Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5943 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 5943 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21163/2023 R.G. proposto da :
NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e domiciliato ex lege in Roma, presso la Corte di Cassazione.
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, domiciliato ex lege in ROMAINDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE).
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, COGNOME NOME, NOME, NOME COGNOME
-intimati- sul controricorso incidentale proposto da NOME, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente incidentale-
NOME, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME (CODICE_FISCALE), con studio in Verona, INDIRIZZO
-ricorrente incidentale-
NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente incidentale- contro
NOME COGNOME
-intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di VENEZIA n. 1730/2023 depositata il 31/08/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME è stato amministratore della società RAGIONE_SOCIALE. Dopo il fallimento di quest’ultima, il curatore ha intrapreso, presso il Tribunale di Venezia, una causa per far accertare la responsabilità dell’COGNOME nella gestione della società ed ottenere dunque il risarcimento dei danni da costui causati.
Nel frattempo, con un contratto preliminare per persona da nominare, stipulato il 25.3.2016, NOME COGNOME ha promesso in vendita alcuni beni immobili ai suoi figli, NOME, NOME e NOME. Con atto del 25.3.2016, è stato stipulato il contratto definitivo con il quale, sciogliendo la riserva, i figli hanno nominato come acquirente la società RAGIONE_SOCIALE, costituita poco prima dalle stesse parti del contratto.
Inoltre, NOME COGNOME ha altresì venduto in favore della figlia NOME la piena proprietà della quota del 10% della suddetta società RAGIONE_SOCIALE.
E dunque, il RAGIONE_SOCIALE ha agito in giudizio per far dichiarare, in primo luogo, la simulazione ed, in subordine, la revocatoria di questi due atti di disposizione, convenendo in giudizio sia NOME COGNOME sia i figli stipulanti, sia infine la società RAGIONE_SOCIALE che si era resa acquirente dei beni immobili.
Si sono costituiti sia NOME COGNOME, il quale ha contestato i presupposti per la revocatoria sostenendo di aver venduto a prezzo congruo, sia i figli, che invece hanno chiesto la sospensione del giudizio in attesa della definizione di quello avente ad oggetto la responsabilità ed hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva sul presupposto di non essere loro gli acquirenti del bene oggetto di revocatoria.
Il Tribunale di Verona, esclusa la simulazione, ha accolto la domanda di revocatoria, con decisione confermata dalla Corte di appello di Venezia, avverso la quale propone ora ricorso per Cassazione NOME COGNOME con tre motivi di censura, cui hanno aderito con un ricorso incidentale i figli NOME e NOME, con due motivi di censura. Il RAGIONE_SOCIALE si è costituito con controricorso avverso al ricorso principale di NOME COGNOME.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Il ricorso principale di NOME COGNOME.
1.1.- Con il primo motivo il ricorrente in via principale COGNOME denunzia violazione degli articoli 2901 del codice civile e dell’art. 111 del codice di procedura civile.
Si duole non essersi considerato che la revocatoria presuppone che chi agisce in giudizio sia creditore del convenuto. È vero che ai fini della possibilità dell’azione non è necessario che il credito sia accertato con sentenza o riconosciuto con dichiarazione negoziale, potendo la revocatoria essere legittimata anche da un credito ancora controverso, ma tuttavia è necessario, secondo il ricorrente, che quando il credito è per l’appunto, controverso, il giudice effettui una valutazione, sia pure incidenter tantum , della fondatezza di quel
credito. Diversamente, si rischia di accordare la revocatoria a tutela di crediti inesistenti.
Si duole che la corte d’appello non abbia nella specie condotto alcuna indagine sulla probabile fondatezza del credito fatto valere dal fallimento a giustificazione della revocatoria.
Il motivo è infondato.
Il ricorrente riconosce che secondo il consolidato orientamento di questa Corte anche un credito litigioso è idoneo a fondare la domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. (Cass. 5619/ 2016; Cass. 23208/ 2016; Cass. 1593/ 2020; Cass. 15275/ 2023), non dovendo nemmeno farsi luogo a sospensione del procedimento in attesa che il credito litigioso venga accertato (Cass. 3369/ 2019).
Lamenta tuttavia che il giudice deve in ogni caso delibare la fondatezza del credito azionato, ammettendo la revocatoria solo ove lo ritenga probabile.
Fa al riguardo richiamo ai precedenti costituiti da Cass. 17257/ 2013 e da Cass. 22859/ 2019.
In tali decisioni la RAGIONE_SOCIALE ha viceversa ribadito che anche un credito litigioso può giustificare l’ azione revocatoria, proprio perché l’accertamento di quel credito è fatto dal giudice della revocatoria incidenter tantum , dove questa formula è riferita all’esistenza del credito e non già alla sua fondatezza: il giudice della revocatoria non è il giudice del credito, quindi è sufficiente che prenda atto della esistenza di un credito controverso e tale presa d’atto è incidenter tantum , ossia non costituisce accertamento del credito, né tantomeno della sua fondatezza.
Né può d’altro canto sottacersi che le ragioni poste a fondamento della dedotta inesistenza del credito presuppongono accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità.
2.- Con il secondo motivo il ricorrente in via principale denunzia violazione degli articoli 2697, 2729 c.c. e 116 cpc.
Il ricorrente contesta la tesi dei giudici di merito secondo cui i figli, stipulanti il preliminare per persona da nominare, avevano consapevolezza del fatto che l’atto era stipulato al fine di sottrarre un bene alla garanzia del creditore.
Lamenta che l’ elemento soggettivo è istato nella specie erroneamente ravvisato sussistente sulla base di dati non indicativi della consapevolezza.
Contesta l’accertamento fatto dai giudici di merito e lo fa opponendo a tale accertamento elementi di fatto diversi. Ed in particolare la circostanza che l’ alienazione avrebbe riguardato il solo terreno e non le opere ivi esistenti.
Il motivo è inammissibile.
Il ricorrente non contesta invero la correttezza del procedimento presuntivo, ossia il corretto uso delle presunzioni (di cui si sono avvalsi i giudici di merito), non assume violazione dei criteri legali che guidano quel procedimento; piuttosto oppone una diversa ricostruzione dei fatti.
A fronte degli indizi valutati dai giudici di merito (parentela, partecipazione nella medesima società, stipula comunque di altri atti) il ricorrente non dice alcunché , tra l’altro, sulla natura indiziari a di tali elementi, limitandosi ad una apodittica contestazione della realtiva rilevanza.
3.- Con il terzo motivo il ricorrente in via principale denunzia violazione degli articoli 1391, 2901, 2727 e 2729 c.c. nonché 116 cpc
La questione attiene alla consapevolezza da parte dei figli, stipulanti il preliminare e aventi l’onere di fare l’ electio della persona da nominare.
Sostiene il ricorrente che l’elemento soggettivo, nella revocatoria, quando ne è oggetto un preliminare per persona da nominare, va accertato in capo al terzo acquirente e non già in capo allo stipulante:
è il terzo acquirente che beneficia degli effetti, mentre lo stipulante interviene solo formalmente.
Dunque, avrebbero errato i giudici nel verificare se i figli, stipulanti, fossero consapevoli, o dovessero esserlo, del danno arrecato al creditore, in quanto tale accertamento andava semmai svolto in capo all’effettivo terzo acquirente, ossia alla società RAGIONE_SOCIALE, nominata dagli stipulanti al momento del definitivo.
Il motivo è infondato.
Nella revocatoria ordinaria <> (Cass. 13265/ 2024 e, nello stesso senso Cass. 12120/ 2020).
Questo orientamento è condivisibile in quanto lo stipulante, non solo con la propria dichiarazione di volontà contribuisce all’effetto dispositivo, e dunque al danno causato al creditore, ma altresì, ove non eserciti l’electio nei termini (art. 1405 c.c.), oppure ove il terzo non accetti (art. 1402 secondo comma c.c.), il contratto ha effetti tra le parti originarie, dunque nei confronti dello stesso stipulante. Ma ciò che più conta, è che l’atto di disposizione è reso possibile grazie alla dichiarazione di volontà dello stipulante. L’accettazione del terzo giunge a contratto perfezionato. Sono dunque rimaste giustamente disattese le ricostruzioni che spiegano il contratto per persona da nominare nei termini di una fattispecie a formazione progressiva. Ed infatti lo stipulante è già impegnato dalla conclusione dell’accordo , qualora non proceda alla nomina (art. 1405 c.c.).
Se allora il terzo, ossia il designato, accetta un regolamento contrattuale già predisposto da promittente e stipulante, vuol dire che quel regolamento nasce sempre e solo tra stipulante e promittente, mentre l ‘ individuazione terzo, del nominato, attiene alla fase esecutiva. Il contratto autorizza una delle parti, lo stipulante, a modificare il profilo soggettivo del rapporto mediante sostituzione del terzo a sé.
Il che dunque spiega perché l’indagine sullo stato soggettivo vada svolta innanzitutto in capo allo stipulante.
4.- Con il primo motivo i ricorrenti in via incidentale denunziano violazione degli articoli 2901 c.c. e 81 e 100 cpc.
Lamentano di non essere legittimati passivi dell’ azione revocatoria in argomento, in quanto meri stipulanti, laddove parti della vendita sono NOME COGNOME e la società RAGIONE_SOCIALE, ossia il terzo da loro nominato.
I ricorrenti sostengono di essere intervenuti solo per ‘ comunicare ex art. 1401 ss. cc il nominativo della persona che avrebbe acquistato i diritti ed assunto gli obblighi del contratto ‘ (p. 10 del ricorso incidentale). Del resto, la dichiarazione di inefficacia nei loro confronti non garantirebbe alcun vantaggio al creditore.
Inoltre, il loro intervento ha riguardato il solo preliminare, mentre il definitivo è stato stipulato con il terzo nominato.
Il motivo è infondato.
Atteso quanto già osservato in relazione al ruolo dello stipulante nel contratto per persona da nominare, che non si limita ad intervenire per comunicare formalmente il nominativo ( come sostengono i ricorrenti ) in quanto lo stipulante determina il contenuto contrattuale insieme al promittente, va ulteriormente osservato quanto segue.
Giusta principio consolidato <> (Cass. 17365/ 2011; Cass. 15215/ 2018; Cass. 17067/2019).
A tale stregua, l’elusione del credito è frutto di un procedimento di cui fanno parte integrante sia il preliminare che il definitivo: senza il primo non si avrebbe il secondo, e la stipula del primo obbliga le parti a stipulare il secondo.
Ne deriva che gli stipulanti di un preliminare, sebbene per persona da nominare, sono passivamente legittimati nell’ azione revocatoria, non ostando a tale legittimazione né la circostanza che essi sono stati parte solo del preliminare ( poiché anche tale atto fa parte della sequenza di quelli elusivi del credito ) né la circostanza che in quell’atto hanno svolto il ruolo di stipulanti con riserva di nominare il terzo beneficiario- poiché, come si è visto prima, è lo stipulante a predisporre gli effetti del contratto, che il terzo si limita ad accettare. 4.1.- Con il secondo motivo i ricorrenti in via incidentale denunziano
violazione degli articoli 91 e 92 cpc.
Si dolgono della condanna alle spese di lite, ribadendo di non essere legittimati passivi, e di non avere posto in essere l’atto lesivo delle ragioni di costui.
Il motivo è infondato.
Affermata la legittimazione passiva degli odierni ricorrenti in via incidentale stipulanti il preliminare per persona da nominare, la soccombenza giustifica la relativa condanna al pagamento delle spese di lite.
All’infondatezza dei motivi consegue il rigetto di entrambi i ricorsi, in via principale e incidentale, con compensazione tra i ricorrenti delle spese del giudizio di cassazione.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore del RAGIONE_SOCIALE controricorrente e poste a solidale carico dei ricorrenti, principale e incidentale, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi, principale e incidentale. Compensa tra i ricorrenti, in via principale e incidentale, le spese del giudizio di cassazione. Condanna i ricorrenti, in via principale e incidentale, al solidale pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 7.800,00 ( di cui euro 7.600,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore del RAGIONE_SOCIALE controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale ed incidentale, se dovuto, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale ed incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 16/9/2025
Il Presidente NOME COGNOME