Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 33074 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 33074 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2714/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME
-ricorrenti- contro
NOME COGNOME, NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
-controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n. 1702/2020 depositata il 07/07/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Cassata la sentenza d’appello della Corte d’appello di Milano, emessa in causa possessoria per la tutela di una servitù di passaggio, la Corte d’appello di Milano, decidendo in sede di rinvio sul ricorso possessorio proposto da RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, ha dichiarato la (eccepita) decadenza dall’azione possessoria, ponendo l’accento sul fatto che il fondo, oggetto del preteso possesso di servitù, era stato recintato oltre un anno prima del deposito del ricorso, in concomitanza con l’avvio dell’ esecuzione di lavori di edilizia su di esso.
Per la cassazione della decisione gli originari ricorrenti hanno proposto ricorso affidato a quattro motivi.
Hanno resistito con controricorso NOME COGNOME e NOME COGNOME, quali ex soci della RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME, quale successore a titolo particolare nel diritto controverso della stessa RAGIONE_SOCIALE
Il PG ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.
Le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo pone le seguenti censure : a) violazione dell’art. 1168 c.c. perché la Corte d’appello ha riconosciuto lo spoglio del possesso della servitù di passaggio in conseguenza della sola apposizione della recinzione, mentre avrebbe dovuto accertare se da ciò fosse derivato impedimento all’esercizio del possesso; b) violazione dell’art. 18 del regolamento edilizio del Comune di Limido Comasco, perché la Corte di merito non ha tenuto conto che l’apposizione della recinzione costituiva obbligo di legge, trattandosi quindi di comportamento autonomo non integrante spoglio; c) violazione dell’art. 2700 c.c.,
perché la Corte d’appello non ha considerato la diversa data di inizio dei lavori dichiarata nell’atto di vendita del terreno da parte del procuratore della società convenuta.
La censura sub a) è inammissibile. I ricorrenti richiamano il principio secondo cui quale la configurabilità dello spoglio o della turbativa del possesso di una servitù di passaggio, e la conseguente esperibilità delle azioni di reintegrazione o manutenzione, postulano il riscontro di innovazioni sul fondo servente che si traducano in una privazione o menomazione delle utilità del fondo dominante, rispetto a quelle in precedenza godute (con riferimento alla pratica dell’anno precedente, a norma dell’art. 1066 c.c.). Pertanto, la mera mutazione dello stato di fatto, come si verifica nel caso di apposizione di un cancello sulla strada mediante la quale viene esercitato il passaggio, non può di per sé integrare spoglio o turbativa, occorrendo a tal fine l’ulteriore accertamento del prodursi dei sopra indicati effetti (ad esempio, perché il cancello venga a restringere l’area destinata al passaggio, ovvero sia munito di serratura e non sia quindi facilmente apribile da qualunque persona transitante) (Cass. n. 3842/1985; n. 1825/2000). Il principio è esatto, ma nella sentenza impugnata non si leggono affermazioni in contrasto con esso. Invero, la Corte d’appello ha ritenuto che, nella specie, la recinzione fu ‘chiaramente prospettata come già perfezionato spoglio del possesso’, richiamando in proposito la lettera, spedita dall’attuale ricorrente, del 23 agosto 2005. La ricorrente censura la decisione, ma non si confronta con il complesso degli argomenti usati dalla corte di merito, nel cui ambito svolge un ruolo centrale proprio la lettera sopra indicata, che non è menzionata, nel motivo in esame, mentre in ossequio al principio di specificità del
ricorso per cassazione, la ricorrente aveva l’onere di trascriverne anche il contenuto.
Gli altri profili di censura proposti con il motivo in esame sono del pari inammissibili. In quanto alla violazione dell’art. 18 del regolamento edilizio del Comune non si comprende in che cosa sia consistita la violazione, trattandosi di aspetto non considerato dalla decisione. Si deve aggiungere che il fatto che la recinzione era stata apposta per obbligo di legge non contraddice, di per sé, i fatti così come accertati dalla sentenza impugnata.
Q uanto alla violazione dell’art. 2700 c.c. , la relativa deduzione concerne un profilo non menzionato dalla decisione. Si deve aggiungere che la fede privilegiata dell’atto pubblico non riguarda la verità delle dichiarazioni rese dalle parti al AVV_NOTAIO rogante, il che esclude anche in astratto la ricorrenza della denunziata violazione di legge. Il motivo, a un attento esame, non pone una censura di violazione di legge, ma attiene piuttosto alla ricostruzione del fatto, tant’è vero che la medesima circostanza è dedotta come vizio di omesso esame con il terzo motivo.
Il secondo motivo denunzia omissione di pronunzia sulla domanda di reintegrazione del possesso così come proposta, che denunziava l’installazione di cancelli avvenuta nel 2006; e con riferimento a tale fatto fu chiesto che la reintegrazione avvenisse con la consegna delle chiavi da parte di COGNOME NOME, avente causa della RAGIONE_SOCIALE (pag. 6 e 9 del ricorso).
Il secondo motivo è fondato. Nel caso di azione di spoglio esperita denunziando più atti materiali distanziati nel tempo, qualora il giudice li colleghi tra loro, ritenendoli espressione di un unico disegno teleologico, il relativo termine di decadenza decorre dal primo di tali
atti, a meno che il ricorrente stesso non provi che si trattava di comportamenti autonomi e non avvinti dal medesimo disegno. Ove, successivamente, il convenuto deduca – proponendo eccezione di decadenza dall’azione – l’esistenza di un atto di spoglio precedente a quello denunziato dal ricorrente, affermando il collegamento tra i due, spetta al resistente che lo allega fornire la prova del collegamento (Cass. n. 13116/2007).
Il principio riflette la regola, consolidata nella giurisprudenza della Corte, secondo cui l’anno utile per l’esperimento dell’azione possessoria, nel caso di turbativa o di spoglio posto in essere con più atti, decorre dal primo di essi quando quelli successivi siano tutti strettamente collegati e connessi, in modo tale da costituire prosecuzione e progressione della stessa attività; quando invece ogni atto presenta caratteristiche sue proprie e si presta per la sua concludenza ad essere isolatamente considerato, il termine suddetto decorre dall ‘ ultimo atto (Cass. n. 7865/1990; n. 7751/1995; Cass. n. 1555/2005).
La Corte d’appello ha deciso in applicazione del principio della ragione più liquida, ritenendo che lo spoglio si fosse consumato con l’apposizione della recinzione nel 2005, ravvisando la decadenza in rapporto a un fatto, che è tuttavia diverso da quello denunziato dalla ricorrente, che aveva ravvisato lo spoglio nell’apposizione di cancelli avvenuta in epoca successiva. In applicazione dei principi sopra indicati, ciò imponeva alla Corte d’appello una pronunzia esplicita in merito al collegamento fra i due atti, che nella sentenza è stata omessa. In altre parole, la Corte avrebbe potuto riconoscere la decadenza solo a seguito del positivo accertamento che l’ installazione dei cancelli costituiva ‘solo l’atto finale di una turbativa palesemente
e pacificamente iniziata con l’apposizione di una recinzione’ (pag. 8 del controricorso degli ex soci della RAGIONE_SOCIALE).
Il terzo motivo, il quale denunzia omesso esame di un fatto decisivo, è assorbito, in quanto riguardante la decorrenza dell’azione di spoglio, oggetto della omissione di pronunzia denunziata con il secondo motivo.
È assorbito anche il quarto motivo, riguardante la regolamentazione delle spese di lite.
In conclusione, in accoglimento del secondo motivo del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, limitatamente al motivo stesso, e la causa rinviata innanzi alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, perché decida sulla domanda in conformità a quanto sopra. La stessa Corte di rinvio liquiderà le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo; dichiara inammissibile il primo motivo, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa innanzi alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 1° ottobre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME