Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 35789 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 35789 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27375/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME e COGNOME NOME, domiciliati per legge in ROMA, alla INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) – ricorrenti –
nonché
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, in persona dei legali rappresentanti in carica, elettivamente domiciliati in ROMA al INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende
-ricorrenti incidentali –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del curare in carica, domiciliato per legge in ROMA, alla piazza INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) – controricorrente –
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE DIROGIANNI EFSTATHIA
– intimata – avverso la SENTENZA della CORTE d’APPELLO BARI n. 1378/2020 depositata il 27/07/2020.
udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 22/09/2023, dal Consigliere relatore NOME COGNOME, osserva quanto segue.
FATTI DI CAUSA
Per quanto ancora rileva in questa sede di legittimità i fatti così risultano dalla sentenza impugnata: il 14/03/2007 la RAGIONE_SOCIALE acquistò dal RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME, farmacista, un complesso immobiliare sito in Foggia con destinazione alla locazione finanziaria in favore della RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE, in forza di contratto contestualmente stipulato. Il contratto di locazione finanziaria era successivamente, in data 19/12/2008, ceduto alla RAGIONE_SOCIALE, che, in data 19/11/2009, vi apportava alcune modifiche . L’utilizzatrice si rendeva inadempiente al pagamento di alcuni canoni cosicché la locatrice comunicava, in data 27/03/2012, la risoluzione del contratto, intimando l’i mmediata restituzione dell’immobile e il pagamento dei canoni scaduti . Nella persistenza dell’inadempimento la RAGIONE_SOCIALE chiedeva e otteneva decreto monitorio dal Tribunale di Milano, che, stante la mancata opposizione, diveniva definitivo. La società locatrice esperiva, quindi, azione revocatoria nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME, con riferimento agli atti di trasferimento immobiliari (due appartamenti siti in Foggia, nello stesso stabile di INDIRIZZO) del 30/09/2009, in favore di NOME e NOME COGNOME, figli dei disponenti e degli atti di conferimento d’ immobili (fondi agricoli e appartamenti e case) del 17/07/2012 società a responsabilità limitata RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, delle quali era amministratrice NOME COGNOME, pure figlia di NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Il Tribunale di Foggia, nel contraddittorio con NOME, NOME, NOME, NOME COGNOME e le due RAGIONE_SOCIALE, costituitisi con un’unica comparsa di risposta, accolse
l’azione revocatoria esperita da RAGIONE_SOCIALE, alla quale era in corso di causa subentrato il RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME, con riferimento sia agli di atti di vendita (del l’anno 2009) che di quelli di conferimento degli immobili nelle due distinte SRAGIONE_SOCIALE. la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, compiuti (nel 2012) da NOME COGNOME e dalla moglie NOME COGNOME.
L’appello proposto dalle due società e dai fratelli NOME e NOME COGNOME nei confronti delle curatele fallimentari di NOME COGNOME e NOME COGNOME, che pure era stata dichiarata fallita nel corso del giudizio di primo grado, con riassunzione della causa a seguito della dichiarata interruzione, è stato rigettato dalla Corte d’appello di Bari , con sentenza n. 1378 del 27/07/2020.
La sentenza della Corte territoriale è impugnata per cassazione con due distinti ricorsi, il primo proposto da NOME e NOME COGNOME e il secondo dalla RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE
Resiste a entrambi i ricorsi, con separati controricorsi, la RAGIONE_SOCIALE.
Il RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME, già contumace in appello, è rimasto intimato.
Per l’adunanza camerale del 22/09/2023 le parti ricorrenti, principali e incidentali, hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I motivi del ricorso principale sono i seguenti.
I) art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 100 cod. proc. civ. e art. 168 legge fall. nonché per art. 360, primo comma, n 4 cod. proc. civ., violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 100 cod. proc. civ. e 168 legge fall.
I ricorrenti si dolgono che la Corte territoriale abbia errato là dove ha affermato che la natura dell’azione revocatoria è solo «conservativa».
II) art. 360, primo comma n. 3 cod. proc. civ., insussistenza del presupposto soggettivo della c.d. partecipatio fraudis -violazione e falsa applicazione dell’art. 2901, primo e secondo comma, cod. civ.
I ricorrenti lamentano che la Corte h a violato l’art. 2901 cod. civ. in quanto non sussiste il requisito richiesto dalla norma della partecipatio fraudis in capo figli acquirenti.
III) art. 360, primo comma n. 5) cod. proc. civ. in relazione agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.
I ricorrenti si dolgono che la corte di merito non abbia tenuto conto dei provvedimenti del tribunale posti a fondamento dell’appello.
IV) art. 360, primo comma, n. 3 in relazione agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., violazione e (o) falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla formazione del giudicato derivante da altra sentenza sul medesimo fatto.
I ricorrenti si dolgono dell’ accoglimento della domanda revocatoria in quanto nel caso di specie sussistono due precedenti provvedimenti giudiziali, asseritamente irrevocabili, sulla revocatoria.
V) art. 360, primo comma, n. 3 in relazione agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., violazione degli artt. 100 in relazione agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., e 69 legge fall.
I ricorrenti deducono la carenza di interesse delle Curatele sostituitesi alla società attrice in primo grado, non essendo le medesime legittimate a subentrare nel giudizio, stante l’assenza di ragioni creditorie da parte della società attrice in primo grado nei confronti della parte sostituita.
I motivi sono in parte inammissibili e in pate infondati.
Attesa l’inammissibilità della censura proposta ex art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c. in presenza di c.d. doppia conforme, va osservato che l’ azione revocatoria delineata all’art. 2901 cod. civ . ha invero
funzione ( solo ) conservativa del patrimonio del debitore poiché da essa deriva, qualora venga accolta, l’ inefficacia degli atti di disposizione patrimoniale nei confronti del creditore che l’abbia esperita, non assumendo invero alcuna valenza direttamente esecutiva.
Ne consegue che non può dirsi preclusa dall’intervenuta istanza di ammissione al concordato, in particolare allorquando come nella specie il concordato non abbia avuto esito positivo per non essere stato omologato, posto che ad esso è seguita l’apertura del RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE.
Va per altro verso posto in rilievo che la norma invocata di cui all ‘art. 168, 1° co., L.F. è invero riferita espressamente alle azioni esecutive, e tale non è -come dettol’ azione revocatoria.
Il terzo e il quarto motivo del ricorso principale sono incentrati su ll’essere state em esse dal Tribunale di Foggia alcune sentenze di merito asseritamente passate in giudicato nell’ambito di contenziosi del pari promossi ex art. 2901 cod. civ., con la conseguenza che l’azione revocatoria proposta de ll’RAGIONE_SOCIALE e proseguita dalla RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO COGNOME RAGIONE_SOCIALE sarebbe preclusa dal giudicato esterno formatosi sulle medesime, con particolare riferimento al l’insussistenza dei relativi presupposti.
I motivi sono infondati.
I ricorrenti fanno riferimento a contenziosi del tutto genericamente evocati ( salvo quelli individuati mediante il numero di registro generale, rispettivamente n. 1392 e 1393 del 2013, il primo concernente azione revocatoria con oggetto la compravendita di NOME COGNOME, e il secondo l’azione revocatoria avente a oggetto la compravendita di NOME COGNOME), nei quali l’azione revocatoria risulta essere stata proposta da altro creditore, una società di fornitura di prodotti farmaceutici), sicché
la formazione del giudicato (esterno) appare del tutto erroneamente dedotta ( v., in punto di necessità di identità delle parti affinché possa affermarsi la formazione del giudicato, Cass. n. 8445 del 24/03/2023 Rv. 667105 -01, resa specificamente in tema di azione revocatoria ordinaria ).
Il quinto motivo del ricorso principale è del tutto carente di idonea prospettazione, né risulta essere stato proposto in sede di impugnazione di merito.
I motivi del ricorso successivo -da considerarsi pertanto incidentale- delle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE sono i seguenti.
art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ. in relazione all’art. 305 c od. proc. civ., per nullità del procedimento.
Le ricorrenti lamentano la nullità dell’intero pro cedimento, in conseguenza della riassunzione operata dalla RAGIONE_SOCIALE.
II) art. 360, primo comma n. 3, cod. proc. civ. violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 100 cod. proc. civ. e art. 168 legge fall.; violazione e falsa applicazione degli artt. 100 cod. proc. civ. e 168 legge fall.
Le ricorrenti contestano l’interpretazione che la Corte territoriale ha dato dell’art. 168 legge f all. rispetto all’azione revocatoria promossa dall’RAGIONE_SOCIALE e proseguita dalla RAGIONE_SOCIALE fallimentare.
I motivi sono di carattere processuale, in quanto relativi all’estinzione del giudizio in primo grado a seguito della (seconda) riassunzione ad opera della sola RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
Essi sono infondati.
Il giudice di prime cure ha rigettato, con statuizione di merito, la domanda proposta nei confronti della COGNOME in quanto ne ha escluso la qualità di debitrice ( e tale questione non è stata
ulteriormente rimessa in discussione ) ma non ha affermato che la stessa curatela fallimentare fosse carente di legittimazione processuale.
Sul punto, ossia la distinzione tra titolarità del diritto controverso ( che attiene al merito della controversia ) e legittimazione processuale ( spettante a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare è stata chiarita da Cass., Sez. Un., n. 2951 del 2016.
Orbene, nella specie la riassunzione è stata effettuata dal RAGIONE_SOCIALE, che pur non essendo debitrice è stata comunque partecipe, quale disponente, degli atti revocandi.
III) art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 cod. proc. civ., violazione e (o) falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4) cod. proc. civ. , nonché dell’art. 2901 cod. civ.
Le ricorrenti lamentano che la motivazione dell’impugnata sentenza è meramente apparente in ordine al terzo e al quarto motivo d’ appello, riguardanti l’esistenza dei requisiti di cui all’art. 2901 cod. civ.
Il motivo è di carattere meramente fattuale, attenendo al valore effettivo o stimato dei beni.
In esplicazione dei poteri ad essi spettanti i giudici di merito hanno ritenuto, da un canto, che il conferimento degli immobili nelle due società a responsabilità limitata RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE ha comportato un aggravio della posizione del creditore, il soddisfacimento del relativo credito essendo eventualmente garantito non più da cespiti immobiliari bensì da quote sociali, di più incerta realizzazione (v. pag. 6 della motivazione ove la Corte territoriale richiama la costante giurisprudenza di legittimità in punto di sussistenza dell’evento di danno anche quando l’atto di disposizione renda più difficoltosa la posizione del creditore, e in particolare Cass. n. 16221 del 18/06/2019 Rv. 654318 – 01).
Per altro verso, che non è stata fornita la prova dell’idoneità della residua consistenza patrimoniale del De COGNOME a garantire, anche dopo gli atti di trasferimento e di conferimento immobiliare, la possibilità di soddisfazione dei crediti de quibus .
All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto di entrambi i ricorsi.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo a favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE e a solidale carico dei ricorrenti principali e incidentali.
Nei rapporti tra NOME e NOME COGNOME, da un lato, e le società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, da altro lato, delle spese del giudizio di cassazione può disporsi la compensazione, stante la sostanziale comunanza d’interessi tra le dette parti e l’esito comune della lite in tutte le fasi di giudizio.
Nulla per le spese del giudizio di cassazione nei confronti del RAGIONE_SOCIALE di NOME, che non ha svolto alcuna attività difensiva in questa fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi, principale e incidentale. Compensa tra NOME COGNOME, NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE le spese del giudizio di cassazione. Condanna i ricorrenti, in via principale e incidentale, al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione in favore della curatela del RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME, che liquida in complessivi euro 7.400,00, di cui euro 7.200,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13 , comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 , della l. n. 228 del 2012, dà atto
della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e delle ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte di