Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 17787 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 17787 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14750/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME;
– intimato – avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di PALERMO, n. 1935/2019 depositata il 02/10/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
1. NOME COGNOME conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Marsala, AVV_NOTAIO COGNOME, dichiarando di essere proprietario di un fondo rustico sito in Poggioreale (TP), INDIRIZZO, in catasto terreni dello stesso Comune al foglio n.16, part.lle nn. 467 e 468, pervenutogli in forza di dichiarazione di successione, del proprio padre COGNOME NOME, registrata all’Ufficio Registro di Castelvetrano in data 05.09.1992 al n. 724, vol.166. Sosteneva, quindi, che il suo dante causa aveva concesso in locazione il detto fondo, fino all’anno 1993, al Comune di Poggioreale e, successivamente, concesso in comodato d’uso a NOME COGNOME, padre del convenuto, la parte di fondo oggi corrispondente alla particella 468; di avere dall’anno 2002 chiesto il rilascio dell’immobile non ottenendolo e di avere scoperto che il fondo risultava, però, essere intestato a NOME COGNOME in forza della sentenza n. 84/2004 emessa dal Tribunale di Marsala, Sezione distaccata di Partanna.
Ciò premesso, chiedeva accertarsi la proprietà esclusiva del suddetto fondo nella sua interezza, nonché la condanna del convenuto al rilascio, in favore dell’attore, della parte di fondo contraddistinto dalla part. 468 e la cancellazione della trascrizione di detta sentenza.
NOME COGNOME si costituiva e chiedeva il rigetto delle domande attoree.
I l Tribunale di Marsala rigettava tutte le domande proposte.
NOME COGNOME proponeva appello avverso la suddetta sentenza.
NOME COGNOME resisteva all’appello.
La Corte d’appello di Palermo rigettava il gravame.
Ric. 2020 n. 14750 sez. S2 – ad. 23/05/2024
Secondo la Corte d’Appello: l e informazioni fornite dal Comune non attestavano alcuna edificazione sugli immobili in oggetto dal 1968 con riferimento al terreno individuato al foglio 16, particella 467 detto terreno risultava ricadeva in zona “E” agricola. Anche con riferimento alla particella 468 su richiesta della difesa attorea, il Tribunale aveva disposto l’acquisizione delle medesime informazioni (in ordine ad eventuale attività edificatoria) del terreno. Tale richiesta, però, aveva avuto riscontro dopo più di due anni dalla richiesta e comunque attestava anche in questo caso l’assenza di attività edificatoria riferendo solo di una proroga di un contratto di fitto intercorso tra COGNOME NOME ed il suddetto Comune, di uno spezzone di terreno ricadente nella particella 468 foglio di mappa 16 (porzione della ex particella 217) ma nient’altro su attività edificatorie riguardanti il detto lotto.
L’appellante sosteneva di avere proposto una pluralità di domande, ai sensi dell’art. 104 c.p.c., e, pertanto, il primo giudice avrebbe dovuto esaminarle separatamente qualificandole come azione negatoria o di accertamento della proprietà e non come rivendica.
Ciò premesso, il Tribunale di Marsala, condivisibilmente aveva qualificato l’azione proposta dall’appellante come azione di rivendica, perché l’attore con le domande articolate in citazione aveva richiesto di essere riconosciuto proprietario dei fondi oggetto di causa al fine di ottenerne la restituzione da parte del convenuto che li occupava senza titolo, ed aveva quindi, ritenuto che non avesse fornito la prova della proprietà del fondo rustico sito in Poggioreale (TP), INDIRIZZO, in catasto terreni dello stesso Comune al foglio n.l6, part.lle nn. 467 e 468, con il rigore richiesto
per chi agisce in rivendicazione non essendo sufficiente la mera produzione di documentazione amministrativa. L’attore aveva fondato la propria domanda esclusivamente sulla dichiarazione di successione del proprio padre, COGNOME NOME, registrata al l’ Ufficio Registro di Castelvetrano in data 05.09.1992 al n. 724, attestante l’acquisto per via ereditaria della originaria unica particella 217, oggi frazionata nelle partt. 467 e 468. Inoltre, nessun riscontro probatorio aveva trovato la circostanza, affermata dall’appellante, dell’avvenuta coltivazione di alcune porzioni del fondo (la part. 467) da parte del proprio padre e dal medesimo personalmente, stante che tutti i testimoni escussi, così come correttamente valutato dal primo giudice, avevano riconosciuto il possesso di parte del fondo (part. 468) in capo alla controparte e prima di lui al suo dante causa, mentre erano stati contraddittori e poco precisi nel riferire sulla coltivazione dell’altro lotto (part. 467) da parte di COGNOME NOME e del di lui genitore.
Tra l’altro, ai fini della prova degli elementi costitutivi dell’accertamento del diritto di proprietà per possesso ultraventennale il cui onere gravava su chi invocava la fattispecie acquisitiva, la coltivazione del fondo non poteva, comunque, ritenersi indizio sufficiente, in quanto, di per sé, non esprimeva, in modo inequivocabile, l’intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà, fosse accompagnata da indizi, i quali consentissero di presumere che fosse svolta “uti dominus” (V. Cass. Civ. Sez. II, 29-07-2013, n. 18215).
Avverso tale sentenza, NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi e in prossimità
dell’udienza ha depositato memoria insistendo nella richiesta di accoglimento del ricorso.
L’altra parte non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art.112 c.p.c.
La Corte d’Appello di Palermo avrebbe violato e falsamente applicato l’art. 112 c.p.c. avendo omesso di pronunciarsi su tutte le domande formulate dall’appellante.
Così come già aveva fatto il Tribunale, anche il giudice del gravame non avrebbe tenuto conto del fatto che l’attore, in conformità alla previsione dall’art. 104 c.p.c., aveva promosso, nello stesso giudizio, una pluralità di azioni nei confronti del medesimo convenuto: 1) azione negatoria per entrambe le particelle; 2) azione di accertamento della proprietà per entrambe le particelle); 3) (azione di rivendicazione SOLO PER LA PARTI CELLA N. 468); 4. domanda consequenziale alla azione negatoria e a quella di accertamento della proprietà, per entrambe le particelle).
La Corte d’Appello di Palermo avrebbe, pertanto, violato l’art. 112 c.p.c., omettendo di pronunciarsi:
sulle domande relative alla p.lla n. 467, tra le quali non vi era quella di rivendicazione;
sulle domande relative alla p.lla 468, ulteriori rispetto a quella di rivendicazione.
1.1 Il primo motivo di ricorso è infondato.
Il ricorrente ripropone il medesimo motivo di appello che la Corte ha esaminato, evidenziando come la qualificazione operata
dal primo giudice fosse corretta trattandosi di una domanda di rivendica (vedi pag.5 della sentenza).
La Corte d’Appello , infatti, ha condiviso la qualificazione dell’azione proposta dal ricorrente allora appellante come azione di rivendica, valutando che l’attore con tutte le domande articolate in citazione aveva richiesto di essere riconosciuto proprietario dei fondi oggetto di causa al fine di ottenerne la restituzione da parte del convenuto che li occupava senza titolo, ed ha, quindi, ritenuto che l’appellante non avesse fornito la prova della proprietà del fondo rustico sito in Poggioreale (TP), C.da Orto Sottano, in catasto terreni dello stesso Comune al foglio n.l6, part.lle nn. 467 e 468, con il rigore richiesto per chi agisce in rivendicazione.
Deve ribadirsi in proposito che: il giudice di merito, nell’esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte ma deve accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non esclusivamente dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla medesima parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d’ufficio un’azione diversa da quella proposta. Il relativo giudizio, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede di legittimità unicamente se sono stati travalicati i detti limiti o per vizio della motivazione (Sez. 3, Ordinanza n. 13602 del 21/05/2019, Rv. 653921 – 01).
Risulta evidente, pertanto, che non vi è stata alcuna violazione dell’art. 112 c.p.c.
2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio: la proprietà ed il possesso della particella n. 467 (peraltro incontestati e pacificamente ammessi in grado d’appello).
Fatti storici decisivi per il giudizio sarebbero l’esistenza di un diritto di proprietà della particella 467 in capo al ricorrente (circostanza divenuta addirittura incontestata in grado d’appello) e il possesso della stessa particella uti dominus e, per oltre cinquanta anni da parte dei COGNOME (circostanza anch’essa incontestata in grado d’appello). La proprietà ed il pieno possesso della particella 467 sarebbero ammessi anche dalla controparte nella memoria di costituzione in appello dove si legge che l ‘ appellato non ha mai dichiarato di essere proprietario della particella 467 ma esclusivamente della particella 468. Non ha mai avuto il possesso della predetta particella che era ed è nella disponibilità del l’ appellante. Sul punto non sono mai esistiti contrasti tra le parti. Né il giudizio ha mai avuto come oggetto la particella 467 con la quale l ‘appellato non ha mai avuto alcun rapporto ” (cfr. memoria di costituzione appellato COGNOME AVV_NOTAIO, pag. 4, ultimi 7 righi).
Si osserva che in realtà, COGNOME NOME aveva inserito nella scrittura privata di acquisto entrambe le particelle e, costituendosi in primo grado, aveva sostenuto la proprietà e il possesso della sola particella 467 Tali circostanze oltre ad essere ammesse da controparte in grado d’appello, sarebbero documentalmente provate da: visura ipocatastale attestante la originaria titolarità del bene in capo a COGNOME NOME, padre e dante causa dell’attore; certificato di morte di COGNOME NOME; certificato di stato di
famiglia storico da cui risulta che l’attore COGNOME NOME era l’unico figlio e l’unico erede legittimo di COGNOME NOME; la dichiarazione di successione da COGNOME NOME a COGNOME NOME, comprendente anche il bene per cui è causa; una visura ipocatastale attestante il trasferimento del bene, per successione, da COGNOME NOME a COGNOME NOME.
Inoltre, le suddette prove sarebbero corroborate dalla prova per testi e da altra documentazione.
Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio: esistenza del contratto di affitto del fondo tra COGNOME NOME e Comune di Poggioreale dal 1968 al 1983. Un altro fatto storico decisivo per il giudizio sarebbe l’esistenza di un contratto di affitto del fondo con cui, nel 1968, NOME COGNOME (padre e dante causa del ricorrente) concedeva il godimento dell’immobile al comune di Poggioreale. Il contratto era stato reiteratamente prorogato fino al 1983. Tale fatto storico proverebbe il possesso uti dominus del fondo da parte del dante causa del ricorrente per 15 anni (dal 1968 e fino al 31.07.1983). Il rapporto contrattuale di affitto del fondo tra il COGNOME e il comune di Poggioreale risulterebbe comunque provato da numerosi altri documenti e dalle deposizioni dei testi e sarebbe stato del tutto omesso dalla Corte d ‘ Appello.
Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio: il possesso uti dominus , ultracinquantennale ed ininterrotto della particella n. 468.
Un ulteriore fatto storico decisivo per il giudizio il cui esame sarebbe stato totalmente omesso dal Giudice Ausiliario della corte
d’appello sarebbe il possesso uti dominus della particella n. 468 da parte del ricorrente e del di lui dante causa per oltre cinquanta anni.
La Corte d’Appello, nonostante ogni evidenza, non lo ha riconosciuto, affermando che dalle testimonianze risultava il possesso di parte del fondo in capo all’appellato.
Il giudice avrebbe fatto la suddetta affermazione in mancanza di prove a sostegno, in quanto nessuno dei testi aveva parlato di possesso della particella 468 da parte del COGNOME e del suo dante causa. Il “possesso” della particella 468 da parte dei COGNOME sarebbe, pertanto, un ‘ invenzione del giudicante che, alterando radicalmente l’esito dell’istruttoria, avrebbe omesso di esaminare e prendere in considerazione l’unico fatto veramente emergente dagli atti di causa: il possesso della particella 468 da parte del ricorrente e del di lui dante causa come provato dalle testimonianze e dalle prove documentali.
4.1 I motivi dal secondo al quarto sono inammissibili.
La motivazione della sentenza impugnata è conforme a quella della sentenza di primo grado il che rende inammissibile le censure in esame. Deve farsi applicazione del seguente principio di diritto: Nell’ipotesi di ‘ doppia conforme ‘ prevista dall’art. 348 ter , comma 5, c.p.c. il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimo strando che esse sono tra loro diverse (Cass. 5528/2014), adempimento non svolto. Va invero ripetuto che ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, le regole sulla pronuncia cd. doppia conforme si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di
cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto (id est, ai giudizi di appello introdotti dal giorno 11 settembre 2012). Peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che ricorre l’ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell’art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logicoargomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 7724 del 09/03/2022, Rv. 664193 – 01).
Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli art. 115, comma 1, c.p.c. e 116 c.p.c. e consequenziale violazione e falsa applicazione dell’art. 1158 c.c.
La Corte d’Appello di Palermo, sul piano processuale, avrebbe violato e falsamente applicato gli articoli 115, comma 1, e 116 c.p.c..
In conseguenza di tale violazione processuale, risulterebbe violato e falsamente applicato, sotto il profilo sostanziale, l’art.1158 c.c.
La Corte d’Appello avrebbe omesso di valutare le prove a favore del ricorrente e avrebbe ‘inventato’ le altre.
Avrebbe affermato falsamente che i testimoni (addirittura “tutti i testimoni”) avevano riconosciuto il “possesso” di parte del
fondo da parte dell’appellato (NOME COGNOME) e del di lui dante causa (il padre) e avrebbe totalmente omesso l’esame delle risultanze istruttorie sul possesso della particella 468 da parte del COGNOME e del di lui dante causa.
5.1 Il quinto motivo di ricorso è inammissibile.
La censura proposta è manifestamente inammissibile risolvendosi espressamente nella richiesta di rivalutazione degli elementi istruttori, mentre per dedurre la violazione del paradigma dell’art. 115 c.p.c. occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c. (Sez. U – , Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 – 01).
Del pari inammissibile è la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c.. Infatti, la stessa è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa -secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia
dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Sez. U – , Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 – 02).
Di conseguenza è inammissibile anche la censura di violazione dell’art. 1158 c.c. che il ricorrente afferma essere avvenuta in base ad un’erronea ricostruzione delle risultanze istruttorie mostrando esplicitamente di richiedere una diversa valutazione dei fatti. Deve ribadirsi, infatti, che la valutazione circa la sussistenza o meno dell’ animus possidendi e del corpus possessionis – prendendo le mosse dall’esame dei fatti e delle prove inerenti al processo – è rimessa all’esame del giudice del merito, le cui valutazioni, alle quali il ricorrente contrappone le proprie, non sono sindacabili in sede di legittimità, ciò comportando un nuovo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione.
In conclusione, il ricorso è rigettato.
Nulla sulle spese non essendosi difesa in questa sede la parte intimata.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione