Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31333 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 31333 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13981/2020 R.G. proposto da:
NOME COGNOME , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME , elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, e con domiciliazione telematica, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME
-controricorrente e ricorrente incidentale –
Oggetto: Proprietà – Azione di rivendicazione
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
Ud. 27/10/2023 CC
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO MESSINA n. 873/2019 depositata il 25/11/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 27/10/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 25 novembre 2019, la Corte d’appello di Messina, in riforma della sentenza n. 754/2018 pronunciata dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in data 16 luglio 2018, ha:
-dichiarato, in capo NOME COGNOME, la proprietà per la quota di 2/3 dell’immobile identificato in catasto terreni del Comune di Lipari, isola di Filicudi, alla particella 586 del foglio 5;
-dichiarato l’inefficacia, dell’atto pubblico di vendita in data 22 dicembre 2006, con il quale NOME COGNOME aveva alienato NOME COGNOME l’intera proprietà del predetto immobile, e non soltanto la quota di un terzo;
-condannato la stessa NOME COGNOME a consentire a NOME COGNOME un comune uso e godimento del bene;
-respinto la domanda di risarcimento danni formulata da NOME COGNOME;
-compensato per un terzo le spese di due gradi di giudizio, condannando NOME COGNOME al pagamento in favore di NOME COGNOME dei residui due terzi.
NOME COGNOME, infatti, aveva adito il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto -Sezione Distaccata di Lipari, deducendo di essersi reso acquirente della quota di 2/3 dell’immobile in questione, peraltro avendolo posseduto già da molti anni prima del l’acquisto e
lamentando che il cugino NOME COGNOME avesse alienato alla figlia NOME COGNOME con atto in data 22 dicembre 2006 la proprietà del bene per l’intero e non nella mera quota di 1/3 ed offrendosi anche di provare l’intervenuto acquisto della q uota per usucapione.
Respinta la domanda dal giudice di prime cure, la Corte d’appello di Messina ha riformato la decisione, osservando che:
-risultava che l’immobile de quo era stato in origine di titolarità di NOME COGNOME -avo di entrambe le parti, in quanto nonno di NOME COGNOME e bisavolo di NOME COGNOME -da ciò derivando che il conflitto tra le parti doveva essere risolto non sulla scorta della c.d. probatio diabolica -attenuata proprio in virtù della provenienza del bene da un comune dante causa – bensì sulla scorta dei titoli derivativi, considerato che ‘mai parte convenuta ed ora appellata (salvo che nella conclusionale dep. Il 02.10.2019, p. 7) ha posto in dubbio la circostanza che l’immobile appartenesse al comune dante causa NOME COGNOME ;
-poiché l’AVV_NOTAIO aveva avuto cinque figli, un ‘ipotetica ricostruzione avrebbe in teoria condotto ad una individuazione delle quote astrattamente attribuibili alle parti in misura diversa da quella dedotta dalle parti medesime, non essendo tuttavia stato sollevato il problema di ‘un profilo ‘quantitativo’ della quota’ ;
-alla luce dei titoli derivativi, e non avendo l’appellata NOME COGNOME neppure offerto di provare un possesso ultraventennale del proprio dante causa NOME COGNOME, la domanda di riconoscimento della proprietà per
la quota di 2/3 proposta dall’appellante poteva trovare accoglimento mentre non poteva accogliersi la domanda di condanna di NOME COGNOME al risarcimento dei danni , non avendo l’appellante neppure allegato il pregiudizio subito per il mancato utilizzo dell’immobile;
-le spese dei due gradi di giudizio dovevano essere compensate per un terzo, alla luce del rigetto della domanda risarcitoria e dovevano essere liquidate individuando il valore della controversia secondo il disposto di cui all’art. 15 c.p.c.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Messina ricorre ora NOME COGNOME.
Resiste con controricorso e ricorso incidentale NOME COGNOME.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1, c.p.c.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso principale è affidato a tre motivi.
2.1 . Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione degli artt. 948, 2964, 2967 c.c., nonché -testualmente -‘esame dei titoli derivativi e provenienza da un comune dante causa -prova -inesistenza -omessa dimostrazione’ .
Argomenta, in particolare, il ricorso che l’odierno controricorrente non avrebbe documentato, ‘con atti anagrafici provenienti dell’Ufficio Anagrafe e/o Ufficio Pubblico equipollente, l’albero genealogico della famiglia di COGNOME NOME, deceduto nell’anno 1922, come da lui affermato’ .
Deduce che nel giudizio di primo grado NOME COGNOME avrebbe ricostruito l’albero genealogico solo con note difensive successive all’introduzione del giudizio, e quindi tardivamente, e tale ricostruzione sarebbe stata implicitamente disattesa dal giudice di prime cure
Argomenta, quindi, che erroneamente la Corte messinese avrebbe conferito rilevanza ad ‘affermazioni ‘tardive e fuori dagli schemi di ammissibilità procedurale’ ma soprattutto non documentate’ , emergendo invece una carenza di prova documentale in ordine alle tardive allegazioni dell’appellante NOME COGNOME.
2.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione dell’art. 948 c.c.
La ricorrente si duole del fatto che la Corte d’appello, abbia omesso di verificare la validità e la rilevanza del titolo dedotto da NOME COGNOME a fondamento della propria pretesa, ‘e ciò a prescindere da qualsiasi eccezione del convenuto e/o a prescindere da qualsiasi attenuazione dell’onere di prova’ .
Argomenta, infatti, che l’atto pubblico dedotto dall’odierno controricorrente a sostegno della propria domanda si fondava si fonda su dichiarazioni di successione che richiamavano numerose particelle catastali ed era pertanto inutilizzabile ai fini dell’ac certamento della proprietà, con la conseguenza che NOME COGNOME aveva in ogni caso l’onere di provare l’acquisto a titolo originario della proprietà del bene immobile rivendicato.
2.3 . Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2967 c.c.
Argomenta, in particolare, il ricorso che la Corte territoriale avrebbe violato il principio per il quale il giudice deve porre a base della sua decisione le prove offerte dalle parti, laddove la Corte medesima
avrebbe posto alla base della sua decisione mere affermazioni non suffragate da prove documentali, da ciò derivando che ‘la decisione e l’iter logico giuridico seguito sono viziate’ .
3 . Con l’unico motivo di ricorso incidentale si deduce, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 15, 91 e 92 c.p.c.
Impugnando la decisione della Corte territoriale nella parte in cui la medesima ha operato una compensazione delle spese di 1/3 ed ha parametrato la liquidazione degli onorari al valore catastale dell’immobile in contestazione, determinando il detto valore secondo il reddito dominicale e la rendita catastale, ossia inferiore ad euro 1.100,00, il ricorrente incidentale lamenta che:
-nel caso in esame la Corte d’Appello avrebbe dovuto applicare il terzo comma dell’art. 15 c.p.c. e determinare il valore della causa ‘secondo quanto emerge dagli atti’;
-nell’atto di acquisto della ricorrente il valore dell’immobile era determinato in € 20.000,00, mentre un successivo atto di alienazione di NOME COGNOME a terzi indicava un valore di € 125.000,00
-la Corte territoriale, compensando le spese di lite per un terzo non avrebbe tenuto conto del comportamento processuale dell’odierna ricorrente.
I tre motivi del ricorso principale devono essere esaminati congiuntamente e devono trovare accoglimento, sia pure per ragioni in parte diverse da quelle indicate dalla parte.
Giova allora rammentare preliminarmente che il giudice di legittimità può ritenere fondata la questione sollevata nel ricorso per una ragione giuridica diversa da quella indicata dalla parte ed individuata d’ufficio, con il solo limite che tale individuazione deve
avvenire sulla base dei fatti per come accertati nelle fasi di merito e senza confliggere con il principio di monopolio della parte nell’esercizio della domanda e delle eccezioni in senso stretto, risultando conseguentemente esclusa la possibilità di rilevare l’efficacia giuridica di un fatto se ciò comporta la modifica della domanda per come definita nelle fasi di merito o l’integrazione di un’eccezione in senso stretto (Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 27704 del 03/12/2020; Cass. Sez. 3 Ordinanza n. 18775 del 28/07/2017; Cass. Sez. 6 – 3, Sentenza n. 3437 del 14/02/2014; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6935 del 22/03/2007; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19132 del 29/09/2005).
Si deve, a questo punto, constatare che la decisione impugnata, dopo aver correttamente richiamato in principi in tema di onere della prova nell’azione di rivendicazione, ha proceduto ad un esame degli ipotetici titoli di provenienza delle parti in causa, giungendo a rilevare che la ricostruzione dei passaggi di proprietà -dapprima dall’ipotetico comune dante causa ai cinque figli e, successivamente, agli ulteriori aventi causa – avrebbe dovuto condurre ad una individuazione delle quote effettivamente pervenute alle parti in causa diversa da quella oggetto di allegazione in giudizio.
Questo profilo, tuttavia, è stato superato dalla Corte territoriale, rilevando che la controversia non poneva ‘ in discussione sotto un profilo ‘quantitativo’ della quota’ il titolo dedotto dall’odierno controricorrente ed addirittura ipotizzando che ‘evidentemente per altri titoli o altre vicende qui non dedotti e tantomeno spiegati’ si dovesse pervenire alla determinazione delle quote come prospettate in giudizio.
È inevitabile osservare, tuttavia, che in tal modo l’azione di rivendicazione proposta dall’odierno ricorrente è stata accolta non , come discende dai consolidati principi in materia, iuxta alligata et probata -e cioè nei limiti entro i quali l’originario attore aveva allegato
e dimostrato titoli di provenienza con caratteri idonei a soddisfare l’onere probatorio di cui all’art. 948 c.c. – bensì sulla scorta di una ricostruzione parzialmente ipotetica e dichiaratamente priva di effettivi riscontri sul piano probatorio, in tal modo esorbitando quella mera valutazione delle risultanze istruttorie che è invece rimessa al vaglio del giudice di merito.
Affermando, quindi, che l’azione di rivendicazione poteva essere accolta al di là dei limiti costituiti dall’effettiva prova della titolarità del bene -o, in questo caso, della quota rivendicata -la Corte d’appello è venuta a violare il combinato disposto di cui agli artt. 948 e 2697 c.c., ben potendo questa Corte rilevare d’ufficio detto profilo, in quanto il rilievo, conformemente al principio poc’anzi richiamato, avviene sulla base dei fatti per come accertati nelle fasi di merito e senza modificare le domande o eccezioni delle parti.
Il ricorso va quindi accolto per quanto di ragione, con assorbimento del ricorso incidentale, e, conseguentemente, la decisione impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Messina, in diversa composizione, la quale, nel procedere ad una nuova valutazione sulla scorta dei concreti riscontri probatori, provvederà a regolare le spese anche del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso principale, assorbito quello incidentale, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, a lla Corte d’appello di Messina, in diversa composizione
Così deciso in Roma, nell ‘adunanza camerale in data 27 ottobre 2023.
Il Presidente
NOME COGNOME