Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 32177 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 32177 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9368/2023 R.G. proposto da : COGNOME NOME, difeso da ll’avvocato COGNOME NOME
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME, difeso da ll’avvocato COGNOME NOME COGNOME -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MESSINA n. 675/2022 depositata il 24/10/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2025 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, con ricorso del 2009, domandava al Tribunale di Messina di accertare l’illegittimità della recinzione apposta da NOME COGNOME nell’aprile del 2008 su una porzione di un suo fondo e di ordinare l’immediato rilascio. NOME COGNOME resisteva, affermando di essere proprietario e possessore della porzione di fondo in questione, collocata a monte di una strada vicinale. Egli sosteneva che
il fondo era delimitato da oltre trentacinque anni da una recinzione antica, che NOME aveva danneggiato nel 2008 per accedere abusivamente alla sua proprietà e che egli si era limitato a ripristinarla nell’immediatezza del fatto.
Il Tribunale dichiarava inammissibile il ricorso ex art. 700 c.p.c. per carenza del requisito della residualità, potendo l’attore agire con l’azione di reintegrazione. In sede di reclamo, il Tribunale in composizione collegiale, con ordinanza del 2012, riqualificava la domanda come azione di reintegrazione e, riconosciuto lo spoglio, ordinava a NOME COGNOME di reintegrare NOME nel possesso del fondo eliminando la recinzione. Riassunto il giudizio nel merito da NOME COGNOME, il Tribunale, dopo aver escusso i testimoni di parte attrice e dichiarato NOME COGNOME decaduto dalla prova testimoniale, con sentenza n. 1226/2020 accoglieva la domanda di NOME e confermava l’interdetto possessorio. Il Tribunale ha ritenuto provato, sulla base delle testimonianze, che NOME possedesse la porzione di fondo a monte della stradella, avendovi apposto una recinzione nel 2006 tra la strada stessa e una preesistente recinzione più a monte. Ha qualificato come spoglio la condotta di NOME COGNOME, consistita nel collocare una nuova recinzione nell’aprile del 2008, escludendo che si trattasse di legittima reazione a uno spoglio subito per mancanza di contestualità tra le due condotte.
Con la sentenza n. 675/2022 in epigrafe, la Corte d’appello di Messina ha rigettato il gravame di NOME COGNOME. La Corte territoriale ha ritenuto infondato il motivo sulla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei compossessori della strada, poiché l’azione era stata correttamente proposta contro il solo autore dello spoglio. Ha rigettato anche il motivo sul vizio di ultrapetizione, qualificando l’ordine di eliminazione della recinzione come il precetto strumentale per ripristinare la disponibilità della striscia di terreno oggetto della domanda. Nel merito, ha confermato la ricostruzione del primo giudice, ritenendo la tesi di NOME COGNOME più convincente
alla luce delle prove testimoniali, che avevano descritto in modo puntuale e concorde l’apposizione della recinzione da parte di NOME nel 2006 nella porzione a monte della strada, senza modificare la recinzione preesistente. La Corte ha ritenuto così provata la situazione possessoria in capo a NOME almeno dal 2006. Ha giudicato ‘ labili ‘ gli elementi addotti da NOME COGNOME a sostegno della sua tesi e ha escluso la possibilità di invocare il principio vim vi repellere licet per la mancanza di una reazione immediata allo spoglio che assumeva di aver subito.
Ricorre in cassazione NOME COGNOME con sei motivi di ricorso. Resiste NOME COGNOME, con controricorso e memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. – Con il primo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1168 e 841 c.c. e nullità della sentenza per manifesta illogicità. Il ricorrente afferma che la decisione è illogica perché ha ordinato l’eliminazione di una recinzione collocata a tutela della sua proprietà, a monte della strada, per reintegrare NOME nel possesso di un diverso appezzamento, di forma trapezoidale, situato a valle della strada e a dieci metri di distanza dalla recinzione stessa.
1.2. – Il primo motivo è inammissibile.
Sul punto, la sentenza impugnata, nel ricostruire i fatti in base alle testimonianze, ha concluso che la tesi di NOME COGNOME è ‘ la più convincente alla luce delle risultanze probatorie ‘ (p. 10), identificando la porzione recintata da quest’ultimo nel 2006 come quella sita ‘ al di sopra della strada ‘ (p. 11) e affermando che la recinzione del ricorrente impediva l’accesso alla ‘ porzione di fondo collocato a monte della stradella ‘ (p. 11).
Dinanzi a censure come quelle sintetizzate nel paragrafo 1.1., il compito di questa Corte è di verificare che il giudice di merito manifesti di aver fatto buon governo del proprio potere di apprezzamento e lo abbia espresso in una motivazione plausibile. Ciò è accaduto nel
caso di specie. È appena il caso di aggiungere che, con ciò, la corte di legittimità non si impegna a fare proprio tale apprezzamento, che rimane del giudice di merito anche dopo aver superato il vaglio del giudizio di legittimità (cfr. l’aggettivo possess ivo ‘ suo ‘ , impiegato in modo pregnante dall’art. 116 co. 1 c.p.c.).
2.1. – Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 112 c.p.c. e 841, 2697 c.c. e vizio di ultrapetizione. Il ricorrente sostiene che la domanda di reintegra riguardava la zona a valle della strada, mentre la Corte ha reintegrato la controparte in un bene non richiesto, a monte della strada, e senza che fosse stato provato il relativo possesso.
2.2. – Il secondo motivo è inammissibile.
La Corte di merito, con un accertamento di fatto non sindacabile, ha ritenuto che l’oggetto della contesa fosse proprio il terreno a monte della strada, e la sua motivazione sul carattere strumentale dell’ordine di rimozione esclude il vizio di ultrapetizione. In altre parole, la Corte distrettuale ha fondato la ricostruzione fattuale su testimonianze ritenute puntuali e concordi circa l’apposizione nel 2006 e la collocazione delle recinzioni, confermando la situazione possessoria del resistente almeno dal 2006: censurare tale valutazione equivale a sollecitare una nuova delibazione del merito, inammissibile. Per quanto attiene in particolare al l’ordine di eliminare la recinzione, l a Corte d’appello ha chiarito che esso è il ‘ precetto strumentale alla rimozione di ciò che si frappone alla disponibilità della striscia di terreno di cui NOME lamentava la sottrazione’ . Ha poi collocato il possesso di NOME NOME NOME monte della stradella ‘ e qualificato la recinzione del 2008 come atto impeditivo oggettivamente idoneo a privarlo della disponibilità del bene, evidenziando la tesi avversaria (vecchia recinzione, preteso ripristino) e confutandola alla luce delle prove raccolte. Si tratta di un iter logico non apparente né contraddittorio. Le deduzioni del ricorrente restano, quindi, un mero tentativo di rilettura del fatto e delle prove, inammissibile in cassazione.
infine, l ‘invocazione della facoltà di chiudere il fondo non giova in sede possessoria: la rimozione dell’opera che ha determinato lo spoglio è il naturale contenuto ripristinatorio della reintegra, anche quando l’opera insista sul fondo di chi la pose. L’art. 841 c.c. non abilita, infatti, condotte di fatto lesive del possesso altrui; le eventuali ragioni petitorie attengono a diverso giudizio.
3.1. -Il terzo motivo (violazione dell’art. 1163 c.c.; artt. 113 e 115 c.p.c.; 2697 c.c.) denuncia che il possesso azionato da COGNOME sarebbe violento e clandestino e dunque non tutelabile.
3.2. – Il motivo è inammissibile.
La Corte d’appello ha accertato, con valutazione di merito congruamente motivata, che nel 2006 NOME NOME collocare una recinzione tra la strada e una preesistente recinzione più a monte, e che solo nell’aprile 2008 NOME pose una nuova recinzione spos tandola più a valle; onde lo spoglio in danno di NOME. Ha altresì escluso l’immediatezza della pretesa reazione difensiva di NOME, negando l’applicabilità del vim vi repellere lice t. Ne discende che la tesi del possesso violento e clandestino da parte COGNOME è smentita dall’accertamento di fatto. La censura su artt. 113 e 115 c.p.c. è meramente valutativa e, pertanto, inammissibile alla luce dei principi di Cass. SU 20867/2020 e successive conformi. Non ricorre, infine, violazione dell’art. 2697 c.c., non risultando alcuna inversione dell’onere probatorio operata dal giudice di merito
4.1. – Il quarto motivo denuncia violazione degli artt. 112 e 324 c.p.c. Nel ricorso si sostiene essenzialmente che la Corte d’appello avrebbe accolto una domanda non proposta da COGNOME in difetto di appello incidentale e che, essendo passato in giudicato il dispositivo del Tribunale sulla reintegra mediante eliminazione della recinzione, tale capo non era più riformabile.
4.2. – Il motivo è rigettato.
La modifica della motivazione da parte del giudice d’appello (a fronte della conferma del dispositivo della decisione di primo grado)
non dà luogo a violazione di un giudicato interno, che si forma solo su capi autonomi che risolvono una questione dotata di propria individualità. Non si forma su mere argomentazioni o premesse logiche della statuizione, né sulle specificazioni descrittive del luogo dell’opera che la decisione ordina di rimuovere. Il capo decisorio qui devoluto e confermato è l’accoglimento della reintegra con rimozio ne della rete: la Corte d’appello non ha riformato quel capo, ma l’ha confermato, precisandone le ragioni e sgombrando l’equivoco difensivo sull’ubicazione; ciò esclude in radice l’asserita riforma di un capo coperto da giudicato. Così come conseguentemente fuori luogo è il richiamo all’onere dell’appello incidentale.
5.1 – Il quinto motivo denuncia la nullità della sentenza per motivazione irriducibilmente contraddittoria, ai sensi dell’art. 132 n. 4 c.p.c. La censura si fonda sulla contrapposizione tra la statuizione sul carattere strumentale della rimozione della recinzione per accedere all’area trapezoidale (p. 9) e la ricostruzione del possesso sull’area a monte della strada (p. 11).
5.2. – Il motivo è rigettato.
La motivazione, nel suo complesso, segue un percorso logico-argomentativo comprensibile, basato sull’identificazione del bene conteso con quello a monte della strada (come si è già avuto modo di constatare), e non presenta il carattere di irriducibile contraddittorietà richiesto per la declaratoria di nullità.
6.1. – Il sesto motivo denuncia la nullità della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei comproprietari della strada, ai sensi dell’art. 102 c.p.c.
6.2. – Il motivo è rigettato.
La Corte territoriale ha accertato, con valutazione di merito non scalfita, che la recinzione apposta dal COGNOME nel 2008 impediva l’accesso del COGNOME alla porzione a monte della stradella, e che la situazione possessoria in suo favore risaliva almeno al 2006. È stato altresì precisato che la strada non formava oggetto del giudizio di
reintegra. Su tali premesse, l’ordine di eliminazione della recinzione non incide su una opera comune dei terzi, né presuppone la distruzione della strada; dunque non v’è litisconsorzio necessario, e non sussiste la denunciata nullità della sentenza in quanto data inutilmente. Pertanto, l’azione era stata correttamente proposta nei confronti del solo autore dello spoglio. Infatti, l’azione di reintegrazione non dà luogo a litisconsorzio necessario se non quando l’ordine di ripristino debba essere eseguito su un bene in comproprietà con terzi estranei allo spoglio, circostanza non ricorrente nel caso di specie.
– La Corte rigetta il ricorso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1 -quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo uni ficato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in € 3.500 , oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge, da corrispondere all’AVV_NOTAIO, antistatario.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 02/12/2025.
Il Presidente NOME COGNOME