Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 21702 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 21702 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 01/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31278/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente e ricorrente in via incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 4661/2019 depositata il 26/09/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2024 dal Consigliere COGNOME NOME.
FATTI DI CAUSA
COGNOME NOME e COGNOME NOME convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Ischia NOME AVV_NOTAIO per chiedere il rilascio di una striscia di terreno, larga tra i 60 e 90 cm, sostenendo di esserne proprietari, giusto atto per AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO del 28.10.1998 e lamentando che il convenuto l’aveva arbitrariamente occupata.
NOME NOME si costituì e, in via riconvenzionale, chiese dichiararsi l’acquisto per usucapione di detta area.
Il Tribunale accolse la domanda, qualificandola come azione di regolamento di confini.
NOME propose appello e contestò la qualificazione giuridica della domanda, sostenendo che si trattava di azione di rivendica, con i conseguenti oneri probatori a carico degli attori.
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 26.9.2019, accolse l’appello.
Per quel che rileva in questa sede, la Corte distrettuale qualificò la domanda come azione di rivendica ed accertò che non era sufficiente la produzione del titolo di acquisto dell’attore, essendo necessaria la produzione dei titoli di proprietà del propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario mentre, nel caso di specie, mancava la prova del possesso ultraventennale della striscia oggetto di causa tanto più che gli attori avevano riconosciuto in citazione che al momento dell’acquisto la recinzione che delimitava la striscia era già presente, per essere stata realizzata nel 1987 .
La Corte rigettò la domanda riconvenzionale di usucapione proposta da COGNOME NOME per le contraddizioni in cui era incorso durante la sua deposizione e , in ogni caso, perché il passaggio del convenuto
attraverso la striscia non era idoneo a fondare la prova del possesso ad usucapionem ; inoltre, poiché il muretto era stato costruito nel 1987, non erano decorsi i termini per l’usucapione.
COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello sulla base di quattro motivi.
NOME, in qualità di erede di COGNOME NOME ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale sulla base di un unico motivo, al quale COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno resistito con controricorso.
In prossimità della camera di consiglio, NOME ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 948 c.c., 950 c.c., 115 c.p.c. e 116 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere la Corte d’appello errato nella qualificazione giuridica della domanda; secondo i ricorrenti, non si tratterebbe di un’azione di rivendicazione ma di regolamento di confini in quanto sarebbe controverso il confine divisorio, che, una volta traslato verso il terreno del convenuto, sarebbe annesso alla sua proprietà. Dall’atto d’appello emergerebbe che non era in contestazione la proprietà della p.lla 549 ma la striscia di suolo ricadente su quest’ultima, ragione per la quale la Corte avrebbe dovuto limitarsi a stabilire la striscia divisoria esistente tra i due fondi.
2 Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 345 c.p., 115 c.p.c. e 116 c.p.c., in relazione
all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c. per non avere la Corte di merito dichiarato inammissibile il motivo di appello con cui si censurava la qualificazione della domanda operata dal primo giudice, deducendosi la natura di revindica; la Corte avrebbe dovuto quindi rilevare la violazione del divieto dei nova in appello.
3 Con il terzo motivo di ricorso, si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 113 c.p.c., 115 c.p.c. e 116 c.p.c., 1158 c.c. e 2697 c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c, oltre al vizio di nullità della sentenza; la Corte d’appello avrebbe ritenuto erroneamente non assolto l’onere probatorio, pretendendo una allegazione di titoli all’infinito, senza considerare che, unitamente all’atto per AVV_NOTAIO del 28.10.1998, erano stati prodotti anche gli atti d’acquisto precedenti e che il contenuto di tali atti non era stato contestato dal convenuto.
4 Con il quarto motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata per violazione dell’art.948 c.c., degli artt.115 c.p.c. e 116 c.p.c. , degli artt.1158 c.c. e dell’art.2697 c.c., per avere la Corte d’appello ritenuto, ai fini del rigetto della domanda di revindica fondata sull’acquisto per usucapione, che il muretto divisorio fosse stato realizzato nel 1987 mentre dalla CTU emergerebbe che tale muretto era stato realizzato in tempi più recenti, circostanza che emergerebbe anche dalla prova testimoniale.
5 I motivi, che per la loro connessione vanno esaminati congiuntamente, sono infondati.
Va, in primo luogo, affermato che l’interpretazione della domanda spetta al giudice di merito (tra le tante, v. Cass. 31546/19), il quale ha il potere di qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti a condizione che la causa petendi
rimanga identica ( ex multis Cassazione civile sez. III, 17/04/2024, n. 10402).
E’ altresì consolidato il principio di diritto (Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 2297 del 30/01/2017, Rv. 642489 – 01) secondo cui l’azione di regolamento di confini presuppone che l’attore chieda un accertamento giudiziale della superficie dei fondi confinanti senza porre in discussione i titoli di proprietà, a nulla rilevando la circostanza che l’accertamento della proprietà di una delle parti sulla porzione di fondo controversa comporti anche un effetto recuperatorio; la finalità dell’azione di regolamento di confine è soltanto quella di eliminare l’incertezza e le contestazioni relativa alla linea divisoria, prescindendo da ogni controversia sul diritto di proprietà.
Al contrario, è stato chiarito (Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 22095 del 13/10/2020, Rv. 659399 – 01) che l’azione di rivendica presuppone un conflitto di titoli determinato dal convenuto, il quale oppone a suo favore un titolo – anche non negoziale – diverso da quello su cui l’attore fonda la sua domanda.
La Corte d’appello ha correttamente qualificato la domanda come azione di rivendica in quanto gli attori, nel lamentare l’occupazione del convenuto della striscia di terreno di loro proprietà, avevano fatto riferimento al loro titolo di proprietà e non all’incertezza dei confini; a tale domanda, peraltro, il convenuto aveva opposto il proprio titolo derivante dall’acquisto della striscia di terreno per usucapione.
Ne consegue che, qualificata la domanda come azione di rivendica, gli attori avevano l’onere di provare la proprietà di detta striscia attraverso i titoli dei propri danti causa sono all’acquisto a titolo originario ovvero dimostrando il compimento dell’usucapione (Cass.
Civ., Sez. II, 10.9.2018, n.21940; Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 25643 del 04/12/2014).
La domanda di rivendica era stata proposta dagli attori già con l’atto introduttivo del giudizio, in cui era stata lamentata l’occupazione della striscia di terreno da parte del convenuto, sicchè non è ravvisabile alcuna violazione all’art.345 c.p.c.
Contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti, la Corte ha preso in esame i precedenti titoli di proprietà ma non li ha ritenuti sufficienti ai fini della prova della domanda di rivendica, né l’onere probatorio incombente sull’attore può essere attenuato in caso di non contestazione dei titoli.
In tema di azione di rivendicazione, all’attore fa capo l’onere di allegare i fatti storici su cui fonda la proprietà in guisa da consentire all’avversario di prendere consapevolmente posizione al riguardo, anche ai fini della eventuale delimitazione della catena probatoria dei titoli di acquisto, non potendo la relevatio ab onere probandi correlata al principio di non contestazione ex art. 115, comma 1, c.p.c. prescindere da essa (Cass. Civ., Sez. II, 27.11.2023, n.32820).
Inammissibile è, infine la doglianza sull’erronea valutazione delle risultanze istruttorie, sia per carenza di specificità, mancando il riferimento agli atti ed i documenti su cui il ricorso si fonda ai sensi dell’art.366, comma 1, n.6 c.p.c (in particolare manca la trascrizione, per le parti di rilievo, dei titoli), sia perché volto a sollecitare una diversa valutazione delle risultanze istruttorie che, come si è detto, è demandata al giudice di merito .
6 Passando all’esame del ricorso incidentale proposto dal convenuto COGNOME, con l’unico motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione
degli artt. 1140, 1141, 1142, 1158, 1163, 1164, 1167, 2700, 2727, 2728, 2697 c.c. degli artt.115 c.p.c. e 116 c.p.c. oltre all’omesso esame di fatti decisivi; in relazione al rigetto della domanda riconvenzionale di acquisto della proprietà per usucapione, il ricorrente incidentale lamenta l’omesso esame dell’atto di donazione del 6.12.2007, dal quale risulterebbe che il possesso della striscia di terreno da parte di NOME COGNOME risaliva al 1967 ed era stato esercitato fino all’introduzione del giudizio. Errata sarebbe, altresì, la valutazione delle risultanze istruttorie.
Il ricorso è inammissibile sotto diversi profili.
Da un lato, il motivo richiama genericamente le deposizioni dei ricorrenti ed il contenuto dell’atto di donazione del 6.12.2007, in violazione all’art.366, comma 1, n.6 c.p.c..p.c., poichè le censure sono fondate su atti e documenti del giudizio di merito non riprodotti nel ricorso e privi di puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità ( Cass. Sez. Unite, 27.12.2019, n. 34469).
Per altro verso, sotto l’apparente denunzia della violazione di legge, il ricorrente sollecita una rivalutazione delle deposizioni testimoniali che sono oggetto di apprezzamento da parte del giudice di merito.
In conclusione, deve essere rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale.
Attesa la reciproca soccombenza, le spese di lite vanno interamente compensate.
Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e del ricorrente incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art.13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale ed incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 -bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione