Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 32218 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 32218 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 12/12/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 8612/2023 R.G. proposto da: avvocato NOME
DEI CAS GABRIELLA, rappresentata e difesa dall’ NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO RAGIONE_SOCIALE DI INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’ avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI MILANO n. 423/2023 depositata il 07/02/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
CONSIDERATO CHE:
Il Condominio RAGIONE_SOCIALE di INDIRIZZO ( ‘ Il Condominio ‘ ) conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Sondrio NOME COGNOME e NOME COGNOME (quest’ultimo in séguito estromesso per difetto di legittimazione attiva), sia in proprio che in qualità di soci amministratori della società RAGIONE_SOCIALE, chiedendo in via principale la condanna dei convenuti a restituire/riconsegnare immediatamente l ‘ area di pertinenza del fabbricato condominiale sito in Comune di Bormio (SO), distinta al locale Catasto al Foglio n. 17, mappale 342, sub. 27 e 30, integralmente libera da persone e cose; in via subordinata, disporre/determinare l ‘ esatta definizione della natura dei diritti spettanti alla convenuta in giudizio, NOME COGNOME sull’area pertinenziale di cui sopra e, conseguentemente, addivenire alla regolamentazione/utilizzo dell’area stessa anche in favore dei condòmini proprietari della stessa; in ogni caso, condannare la convenuta al ristoro dei danni patiti dai condòmini per non aver potuto fruire del terreno di loro proprietà.
Il Tribunale di Sondrio condannava la convenuta all’immediata riconsegna, in favore dell’attore, dell’area di pertinenza del fabbricato libera da persone e cose; rigettava la domanda di risarcimento dei danni articolata dal Condominio, così come quella svolta in via riconvenzionale da controparte, compensava integralmente le spese di lite.
La pronuncia veniva impugnata da NOME COGNOME e dal Condominio in via incidentale innanzi alla Corte d’Appello di Milano, che, con sentenza n. 423/2023 depositata il 07.02.2023 rigettava l’appello principale e, in parziale accoglimento dell’appello incidentale, compensava il pagamento delle spese processuali della difesa del
Condominio relative ad entrambi i gradi di giudizio nella misura di due terzi a favore di quest’ultimo.
Contro la sentenza ricorre per cassazione la COGNOME con due motivi illustrati da memoria.
Resiste il Condominio depositando controricorso illustrato da memoria.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380bis .1 cod. proc. civ.
A séguito della proposta di definizione accelerata del Consigliere Delegato dal Presidente di Sezione, la ricorrente ha chiesto la decisione ex art. 380bis, comma 2, cod. proc. civ.
RILEVATO CHE:
Con il primo motivo si deduce violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, ex art. 112 cod. proc. civ. ( error in procedendo ), in relazione con gli artt. 948 e 2697 cod. civ. in relazione all’art. 360, co.1, numeri 3 e 5 cod. proc. civ. La ricorrente impugna per avere, la Corte di Appello, erroneamente qualificato la domanda del Condominio, volta al recupero del possesso di una porzione di terreno di pertinenza, come azione personale di natura obbligatoria anziché come azione di rivendica ai sensi dell’art. 984 cod. civ.
Con il secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto di cui all’art. 2967 cod. civ. in relazione con gli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., in relazione con gli artt. 167 e 345 cod. proc. civ. in relazione con l’art. 360, co.1, n. 3 e 5 cod. proc. civ. La ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia qualificato le doglianze mosse in comparsa conclusionale come eccezioni (in senso stretto) soggette alla decadenza di cui all’art. 167, comma 2, cod. proc. civ. o al div ieto di cui all’art. 345, co mma 2, cod. proc. civ., non
esaminandole nel merito, anziché ritenerle semplici esposizioni di ragioni giuridiche o di prese di posizione (mere difese) che si limitano a negare l’esistenza di fatti costitutivi del diritto vantato dall’attore. In particolare, si contesta l’assunto della Corte territoriale che non ha ritenuto che la ricorrente si sia limitata a negare le pretese del condominio in ordine alla propria titolarità del diritto, integrando quindi una mera difesa. Sul punto, la ricorrente evidenzia come spettava all’attore l’individuazione dell’area oggetto del giudizio e la sua identificazione totale con l’area oggetto della convenzione di cui causa.
Il Collegio ritiene che, in relazione alle censure proposte dalla ricorrente, si renda opportuna la trattazione in pubblica udienza a termini dell’art. 375, comma 2, cod. proc. civ.
P.Q.M.
La Corte, visto l’art. 375, comma 2, cod. proc. civ., dispone il rinvio alla pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2024.