Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34214 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 3 Num. 34214 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/12/2023
SENTENZA
sul ricorso n.28534/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
-ricorrente – contro
NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE;
– intimati – nonchè contro
NOME COGNOME, che l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME rappresenta e difende;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 86/2020 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 20/1/2020;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il P.M. in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione del 16 aprile 2007 NOME COGNOME conveniva davanti al Tribunale di Foggia i suoi parenti NOME COGNOME e NOME COGNOME nonché la società portoghese RAGIONE_SOCIALE, esercitando nei loro confronti azione pauliana per due vendite – la prima il 12 gennaio 2004 avente ad oggetto quote di RAGIONE_SOCIALE e la seconda il 6 febbraio 2004 avente ad oggetto immobili – che sarebbero state compiute ‘in frode del credito’ attoreo di euro 608.685,35 oltre accessori.
Interrotto il giudizio per la morte di NOME COGNOME e riassunto poi nei confronti di NOME COGNOME quale suo erede e nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE, quest ‘ultim a all’udienza del 14 gennaio 2008 eccepiva difetto di legittimazione passiva per avere alienato i beni ad un’altra società portoghese, RAGIONE_SOCIALE .
NOME COGNOME proponeva ricorso di sequestro conservativo nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE per impedire l’alienazione da parte di questa dei beni o di alcuni dei beni, ex articolo 2905, secondo comma, c.c.; il giudice istruttore, con ordinanza del 15 aprile 2008, rigettava, osservando che la società RAGIONE_SOCIALE aveva documentato di avere già trasferito i beni con atti del 15 ottobre e del 19 ottobre 2007 alla società RAGIONE_SOCIALE, e quindi anteriormente alla notifica del ricorso per ottenere il sequestro, avvenuta il 25 febbraio 2008.
L’attore otteneva comunque dal giudice istruttore l’autorizzazione a chiamare in causa la società RAGIONE_SOCIALE, la quale si costituiva, eccependo nella comparsa di
costituzione del 30 settembre 2009 – e poi anche nella prima memoria ex articolo 183 c.p.c. l’inammissibilità della nuova domanda verso di sé proposta.
Senza esprimersi al riguardo, il Tribunale, con sentenza del 28 aprile 2014, accoglieva la domanda pauliana, dichiarando inefficaci nei confronti dell’attore le vendite compiute da NOME COGNOME alla società RAGIONE_SOCIALE e da quest’ultima alla società RAGIONE_SOCIALE.
La Corte d’appello di Bari , in seguito, con sentenza del 20 gennaio 2020, rigettava ogni gravame.
La società RAGIONE_SOCIALE ha presentato ricorso sulla base di due motivi, da cui si è difeso con controricorso NOME COGNOME.
La causa è stata chiamata in adunanza camerale, per la quale la ricorrente ha depositato memoria. All’esito, c on ordinanza interlocutoria la causa è stata rimessa in pubblica udienza.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha depositato memoria, in cui ha versato le sue conclusioni nel senso del rigetto. Hanno depositato rispettive memorie pure la ricorrente e il controricorrente.
La causa è stata discussa alla pubblica udienza del 7 novembre 2023 esclusivamente dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO -che ha confermato le conclusioni esposte in memoria -, non essendo presenti le altre parti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3 . Il primo motivo viene rubricato come violazione, in riferimento all’articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., degli articoli 115 e 116 c.p.c., ‘in relazione alla eccepita inammissibilità della nuova domanda’ nei confronti della parte chiamata.
Si censura il rigetto dell’eccezione di inammissibilità , perché nuova, della domanda proposta nei confronti dell’attuale ricorrente. L’originaria domanda pauliana riguardava il debitore e il terzo primo acquirente COGNOME; chiamando ‘il terzo subacquirente’ COGNOME, si sarebbe proposta una nuova azione in
riferimento all’articolo 2901, quarto comma, c.c., non presentata neppure nell’udienza di cui all’articolo 183 c.p.c., in cui invece era stata chiesta solo l’autorizzazione alla chiamata in causa.
Si afferm a che l’eccezione di inammissibilità della nuova domanda proposta nei confronti della parte chiamata in causa sarebbe stata subito sollevata nella comparsa di risposta del 30 settembre 2009 di RAGIONE_SOCIALE e poi ribadita nella prima memoria ex articolo 183 c.p.c. del 19 novembre 2009 nonché, considerato che il giudice non si era mai pronunciato al riguardo, nella comparsa conclusionale del 30 dicembre 2013. Si sostiene che si sarebbe verificata una mutatio libelli per avere ‘ampliato il petitum della causa chiedendo la declaratoria di fraudolenza e d’inefficacia’ degli atti dell’ottobre 2007: ‘l’originaria azione revocatoria era quella prevista dal comma 1 dell’art. 2901 c.c., che coinvolgeva il debitore (COGNOME NOMENOME ed il terzo primo acquir ente (la RAGIONE_SOCIALE)’, mentre , chiamando in causa il terzo subacquirente, cioè l’attuale ricorrente COGNOME , ‘l’attore ha promosso una nuova azione revocatoria, quella prevista dal comma 4 dell’art. 2901’: domanda , questa, inammissibile perché rappresentante appunto una mutatio libelli , nulla potendosi introdurre di nuovo dopo l’udienza di cui all’articolo 183 c.p.c.
Il secondo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. nonché degli articoli 2470, 2471, 2652 e 2900 c.c. quanto ai requisiti della domanda revocatoria.
4.1 Riguardo allora al primo motivo, a prescindere dalla sottesa questione del potere di chiamata del giudice istruttore ex articolo 106 c.p.c., la ricorrente, a ben guardare, lamenta di essere stata chiamata in causa per l’ampliamento del petitum -rectius , della regiudicanda – della causa stessa, in quanto la sua entrata in giudizio sarebbe stata frutto di una in ius vocatio per far entrare una nuova domanda.
In effetti la domanda che le è stata rivolta evidentemente non è di garanzia, ma non è neppure identificabile con la domanda originariamente proposta – così da rendere al terzo chiamato ‘ comune la causa ‘ -, come sembra invece che in
sostanza abbia ritenuto il giudice d’appello, pur con incertezze, se non contraddittorietà, rinvenibili nella sua rapida motivazione.
4.2 La corte territoriale, invero, osserva – a pagina 11 della sentenza – che con l’appello l’attuale ricorrente censurava che in primo grado nel l’atto di chiamata in causa era stata richiamata la declaratoria di ‘ fraudolenza ed inefficacia ‘ di due nuovi contratti di cessione dei beni stipulati tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE nel 2007 (per un lapsus calami , viene indicato il 2008), e quindi erano state presentate domande nuove, perché ‘quelle originarie erano riferite solo ai contratti’ stipulati tra i COGNOME e RAGIONE_SOCIALE.
La corte disattende poi questa censura dell’appellante argomentando che il primo giudice aveva autorizzato la chiamata di terzo subacquirente ‘non essendo il convenuto principale (la RAGIONE_SOCIALE) in possesso dei beni’ onde ‘la domanda poteva essere estesa’ ad ulteriori atti di trasferimento. Pertanto la domanda revocat oria avanzata nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, più che domanda nuova, ‘era da intendersi domanda autonoma, quale estensione naturale della domanda originaria’ (argomento alquanto contorto, non si può non rilevare). In tal modo il giudice d’appello giunge ad ammettere, implicitamente ma evidentemente, una c.d. azione ‘a cascata’ come applicabile da un singolo creditore all’azione revocatoria ordinaria ex articolo 2901 c.c.
4.3 La soluzione a cui perviene il giudice d’appello inciampa però nei dati normativi.
Esiste, infatti, l’azione nei confronti dei subacquirenti del bene, come è chiaramente previsto dall’articolo 2901, ultimo comma, c.c., ma ciò non è sufficiente per consentirl e di entrare ‘ a cascata ‘ nell’ambito dell’azione revocatoria ordinaria – creditore-debitoreterzo ‘diretto’ – come sua immediata e naturale protrazione, aggiungibile alla regiudicanda proprio dal preteso creditore/attore che ha agito nei confronti dell’acquirente.
La formulazione del testo normativo conduce a ritenere che il terzo (subacquirente, e dunque parte di un negozio di natura onerosa) potrà essere, dopo la dichiarazione di inefficacia dell’atto da cui non direttamente, ma a
seguito di un ulteriore negozio, proviene il suo diritto sul bene che un tempo faceva parte del patrimonio del debitore, pregiudicato per l’accertamento pauliano se ricorrono alternativamente due presupposti: gli effetti della trascrizione della domanda del creditore – evidentemente proposta avverso il negozio primario di estrazione del bene dal patrimonio del debitore – oppure la prova della malafede del terzo quando si è reso subacquirente.
4.4 Che un singolo creditore non possa inserire nel giudizio da lui attivato ex articolo 2901, comma 1, un’ulteriore e successiva domanda nei confronti di un soggetto diverso rispetto quello che era stato direttamente acquirente, cioè nei confronti di un soggetto che abbia acquisito soltanto dopo il negozio oggetto dell’azione pauliana il suo diritto sul bene non essendo stato in alcun modo partecipe di tale originario negozio, trova conferma, oltre che nel già accennato limite degli effetti della chiamata del terzo delineato dall’articolo 106 c.p.c. (la cui autorizzazione da parte del giudice istruttore comporta a livello ordinatorio l’ingresso del chiamato nel giudizio ma non incide sulla sussistenza della domanda comune o della domanda di garanzia, che diventa oggetto di accertamento), nello specifico potere che il legislatore conferisce al rappresentante di tutti i creditori , cioè al curatore fallimentare, proprio in riferimento all’azione revocatoria ordinaria.
Solo chi rappresenta la massa creditoria può agire nei confronti dei subacquirenti ampliando ‘ a cascata ‘ l’ordinaria azione revocatoria, e dunque allorquando colui che ha tentato di privare della garanzia generale dei suoi beni uno o più creditori è caduto in fallimento. Poiché, in tale quadro di radicale dissesto della garanzia al punto che priva tra l’altro del suo potere gestionale il debitore , la tutela dei creditori deve essere palesemente più intensa, considerata la oggettiva superiore difficoltà di recupero del dovuto essendo appunto il debitore fallito, il legislatore ha espressamente potenziato ubi voluit dixit -l’azione pauliana, rendendola, pur ancora essendo nominativamente ordinaria, in realtà un mezzo specifico che consente con maggiore agevolezza e celerità il recupero del bene messo in circolazione dal debitore per spogliarsi della relativa garanzia.
4.5 Ciò emerge, come è ben noto, dall’articolo 66, secondo comma, l.fall., che pur sottomesso (come già si accennava) ad una rubrica come ‘ Azione revocatoria ordinaria ‘, delinea una azione revocatoria che è ordinaria nei limiti in cui si distingue dall’azione revocatoria fallimentare, ma che rispetto all’istituto dell’articolo 2901 c.c. aggiunge un elemento di specialità, che è proprio la facoltà di agire per ottenere direttamente la dichiarazione di inefficacia dell’atto anche nei confronti degli aventi causa del contraente immediato: facoltà che è infatti riservata al curatore, per cui logicamente si propone dinanzi al tribunale fallimentare.
Ne risulta evidente che un ‘ azione pauliana promossa soltanto ai sensi dell’articolo 2901, primo comma, c.c., e non ai sensi del combinato disposto degli articoli 2901 c.c. e 66, secondo comma, l.fall., non può essere, durante il suo excursus processuale, ex abrupto tramutata in azione verso i subacquirenti: l’espansione ‘a cascata’ è uno strumento di recupero che il legislatore incastona nell’ ambito concorsuale ed in una modalità precisa, ovvero imponendo come presupposto proprio l’esercizio vittorioso della revocatoria fallimentare nei confronti dell’atto dispositivo compiuto dal fallito (da ultimo Cass. sez. 1, ord. 20 dicembre 2021 n. 40872: ‘ L’azione revocatoria esercitata dal curatore fallimentare, ai sensi dell’art. 66, comma 2, l.fall., nei confronti dei terzi aventi causa del primo acquirente del fallito, pur presupponendo l’esercizio della revocatoria fallimentare nei confronti dell’atto dispositivo posto in essere dal fallito, che è all’origine della catena dei trasferimenti, e la conseguente dichiarazione d’inefficacia di tale atto, è una revocatoria ordinaria, il cui accoglimento, presupponendo l’accertamento della mala fede dell’acquirente, rende irrilevante, in presenza di tale accertamento, la mancata precisazione da parte del curatore del tipo di azione che ha inteso esercitare, rientrando nel potere – dovere di qualificazione giuridica spettante al giudice la riconduzione della domanda all’art. 2901 c.c. ‘; sulla stessa linea Cass. sez. 1, 23 dicembre 2009 n. 27230, Cass. sez. 1, 10 dicembre 2008 n. 28988, Cass. sez. 1, 10 febbraio 2006 n. 2977 e Cass. sez. 1, 21 marzo 1996 n. 2423).
Risulta pertanto meritevole di accoglimento la prima censura del ricorso relativa alla proposizione della domanda, assorbito il resto.
Ciò comporta la cassazione della sentenza impugnata, presentandosi altresì i presupposti per la pronuncia nel merito: la domanda nuova proposta nei confronti della ricorrente, nel cui accoglimento consiste la decisione del giudice di merito, deve essere disattesa, non ricorrendone i necessari requisiti dettati dal combinato disposto degli articoli 2901, ultimo comma, e 66 l.fall.
Considerata la peculiarità della questione oggetto del ricorso, si stima equo compensare le spese.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il resto, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta nei confronti della ricorrente. Compensa le spese processuali.
Così deciso in Roma il 7 novembre 2023