SENTENZA CORTE DI APPELLO DI ROMA N. 4827 2025 – N. R.G. 00000544 2020 DEPOSITO MINUTA 16 08 2025 PUBBLICAZIONE 16 08 2025
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai signori magistrati Dott. NOME COGNOME Presidente Dott. NOME COGNOME Consigliere rel. Dott. NOME COGNOME Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II° grado iscritta al n. 544/2020 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione in data 26.3.2025 all’esito della trattazione scritta con concessione dei termini ex art. 190 cpc e vertente tra
con socio unico ( c.f. p.Iva in persona del L.R.P.T, con sede legale in Roma INDIRIZZO elettivamente domiciliata in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’ Avv. NOME COGNOME (CF ) che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti dichiarando di voler ricevere le comunicazioni p/o l’indirizzo pec 0685355696. Appellante P. P. C.F.
E
(p.Iva in persona del L.RAGIONE_SOCIALE con sede in Silvi (Te) c.da INDIRIZZO, rappresentata e difesa in virtù di procura in atti dall’Avv. NOME COGNOMEcf ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Silvi (Te) INDIRIZZO dichiarando di voler ricevere le comunicazioni p/o l’indirizzo pec fax 0734770214. Appellato P. C.F.
Avverso
Sentenza del Tribunale di Roma n. 24247/2019
Oggetto:
vendita di cose mobili
Conclusioni:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’ ha ottenuto dal Tribunale di Roma il decreto ingiuntivo n. 28524/2015 dell’importo di € 14.959,41 oltre interessi ex d.lgs 231/02, in danno della relativo a corrispettivi non pagati per prestazioni di autotrasporto per conto terzi svolto dalla quale sub vettore della Transmarche cui la aveva affidato il servizio. Parte
Avverso il decreto ingiuntivo ha proposto opposizione la sostenendo l’inapplicabilità nel caso di specie del disposto di cui all’art. 7 ter del d.lgs n. 286/2005 il quale riconosce al vettore azione diretta nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, in quanto la non ha stipulato con RAGIONE_SOCIALE un contratto di trasporto ma un contratto di appalto di fornitura di servizi operativi essendo, pertanto, estranea al rapporto contrattuale tra la e la RAGIONE_SOCIALE. Si costituiva nel giudizio di opposizione la che chiedeva il rigetto dell’opposizione in quanto infondata. Parte Parte
Il decreto opposto veniva dichiarato provvisoriamente esecutivo.
Con sentenza n. 24247/2019 il Tribunale di Roma ha respinto l’opposizione proposta dalla confermando il decreto ingiuntivo opposto condannando la opponente al pagamento delle spese di lite e condannando altresì la al pagamento di ulteriori € 1.500, 00 ex art. 96 c. 3 cpc. Parte Parte
Avverso la sentenza di primo grado ha proposto impugnazione chiedendo la riforma della sentenza impugnata con condanna delle controparti alle spese del doppio grado di giudizio. Parte
Si è costituita in appello la chiedendo il rigetto dell’impugnazione in quanto infondata con conferma della sentenza impugnata e condanna dell’appellante alle spese del doppio grado e, in subordine, ha formulato istanze istruttorie di prova testimoniale e di esibizione ex art. 210 cpc da parte della curatela nei
del dei tabulati delle spedizioni eseguite da mesi da marzo a luglio 2015.
All’udienza del 26 marzo 2025 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione la censura la sentenza impugnata sotto il profilo della violazione e falsa applicazione degli artt. 7 ter d.lgs n. 286/2005 e 1655 cc. Parte
In particolare l’appellante rileva che il Tribunale avrebbe erroneamente applicato la disciplina di cui all’art. 7 ter d.lgs n. 286/2005, che riconosce al vettore azione diretta nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, disciplina applicabile solo alle fattispecie nelle quali vi sia un contratto di trasporto tra il committente ed il vettore ed un contratto di sub trasporto tra vettore e sub-vettore.
Sostiene l’appellante che, nel caso di specie, la committente non ha concluso con la RAGIONE_SOCIALE un contratto di trasporto ma un contratto di appalto di fornitura di servizi operativi e che, quindi, la RAGIONE_SOCIALE avrebbe a sua volta stipulato un contratto di subappalto di fornitura di servizi operativi con la , con Parte
conseguente inapplicabilità della azione diretta di cui all’art. 7 ter d.lgs 286/2005 da parte della nei confronti del committente per ottenere il pagamento delle prestazioni non pagate subappaltate alla dalla Trans marche, quest’ultima fallita nelle more. Parte
Il motivo è infondato.
In proposito si osserva che la giurisprudenza ha da tempo delineato gli elementi distintivi tra contratto di appalto di servizi e contratto di trasporto ritenendo configurabile l’appalto di servizi ove vi sia una organizzazione di mezzi apprestata dal tras portatore per l’esecuzione del contratto in relazione all’importanza e alla durata dei trasporti da effettuare, con molteplicità e sistematicità dei trasporti, la previsione di un corrispettivo unitario per le diverse prestazioni previste nel contratto, l’ assunzione dei rischi da parte del trasportatore (Cass. sent. n. 7233/2023, ord. n. 24983/2022, n. 6449/2020, n. 14670/2015, C.App. Milano sent. n. 998/2024).
Alla luce dei suddetti principi, ai fini dell’applicabilità o meno della disciplina di cui all’art. 7 ter d.lgs n. 286/2005 occorre, quindi, accertare l’effettiva natura del contratto stipulato tra la e la RAGIONE_SOCIALE, a prescindere dalla qualificazione, che è del tutto irrilevante, che le parti hanno dato al contratto. Parte
Dalla lettura dell’art. 3 del contratto RAGIONE_SOCIALE prodotto agli atti emerge che oggetto del contratto è:
a)il prelievo nella zona di raccolta da parte di RAGIONE_SOCIALE delle spedizioni in partenza e consegna di quelle in arrivo ai destinatari;
b)incasso di corrispettivi delle spedizioni in contrassegno;
c)deposito, custodia e smistamento delle spedizioni in partenza e in arrivo.
Il successivo art. 4 prevede poi che la RAGIONE_SOCIALE si obbligava:
a)ad effettuare le operazioni con mezzi propri o ad avvalersi di soggetti (corrieri, soci di cooperativa) in possesso di adeguati requisiti professionali obbligandosi a richiedere agli stessi l’iscrizione all’albo dei trasportatori per conto terzi;
j)a garantire che per l’espletamento del servizio si sarebbe avvalsa di automezzi (anche di subappaltatori autorizzati) in perfetto stato di efficacia meccanica;
k)che i mezzi coperti da bollo o assicurazione dovranno essere intestati alla RAGIONE_SOCIALE o al subappaltatore autorizzato; Parte mentre la committente si obbligava:
a)a fornire tutte le istruzioni necessarie all’esatto adempimento del servizio di corriere espresso nazionale ed internazionale;
b)a concedere l’utilizzo di aree attrezzate ad uso magazzino in INDIRIZZO
A Civitanova Marche, INDIRIZZO Pesaro, INDIRIZZO Monteprandone.
Orbene dalle su riportate previsioni contrattuali emerge con evidenza che la prestazione oggetto del contratto tra e RAGIONE_SOCIALE era in via assolutamente prevalente quella di prelievo, trasporto e consegna delle spedizioni non essendo previste a carico della RAGIONE_SOCIALE prestazioni accessorie di alcun tipo ad eccezione dell’incasso, laddove se ne presentasse l’eventualità, delle spedizioni in contrassegno, incasso che avveniva direttamente al momento della consegna della spedizione, per la quale non è r ichiesto in contratto l’apprestamento di alcuna particolare organizzazione alla RAGIONE_SOCIALE, prestazione che, in ogni caso, riveste un ruolo assolutamente marginale rispetto alla prestazione di trasporto. Parte
Quindi dal tenore del contratto si desume che alla RAGIONE_SOCIALE non era richiesta alcuna organizzazione particolare né l’assunzione di particolari rischi imprenditoriali, ma soltanto l’esecuzione dei trasporti e consegna delle spedizioni tant’è che alla RAGIONE_SOCIALE viene richiesto di provvedere al prelievo, trasporto e consegna delle spedizioni con mezzi propri o con mezzi di subappaltatori iscritti all’albo degli autotrasportatori per conto terzi.
A conferma di ciò vi è l’ulteriore circostanza che nel contratto non è previsto che la RAGIONE_SOCIALE provveda a predisporre locali od aree per lo stoccaggio e custodia delle spedizioni ma, al contrario, è espressamente previsto che le aree di stoccaggio e custodia delle spedizioni (magazzini) siano messe a disposizione dalla committente in Civitanova Marche, Pesaro, Monteprandone (v. obblighi contrattuali assunti da all’art.4 lett. b del contratto). Parte Parte
Da quanto emerge dalle pattuizioni contrattuali si evince, quindi, chiaramente che il contratto stipulato tra e RAGIONE_SOCIALE sia qualificabile come contratto di appalto di trasporto in quanto l’attività assolutamente prevalente richiesta alla RAGIONE_SOCIALE e è quella di trasporto delle spedizioni, mentre le prestazioni ulteriori, invero limitate, rivestono carattere assolutamente minoritario ed occasionale. Parte
Logica conseguenza di ciò è che il contratto intercorso tra RAGIONE_SOCIALE e
è qualificabile come subappalto di trasporto con conseguente corretta applicazione da parte del Tribunale, nel caso in esame, della disciplina di cui all’art. 7 te r d.lgs n. 286/2005 e legittimità dell’azione diretta espletata dal subappaltatore Parte
nei confronti del committente che ha ordinato il trasporto, per il pagamento delle prestazioni eseguite per conto della Transmarche e non pagate da q uest’ultima, dovendosi confermare sul punto la sentenza impugnata.
Con il secondo motivo l’appellante lamenta la violazione degli artt. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.2 cpc laddove la sentenza impugnata ha ritenuto provata l’attività asseritamente svolta da ed il quantum richiesto, solo sulla base delle fa tture emesse da quest’ultima sui tabulati che le sarebbero stati rimessi da Transmarche relativamente al periodo da marzo a luglio 2015.
Il motivo è infondato.
La ai fini della prova del credito ha prodotto i tabulati forniti da RAGIONE_SOCIALE attestanti i trasporti effettuati per conto di quest’ultima, la data di effettuazione dei trasporti ed i luoghi di destinazione, tabulati mai disconosciuti dalla RAGIONE_SOCIALE che, peraltro, non è mai stata chiamata in causa, tabulati sulla base dei quali la ha emesso le fatture, anch’esse prodotte in atti.
Inoltre osserva la Corte che l’effettuazione delle consegne riportate nei tabulati non è stata contestata da che si è limitata ad eccepire la carenza di prova del credito, ma non ha mai contestato che le consegne indicate nei tabulati non siano state eseguite, né ha fornito prova di aver già eseguito il pagamento delle prestazioni alla RAGIONE_SOCIALE. Parte
Inoltre la ha prodotto altresì il contratto, intitolato ‘contratto di trasporto’, stipulato con la RAGIONE_SOCIALE nel quale viene espressamente dato atto che la RAGIONE_SOCIALE svolgeva la propria attività di ritiro, trasporto e consegna di spedizioni per conto della (v. lett. A premessa), e che la si obbligava ad eseguire per conto della RAGIONE_SOCIALE i trasporti a questa affidati dalla secondo quanto previsto negli accordi fra Transmarche e (v.lett. B Parte Parte Parte
premessa e art. 2 lett A) essendo, addirittura, previsto tra gli obblighi della RAGIONE_SOCIALE la consegna di un tesserino recante il logo da far esporre ad ogni corriere adibito da durante lo svolgimento del trasporto (v.art. 2 seconda parte lett. B). Parte
I suddetti elementi appaiono a questa Corte sufficienti a provare l’esistenza del credito vantato da , come correttamente ritenuto dal Tribunale la cui decisione sul punto deve quindi essere confermata.
Con il terzo motivo l’appellante lamenta la violazione dell’art. 52 LF in quanto l’applicazione della disciplina dell’art. 7 ter del d.lgs 286/2005 darebbe luogo ad una violazione della par conditio creditorum nell’ambito del fallimento della Transmarche. Il motivo è inammissibile in quanto non è legittimata a far valere la violazione della par condicio creditorum nell’ambito della procedura concorsuale, legittimazione che spetta al creditore che assume di essere leso, qualità non rinvenibile in capo a Parte o comunque al curatore fallimentare nell’ambito della sua funzione di tutela della massa dei creditori. Parte
In ogni caso rileva la Corte che la responsabilità del committente sancita dall’art. 7 ter del d.lgs n. 286/2005 ha carattere solidale con quella dell’appaltatore ragion per cui il subappaltatore è legittimato a rivolgersi indifferentemente ad uno qualsiasi dei debitori in solido per vedere soddisfatto il proprio credito, senza che ciò alteri il concorso dei creditori in sede fallimentare.
Con il quarto motivo l’appellante lamenta l’errata applicazione dell’art. 96 c.3 cpc e l’illegittimità della condanna della al pagamento dell’ulteriore somma di € 1.500,00, in quanto il Tribunale non ha accertato né la malafede né la colpa grave della e se la condotta processuale della stessa sia valutabile alla stregua di abuso del processo. Parte Parte
Il motivo è fondato.
Effettivamente nella sentenza impugnata non vi è alcun accertamento né motivazione in ordine al fatto che la abbia agito con la consapevolezza dell’infondatezza della opposizione, fondata su una, seppure opinabile, interpretazione dell’applicazione dell’art. 7 ter del d.lgs n. 586/2005 circostanza che esclude che la abbia agito in violazione dei doveri di lealtà, probità di cui all’art.88 c.p.c. ponendo in essere un abuso della potestas agendi utilizzando il processo per fini diversi da quello cui è preordinato, così cagionando effetti pregiudizievoli alla controparte. Parte Parte
Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere parzialmente riformata con riferimento al capo che condanna la al pagamento di una ulteriore somma di € 1.500,00 ex art.96 c. 3 cpc. Parte
Conclusivamente l’appello proposto dalla deve essere parzialmente accolto con parziale riforma dell’impugnata sentenza n. 24247/2019 del Tribunale di Roma nei termini sopra indicati. Parte
In considerazione dell’esito complessivo del giudizio e del parziale accoglimento dell’impugnazione e, quindi, della parziale soccombenza reciproca, ritiene la Corte di compensare nella misura di 1/3 le spese del presente grado di giudizio liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 con riferimento allo scaglione di cause di valore da € 5.201,00 ad € 26.000 come dichiarato da parte appellante nell’atto introduttivo della presente fase di giudizio.
PQM
La Corte, pronunciando sull’ appello formulato dalla 2019, ritenuta assorbita ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così decide: alla condanna della
in persona del LRPT, avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 24247 dell’anno a)Accoglie parzialmente l’appello riformando la sentenza impugnata con riferimento al pagamento della somma di € 1.500,00 ex art. 96 c. 3 cpc; b)conferma nel resto l’impugnata sentenza; c)compensa nella misura di 1/3 le spese del presente grado di giudizio, ponendo a carico della appellante il pagamento dei restanti 2/3, pari ad € 2.644,00 oltre 15% per rimborso spese generali e accessori di legge, a favore dell’appellata . Parte
Roma, li 29 luglio 2025
Il consigliere estensore Il presidente Dott. NOME COGNOME Dott.ssa NOME COGNOME