronti del COGNOME l’atto di costituzione del fondo patrimoniale e provvedeva sulle spese di entrambi i gradi.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il COGNOME e NOME COGNOME COGNOME propongono ricorso per cassazione, affidato a unico motivo.
Il Fallimento 8/2019 RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME resiste con controricorso illustrato da memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di ricorso parte ricorrente denunzia, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., omessa valutazione di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, costituito dal non aver la corte d’appello valutato che i beni oggetto del fondo patrimoniale non facevano parte dell’asse ereditario, ma erano di proprietà esclusiva del signor COGNOME. Inoltre, non avrebbe considerato che non v’era un credito certo dell’AVV_NOTAIO verso l’eredità, così come che la domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. sarebbe stata improponibile.
Il motivo è inammissibile.
La censura di omesso esame è inammissibile perché priva di specificità, in violazione dell’art. 366 c.p.c. Il ricorso per cassazione deve infatti contenere motivi chiari e riconducibili ad uno dei vizi tipizzati dall’art. 360 c.p.c., con l’indicazione puntuale delle norme violate e delle ragioni giuridiche a sostegno. In mancanza, la doglianza non assolve alla funzione di critica della sentenza impugnata e non è idonea a fondare il giudizio di legittimità (v. Cass. civ., Sez. lav., 6 maggio 2016, n. 9228; nella successiva giurisprudenza, più di recente, cfr. Cass. civ., Sez. lav., Ord., 27 maggio 2025, n. 14169; Cass. civ., Sez. III, Ord., 14 gennaio 2025, n. 881; Ord., 9 marzo 2025, n. 6250).
Sul punto, inoltre, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che l’osservanza del canone della chiarezza e della sinteticità espositiva è un preciso dovere processuale del ricorrente, il cui mancato rispetto comporta la declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord., 22 giugno 2006, n. 19100; più di recente, Cass. civ., Sez. VI-1, Ord., 19 novembre 2021, n. 35523).
Nel motivo in esame, le doglianze non sono affatto esposte nel rispetto di alcuno dei suddetti canoni, atteso che parte ricorrente si è limitata a compiere la ricostruzione in fatto e a riportare le ragioni di merito della sua impugnazione, articolate in primo e secondo grado, ribadendo i motivi per i quali, a suo avviso, sarebbe corretta la sentenza del Tribunale (riformata dalla Corte d’appello) e quelli per i quali la domanda di revocatoria dell’AVV_NOTAIO sarebbe infondata (pp. 11 -18 ricorso).
In secondo luogo, nessuna delle argomentazioni svolte si confronta con la ratio decidendi della sentenza del giudice di appello, dal momento che le allegazioni sono del tutto estranee al percorso motivazionale disegnato da costui in punto di accertamento dell’esistenza dei presupposti di diritto per l’accoglimento dell’azione pauliana proposta dall’AVV_NOTAIO.
Invero, quel che emerge, in modo surrettizio, è l’intento di riuscire ad ottenere un terzo grado di giudizio, in cui tornare ad esaminare la vicenda nel merito, rimettendo in discussione l’apprezzamento in fatto dei giudici dei precedenti gradi, contrapponendone uno difforme.
Il che, però, è notoriamente inammissibile in sede di legittimità, giacché questa Corte è chiamata a verificare la correttezza giuridica delle decisioni prese nei gradi inferiori, senza entrare nelle questioni fattuali.
Ciò, conduce inevitabilmente a una ulteriore osservazione, sempre alla luce del canone generale di strumentalità delle forme processuali: le doglianze del ricorrente, sebbene formalmente invochino il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., si concretano in mere reiterazioni di argomenti già oggetto di confronto processuale, senza aver riguardo alla valutazione del
giudice del gravame e senza che si registri alcuna voce critica alla decisione impugnata, limitandosi, in buona sostanza, a proporre una diversa ricostruzione della vicenda storica e una altrettanto diversa lettura delle risultanze processuali, più conforme a quella da lui voluta.
Sicché, in linea con la giurisprudenza di questa Corte, si è in presenza di un ‘non motivo’ che, come tale, rende inammissibile il motivo in esame ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Del resto, una critica frammentaria alla sentenza impugnata non può in alcun modo incidere sulla solidità della pronuncia che, nella specie, si presenta come un tutt’uno coerente ed organico di argomentazioni poste dalla Corte territoriale a fondamento della sua decisione, anche rispetto alla specifica doglianza del ricorrente sulla valutazione dei beni oggetto nel fondo patrimoniale, attesa la mancata prova al riguardo, pure evidenziata dalla stessa c orte d’appello .
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore del controricorrente Fallimento, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al solidale pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 21.200,00 ( di cui 21.000,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore del Fallimento controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione in data 23 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME