Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5944 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 5944 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21447/2023 R.G. proposto da : COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME -intimati-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 1047/2023 depositata il 28/03/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME si è reso debitore di NOME COGNOME, in forza di una fideiussione stipulata nel 2013.
Molti anni dopo, nel 2017, lo stesso giorno in cui il creditore ha ottenuto un sequestro conservativo dei beni, NOME COGNOME ha venduto la nuda proprietà di un suo immobile alla sorella NOME per un prezzo di 72.000 €, di cui 12.000 dichiarati come saldati già al momento del rogito e la restante somma da corrispondersi entro il termine di 10 anni.
Circa un anno dopo, quella stessa nuda proprietà è stata venduta da NOME COGNOME a NOME COGNOME.
Il creditore, ossia NOME COGNOME, ha agito per far dichiarare la simulazione o, in subordine, la revocatoria di questi due atti, a tutela del suo credito.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in primo grado, ha rigettato la domanda ritenendo che non vi fossero prove della consapevolezza da parte dei due acquirenti, neanche del primo acquirente.
La Corte di appello di Milano, tuttavia, ha riformato questa decisione ricavando la consapevolezza dell’acquirente da una serie di elementi presuntivi.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione NOME COGNOME con due motivi di censura.
Gli intimati sono rimasti contumaci.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo si prospetta violazione degli articoli 2901, 272, 2729 c.c., 2714 cc., 67 e 68 ter l. 89/1913 (legge notarile) nonché dell’ art. 23 bis d.lvo. 82/05.
Il ricorrente contesta la tesi della Corte d’appello secondo cui da una serie di elementi presuntivi può ricavarsi la consapevolezza dell’acquirente del danno che la compravendita arreca al creditore dell’alienante.
La censura del ricorrente è tutta volta a dimostrare che gli elementi indiziari, da cui i giudici di merito hanno tratto la loro convinzione, o erano inesistenti o sono stati accertati in modo erroneo.
In particolare, la ricorrente sostiene che gli stessi giudici ammettono che non vi era alcuna prova della parentela tra le parti (punto 21 del ricorso p. 10: <>).
Sostengono poi che non vi era alcuna prova che l’acquirente fosse socia nella stessa società dell’alienante, ed infine che alcuna indicazione poteva trarsi dalle modalità e dalla tempistica della vendita.
Il motivo è inammissibile.
Esso mira a contestare il ragionamento presuntivo utilizzato dai giudici, non già per erronea applicazione dei criteri giuridici che presiedono a quel ragionamento, bensì contestando i presupposti di fatto del medesimo, ossia contestando un accertamento che qui non può essere messo in discussione.
Ed infatti, negare che, al momento della vendita, l’acquirente fosse socia del fratello significa prospettare un fatto in modo diverso da come è stato accertato dai giudici di merito.
E così allo stesso modo contestare che un documento in atti, la copia della compravendita, corrisponda all’originale significa prospettare
una situazione che avrebbe dovuto essere fatta valere nel giudizio di merito e che non può più essere qui proposta.
In altri termini, quale che sia l’ambito della censura che si può muovere al ragionamento presuntivo (ma minima condizione è che si faccia valere l’assoluta contraddittorietà e illogicità del ragionamento v. Cass. 5279/ 2020), certo è che è inammissibile la censura che contesti i fatti indizianti nella loro dimensione storica e fattuale, anziché nel loro valore indiziante; ossia è inammissibile che si censuri l’accertamento dei fatti noti -da cui poi i giudici di merito risalgono a quelli noti- anziché censurare il rilievo indiziario di quei fatti.
Ed è ciò che la ricorrente fa: contesta che i fatti indizianti (parentela, tempistica delle vendite, la circostanza che l’acquirente fosse socio dell’ alienante) siano veri, e ne contesta il fondamento fattuale, ossia li ritiene diversi da come accertati dai giudici di merito (al quale tra l’altro viene erroneamente attributo di aver ritenuto insufficiente la prova della parentela, quando invece i giudici di merito dicono il contrario, p. 5-6- della sentenza).
In sostanza, la censura non si rivolge verso l’uso del ragionamento presuntivo, ma mira a contestare i presupposti di fatto di quest’ultimo.
2.- Il secondo motivo è svolgimento del primo, in quanto si prospetta violazione dell’articolo 116 c.p.c.
La ricorrente sostiene che l’errore nel ragionamento presuntivo (ossia nell’avere affermato che la consapevolezza dell’acquirente era da presumersi da una certa serie di elementi) è frutto di un travisamento dei fatti o delle prove.
In sostanza, la ricorrente ripropone le stesse questioni- che i fatti sono diversi da come accertati dai giudici di merito- sotto altra angolazione, ossia dicendo che l’accertamento di quei fatti è gravemente viziato.
Il motivo è inammissibile.
Va premesso che <> (Cass. 10927/ 2024).
In altri termini, la censura che può muoversi all’ apprezzamento delle prove <> (Cass. 6774/ 2022).
Invero, la ricorrente propone una sua diversa versione dei fatti, non lamenta errori percettivi, ma semmai una diversa interpretazione dei documenti. E, soprattutto, non indica affatto la decisività dell’eventuale errore di valutazione della prova, posto che i giudici di merito hanno ricavato la consapevolezza dell’acquirente da una serie di elementi, alcuni dei quali (rapporto di parentela, la tempistica delle due vendite, la dilazione insolita del prezzo) non sono contestati dalla ricorrente -la quale ne contesta altri- e che da soli, ossia ove anche quelli contestati non fossero utilizzabili- basterebbero a fondare la presunzione.
Da qui la necessità di illustrare la decisività dell’eventuale erroneo apprezzamento dei fatti.
Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 16/9/2025
Il Presidente NOME COGNOME