Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31069 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 2 Num. 31069 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 08/11/2023
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 19931/2018 R.G. proposto da: COGNOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
contro
COGNOME NOME, COGNOME BAINGIO
-intimati-
nonché contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME
(CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente a ll’ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) – controricorrente e ricorrente in via incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI n. 42/2018 depositata il 31/01/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/07/2023 dal Consigliere COGNOME NOME.
FATTI DI CAUSA
Il giudizio trae origine dall’azione di reintegra nel possesso di una villa bifamiliare, sita in Valledoria, proposta da COGNOME nei confronti di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
L’attrice dedusse di aver sempre posseduto la villa uti dominus, di avere avuto la disponibilità esclusiva delle chiavi di accesso, di aver svolto lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione e di aver locato l’immobile a terzi per oltre 20 anni, nonostante detto immobile fosse intestato ad NOME COGNOME. Allegava di avere avuto notizia, in data 3.7.2003, dall’addetta alle pulizie che le unità immobiliari erano state occupate da estranei, che avevano collocato parte del mobilio in giardino ed avevano effettuato il cambio di serratura; deduceva di avere accertato che COGNOME NOME aveva trasferito la proprietà di una porzione dell’immobile a COGNOME NOME ed un’altra porzione a COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Nella resistenza di COGNOME NOME e di COGNOME NOME, il Tribunale di Sassari, dopo aver definito la fase interdittale con il rigetto del ricorso e del reclamo, rigettò anche la domanda di merito possessorio.
Sul gravame proposto dall’attrice, la Corte d’Appello di Cagliari confermò la decisione di primo grado.
Per quel che ancora in questa sede rileva, la Corte territoriale ritenne che la ricorrente non avesse dato la prova del possesso perché, dopo aver denunciato ai Carabinieri la sostituzione della serratura, avvenuta nel 2001, non aveva recuperato il rapporto materiale con il bene.
Secondo la Corte territoriale, inoltre, la ricorrente non aveva provato di aver proposto il ricorso entro un anno dallo spoglio, escludendo che si trattasse di spoglio clandestino in quanto la stessa ricorrente aveva riferito che la persona da lei incaricata per la pulizia era stata invitata ad allontanarsi dall’abitazione.
Avverso la sentenza della Corte d’appello ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME sulla base di quattro motivi.
Hanno resistito con distinti controricorsi COGNOME NOME ed NOME COGNOME, che ha proposto ricorso incidentale condizionato sulla base di due motivi.
Il Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO Generale NOME COGNOME, ha chiesto il rigetto del ricorso.
In prossimità dell’udienza, COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza e del procedimento, ex art. 360, comma 1, n.4 c.p.c., per motivazione apparente ed incomprensibile in relazione alla natura clandestina dello spoglio, oltre alla violazione e falsa applicazione dell’art. 1168 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c.
La ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha negato la natura dello spoglio clandestino, con conseguente
inapplicabilità dell’art. 1168, comma 3 c.p.c. Secondo la ricorrente, la clandestinità dello spoglio non poteva essere esclusa dalla circostanza che la persona incaricata da COGNOME per le pulizie fosse stata invitata ad allontanarsi.
Il motivo è inammissibile.
La Corte d’appello, con apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, ha escluso che lo spoglio fosse avvenuto clandestinamente ed ha tratto tale convincimento dalla circostanza che la persona incaricata di effettuare le pulizie fosse stata invitata ad allontanarsi da parte di soggetti estranei, che avevano occupato l’immobile. Ne consegue che, eccepita la tardività del ricorso, era onere della ricorrente dare la prova della tempestività del ricorso (Cass. 20228/2009), che non è da intendersi come rimessa alla soggettiva conoscenza dello spoglio, ma è ricollegata alla conoscibilità dello stesso secondo la diligenza ordinaria dell’uomo medio.
La Corte territoriale, con motivazione non apparente, ha ritenuto che la ricorrente non avesse fornito la prova della tempestività del ricorso, in quanto le dichiarazioni rese dall’informatrice erano generiche in ordine alla circostanza che COGNOME NOME avesse avuto la disponibilità dell’abitazione nell’anno antecedente lo spoglio, né la prova testimoniale era idonea a provare la tempestività del ricorso.
A fronte della argomentata motivazione della Corte d’appello, il ricorso sollecita una diversa valutazione delle risultanze istruttorie inammissibile in sede di legittimità.
Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza e del procedimento, ex art. 360, comma 1, n.4 c.p.c., per violazione dell’art. 132, comma 1, n.4 c.p.c., per motivazione apparente, insufficiente o obiettivamente incomprensibile in ordine alla mancata ammissione delle prove testimoniali richieste al fine di
dimostrare il possesso tutelabile e la tempestività dell’azione di spoglio.
Il motivo è inammissibile.
I capitoli di prova articolati dalla ricorrente, come riportati nel ricorso, sono inidonei a provare il possesso, attesa la loro genericità e l’inidoneità degli atti di gestione a fornire la prova del possesso; ma, soprattutto, la prova dedotta, per l’assenza di precisi riferimenti temporali, risulta non decisiva ai fini della prova della tempestività dell’azione possessoria esercitata.
Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., ai sensi e per gli effetti del 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la Corte territoriale invertito l’onere della prova applicabile in presenza di spoglio clandestino.
Il motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi .
La Corte d’appello ha escluso la sussistenza di spoglio clandestino; ha perciò fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte, secondo cui qualora il convenuto eccepisca l’ultrannualità dell’azione di spoglio, spetta all’attore provarne la tempestività ( ex multis , Cass., Sez. II, 19/03/2014, n. 6428); peraltro, ha deciso la causa sulla base delle prove acquisite, e non ricorrendo alla regola di giudizio dell’onere della prova.
Con il quarto motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360 n. 4 c.p.c., per violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c., per avere la Corte territoriale omesso di valutare le sentenze Cass. pen. 2072/12 e Corte d’appello di Bologna 11225/2011- prodotte da NOME COGNOME, le quali avrebbero accertato incidentalmente il possesso della villa.
Anche questo motivo è inammissibile.
In primo luogo, la ricorrente, sotto lo schermo della motivazione apparente, deduce in realtà l’omesso esame di documenti, ovvero di atti del giudizio penale.
In disparte la genericità del motivo, che si limita a riportare stralci della motivazione del giudice penale che riguardano fatti non decisivi, va rilevato come spetti al giudice di merito il compito di individuare, secondo il suo prudente apprezzamento, le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ( ex multis Cass., Sez. L, 13/6/2014, n. 13485).
Il giudice, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass., Sez. 1, 2/8/216, n. 16056).
Risultando tutti i motivi inammissibili, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorso incidentale condizionato da COGNOME NOME rimane assorbito.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
Ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n.115 del 2002, art. 13 comma 1-quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuno dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ognuno, in € 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda