Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29260 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 29260 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20160/2020 R.G. proposto da :
COGNOME NOME e NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) per procura in calce al ricorso;
-ricorrenti- contro
COGNOME NOME, elett.te domiciliata in INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) per procura in calce al controricorso;
nonché nei confronti di
GUIDA IMMACOLATA, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, questi ultimi due quali eredi di COGNOME NOME;
-intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n.1335/2020 depositata il 16.4.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23.10.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 2748/2015 del 24.2.2015 il Tribunale di Napoli, decidendo sulle domande originariamente proposte da COGNOME NOME e COGNOME NOME, proprietari del locale terraneo di due vani e mezzo facente parte del fabbricato denominato Villa Di Fiore, sito in Portici, con accesso da INDIRIZZO e dal cortile dell’attiguo Parco Edera, individuato d’ora in poi come immobile A (per atto del AVV_NOTAIO del 26.1.2004, rep. n. 135919 e successivo atto di avveramento di condizione sospensiva del AVV_NOTAIO del 28.5.2004, rep. n. NUMERO_DOCUMENTO), e della quota di 1/3 del vano terraneo ubicato nello stesso complesso immobiliare, già adibito a cappella gentilizia, con annessa camera posteriore e corpo campanile, identificato a foglio 22, particella 146, sub. 22, individuato d’ora in poi come immobile B, (per atto del AVV_NOTAIO del 28.5.2004, rep. n. NUMERO_DOCUMENTO), domande poi fatte proprie dall ‘ avente causa, RAGIONE_SOCIALE, avanzate contro COGNOME NOME (proprietaria di altra unità immobiliare al primo piano dello stesso complesso immobiliare per
atto di compravendita del AVV_NOTAIO del 15.3.2001, rep. n. 5787), che aveva chiamato in giudizio i suoi danti causa COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME per l’eventuale evizione, e nel contraddittorio con COGNOME NOME e COGNOME NOME, che dagli attori avevano acquistato per 1/3 l’immobile indicato come vano B), così provvedeva:
accoglieva l’azione di rivendica degli attori del lastrico di copertura dell’immobile A, destinato dalla RAGIONE_SOCIALE a terrazzo a livello del proprio appartamento al primo piano, del ballatoio che correva al primo piano lungo la cappella gentilizia e di un vano sito sul lato posteriore della cappella medesima, asseritamente realizzato tramite la riduzione dell’altezza di essa, ritenendo tali immobili non ricompresi nel titolo di acquisto della RAGIONE_SOCIALE, neppure come pertinenze, in quanto acquisiti dalla COGNOME mediante non meglio precisati interventi edilizi sull’unità immobiliare legittimamente acquistata nel 2001 ed appartenenti agli attori per il principio della proiezione verso l’alto della proprietà sottostante ex art. 840 cod. civ.;
condannava la COGNOME alla restituzione di tali immobili agli attori liberi da persone e cose;
respingeva la domanda degli attori di condanna della RAGIONE_SOCIALE COGNOME al risarcimento dei danni subiti per le infiltrazioni provenienti dal lastrico solare;
respingeva la richiesta della RAGIONE_SOCIALE intesa a far valere contro i COGNOME la garanzia per evizione, ritenendo non ricompresi gli immobili rivendicati tra quelli venduti alla RAGIONE_SOCIALE dai COGNOME, come da questi ultimi sostenuto.
Contro la suddetta sentenza di primo grado proponeva appello la COGNOME NOME, che lamentava l’inversione dell’onere probatorio, sottolineando che a fronte della sua contestazione della proprietà dei beni rivendicati in capo agli attori, accompagnata anche dalla sua eccezione di usucapione, era onere degli attori
fornire la prova dell’acquisto a titolo originario di quei beni (cosiddetta probatio diabolic a), ma che tale prova non era stata data, per cui l’azione di rivendica andava respinta.
Si costituivano gli originari attori e la loro avente causa, NOME, che chiedevano il rigetto dell’appello, mentre COGNOME NOME e COGNOME NOME si rimettevano alla valutazione del giudice di secondo grado.
La Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza n. 1335/2020 (pubblicata il 16.04.2020), così pronunciava:
accoglieva il gravame della COGNOME, rigettando la domanda di rivendica di COGNOME NOME e COGNOME NOME accolta in primo grado;
riteneva assorbita la domanda di risarcimento danni per evizione parziale proposta dalla RAGIONE_SOCIALE contro i COGNOME;
condannava gli originari attori, in solido con RAGIONE_SOCIALE, al pagamento in favore della COGNOME delle spese processuali del doppio grado, dichiarando interamente compensate le spese processuali del doppio grado tra le altre parti processuali.
La Corte d’Appello riconosceva che la sentenza di primo grado aveva invertito l’onere probatorio, concentrandosi solo sul fatto che il titolo di acquisto della De COGNOME – ovvero l’atto di compravendita del AVV_NOTAIO del 15.3.2001, rep. n. 5787 – non ricomprendeva in modo espresso i beni rivendicati, peraltro non inclusi neppure negli atti di acquisto invocati dagli attori, e non considerando che in caso di esercizio dell’azione di rivendica, volta al recupero del possesso del bene dal convenuto che lo esercitava da parte di colui che se ne affermava proprietario, se come nella specie il titolo della proprietà della parte attrice era contestato, a quest’ultima competeva l’onere di dimostrare la titolarità del diritto, risalendo al titolo di acquisto a titolo originario dei propri danti causa, o provando di avere esercitato, eventualmente insieme ai propri danti causa, il possesso sul bene per il tempo necessario alla
maturazione dell’usucapione (cosiddetta probatio diabolica ), non essendo sufficiente la prova dell’acquisto a titolo derivativo.
La Corte d’Appello evidenziava, poi, che – secondo parte della giurisprudenza di legittimità – il rigore della suddetta prova non era attenuato se il convenuto proponeva domanda riconvenzionale, o eccezione di usucapione del bene, potendosi il convenuto semplicemente avvalere del principio possideo quia possideo, senza rinunciare alla posizione di favore che gli competeva in quanto possessore solo per avere contrapposto l’usucapione all’avversa rivendicazione, e che anche per la richiamata giurisprudenza – che riconosceva in quell’ipotesi l’attenuazione dell’onere probatorio della parte attrice – la condizione per fruire di tale attenuazione consisteva nel fatto che il possesso ad usucapionem invocato dal convenuto fosse successivo al titolo di acquisto della parte attrice, laddove invece nel caso di specie la COGNOME, fin dalla costituzione, aveva invece allegato che sia il terrazzo, sia gli ulteriori vani in contestazione, erano stati annessi fin dal 1943 all’unità immobiliare a lei pervenuta, negando quindi in radice il possesso dei beni da parte degli attori.
La sentenza di secondo grado riteneva non assolto l’onere probatorio gravante sugli attori, che non avevano neppure dimostrato che il terrazzo a livello dell’appartamento al primo piano, materialmente accorpato all’unità immobiliare acquistata dalla RAGIONE_SOCIALE, facesse in realtà parte della consistenza immobiliare da essi acquistata, e che avevano allegato, del tutto genericamente, che l’apprensione dei beni rivendicati da parte della RAGIONE_SOCIALE sarebbe avvenuta con l’effettuazione di interventi edilizi compiuti in epoca del tutto imprecisata, senza neppure accompagnare tale allegazione con l’articolazione di richieste istruttorie sul punto.
La Corte d’Appello rilevava ulteriormente che se in genere (in base all’art. 840 cod. civ.), come affermato in primo grado, la proprietà
del fabbricato si estende alla sua copertura, nella specie tale principio non poteva operare a beneficio degli attori, perché ad essere controversi erano un terrazzo a livello pacificamente accessibile dall’appartamento al primo piano della COGNOME ed allo stesso collegato dal punto di vista strutturale e funzionale, oltre che due vani (il ballatoio ed il vano sito sul lato posteriore della cappella gentilizia) che erano materialmente inseriti, fino a formarne parte integrante, nell’appartamento della COGNOME, situazione di fatto che quest’ultima aveva invano chiesto di provare per dimostrare che essa era rimasta immutata rispetto all’epoca dell’acquisto dai COGNOME, e che comunque emergeva da una serie di elementi indiziari:
la scheda catastale 3707304 del 1939, che nella planimetria del primo piano non raffigurava il terrazzo a livello ed i vani rivendicati, dalla quale il Tribunale aveva fatto discendere la mancata inclusione di quei beni tra quelli acquistati dalla RAGIONE_SOCIALE, non era attendibile, né conforme allo stato di fatto, in quanto fin dal 30.1.1943, come tempestivamente documentato dalla RAGIONE_SOCIALE in primo grado, era stata oggetto di rettifica per effetto di accertamento e classamento da parte e dell’RAGIONE_SOCIALE tecnico erariale di Napoli, che al primo piano aveva inserito quali accessori diretti ‘ vano oscuro, corridoio, latrina ‘ e quali accessori complementari la ‘ legnaia sulla terrazza ‘, ed aveva aggiunto per dipendenze ‘ la terrazza ‘, e tale accertamento aveva portato la consistenza dell’appartamento al primo piano a 10,5 vani catastali, ossia a quella stessa consistenza che risultava dall’atto di vendita del AVV_NOTAIO del 15.3.2001 compiuto a favore della RAGIONE_SOCIALE COGNOME da COGNOME NOME, NOME, NOME e NOME;
il vano retrostante l’altare della cappella gentilizia, fungente da collegamento tra l’appartamento al primo piano, il ballatoio ed il terrazzo, che secondo gli originari attori
sarebbe stato realizzato mediante una riduzione dell’altezza della cappella gentilizia successiva al loro acquisto, in realtà, in base alla stessa planimetria allegata alla relazione tecnica degli attori del geometra NOME COGNOME, redatta prima di quell’acquisto, non si trovava neppure sulla stessa verticale della cappella, per cui non poteva essere frutto di una riduzione in altezza della medesima ed aveva un’altezza di cinque metri idonea a coprire il solo piano terra;
nella planimetria allegata al n. 14 dalla COGNOME (rilievo del 1980 fatto da un tecnico del Comune di Portici per verifica consistenza per occupazione terremotati), la cui provenienza non era stata contestata, il terrazzo ed i vani rivendicati erano inclusi nella pianta del primo piano;
gli originari attori avevano fornito prospettazioni contrastanti in ordine alle loro modalità di accesso dal piano terra al terrazzo a livello del primo piano, posto che il loro consulente tecnico, geometra COGNOME, aveva parlato di accesso solo con l’ausilio di una scala esterna dal limitrofo parco Edera, mentre nella memoria ex art. 183 comma 6° n. 1) c.p.c. essi avevano fatto riferimento all’esistenza di una botola nel soffitto della loro proprietà, collegata al gabbiotto annesso al sovrastante lastrico solare, ma senza articolare alcuna prova sul punto.
Dalla reiezione, per difetto di prova, dell’azione di rivendicazione, la Corte d’Appello ricavava che la domanda di risarcimento danni per evizione parziale avanzata dalla COGNOME nei confronti di COGNOME NOME, NOME, NOME e NOME, che in primo grado era stata rigettata, doveva essere dichiarata assorbita.
3. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, COGNOME NOME e COGNOME NOME. Hanno resistito con controricorso COGNOME NOME, eccependo -in via pregiudiziale -l’improcedibilità del ricorso per tardiva
iscrizione a ruolo della causa, mentre sono rimasti intimati NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e gli eredi di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
E’ stata formulata proposta di definizione ex art. 380-bis c.p.c. per inammissibilità e/o manifesta infondatezza del ricorso.
Il difensore dei ricorrenti, munito di nuova procura speciale, ha presentato tempestiva istanza di decisione, ai sensi del comma 2° dello stesso art. 380-bis c.p.c..
In prossimità dell’adunanza camerale , i difensori dei ricorrenti e della controricorrente hanno depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va esaminata l’eccezione d’improcedibilità del ricorso in cassazione per tardiva iscrizione a ruolo della causa, sollevata da COGNOME NOME, il cui difensore ha sostenuto che la causa sarebbe stata iscritta a ruolo il 4.7.2020 (rectius il 4.8.2020) a fronte di una notificazione del ricorso nei suoi confronti perfezionatasi il 9.7.2020, con conseguente deposito oltre il termine di venti giorni stabilito a pena d’improcedibilità dall’art. 369 comma primo c.p.c..
1.1) L’eccezione é infondata, in quanto dalla documentazione allegata dai ricorrenti e dall’esame degli atti del fascicolo, consentito anche in questa sede quando si intenda far valere un vizio processuale, risulta che la richiesta di iscrizione a ruolo della causa, spedita dal legale dei ricorrenti a mezzo posta il 24.7.2020, come consentito in quanto l’obbligo del deposito telematico previsto dalla riforma Cartabia sarebbe scattato solo dall’1.1.2023, é pervenuta alla cancelleria della Corte di Cassazione il 27.7.2020, e quindi entro il termine di venti giorni dal perfezionamento della
notifica del ricorso introduttivo nei confronti di COGNOME NOME (9.7.2020), e la circostanza che l’iscrizione a ruolo sia stata poi formalizzata dalla cancelleria della Corte solo in data 4.8.2020 é ininfluente, non potendosi fare ricadere sui ricorrenti, che hanno tempestivamente adempiuto l’onere a proprio carico avvalendosi nei termini del servizio postale per spedire la richiesta di iscrizione a ruolo della causa, le conseguenze del ritardo nell’adempimento della cancelleria di questa Corte.
Col primo motivo i ricorrenti lamentano – in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3) c.p.c. – la violazione e falsa applicazione degli articoli 1140 e 1147 commi 1, 2 e 3, e degli articoli 113 e 345 c.p.c..
Si dolgono i ricorrenti che la Corte d’Appello, nell’accogliere il gravame della COGNOME, non abbia tenuto conto che la stessa non aveva formulato nelle conclusioni della comparsa di risposta, e nelle conclusioni di primo grado, alcuna eccezione di usucapione dei beni da loro rivendicati (ritenuta invece sollevata a pagina 7 della comparsa di risposta dall’impugnata sentenza, al contrario di quanto ritenuto in primo grado), e non poteva invocare in secondo grado l’usucapione, e che comunque avendo acquistato l’appartamento al primo piano nel 2001, ed avendo i suoi danti causa negato di averle venduto gli immobili oggetto dell’azione di rivendica, non poteva avere acquistato la proprietà di quegli immobili per usucapione, non menzionati nel suo atto di acquisto, mancando peraltro nel suo possesso la buona fede richiesta dall’art. 1147 cod. civ..
I ricorrenti, inoltre, ripropongono la ricostruzione dello stato dei luoghi e della condizione possessoria già prospettata in primo grado e motivatamente disattesa dalla Corte d’Appello.
2.1) Il primo motivo é inammissibile e, comunque, manifestamente infondato, in quanto non si confronta con l’articolata motivazione addotta dall’impugnata sentenza, che si é
basata anzitutto sul mancato assolvimento da parte degli originari attori dell’onere probatorio relativo all’esercizio dell’azione di rivendica, che pone il convenuto possessore in una condizione di favore, potendosi limitare ad invocare il principio possideo quia possideo, onere ritenuto non assolto per non avere gli attori, attuali ricorrenti, dimostrato l’acquisto a titolo originario da parte dei loro danti causa, o l’acquisto a titolo originario per usucapione da parte loro, eventualmente anche per successione nel possesso dei danti causa, dei beni oggetto della rivendicazione.
Il motivo é inammissibile anche con riferimento all’eccezione di usucapione, perché non si confronta con la motivazione addotta al penultimo capoverso di pagina 7 dall’impugnata sentenza a supporto della ritenuta tempestività dell’eccezione di usucapione, limitandosi a contrapporre alla stessa una diversa interpretazione degli atti processuali. Comunque, a determinare l’esito del giudizio non é stato tanto l’accoglimento dell’eccezione di usucapione della De COGNOME, quanto la mancata prova da parte degli originari attori del loro acquisto a titolo originario dei beni rivendicati, ed addirittura la mancata allegazione di fatti costitutivi idonei a fornire quella prova, sicché risulta inconferente la doglianza riferita all’usucapione della COGNOME per violazione degli articoli 1140 e 1147 cod. civ..
In ogni caso, mai la COGNOME ha invocato l’usucapione abbreviata ex art. 1159 cod. civ., per cui il richiamo alla buona fede ex art. 1147 cod. civ. é del tutto inidoneo, in quanto tra i requisiti necessari per l’usucapione ordinaria non figura la buona fede del possessore, che in ipotesi può anche essere consapevole dell’altruità del bene posseduto, purché nei confronti dello stesso si comporti come se ne fosse proprietario.
I ricorrenti invocano, poi, una rivalutazione delle risultanze istruttorie, che in contrasto col libero convincimento della Corte d’Appello, porti a riconoscere un rapporto di pertinenzialità dei beni
rivendicati rispetto ai beni da essi acquistati al piano terra, e pertanto, come evidenziato nella proposta di definizione ex art 380bis c.p.c., non hanno tenuto conto che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un’istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto (v., per tutte, Cass. sez. un. 25.10.2013 n. 24148).
La giurisprudenza consolidata di questa Corte, infatti, afferma che in tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (cfr., tra le tante, Cass. sez. lav. 13.6.2014 n. 13485; Cass. 23.5.2014 n. 11511; Cass. 24.5.2006 n.12362).
3) Col secondo motivo i ricorrenti lamentano – in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c. – la violazione e falsa applicazione dell’art. 840 cod. civ..
Si dolgono i ricorrenti che l’impugnata sentenza non avrebbe considerato che il bene rivendicato era un lastrico solare svolgente funzione di copertura del sottostante vano di loro esclusiva proprietà e che il ballatoio/corridoio al primo piano prospiciente il lastrico solare serviva a fare assistere i fedeli alle funzioni religiose che si svolgevano nella cappella gentilizia, oggetto di loro comproprietà per 1/3, per cui la Corte d’Appello – pur richiamando
correttamente il contenuto normativo dell’art. 840 cod. civ., che estende alla copertura la proprietà del fabbricato sottostante -non aveva ritenuto, per un’erronea ricostruzione dello stato dei luoghi, applicabile nella specie detta norma.
3.1) Il motivo é inammissibile, in quanto i ricorrenti – pur invocando apparentemente una violazione di legge, quella dell’art. 840 cod. civ. -tendono, in realtà, anche in questo caso, ad ottenere inammissibilmente, in sede di legittimità, una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella motivatamente compiuta dalla Corte d’Appello, alla quale la medesima é riservata quale giudice del merito.
I ricorrenti, inoltre, non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, che oltre a considerare in via principale non assolto l’onere probatorio relativo all’azione di rivendica, gravante sugli originari attori, ha altresì spiegato per quale ragione gli attori stessi non potessero invocare allo scopo il principio di accessione dell’art. 840 cod. civ., applicato dal Tribunale in primo grado, riconoscendo l’esistenza di una connessione strutturale e funzionale dei beni rivendicati rispetto all’appartamento al primo piano acquistato dalla RAGIONE_SOCIALE, e non di un mero lastrico solare di copertura.
Col terzo motivo i ricorrenti lamentano -avuto riguardo all’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c. – la violazione degli articoli 2697, 2699 e 2700 cod. civ..
Si dolgono i ricorrenti che la Corte d’Appello avrebbe effettuato un’errata valutazione della documentazione prodotta dalle parti, non tenendo conto dell’efficacia probatoria piena dell’atto pubblico di acquisto della RAGIONE_SOCIALE COGNOME (l’atto di compravendita del AVV_NOTAIO del 15.3.2001, rep. n.5787), che non ricomprendeva espressamente tra i beni trasferiti alla RAGIONE_SOCIALE quelli oggetto di rivendica degli originari attori, ed attribuendo invece efficacia probatoria alla scheda catastale 3707304 del 1939, modificata
dall’RAGIONE_SOCIALE tecnico erariale del Comune di Portici nel 1943, per considerare il lastrico solare come terrazza a livello, nonostante le risultanze catastali non abbiano alcuna valenza, neppure indiziaria, se non supportate da altri atti.
4.1) Pure quest’ultimo motivo di ricorso é inammissibile e, comunque, privo di fondamento, in quanto i ricorrenti continuano a concentrare la propria attenzione sull’asserita carenza di prove dell’acquisto degli immobili rivendicati in capo a COGNOME NOME, dimenticando che l’azione di rivendica da loro esercitata contro la predetta, che pacificamente di quei beni era in possesso, é stata rigettata per il loro mancato assolvimento, quali attori, del suddetto necessario onere probatorio, e non perché sia stata ritenuto provato dall’atto del AVV_NOTAIO del 15.3.2001, rep. n. 5787, l’acquisto da parte della De COGNOME della proprietà dei beni da loro rivendicati, o perché sia stata accolta l’eccezione di usucapione della De COGNOME.
In ogni caso, dietro alle doglianze relative alla violazione dell’onere probatorio e dell’efficacia probatoria dell’atto pubblico si cela, ancora una volta, l’inammissibile richiesta di un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie, volto ad ottenere in sede di legittimità una diversa ricostruzione di fatto, mentre non sono stati lamentati vizi di interpretazione del contratto od omessi esame di fatti potenzialmente decisivi.
In definitiva, il ricorso va integralmente respinto e, in base al principio della soccombenza, i ricorrenti devono essere condannati in solido al pagamento delle spese del presente giudizio, che vengono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del difensore antistatario della controricorrente, AVV_NOTAIO. Il rigetto del ricorso per ragioni conformi a quelle riportate nella proposta di definizione anticipata comporta – in base all’ultimo comma dell’art. 380-bis c.p.c. – la condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento di una somma equitativamente determinata
ex art. 96 comma 3° c.p.c. e sempre in favore della controricorrente, quantificata in euro 2.500,00, nonché al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, ex art. 96 comma 4° c.p.c. , dell’ulteriore importo di euro 1.500,00.
Nulla va disposto quanto alle spese processuali per gli intimati.
Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti in solido, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso di COGNOME NOME e COGNOME NOME e li condanna, in solido, al pagamento, in favore della controricorrente COGNOME NOME, delle spese del presente giudizio, liquidate in € 200,00 per esborsi e in € 3.500,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%, da distrarre in favore del difensore antistatario della suddetta controricorrente, AVV_NOTAIO.
Condanna, altresì, i ricorrenti, sempre in solido, al pagamento, ex art. 96 comma 3° c.p.c. ed in favore della controricorrente, della somma di € 2.500,00, nonché al pagamento , ai sensi dell’art. 96 comma 4° c.p.c. ed in favore della Cassa delle ammende, della ulteriore somma di € 1.500,00.
Dà atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti in solido, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 23.10.2024