Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 10237 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 10237 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 16/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 26548-2022 proposto da:
ADOTTATO COGNOME NOME, rappresentata e difesa da ll’AVV_NOTAIO NOME e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione
– ricorrente –
contro
NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 558/2022 della CORTE DI APPELLO di MESSINA, depositata il 29/08/2022;
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato NOME evocava in giudizio NOME innanzi il Tribunale di Patti, invocando l’accertamento della sua proprietà esclusiva di un fabbricato sito in Capo d’Orlando e la condanna della convenuta al suo rilascio. In subordine, chiedeva accertarsi che tra le parti in causa era stato sottoscritto un contratto di comodato ed invocava la condanna della convenuta, comodataria, alla restituzione del cespite di cui anzidetto.
Nella resistenza di NOME NOME NOME, che si costituiva quale erede della convenuta NOME, il Tribunale, con sentenza n. 472/2019, accoglieva la domanda, ordinando il rilascio del bene di cui è causa.
Con la sentenza impugnata, n. 558/2022, la Corte di Appello di Messina rigettava il gravame principale interposto da NOME COGNOME NOME avverso la decisione di prime cure, dichiarando assorbito quello incidentale proposto dall’originario attore.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione NOME NOME, affidandosi a due motivi.
Resiste con controricorso NOME, spiegando ricorso incidentale condizionato affidato a tre motivi.
A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata da questa Corte ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. e ritualmente comunicata alle parti, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il collegio dà atto che, a seguito della pubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 9611 del 10 aprile 2024, non sussiste alcuna incompatibilità del presidente della sezione o del consigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata, a far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1, atteso che la proposta non ha funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta del giudizio di cassazione, con carattere di autonomia e contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa.
Passando all’esame dei motivi di ricorso, con il primo di essi la parte ricorrente lamenta la violazione o errata applicazione degli artt. 948 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente qualificato la domanda proposta dall’odierna ricorrente in termini di rivendicazione, applicando a suo carico il più rigoroso onere della prova previsto per la predetta azione, in luogo di quello, ordinario, applicabile alla domanda di mero accertamento della proprietà di un bene.
Con il secondo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione o erronea applicazione dell’art. 2697 c.c. e l’omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto insufficiente, ai fini della prova del diritto di proprietà, il titolo allegato dalla parte ricorrente.
La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. è del seguente tenore:
‘IMPROCEDIBILITA’ e comunque INAMMISSIBILITÀ e/o MANIFESTA INFONDATEZZA del ricorso avverso pronuncia di accoglimento di azione di rivendicazione (doppia conforme).
ASSORBIMENTO del ricorso incidentale condizionato.
Il ricorso è improcedibile in quanto la ricorrente, la quale afferma che la sentenza della Corte d’Appello di Messina le è stata notificata in data 05.09.2022 per la decorrenza del termine breve (cfr. pag. 1 di ricorso) non ha prodotto la copia della sentenza munita della relata di notifica, rinvenendosi nel fascicolo telematico solamente copia autentica del provvedimento (cfr. Cass., Sez. U., Sentenza n. 21349 del 06/07/2022, Rv. 665188. In senso conforme, cfr. Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 15832 del 07/06/2021, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
In ogni caso, il primo motivo è inammissibile e/o manifestamente infondato, in quanto il giudice di merito ha qualificato la domanda come azione di rivendicazione in ragione delle conclusioni rassegnate dall’attore, il quale, come peraltro risulta da quanto riportato dalla stessa ricorrente a pag. 2 di ricorso, aveva richiesto non solo l’accertamento del proprio diritto di proprietà, ma anche la condanna della convenuta al rilascio dell’immobile. Premesso che l’interpretazione della domanda e l’individuazione del suo contenuto integrano un tipico accertamento di fatto riservato, come tale, al giudice del merito, nel caso di specie la motivazione che sorregge la decisione impugnata risulta esenti da vizi, e non presta il fianco a censure di legittimità (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7932 del 18/05/2012, Rv. 622562; in senso conforme, cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 16596 del 05/08/2005, Rv. 584751; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 15603 del 07/07/2006, Rv. 592485; Sez. 6-5, Ordinanza n. 30684 del 21/12/2017, Rv. 651523). Quanto, poi, all’onere della prova, la Corte d’Appello ha rilevato, in coerenza con l’insegnamento
di questa Corte (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 28865 del 19/10/2021, Rv. 662516), che nel caso di specie esso doveva ritenersi attenuato, in quanto la convenuta non aveva contestato l’appartenenza dell’immobile alla dante causa dell’attore, il quale era pertanto tenuto a provare solamente la validità del proprio titolo di acquisto. La Corte d’Appello ha altresì rilevato che l’attore aveva proposto domanda subordinata di restituzione del bene, stante la cessazione del rapporto di comodato intercorso inter partes, e che egli avrebbe comunque avuto diritto al rilascio del bene in virtù di detta subordinata (cfr. punto 5 a pag. 8 della sentenza impugnata). La mancata, specifica, impugnazione di tale ragione della decisione, idonea a giustificare autonomamente la condanna della ricorrente al rilascio dell’immobile, costituisce ulteriore motivo di inammissibilità del ricorso (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14740 del 13/07/2005, Rv. 582931; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13880 del 06/07/2020, Rv. 658309).
Il secondo motivo è inammissibile e/o manifestamente infondato, sia perché ricorre ipotesi di doppia conforme ex art. 348 ter ultimo comma c.p.c., sia perché difetta di specificità e non contiene la trascrizione dei capitoli di prova di cui si lamenta la mancata ammissione, precludendo alla Corte il controllo della decisività del fatto da provare (cfr. Cass., Sez. 6-3, n. 19985 del 10/08/2017; Cass., Sez. 3, n. 13556 del 12/06/2006). Quanto, poi, alla prova del vizio del consenso che, a dire della ricorrente, la Corte d’Appello avrebbe dovuto ricavare dalla documentazione in atti, il motivo si risolve in una censura di merito relativa all’accertamento del fatto e alla valutazione delle prove acquisite; profili del giudizio, questi ultimi, non sindacabili in sede di legittimità (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 898 del 14/12/1999, Rv. 532151), risultando la motivazione della sentenza impugnata non apparente né manifestamente illogica (cfr. Cass., Sez. Un., Sentenza
n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830), dovendosi ribadire che spetta soltanto al giudice del merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, nonché scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee alla dimostrazione dei fatti (cfr. Cass., Sez. Un., Sentenza n. 5802 del 1998, Rv. 516348).
Il ricorso incidentale condizionato rimane assorbito in ragione dell’improcedibilità e comunque dell’inammissibilità del ricorso principale’.
Il Collegio condivide il contenuto della proposta ex art. 380bis c.p.c.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato improcedibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c., vanno applicati -come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380bis c.p.c.- il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma -nei limiti di legge- in favore della cassa delle ammende.
Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater , del D.P.R. n. 115 del 2002- della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara improcedibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3.500 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, iva, cassa avvocati, ed agli esborsi, liquidati in € 200 con accessori tutti come per legge.
Condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma ulteriore pari a quella sopra liquidata per compensi, nonché al pagamento della somma di € 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda