Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 21392 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 21392 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/07/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 3116 R.G. anno 2019 proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME, presso cui è domiciliato , unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
ricorrente
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME , rappresentati e difesi dall’avvocato AVV_NOTAIO;
contro
ricorrenti
nonché contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME;
intimati avverso la sentenza n. 1853/2017 depositata il 14 dicembre 2017 della Corte di appello di Ancona.
Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal consigliere relatore NOME COGNOME.
LA CORTE OSSERVA
1. NOME COGNOME ha convenuto avanti al Tribunale di Pesaro NOME, NOME e NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME e NOME COGNOME, onde sentir dichiarare la loro responsabilità per il dissesto finanziario della società RAGIONE_SOCIALE, di cui era socio, oltre che la condanna dei medesimi al risarcimento del danno quantificato, per la sola sorte capitale, in lire 2.031.000.000.
Nella resistenza dei convenuti (che hanno proposto domande riconvenzionali che più non rilevano nella presente sede) il Tribunale ha respinto le domande attrici.
2. La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 14 dicembre 2017, ha disatteso il gravame proposto da COGNOME. Ha rilevato, in sintesi, e per quel che qui conta: che la domanda risarcitoria risultava fondata sull’art. 2395 c.c. e in via subordinata sull’art. 2043 c.c.; che, a prescindere dalla qualificazione della pretesa operata dall’attore, la domanda di risarcimento del danno riguardava la diminuzione di valore della quota sociale dallo stesso posseduta; che tale danno non rientrava nel campo di applicazione del cit. art. 2395 c.c., rappresentando un effetto mediato e indiretto del danno da questi arrecato al patrimonio sociale; che il diritto alla conservazione del patrimonio sociale e la tutela del medesimo rientravano nella disponibilità esclusiva della società; che era irrilevante lo stato di liquidazione della società al momento della proposizione dell’azione in quanto, anche a voler seguire il ragionamento dell’attore, secondo cui gli atti di mala gestio compiuti dai liquidatori dopo la messa in liquidazione della società integrerebbero dei danni diretti al diritto del socio alla liquidazione della sua quota, gli atti in questione erano stati imputati agli amministratori, e non ai
liquidatori, che non erano stati nemmeno evocati in giudizio; che era infondato il motivo di gravame con cui si era lamentato il mancato accoglimento delle domande proposte sulla base della norma di cui all’art. 2043 c.c.; che, infatti, la responsabilità di cui all’art. 2395 c.c. configurava un’ipotesi specifica di responsabilità aquiliana; che, peraltro, i fatti dedotti a fondamento della responsabilità degli amministratori non potevano considerarsi estranei alla gestione sociale; che mancava, pertanto, il presupposto di fatto prospettato dall’appellante – appunto l’estraneità dell’attività degli amministratori alla gestione sociale – att o a fondare, in tesi, la responsabilità di cui all’art. 2043 c.c..
– Avverso la sentenza della Corte marchigiana ricorre per cassazione, con quattro motivi, COGNOME. Resistono con controricorso NOME e NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
La causa, avviata alla trattazione camerale, è stata rimessa in pubblica udienza con ordinanza interlocutoria n. 16049 del 7 giugno 2023.
– Essendosi determinata l’oggettiva impossibilità di trattare la causa in pubblica udienza nella data odierna, deve disporsi rinvio del giudizio a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte
rinvia la causa a nuovo ruolo, per la trattazione in pubblica udienza da fissarsi.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione