Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3996 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 3996 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 8312/2019 proposto da:
NOME, domiciliata ex lege in Roma, INDIRIZZO presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE ).
– Ricorrente, controricorrente incidentale –
Contro
COGNOME NOME, domiciliata ex lege in Roma, INDIRIZZO presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE ).
Controricorrente, ricorrente incidentale –
Avverso la sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria n. 80/2018 depositata il 09/02/2018.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 07 febbraio 2024.
Rilevato che:
con citazione notificata il 18/07/1990 NOME COGNOME convenne in giudizio davanti al Tribunale di Locri NOME COGNOME al
Proprietà
fine di sentirla condannare alla restituzione di una porzione di fondo di circa 200 mq illegittimamente occupata, alla demolizione del fabbricato costruito dalla vicina in violazione della distanza legale dal confine; propose inoltre domanda di regolamento di confini e di condanna della convenuta alla eliminazione di due stradelle che, partendo dalla strada pubblica, attraversavano per decine di metri il fondo dell’attrice, previa declaratoria dell’inesistenza di una servitù di passaggio a favore del fondo della convenuta e a carico di quello dell’attrice ; chiese infine la condanna della convenuta al risarcimento dei danni;
costituendosi in giudizio, NOME COGNOME chiese il rigetto delle domande dell’attrice e domandò, in via riconvenzionale, che venissero accertati il suo diritto a mantenere il manufatto all’attuale distanza dal confine con la proprietà limitrofa, il suo diritto di proprietà sul fondo oggetto di causa nella sua intera consistenza, per esserne divenuta proprietaria per atto pubblico di acquisto del 30/07/1961 e, in ogni caso, per intervenuta usucapione ventennale, l’acquisto per usucapione ventennale della servitù di passaggio a favore del proprio fondo e a carico del fondo dell’attrice;
il Tribunale di Locri, istruita la causa con prove orali e mediante c.t.u., con sentenza n. 58/2004, rigettata la domanda riconvenzionale della convenuta, in accoglimento della domanda dell’attrice, condannò la sig.ra COGNOME alla demolizione del manufatto in blocchetti di cemento a ridosso del limite catastale, e al rilascio della striscia di terreno occupata abusivamente larga 2,5 m e lunga 76 m, oltre al risarcimento dei danni nella misura di euro 1.549,37, più interessi;
la Corte d’appello di Reggio Calabria ha respinto sia l’ appello principale della sig.ra COGNOME sia l’ appello incidentale della sig.NOME COGNOME per le seguenti ragioni:
(a) al contrario di quanto prospetta l’appellante principale, la domanda dell’attrice non è qualificabile come azione di rivendicazione, ma come actio finium regundorum , a nulla rilevando che l’attrice abbia chiesto sia l’accertamento della linea di confine sia la restituzione della porzione di terreno abusivamente occupata e che l’appellante abbia allegato che il confine del terreno di sua proprietà arrivasse fino alla recinzione che essa aveva realizzato.
Peraltro, prosegue la sentenza, non sono mai venuti in contestazione i diritti dominicali delle parti sull’interezza dei rispettivi fondi; inoltre, l’eccezione della appellante secondo cui, dovendosi qualificare la domanda della sig.ra COGNOME come azione di rivendicazione , l’attrice non aveva fornito la cd. probatio diabolica , è eccezione nuova, proposta per la prima volta nell’atto d’appello, e come tale inammissibile.
Dal canto suo, l’attrice ha assolto all’onere probatorio ad essa spettante in relazione all ‘ azione di regolamento di confini mediante la produzione dei documenti attestanti l’esistenza del diritto reclamato e grazie alla prova testimoniale;
(b) la domanda riconvenzionale di usucapione della servitù di passaggio a favore del fondo della convenuta e a carico di quello dell’attrice non è provata ed è dunque corretta la statuizione del Tribunale di Locri secondo cui il passaggio della sig.ra COGNOME sul terreno della sig.ra NOME è avvenuto per mera tolleranza di quest’ultima;
(c) come ha accertato il c.t.u., il confine non è quello rappresentato dai paletti in calcestruzzo infissi nel terreno, ma è il confine catastale di cui al foglio di mappa 46, sicché la convenuta ha occupato abusivamente una striscia di terreno larga 2,5 m e lunga 76 m (per una superficie di 190 mq) ed il fabbricato (abusivo) in blocchi
di calcestruzzo risulta essere stato costruito sul confine in contrasto con le norme urbanistiche;
(d) è corretta anche la quantificazione del danno da occupazione senza titolo del terreno altrui operata dal Tribunale di Locri;
(e) infine, è infondato l’appello incidentale della sig.ra COGNOME in quanto il Tribunale non ha avuto modo di rilevare l’eventuale esistenza di servitù attive o passive nei confronti del terreno della convenuta, (cfr. pag. 10 della sentenza) «sicché l’utilizzo della porzione di terreno appartenente alla particella n. 32 da parte di COGNOME NOME deve essere valutato alla stregua di un semplice atto di tolleranza compiuto dalla COGNOME NOME per consentire alla prima di accedere al proprio fondo, ragion per cui questa Corte non ha, al pari del Tribunale di Locri, elementi per affermare o escludere l’esistenza di qualsivoglia tipo di servitù di passaggio»;
NOME COGNOME ha proposto ricorso, con un motivo, per la cassazione della sentenza d’appello.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso, nel quale ha svolto ricorso incidentale, affidato a un motivo, cui la ricorrente principale ha resistito con controricorso.
In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio, NOME COGNOME ha depositato una memoria illustrativa.
Considerato che:
l’unico motivo di ricorso principale -‘ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 36 c.p.c. in relazione agli artt. 950 e 948 c.c.’ denuncia l’errore di diritto commesso dalla Corte d’appello per avere qualificato la domanda dell’attrice come azione di regolamento di confini anziché come azione di rivendicazione.
Ed infatti, argomenta la parte, con la domanda riconvenzionale la convenuta aveva opposto il proprio titolo di acquisto per atto pubblico o, in subordine, per usucapione ultraventennale, il che aveva
determinato quel conflitto tra titolo che impone di qualificare la domanda come azione di rivendica, anche perché l’azione di regolamento di confini implica che i titoli di proprietà delle parti non siano controversi.
In conclusione, la ricorrente evidenzia che l’attrice non ha rispettato il rigoroso regime probatorio del l’azione di ri vendicazione, che non può essere soddisfatto mediante la mera produzione dei certificati catastali, i quali rilevano come elementi sussidiari in materia di regolamento di confini e non nell’azione di rivendicazione;
1.1. il motivo è infondato;
1.2. costituisce principio di diritto consolidato ( ex multis , Sez. 2, Sentenza n. 2297 del 30/01/2017, Rv. 642489 – 01) quello secondo cui è correttamente qualificata ‘ actio finium regundorum ‘ , e non rivendica, l ‘ azione proposta dal proprietario che, pur in presenza di un confine apparente, ne deduca l ‘ incertezza per intervenuta usurpazione di una porzione del proprio terreno da parte del vicino, e chieda, per l ‘ effetto, un accertamento giudiziale della superficie dei fondi confinanti senza porre in discussione i titoli di proprietà, dovendosi ritenere del tutto irrilevante, al riguardo, che l ‘ accertamento della proprietà di una delle parti sulla porzione di fondo controversa comporti anche un effetto recuperatorio della proprietà stessa quale mera conseguenza dell ‘ esperimento della detta azione, la cui finalità è soltanto quella di eliminare l ‘ incertezza e le contestazioni relativa alla linea divisoria, prescindendo da ogni controversia sul diritto di proprietà.
È stato anche chiarito (Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 22095 del 13/10/2020, Rv. 659399 – 01) che, mentre l ‘ azione di rivendica presuppone un conflitto di titoli determinato dal convenuto, il quale oppone a suo favore un titolo – anche non negoziale – diverso da quello su cui l ‘ attore fonda la sua istanza, nell ‘ azione di regolamento
di confini il conflitto è tra fondi, in quanto il convenuto deduce che, in forza del titolo dedotto dall ‘ attore e del titolo di proprietà del fondo a lui appartenente, il confine è diverso.
Inoltre, per la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, Sentenza n. 20144 del 03/09/2013, Rv. 627840 – 01), allorché il proprietario, convenuto con azione di regolamento di confini, proponga un ‘ eccezione di usucapione, con cui faccia valere una situazione sopravvenuta, idonea ad eliminare l ‘ incertezza sul confine, senza con ciò mettere in discussione il titolo d ‘ acquisto vantato dall ‘ attore, non muta la natura di detta azione, come invece accade nell ‘ ipotesi in cui il convenuto invochi un acquisto per usucapione anteriore all ‘ acquisto dell ‘ attore, del quale, in conseguenza, viene contestata la validità;
1.3. nella fattispecie concreta in esame, la Corte di Reggio Calabria ha fatto buon governo dei princìpi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, lì dove ha qualificato la domanda dell’attrice come actio finium regundorum , dopo avere appurato che la convenuta non ha mai contestato di avere usucapito la striscia di terreno in contestazione anteriormente all’acquisto del fondo limitrofo da parte dell’attrice.
Si aggiunga, per completezza, la prospettabile inammissibilità della censura che non ha attinto l’autonoma ratio decidendi della sentenza d’appello in base alla quale (cfr. pag. 7 della sentenza) l’appellante ha tardivamente contestato, per la prima volta in appello, i diritti dominicali delle parti sull’interezza dei rispettivi fondi;
1.4. è conforme a diritto anche la statu izione della Corte d’appello che, qualificata la domanda nei termini anzidetti, ha ritenuto che l’attrice avesse dimostrato la propria pretesa tramite la prova per testi e la certificazione catastale.
A questo riguardo, la Corte (Sez. 2, Ordinanza n. 10062 del 24/04/2018, Rv. 648330 -01, in connessione con Sez. 2, Sentenza
n. 3101 del 16/02/2005, Rv. 579725 -01) ha avuto modo di affermare che, nell ‘ azione di regolamento di confini, la quale si configura come una ‘ vindicatio incertae partis ‘ , incombe sia sull ‘ attore che sul convenuto l ‘ onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all ‘ individuazione dell ‘ esatta linea di confine, mentre il giudice, del tutto svincolato dal principio ‘ actore non probante reus absolvitur ‘ , deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili, ricorrendo in ultima analisi alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario.
La giurisprudenza di legittimità ha altresì enunciato il principio di diritto per il quale, in tema di regolamento di confini, per determinare il confine è utilizzabile ogni mezzo istruttorio, ivi comprese la prova testimoniale e per presunzioni (Sez. 2, Ordinanza n. 34825 del 17/11/2021, Rv. 662864 – 01);
2. l’unico motivo di ricorso incidentale -‘Violazione artt. 112, 113, 115, 360 n. 3 e 5 c.p.c., nonché degli artt. 949, 950 c.c.’ assume che l’attrice aveva chiesto l’accertamento dell’inesistenza di servitù di qualsiasi genere in favore del limitrofo fondo di proprietà della convenuta e la condanna di quest’ultima ad eliminare le due stradelle che dalla strada pubblica attraversavano il fondo dell’attrice per diverse decine di metri e conducevano al fabbricato di proprietà della confinante, e a ripristinare lo stato dei luoghi.
Svolta questa premessa, la parte critica la sentenza impugnata che, nonostante il giudicato formatosi sull’inesistenza di una servitù di passaggio a favore del fondo della convenuta, conseguente alla mancata impugnazione del capo della sentenza di primo grado che aveva respinto la domanda riconvenzionale di accertamento della servitù di passaggio proposta dalla sig.ra COGNOME, non ha accolto la negatoria servitutis dell’attrice;
2.1. il motivo è fondato;
2.2. non è conforme a diritto e, ancor prima, è incongruente sul piano logico che la Corte di Reggio Calabria abbia rigettato l’azione negatoria proposta dalla sig.ra COGNOME.
È chiaro, infatti, che la Corte d’appello, quale necessaria conseguenza dell’accertata insussi stenza della servitù di passaggio a favore del fondo della convenuta, avrebbe dovuto accogliere la negatoria servitutis de ll’attrice ;
in conclusione, rigettato il ricorso principale e accolto quello incidentale, la sentenza è cassata in relazione al ricorso incidentale, con rinvio al giudice a quo , anche per le spese del giudizio di legittimità;
a i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto;
P.Q.M.
rigetta il ricorso principale, accoglie il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso incidentale e rinvia alla Corte d’appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, in data 7 febbraio 2024.