Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 27906 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 27906 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/10/2023
sul ricorso 26820/2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona dell’amministratore unico, rappresentata e difesa dall’avvocato AVV_NOTAIO, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Roma, INDIRIZZO
Pec:
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1803/2020 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 14/07/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/07/2023 dal Cons. NOME COGNOME
Rilevato che:
NOME COGNOME convenne in giudizio davanti al Tribunale di Como la sorella NOME COGNOME, NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, allegando un credito nei confronti della sorella derivante dal dispositivo di due lodi arbitrali; e chiese l’ accertamento della simulazione o, in subordine, la revoca di atti di vendita posti in essere dalla sorella in favore della RAGIONE_SOCIALE in pregiudizio del soddisfacimento del suo credito;
nel corso del giudizio venne dichiarata la nullità dei lodi arbitrali con sentenza poi passata in giudicato, sicché il COGNOME, ad avviso della attuale ricorrente RAGIONE_SOCIALE, si ritrovò privo di titolo per agire in revocatoria;
tuttavia, il Tribunale adito accolse la domanda di revocatoria, sia pure limitatamente ad alcuni atti dispositivi posti in essere dalla COGNOME; ed osservò, quanto alla titolarità del credito, che lo stesso era costituito non dai lodi arbitrali, ma da una scrittura privata sottoscritta dai NOME COGNOME il 18 settembre 2002, con la quale NOME COGNOME aveva assunto l’impegno di manlevare il fratello per le eventuali responsabilità al medesimo imputabili quale amministratore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE srl e della partecipata RAGIONE_SOCIALE; quanto all’elemento soggettivo , osservò che, trattandosi di credito sorto anteriormente agli atti dispositivi, il consilium fraudis del debitore e la scientia damni del terzo si risolvevano nel mero dolo generico ed erano provati dalla contestualità degli atti di alienazione dei beni di NOME COGNOME e dalla conseguente inevitabile percezione, da parte tanto del debitore quanto del terzo, della modifica – conseguente alla sostituzione di immobili con denaro – della garanzia patrimoniale dei creditori, consapevolezza per altro rafforzata dalla circostanza che il terzo contraente era lo stesso soggetto giuridico RAGIONE_SOCIALE;
quanto all’ eventus dammi , il medesimo era da ritenersi in re ipsa , in ragione della vendita contestuale di più beni (immobili e partecipazioni societarie di cui agli atti del 23/7/2008 seguite a
distanza di quattro mesi dall’alienazione dell’ultimo bene) , implicante, in sostanza, il depauperamento dell’intera garanzia patrimoniale;
a seguito di gravame della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la Corte d’appello di Milano, disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, con sentenza pubblicata il 14/7/2020, analizzati i motivi di appello relativi solo ad alcuni capi della impugnata sentenza, reputando essere sceso il giudicato interno sul capo di sentenza che aveva individuato il titolo del credito nella scrittura privata intercorsa tra i NOME COGNOME, ha rigettato integralmente il gravame, condannando l’appellante alle spese del grado in favore delle controparti costituite e, per l’effetto, in favore di NOME COGNOME e di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi;
nessuna delle parti intimate ha svolto attività difensiva in questa sede;
il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni; Considerato che:
il Collegio ritiene di non disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’unica parte cui non risulta essere stato notificato il ricorso, perché, in base al consolidato indirizzo di questa Corte, per il principio della ragionevole durata del processo, non è necessaria la integrazione del contraddittorio in presenza di ricorsi inammissibili o prima facie infondati, quale il presente (Cass., S.U. n. 6826 del 22/3/2010; Cass. 17/6/2013, n. 15106; Cass. 10/5/2018, n. 11287; Cass. 21/5/2018, n. 12515; Cass. 15/5/2020, n. 8980);
con il primo motivo di ricorso – violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c. e conseguente omissione di motivazione in ordine alla sussistenza di un credito quale titolo fon dante l’azione revocatoria
-la ricorrente contesta che la Corte d’ appello, come già il giudice di prime cure, ha tenuto conto di crediti diversi da quelli prospettati dall’attore e cioè ha individuato il titolo nella scrittura privata stipulata tra i NOME e contenente la dichiarazione di manleva della NOME COGNOME in favore del fratello, anziché nei lodi arbitrali cui il COGNOME si era richiamato con il primo atto introduttivo del giudizio e con l’atto di appello; in altri termini , mentre il COGNOME aveva azionato il proprio credito con riguardo alla somma di € 1.500.000 portata dai lodi arbitrali, lodi poi annullati con sentenza passata in giudicato, l ‘ impugnata sentenza aveva erroneamente fatto riferimento alla clausola di manleva contenuta nella scrittura privata intercorsa tra i NOME; assume altresì che, quand’anche si volesse far risalire il presunto credito alla dichiarazione di manleva di cui alla scrittura privata , la Corte d’appello avrebbe dovuto analizzare l’effettiva rilevanza e portata della garanzia alla luce dei comportamenti dolosi tenuti dal COGNOME;
con il secondo motivo di ricorso la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1938 c.c. e omesso esame e motivazione sulla sopravvivenza della clausola di manleva in rapporto al comportamento doloso del garantito, nonostante la prova documentale fornita dall’appellante ; in sostanza, lamenta che la Corte d’appello non ha analizzato il contesto nel quale la clausola di manleva era stata rilasciata e non ha concluso per la sua nullità per mancanza o illiceità della causa, avendo il COGNOME tenuto comportamenti dolosi artatamente finalizzati ad ottenere da parte della sorella l’acquisto di una RAGIONE_SOCIALE il cui bilancio era stato prospettato falsamente in attivo e la sua rivendita a terzi; in conseguenza dei comportamenti dolosi tenuti dal COGNOME, la parte acquirente provvedeva ad adempiere a tutte le obbligazioni su di sé gravanti, mentre la parte venditrice veniva meno alle obbligazioni assunte, presentando una situazione di bilancio non veritiera; in questo contesto artefatto la clausola di manleva avrebbe
dovuto essere dichiarata priva di causa e nulla, pure perché indeterminata, in grado cioè di fondare una forma di irresponsabilità assoluta;
i primi due motivi vanno esaminati congiuntamente perché connessi e sono in parte inammissibili ed in parte infondati;
la deduzione di violazione dell’art. 1938 c.c. ed omesso esame della motivazione sulla sopravvivenza della clausola di manleva è inammissibile, perché priva di autosufficienza, ai sensi dell’art. 360 n. 6 c.p.c., in quanto la ricorrente non riporta il contenuto della clausola, così non consentendo a questa Corte di poter scrutinare la censura;
quanto alla dedotta violazione dell’art. 2901 c.c. essa, in disparte i – pure potenzialmente dirimenti – profili di inammissibilità quanto alla mancata correlazione con le diverse rationes decidendi , è infondata;
la Corte territoriale ha chiaramente individuato il diritto di credito nella manleva rilasciata dalla sorella NOME in favore del fratello NOME ed ha ritenuto che il motivo di gravame con cui l’appellante aveva insistito sui lodi arbitrali, essendo del tutto estraneo alla decisione adottata dal Tribunale, fosse inconferente con la conseguente formazione del giudicato interno; in ogni caso, la Corte ha confermato che l’espressa obbligazione di manleva era sancita, con efficacia di giudicato derivante dalla definitività della sentenza della Corte d’appello di Milano relativa alla nullità dei lodi, sia in relazione alla responsabilità gestoria di NOME COGNOME sia al conseguenziale obbligo di manleva in suo favore a carico della sorella;
la sentenza è conforme al consolidato indirizzo di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, secondo cui, ai fini dell’esperibilità dell’azione revocatoria ordinaria non è necessario al creditore essere titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si riveli prima facie pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non
definitivamente accertata’ (Cass, 2, n. 20002 del 18/7/2008, Cass., 3, n. 11755 del 15/5/2018; Cass., 6-3, n. 4212 del 19/2/2020);
con il terzo motivo di ricorso – violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. relativamente al passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nei confronti dei terzi chiamati e conseguente omissione di motivazione in ordine all’effettività del litisconsorzio necessario- la ricorrente lamenta che la Cor te d’appello ha disposto l’integrazione del contraddittorio senza motivare sulla necessità del litisconsorzio nei confronti della terza chiamata RAGIONE_SOCIALE e, pur ritenendo che nei confronti della medesima fosse stata disposta la chiamata ai soli fini della litis denuntiatio , ha in ogni caso condannato l’appellante alle spese del grado anche nei suoi confronti;
anche tale motivo, in disparte i -pure potenzialmente dirimenti -profili di inammissibilità per difetto di autosufficienza ai sensi dell’art. 366 n. 6 c.p.c., è infondato in quanto, disposta l’integrazione del contraddittorio per ragioni esclusivamente processuali, la condanna alle spese in favore della RAGIONE_SOCIALE consegue al principio generale secondo cui il soccombente (quale è l’odierna ricorrente i n grado di appello) risponde delle spese di lite del chiamato anche se quest’ultimo lo è stato iussu iudicis (Cass., 1, n. 8886 dell’11/4/2013; Cass., L, n. 9049 del 19/4/2006);
alla suesposta motivazione consegue il rigetto del ricorso;
non occorre provvedere sulle spese perché nessuna delle parti intimate ha svolto attività difensiva in questa sede;
si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di una somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per il ricorso, se dovuta;
p. q. m.
la Corte rigetta il ricorso;
ai sensi dell’art. 13, co. 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
della ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione