Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6534 Anno 2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17714/2024 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO
-controricorrente-
nonché
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente incidentale-
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6534 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/03/2026
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Genova n. 705/2024 depositata il 17/05/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2026 dal
Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
L’oggetto del giudizio è rappresentato dalla impugnazione della sentenza resa dalla Corte d’Appello di Genova, Sez. I civile, 17 maggio 2024, n. 705, nei giudizi riuniti R.G. n. 761/2022 e 766/2022, notificata in data 27.05.2024.
In precedenza, la sentenza n. 456/2022 resa in data 27 giugno 2022, dal Tribunale della Spezia, aveva accolto la domanda principale promossa dal RAGIONE_SOCIALE, di declaratoria della nullità degli atti conclusi a mezzo AVV_NOTAIO in data 30/5/14 e 17/3/15, con cui erano state cedute dalla società allora in bonis a COGNOME NOME, rispettivamente, il ramo di azienda relativo al campeggio ed il ramo di azienda relativo allo spaccio di generi alimentari, bar e ristorante, con condanna della convenuta e della sig.ra COGNOME (alla quale la COGNOME aveva affittato il ramo d’azienda relativo al ristorante, bar e spaccio ad uso interno) alla restituzione del compendio aziendale alla curatela.
In parziale riforma di tale pronuncia, la sentenza oggetto della presente impugnazione ha invece accolto la domanda subordinata del RAGIONE_SOCIALE, relativo alla revocatoria ex artt. 66 l.fall. e 2901 c.c., dei suddetti atti dispositivi.
Avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova ha proposto ricorso per cassazione la soccombente COGNOME NOME.
Il RAGIONE_SOCIALE si è costituito con controricorso, mentre la sig.ra COGNOME NOME ha proposto ricorso incidentale. Nel corso del giudizio, la difesa della ricorrente principale ed incidentale ha rinunciato al mandato e si è costituito un nuovo difensore, ribadendo le difese già svolte in atti. La curatela fallimentare ha invece depositato memoria scritta ex art. 380 bis.1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dalla sig.ra COGNOME NOME si fonda su quattro motivi di doglianza che vengono così compendiati:
In relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.: violazione e/o mancata applicazione degli artt. 100 e 101 c.p.c. -violazione dell’art. 112 c.p.c., per carenza d’interesse del RAGIONE_SOCIALE all’esercizio della revocatoria;
II) In relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2901 e ss. c.c., nonché dell’art. 66 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. In relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.: nullità della sentenza per assenza ed inesistenza della motivazione in punto di eventus damni -violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
III) In relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.: omesso esame della natura onerosa degli atti di cessione dei rami d’azienda rispettivamente concernenti l’attività di campeggio e quella di bar ristorante -spaccio alimentare e dei pagamenti effettuati dall’esponente quali corrispettivo del prezzo di cessione.
IV) In relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2901 e ss. c.c., nonché dell’art. 66 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. Ulteriore profilo: In relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.: nullità della sentenza per assenza ed inesistenza della
motivazione in punto di scientia damni -violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Il ricorso incidentale promosso da COGNOME NOME si fonda, invece, sui seguenti motivi di impugnazione:
In relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2901 e ss. c.c., nonché dell’art. 66 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. In relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.: nullità della sentenza per assenza ed inesistenza della motivazione -violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
II) In relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.: omesso esame della natura onerosa degli atti di cessione dei rami d’azienda rispettivamente concernenti l’attività di campeggio e quella di bar ristorante -spaccio alimentare e dei pagamenti effettuati dall’esponente quali corrispettivo del prezzo di cessione.
III) In relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2901 e ss. c.c., nonché dell’art. 66 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. Ulteriore profilo: In relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.: nullità della sentenza per assenza ed inesistenza della motivazione in punto di scientia damni -violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
IV) In relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2901 e ss. c.c., nonché dell’art. 66 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. Ulteriore profilo: in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., nullità della sentenza per assenza ed inesistenza della motivazione in punto di malafede -violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
La parziale sovrapponibilità di alcuni dei motivi di doglianza contenuti nei ricorsi principale ed incidentale – in precedenza ricapitolati – consiglia, al fine di evitare inutili ripetizioni, la trattazione parimenti parzialmente unitaria degli stessi.
3.1. Il primo motivo del ricorso principale, con il quale la ricorrente deduce un presunto difetto di interesse della curatela fallimentare, è inammissibile. Infatti, oltre a non confrontarsi con le ragioni della decisione, la doglianza risulta del tutto contraddittoria persino nella sua stessa formulazione astratta: anche laddove -per mera ipotesi -si volesse infatti ritenere che le vendite dei due rami d’azienda oggetto del giudizio fossero esecutive -come protestato dalla ricorrente – di un patto d’opzione contenuto in un precedente contratto d’affitto di rami d’azienda, la curatela avrebbe comunque interesse all’accoglimento della domanda, in quanto ciò le permetterebbe (sempre in tesi astratta) di subentrare nuovamente nella posizione di concedente/affittante dei suddetti rami al fine di incassare i canoni, far valere l’inadempienza della conduttrice nel loro pagamento, ottenerne la risoluzione e la conseguente restituzione dei beni.
E ‘ del resto ampiamente condiviso che l’interesse ad agire, quale condizione dell’azione delineata dall’art. 100 c.p.c., si ricollega ad un bisogno di tutela giurisdizionale da valutarsi sulla scorta della domanda, così come allegata in chiave assertiva, ponendosi logicamente a monte della verifica di fondatezza della stessa.
Nel caso di specie, peraltro, l’esistenza dell’interesse ad agire da parte della curatela fallimentare è chiaramente desumibile dalla circostanza che l’effetto perseguito attraverso la revocatoria come si ribadirà anche infra in tema di eventus damni -è rappresentato dalla ricostituzione del possibile attivo della procedura che, proprio per la sua totale carenza, risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato ex art. 144 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
3.2. Il secondo motivo del ricorso principale (sovrapponibile al primo motivo del ricorso incidentale) è parimenti inammissibile, in quanto non si confronta con la decisione di merito che invece ha all’evidenza motivato sul punto dell’esistenza dell’eventus damni, né si confronta con il fatto che
l’azione revocatoria ordinaria promossa dal curatore ex art. 66 l.fall. non deve individuare un pregiudizio specifico per il singolo creditore, essendo sufficiente che lo stesso sussista in relazione alla massa. È sufficiente richiamare, fra le più recenti, Sez. 1, ord. n. 11649 del 04/05/2025, per cui in tema di azione revocatoria ordinaria promossa dalla procedura fallimentare ex art. 66 l.fall., il curatore, per dimostrare la sussistenza dell’eventus damni, ha l’onere di provare che l’atto dispositivo posto in essere dal fallito, tenuto conto della consistenza dei crediti ammessi al passivo, della preesistenza RAGIONE_SOCIALE ragioni creditorie rispetto al suo compimento e del conseguente mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore, è tale da rendere oggettivamente più difficoltosa l’esazione del credito, in misura eccedente la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori.
Nel caso in decisione si aggiungono due ulteriori elementi di assoluto rilievo. In primo luogo, come anticipato, la pacifica circostanza che gli atti revocandi hanno riguardato l’intero attivo della procedura che, proprio per tale motivo, risulta ammessa ex art. 144 TUS al patrocinio a spese dello stato. In secondo luogo, la stessa difesa RAGIONE_SOCIALE convenute (oggi ricorrenti), in relazione alla domanda principale del fallimento di nullità/simulazione RAGIONE_SOCIALE cessioni, ha eccepito che questi atti furono effettivamente voluti al fine di ‘riorganizzare’ l’attività, in quanto la società RAGIONE_SOCIALE pressata da debiti precedenti e priva di liquidità non aveva le condizioni economico-finanziarie per proseguire direttamente l’attività caratteristica, essendosi risolta perciò al loro affitto e, poi, alla loro cessione con gli atti in questa sede impugnati ex artt. 2901 c.c. e 66 l.fall. Il che significa ammettere l’esistenza dell’eventus damni, che, come noto, consiste nella dimostrazione dell’idoneità dell’atto revocando a mutare, qualitativamente o quantitativamente, il patrimonio residuo del debitore e a rendere impossibile o più difficile, per natura e dimensioni, il soddisfacimento dei creditori oltre al dato normale dell’esposizione
debitoria di un imprenditore nei confronti dei propri creditori (cfr. Sez. 2, sent. n. 524 del 11/01/2023; Sez. 3, ord. n. 19515 del 19/07/2019; Sez. 1, ord. n. 9565 del 18/04/2018). Il che è quanto, in effetti, la decisione di merito ha accertato -con valutazione in fatto non ulteriormente sindacabile -quando ha affermato che con i due atti di compravendita in questione la società poi fallita si era spogliata del proprio intero compendio aziendale. Sul punto la decisione impugnata ha altresì accertato che ‘la preesistenza dei debiti alle cessioni è comprovata dalle domande di ammissione al passivo depositate da RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (prodotte con lo stato passivo dichiarato esecutivo)’, di poi rilevando che per la sola RAGIONE_SOCIALE vi erano debiti della società per oltre 300.000 euro maturati fra il 2004 ed il 2015, mentre il fallimento della stessa è intervenuto nel 2017.
3.3. Il terzo motivo del ricorso principale (sovrapponibile al secondo del ricorso incidentale) è parimenti inammissibile, nella misura in cui deduce la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., asseritamente derivante dall’omessa considerazione che gli atti in questione erano a titolo oneroso e non atti gratuiti.
L a doglianza non deduce l’omesso esame di un fatto decisivo in senso tecnico, ma concerne al più una valutazione giuridica circa la natura gratuita od onerosa degli atti di cui si chiede l’inefficacia: l’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., come riformulato ex art. 54 d.l. n. 83 del 2012, prevede un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia formato oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (nel senso che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); va peraltro escluso che tale omesso esame possa riguardare l’argomentazione della parte la quale, svolgendo le proprie tesi difensive, non fa che manifestare il proprio pensiero sulle conseguenze di un certo
fatto o di una determinata situazione giuridica. (Sez. 2, ord. n. 2961 del 06/02/2025; si è altresì stabilito che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie -così tra le recenti Sez. 2, ord. n. 17005 del 20/06/2024).
3.4. Anche il quarto motivo del ricorso principale (sovrapponibile al terzo motivo del ricorso incidentale) è inammissibile: da un lato, rispetto, all’art. 360 bis n. 1 c.p.c. non involge alcuna questione nuova tale da rimeditare l’elaborazione di questa Corte in tema di presupposti dell’azione revocatoria esercitata dal curatore ex art. 66 l.fall.; dall’altro, tenta di rimettere in discussione le valutazioni probatorie proprie del giudizio meritale, in questa sede non ulteriormente reiterabili. Tale conclusione discende da una condivisibile ed assolutamente costante giurisprudenza per la quale ‘deve ritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un’alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme’ (Sez. 2, ord. n. 10927 del 23/04/2024); in precedenza anche Sez. U, sent. n. 34476 del 27/12/2019 ha affermato esplicitamente che ‘è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito’.
3.5. Infine, il quarto motivo del ricorso incidentale è parimenti inammissibile. Anche se in modo sintetico e in parte relazionale, la sentenza evidenzia chiaramente come la NOME sia la madre della
COGNOME NOME, nonché coniuge del socio COGNOME NOME, portando a ritenere in modo del tutto logico e privo di incertezze -unitamente alle altre circostanze in fatto puntualmente richiamate dalla sentenza a pp. 1113 la mala fede dall’affittuaria, così da coinvolgerla nell’ordine di restituzione del compendio aziendale, come previsto dall’art. 66, comma 2 l.fall. Non è pertanto individuabile né un errore di diritto sul punto, né un vizio motivazionale a proposito dell’afferente accertamento, che neppure viene specificamente contestato.
In definitiva, sia il ricorso principale che quello incidentale vanno dichiarati inammissibili. Le spese del giudizio seguono il criterio di soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Occorre, infine, dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato nei confronti tanto della ricorrente principale che di quella incidentale, se ed in quanto dovuto per legge.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso principale, come pure il ricorso incidentale; condanna, in solido fra loro, le ricorrenti COGNOME NOME e COGNOME NOME al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000, oltre alle spese processuali anticipate a debito, queste ultime in favore dello Stato ex art. 133 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
A i sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte ricorrente e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura prevista per il ricorso, se ed in quanto dovuto per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 febbraio 2026
Il Presidente NOME COGNOME