Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 25377 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 25377 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 16/09/2025
RAGIONE_SOCIALE ;
– intimata – avverso la sentenza del Tribunale di Forlì in funzione di giudice d’appello n. 1243 del 2021 pubblicata il 13 dicembre 2021.
Oggetto: Trasporto Spedizione – Trasporto internazionale di merci su strada – Azione diretta del subvettore nei confronti del mittente.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15472/2022 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv . NOME COGNOME giusta procura in calce al ricorso, ex lege domiciliata come da domicilio digitale indicato;
-ricorrente –
contro
CC 19/05/2025
ric. n. 15472/2022
Pres. G. COGNOME
Rel. I Ambrosi
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 maggio 2025 dalla Consigliera NOME COGNOME
Fatti di causa
RAGIONE_SOCIALE otteneva decreto ingiuntivo n. 767/2017 per l’importo di Euro 1.586,00 nei confronti di RAGIONE_SOCIALE a titolo di corrispettivo per l’attività di trasporto commissionata da RAGIONE_SOCIALE con luogo di carico individuato nella sede di RAGIONE_SOCIALE in Goito (MN) e destinazione Fontette (Francia), presso RAGIONE_SOCIALE
Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione RAGIONE_SOCIALE dinanzi al Giudice di Pace di Forlì che con sentenza n.137/2019 l’accoglieva, con revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna del l’opposta RAGIONE_SOCIALE a rifondere le spese del grado di giudizio.
Il Tribunale di Forlì con la sentenza qui impugnata riformava la pronuncia di prime cure e accoglieva l’ appello proposto da RAGIONE_SOCIALE confermando il decreto ingiuntivo n. 767/17, con condanna del l’appellata RAGIONE_SOCIALE a rifondere le spese del doppio grado di giudizio alla società appellante.
Avverso la sentenza d ‘ appello RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi. Sebbene intimata, RAGIONE_SOCIALE non ha ritenuto di svolgere difese nel presente giudizio di legittimità.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
Parte ricorrente ha depositato memoria.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo, la ricorrente RAGIONE_SOCIALE lamenta la ‘ violazione dell’art. 342 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3) c.p.c. per non avere il Tribunale rilevato l’inammissibilità dell’appello ‘; in particolare, contesta che il Giudice d’appello non ha considerato che l’art. 342 c.p.c. , al numero 1, impone all’appellante di indicare le modifiche alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado.
1.1. Il primo motivo è inammissibile.
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ric. n. 15472/2022
Pres. G. COGNOME
Rel. I Ambrosi
Giova richiamare il principio già affermato da questa Corte, anche a Sezioni Unite, secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif., dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. (cfr. Cass. Sez. U – , 13/12/2022 n. 36481).
Alla luce di tale principio, il Giudice d’appello correttamente con la sentenza impugnata ha ritenuto l’autosufficienza dell’atto di gravame e la corretta individuazione delle parti del provvedimento oggetto di censura.
Con il secondo motivo, la società ricorrente denuncia la ‘ violazione dell’art. 111, co. 6 Cost., dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4) c.p.c.’ in quanto il Giudice d’appello ha affermato che ‘ Makro è parte di un contratto di trasporto in qualità di mittente, senza ricostruire la fattispecie concreta da sussumere in quella astratta ‘ ed in particolare, non ha chiarito a quale soggetto avrebbe – quale mandante conferito l’incarico del trasporto .
Con il terzo motivo, la ricorrente RAGIONE_SOCIALE denuncia la ‘ violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4) c.p.c. perché, al paragrafo 3.5 della sentenza (pagg. 6 e 7), ha affermato che il contratto di trasporto è stabilito/integrato dalla lettera di vettura, valutando imprudentemente la prova e trascurando gli elementi di prova di segno contrario. ‘ .
3.1. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, che possono essere scrutinati congiuntamente per l’evidente nesso di connessione, sono
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ric. n. 15472/2022
Pres. G. COGNOME
Rel. I Ambrosi
inammissibili.
Non sussiste la paventata nullità della sentenza impugnata atteso che il Tribunale di Forlì, contrariamente a quanto sostenuto dalla odierna ricorrente, ha ricostruito in modo piano e adeguato la fattispecie in esame sulla base della lettera di vettura internazionale di cui il Giudice di prime cure aveva omesso l’esame.
Il Tribunale, nello specifico, ha individuato la disciplina applicabile al trasporto de quo eseguito dalla società appellante RAGIONE_SOCIALE per un verso, desumendo dall’analisi della lettera di vettura che il trasporto veniva effettuato sulla base di un contratto, integrato dalla stessa lettera di vettura che risultava sottoscritta dal mittente, cioè dalla società RAGIONE_SOCIALE, dal vettore che ha concretamente effettuato la prestazione (RAGIONE_SOCIALE) e dal destinatario finale (RAGIONE_SOCIALE); per altro verso, affermando il carattere di internazionalità del trasporto su strada, in considerazione del fatto che le merci sono state trasferite da un luogo ad un altro, ciascuno ubicato in Stati diversi, dall’Italia verso la Francia, rientrante nell’ambito applicativo della Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 ‘ relative au contract de transport international de merchandises par ruote ‘ (CMR), ratificata e resa esecutiva in Italia con la l. n. 1621/1960.
Lo stesso Tribunale ha poi ritenuto che il sub vettore, cioè colui che ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, potesse agire direttamente nei confronti del mittente, ossia del mandante originario del servizio come previsto nell’art. 7 -ter del d. lgs. n. 286/2005 e ha concluso nel ritenere che RAGIONE_SOCIALE avesse fornito prova adeguata dell’incarico alla stessa conferito e dell’effettiva esecuzione dell’attività di trasporto, proprio per mezzo sia della lettera di vettura internazionale che del documento di trasporto, ritenendo irrilevante che tra il sub vettore RAGIONE_SOCIALE e il committente RAGIONE_SOCIALE si fossero inseriti altri soggetti, anch’essi parte di altri rapporti contrattuali tra il vettore principale e i sub vettori (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata).
Del tutto destituito di fondamento e prima ancora del tutto generico,
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ric. n. 15472/2022
Pres. G. COGNOME
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si rivela l’assunto reiterato da parte ricorrente con la memoria secondo cui l’ errore interpretativo avrebbe impedito al Tribunale di apprezzare anche gli altri elementi di prova agli atti, da cui risulterebbe che l’incarico a LCT è stato conseguenza di una catena contrattuale a cui COGNOME è rimasta estranea.
Con il quarto motivo, la società ricorrente denuncia la ‘ violazione e falsa applicazione dell’art. 7 -ter D. Lgs. 286/2005 in relazione all’art. 360 n. 3) c.p.c. perché ha ritenuto che COGNOME fosse «il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna nonostante la carenza della prova in atti di uno specifico incarico conferito da COGNOME a terzi» ‘ .
Con il quinto motivo, la società ricorrente denuncia la ‘ violazione dell’art. 9 della Convenzione Internazionale di Ginevra del 19 maggio 1956, ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 06/12/1960 n. 1621, in relazione all’art. 360 n. 3) c.p.c. perché il Tribunale non ha valutato le prove contrastanti con le indicazioni della lettera di vettura .’.
Con il sesto motivo, la società RAGIONE_SOCIALE denuncia la ‘ violazione ed errata applicazione degli artt. 115, 116 cpc in relazione all’art. 360 n. 3) c.p.c. perché, contravvenendo al principio di non contestazione non ha ritenuto provata la filiera del trasporto ricostruita da RAGIONE_SOCIALE ‘.
6.1. Il quarto, quinto e sesto motivi di ricorso, che attenendo tutti a paventate violazioni di legge, possono essere congiuntamente esaminati, si rivelano anch’essi inammissibili.
Risulta evidente dalla stessa confezione delle censure, riferite alla asserita violazione di diverse norme processuali e sostanziali che, con esse la società odierna ricorrente, sebbene formalmente lamenti un vizio di violazione di legge, nella sostanza, pretenda una ricostruzione alternativa dei fatti sottesi al giudizio atteso che la motivazione resa dal giudice d’appello, lungi dall’aver violato le norme evocate, ha dato in modo piano e adeguato la giustificazione del percorso argomentativo tracciato e le ragioni di non condivisione di quello di prime cure.
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Pres. G. COGNOME
Rel. I Ambrosi
In altri termini nel denunciare violazioni di legge i mezzi in esame, attenendo a profili di fatto, tendono a suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dalla Corte di appello, omettendo di considerare che tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento – ad esso funzionale – delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 16/04/2024 n. 10161; Cass. 4/07/2017 n. 16467; Cass. 23/05/2014 n. 11511; Cass. 13/06/2014 n. 13485; Cass. 15/07/2009 n. 16499);
7. Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Non luogo a provvedere sulle spese atteso che la parte intimata non ha ritenuto di svolgere difese nel presente giudizio di legittimità.
Per questi motivi
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Dichiara la sussistenza, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 19 maggio 2025
IL PRESIDENTE NOME COGNOME