Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3783 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 3783 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10412/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME,
-intimati-
e contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in Siena presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO FIRENZE n. 2042/2021 depositata il 22/10/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Premesso che:
1.in causa di accertamento di confini, rilascio di porzioni di terreni occupate accertamento dell’inesistenza di servitù e di risarcimento danni tra NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, eredi dell’originario attore NOME COGNOME, proprietarie di terreni in Vicopisano (Pi) e le società RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), la Corte di Appello di Firenze ha, per quanto ancora rileva, in primo luogo, ritenuto infondato l’argomento sotteso al quarto motivo di appello della RAGIONE_SOCIALE in base al quale la stessa, avendo ceduto il proprio terreno alla società RAGIONE_SOCIALE nel corso del processo di primo grado e precisamente in data 10 gennaio 2008, avrebbe potuto essere condannata a pagare alle attrici, per l’accertata occupazione illegittima di una data porzione dei loro terreni, solo la quota di indennità proporzionale al tempo di occupazione fino alla data suddetta. A sostegno della ritenuta infondatezza di tale argomento la Corte di Appello ha affermato che, ‘come ben motivato dal giudice di primo grado, il trasferimento delle res in corso di causa non ha rilievo fra le parti ai sensi dell’art. 111 c.p.c. semmai nei rapporti interni tra la venditrice RAGIONE_SOCIALE e l’acquirente RAGIONE_SOCIALE.
La Corte di Appello ha, in secondo luogo, respinto il motivo di appello delle originarie attrici avverso il capo della decisione di
primo grado di rigetto della domanda di condanna della RAGIONE_SOCIALE alla eliminazione delle opere insistenti sulla porzione di terreno risultata oggetto di illegittima occupazione.
La Corte di Appello ha altresì ritenuto non condivisibile la tesi della odierna ricorrente per cui la tutela ex art. 950 c.c. contiene in sé il diritto alla restituzione di un bene sgombro da manufatti, essendo indispensabile la prova -non fornita dalla ricorrente -del fatto che le opere fossero state realizzate non da terzi ma proprio dalla RAGIONE_SOCIALE.
La Corte di Appello ha infine compensato per un terzo le spese tra le attrici e la RAGIONE_SOCIALE ‘per reciproca soccombenza’, senza disporre la distrazione delle spese in favore del difensore delle COGNOME;
per la cassazione della sentenza della Corte di Appello ricorrono la RAGIONE_SOCIALE e, in via incidentale, NOME COGNOME;
ciascuna delle parti ha depositato memoria;
considerato che:
il motivo di ricorso principale è inammissibile per difetto di interesse (art. 100 c.p.c.).
Deduce la società ricorrente di proporre ricorso ‘a fini meramente cautelativi per vedere chiarito un profilo -che la sentenza di secondo grado affronta peraltro solo incidentalmente … -relativo all’operare dell’art. 111 c.p.c. nel caso di specie’ potendo ‘prestarsi a strumentalizzazioni interpretative’ il passaggio della motivazione della sentenza impugnata in cui si legge che ‘il trasferimento delle res in corso di causa non ha rilievo fra le parti ai sensi dell’art. 111 c.p.c. semmai nei rapporti interni tra la venditrice RAGIONE_SOCIALE e l’acquirente RAGIONE_SOCIALE.
Secondo la ricorrente detto passaggio potrebbe essere erroneamente inteso nel senso per cui essa ricorrente dovrebbe ‘eventualmente anticipare somme che poi dovrebbe recuperare da coloro che effettivamente sono tenuti ad adempiere’ ossia la RAGIONE_SOCIALE.
A conclusione del motivo la ricorrente chiede alla Corte di valutare se sia ‘necessario e non superfluo’ cassare il citato passaggio motivazionale della sentenza impugnata.
L’interesse ad agire, previsto quale condizione dell’azione dall’art. 100 cod. proc. civ., deve essere prospettato dalla parte in termini assertivi come interesse (personale) attuale e concreto ad un determinato risultato giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice.
Il processo non può essere utilizzato -come tenta di fare la ricorrente -in previsione della soluzione di questioni meramente ipotetiche;
con il primo motivo di ricorso incidentale viene lamentata la violazione dell’art. 950 c.c.
La ricorrente incidentale ripropone la tesi disattesa dalla Corte di Appello e per cui ‘la tutela reale ex art. 950 c.c. contiene in sé il diritto alla restituzione di un bene sgombro da manufatti’;
il motivo è infondato.
4.1. L’azione di regolamento di confini può, quale “vindicatio incertae partis”, contenere, esplicitamente o implicitamente, la richiesta di restituzione della porzione di terreno che, in conseguenza dell’accertamento e della determinazione del confine tra i fondi, risulti indebitamente inclusa nel fondo del convenuto (tra molte Cass. n.6148 del 2016; Cass. 12573/2000).
La richiesta di restituzione può sempre, anche cioè in sede di precisazione delle conclusioni, essere formulata dall’attore che
abbia inizialmente chiesto l’accertamento dei confini dato che la richiesta di restituzione di una porzione di terreno a confine (risultata illegittimamente nel possesso della parte convenuta) si pone come mero corollario dell’invocato accertamento e non concreta domanda nuove (v. Cass. n.4288 del 2011; Cass. 22095/2020), senza che, perciò, il giudice, accogliendola, incorra nel vizio di ultrapetizione.
A quanto precede, tuttavia, non consegue, come vorrebbe la ricorrente, che l’azione di regolamento di confini possa portare, oltre che all’ accertamento qualificato e al recupero della porzione di terreno illegittimamente occupata, anche ad imporre la demolizione di opere al convenuto quando sia in discussione e non sia dimostrato che il convenuto stesso abbia realizzato le opere insistenti su fondo.
Da questo punto di vista la censura mossa alla decisione, fondata sul difetto di dimostrazione, della Corte di Appello di Firenze è infondata;
con il secondo motivo di ricorso incidentale viene chiesto che, ‘in accoglimento del ricorso incidentale la sentenza impugnata venga modificata in punto di spese avendo la Corte di Appello operato una compensazione parziale delle spese stante il rigetto dell’appello incidentale’ della odierna ricorrente. Viene poi chiesto che la sentenza impugnata sia riformata per la parte in cui ha omesso di disporre la distrazione delle spese in favore del procuratore della ricorrente dichiaratosi antistatario ‘nella comparsa conclusionale depositata, nell’interesse di NOME COGNOME, il 12 marzo 2021′;
il motivo è, quanto alla prima richiesta, inammissibile. Esso, infatti, non veicola una censura autonoma avverso la sentenza impugnata. Si riduce a prospettare sotto forma di richiesta una conseguenza dell’accoglimento del primo motivo di ricorso.
Va invece accolta la richiesta di correzione della sentenza impugnata nel senso che nel dispositivo della sentenza medesima
laddove è scritto che la RAGIONE_SOCIALE è condannata a rimborsare ‘ad NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME i due terzi delle spese processuali del presente grado … liquidando l’intero … in complessivi € 13.508,00 di cui €1.138,50 per esborsi ed €12.369,50 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfetario di spese generali, nonché oltre Cap e Iva secondo legge’, deve essere aggiunto la frase ‘con distrazione delle spese, per la quota di spettanza di NOME COGNOME NOME, a favore del procuratore dichiaratosi antistatario’;
in conclusione va dichiarato inammissibile il motivo di ricorso principale, va dichiarato infondato il primo motivo di ricorso incidentale, va dichiarato inammissibile il secondo motivo di ricorso incidentale, deve disporsi la correzione della sentenza impugnata come precisato al punto superiore punto 7.;
le spese del presente giudizio devono essere compensate per reciproca soccombenza;
PQM
dichiara inammissibile il ricorso principale; dichiara infondato il primo motivo di ricorso incidentale; dichiara inammissibile il secondo motivo di ricorso incidentale; dispone la correzione della sentenza impugnata come indicato nel punto 7. della motivazione; compensa le spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Roma 7 febbraio 2024.
Il Presidente NOME COGNOME