Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1769 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 1769 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso 13734/2024 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO COGNOME, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-ricorrenti –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentati e difesi dagli avvocati dagli avvocati COGNOME NOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME giusta procura in atti;
-controricorrenti –
NOME COGNOME;
-intimata-
avverso la sentenza n. 400/2024 della CORTE APPELLO DI CATANZARO, depositata il 02/04/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME;
Osserva
NOME COGNOME convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Vibo Valentia, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME chiedendo che venisse accertata la di lui esclusiva proprietà di un terreno sito in Monterosso Calabro, località Falco (particella 158 foglio di mappa 9), inibendo l’occupazione, condannando alla cessazione di ogni turbativa ed a rimuovere quanto trapiantato, nonché alla riduzione in pristino del manufatto costruito dai convenuti senza il rispetto del limite legale di 5 mt. dal confine, imposto dalla normativa locale e, infine, condannando i convenuti a risarcire il danno procurato dalla costruzione a distanza illegale.
L’attore spiegò che la parte convenuta si era resa acquirente di una porzione di terreno distaccata dal proprio fondo per frazionamento, avendo tuttavia occupato una parte dell’appezzamento rimasta in proprietà del venditore.
1.1. I convenuti, oltre a contestare le avverse pretese, svolsero domanda riconvenzionale, con la quale, in via di subordine, chiesero di essere dichiarati proprietari per usucapione della zona di terreno in contestazione.
1.2. Deceduto NOME COGNOME nel corso del giudizio, il processo venne riassunto dai suoi eredi NOME COGNOME, NOME e NOME COGNOME.
Il Tribunale, all’esito dell’istruttoria, accolse la domanda attorea relativa alla violazione delle distanze e per l’effetto ordinò ai convenuti di arretrare la propria costruzione sino al rispetto delle distanze legali; rigettò ogni altra domanda.
2.1. La Corte d’appello di Catanzaro, adita in via principale da NOME ed NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME e NOME COGNOME e in via incidentale da NOME COGNOME, NOME e NOME COGNOME, confermò la sentenza di primo grado.
2.2. Per quel che è ancora d’utilità dev ono, in sintesi, riprendersi i punti salienti della decisione di secondo grado per come appresso.
(a) La domanda subordinata d’usucapione venne rigettata per non essere rimasto provato per il ventennio di legge confacente attività possessoria.
(b) Ricondotta la domanda principale della parte appellata ad un’azione di accertamento e non di rivendicazione, il soddisfacimento dell’onere della prova non imponeva quello gravoso della cd. ‘probatio diabolica’, bastando la prova di valido titolo, che l’attore aveva fornito.
(c) Con il contratto di compravendita, in ragione del suo chiaro tenore e delle conclusioni del CTU, il quale aveva affermato la corrispondenza fra il confine reale e il frazionamento, non era stata alienata la porzione del fondo in contestazione (cd. ‘zonetta’, ulteriore frazione dell’originaria particella 158 poi 448 e 447 -, f. 9).
(d) La distanza della costruzione dal confine era stata violata dai convenuti sulla base degli accertamenti svolti dal CTU.
Propongono ricorso, fondato su tre motivi e ulteriormente illustrato da memoria, NOME ed NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME e NOME COGNOME. Resistono con controricorso NOME COGNOME e NOME COGNOME. È rimasta intimata NOME COGNOME.
Con il primo motivo i ricorrenti lamentano violazione degli artt. 112, 113, 115, 116, 345 e 346 cod. proc. civ., 948, 2697 e 2909 cod. civ., in relazione all’art. 360, co. 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. , avendo errato i
giudici di seconde cure nel qualificare la domanda come azione di mero accertamento piuttosto che di rivendicazione.
In tal senso deporrebbero le evidenze sostanziali e processuali emerse nel corso del giudizio; inoltre, la stessa motivazione data dal Tribunale (condivisa dalla Corte locale) <>.
La domanda, lungi dal richiedere solo l’accertamento della titolarità, era rivolta al recupero del bene, essendo stato espressamente richiesto d’inibire ai convenuti l’occupazione e di ordinare la rimozione di quanto trapiantato; i convenuti erano accusati di avere <> di proprietà dell’attore.
Qualificata pertanto l’azione come di rivendicazione , sarebbe stato onere dell’attore provare i fatti costitutivi della domanda, in particolar modo soddisfacendo la cd. ‘probatio diabolica’, onere non soddisfatto.
4.1. Si versa in ipotesi di soluzione esatta, tuttavia sorretta da motivazione erronea. Di conseguenza, rigettato il motivo, la motivazione deve essere corretta.
Ha ragione la parte ricorrente nell’affermare che l’azione intrapresa dall’attore era diretta alla rivendicazione e, quindi, al recupero del bene di cui i convenuti si erano impossessati senza averne titolo, traendosi una tale conclusione dalla narrazione di cui alla sentenza d’appello.
Sul punto è bastevole richiamare il condiviso principio di legittimità secondo il quale tanto nell’azione di accertamento della proprietà, quanto in quella di rivendicazione, l’ampiezza e la rigorosità della prova circa la spettanza del diritto sono identiche, mentre la differenza tra le due figure va vista nel momento finale dell’azione, che in quella di accertamento si esaurisce nella dichiarazione dell’appartenenza del diritto, laddove nella
rivendica mira anche al conseguimento del possesso della cosa (Sez. 2, n. 24050, 03/08/2022, Rv. 665553 -01, per tutte).
Tuttavia, come anticipato, il motivo non può essere egualmente accolto.
È rimasto pacificamente accertato che i convenuti, oggi ricorrenti, ebbero ad acquistare una parte del fondo di proprietà di NOME COGNOME (successivamente deceduto) nell’anno 1982 e oggi assumono di avere usucapito uno spezzone ulteriore (anche se, per vero, con la domanda principale avevano affermato che esso facesse parte dello stacco acquistato).
Di conseguenza, è indubbio che costoro hanno riconosciuto la piena signoria della parte attrice. Di talché deve trovare applicazione il principio secondo il quale nell’azione per rivendicazione l’onere della cd. “probatio diabolica” incombente sull’attore si attenua quando il convenuto si difenda deducendo un proprio titolo d’acquisto, quale l’usucapione, che non sia in contrasto con l’appartenenza del bene rivendicato ai danti causa dell’attore; in siffatta evenienza detto onere può ritenersi assolto, in caso di mancato raggiungimento della prova dell’usucapione, con la dimostrazione della validità del titolo di acquisto da parte del rivendicante e dell’appartenenza del bene ai suoi danti causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assuma di aver iniziato a possedere (Sez. 2, n. 25865, 23/09/2021, Rv. 662260 -0; conf. ex multis, Cass. nn. 5852/2006, 5161/2006, 14320/2003, 6479/2002, 5487/2002, 12327/2001, 8806/2000, 3564/1995).
Con il secondo motivo viene denunciata violazione degli artt. 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1537 e 1538 cod. civ., nonché degli artt. 61 e 100 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, co. 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., avendo la Corte d’appello errato nell’interpretare il preliminare di vendita e il definitivo del 1982.
I Giudici di secondo grado, secondo i ricorrenti, non avrebbero adeguatamente investigato la comune intenzione delle parti, le circostanze morfologiche oggettive, né valutato il comportamento coevo e successivo delle parti, né provato a dare un senso alla connessione lessicale delle parole.
Più nel dettaglio: apodittica la conclusione che la sentenza trae dalla descrizione del bene dall’atto pubblico di vendita del 17/6/1982; non si era tenuto conto dell’insieme delle clausole negoziali; il complessivo approccio era da giudicarsi <>; la scrittura privata, che i ricorrenti qualificano contratto preliminare, dell’1/3/1982, non avrebbe potuto essere semplicisticamente ritenuta superata dal successivo atto definitivo, bensì coordinata con quest’ultimo, tenendo conto del fatto che essa, a differenza del successivo strumento, era stata redatta da soggetti privi di specifica competenza giuridica; sulla scorta delle risultanze di causa non avrebbe avuto senso, anche alla luce dell’art. 115, co. 2, cod. proc. civ., acquistare un fondo totalmente intercluso, né avrebbe avuto utilità per la parte veditrice <>. Indi, il ricorso si dilunga a riportare plurimi elementi che avrebbero militato nel senso perorato (pag. 23 e segg.), addebitando alla decisione di non avere proceduto a integrale scrutinio, con violazione dell’art. 113 cod. proc. civ. e di non aver considerato che si era in presenza di vendita a corpo (art. 1538 cod. civ.). Infine, si assume che la sentenza non avrebbe in alcun modo scrutinato le valutazioni del CTP e, inoltre, di avere meramente evocata la CTU, senza alcuno sforzo di analisi critica, così incorrendo nel vizio di cui all’art. 360, co. 1, n. 5, cod. proc. civ. (cfr., in particolare pagg. 29-39).
5.1. Il motivo è in parte infondato e per altra parte inammissibile.
5.1.1. Quanto alla dedotta violazione delle norme sull’ermeneutica negoziale il profilo di doglianza è inammissibile per difetto di specificità sotto il profilo della mancanza di autosufficienza, non constando specifica allegazione del contratto preliminare e di quello definitivo, né esaustiva riproduzione degli stessi in ricorso.
Peraltro, la denuncia di violazione o falsa applicazione delle norme sull’ermeneutica negoziale la vicenda resta confinata negli apprezzamenti di merito, non bastando, come più volte chiarito in questa sede, la enunciazione della pretesa violazione di legge in relazione al risultato interpretativo favorevole, disatteso dal giudice del merito, occorrendo individuare, con puntualità, il canone ermeneutico violato correlato al materiale probatorio acquisito; in quanto, <> (ex pluribus, Cass. nn. 15381/2004, 13839/2004, 13579/2004, 5359/2004, 753/2004, 18587/2012; si veda inoltre, per la ricchezza di richiami, Cass. n. 2988/2013; da ultimo, Cass. n. 2050/2024).
Nonostante gli sforzi profusi dai ricorrenti, il richiamo alle norme regolanti l’interpretazione del negozio risulta privo di specifica critica della decisione nel senso sopra enunciato. Manca, in definitiva, un’apprezzabile, in quanto puntuale e specificamente connessa alla norma asseritamente disattesa, critica del ragionamento della Corte locale.
5.1.2. Tale ultima considerazione preclude in radice l’astratta verifica di una volontà contraria rispetto ai contratti definitivi, riscontrabile nelle evocate scritture (ipotesi, questa percorribile nei ristretti limiti, da ultimo, enunciati da questa Sezione con l’ordinanza n. 12090, 6/5/2024: Ove alla stipula di un contratto preliminare segua, ad opera delle stesse parti, la conclusione del contratto definitivo, quest’ultimo costituisce l’unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al particolare negozio voluto, in quanto il contratto preliminare, determinando soltanto l’obbligo reciproco della stipulazione del contratto definitivo, resta superato da questo, la cui disciplina, con riguardo alle modalità e condizioni, anche se diversa da quella pattuita con il preliminare, configura un nuovo accordo intervenuto tra le parti e si presume sia l’unica regolamentazione del rapporto da esse voluta; tale presunzione di conformità del nuovo accordo alla volontà delle parti può, nel silenzio del contratto definitivo, essere vinta soltanto dalla prova – che deve risultare da atto scritto ove il contratto abbia ad oggetto beni immobili -di un accordo posto in essere dalle stesse parti contemporaneamente alla stipula del definitivo dal quale risulti che altri
obblighi o prestazioni, contenuti nel preliminare, sopravvivono al contratto definitivo.
5.1.3. La denuncia di violazione di legge sostanziale non determina nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente (ex multis, S.U. n. 25573, 12/11/2020). E ancora, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (cfr. Sez. 1, n. 3340, 05/02/2019).
5.1.4. In presenza di ‘doppia conforme’, sulla base dell’art. 348 ter, co. 5, cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Sez. 2, n. 5528, 10/03/2014, Rv. 630359; conf., ex multis, Cass. nn. 19001/2016, 26714/2016), evenienza che nel caso in esame non ricorre affatto.
Peraltro, a volere prescindere da ogni altra considerazione, l’omesso esame non sarebbe stato, in ogni caso, qui supponibile, non vertendosi in ipotesi di mancata considerazione di un fatto storico-documentale, avente carattere di decisività, bensì di rivendicazione di un diverso
apprezzamento del complesso delle emergenze di causa (cfr., ex multis, Cass. n. 18886/2023).
Con la terza e ultima censura i ricorrenti denunciano violazione degli artt. 112, 13, 13, 15, 16 e 61, 247 e 246 cod. proc. civ., nonché degli artt. 1158 e 1142 cod. civ. in relazione agli artt. 360, co. 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., avendo la Corte d’appello errato nel rigettare la domanda di usucapione.
Al fine i ricorrenti criticano analiticamente lo scrutinio probatorio sia in relazione al computo della durata del ventennio, che degli atti sintomatici del possesso ‘ad usucapionem’.
6.1. Il motivo è palesemente inammissibile.
Sotto l’usbergo delle plurime violazioni di legge dedotte i ricorrenti invocano un improprio riesame delle risultanze istruttorie in sede di legittimità, come se questa Corte fosse chiamata a svolgere la funzione di giudice del merito. Vanno, anche in questo caso, richiamate le osservazioni spese in relazione alla seconda doglianza.
Rigettato il ricorso nel suo complesso, il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo, in favore del controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ‘ratione temporis’ (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di
legittimità, che liquida in euro 1.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio di giorno 14 gennaio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME