Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 33767 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 33767 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29092/2019 R.G. proposto da: rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME
CANNICI NOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonchè contro
COGNOME NOME NOME, COGNOME NOME NOME DECEDUTO
-intimati –
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di PALERMO n. 1271/2019 depositata il 19/06/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2023
dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Termini Imerese accoglieva la domanda di rivendica di un appezzamento di terreno in Cefalù (identificato in catasto dalla particella 241 del foglio 8) proposta da NOME COGNOME nei confronti di NOME COGNOME, che veniva condannata al rilascio dell’immobile e al pagamento di una somma di denaro per occupazione senza titolo. Il medesimo Tribunale rigettava altra domanda di rivendica proposta contro COGNOME NOME avente ad oggetto un contiguo appezzamento (catastalmente identificato dalla particella 242 del foglio 8).
NOME COGNOME proponeva appello avverso la suddetta sentenza.
Nel corso del giudizio di secondo grado, deceduto COGNOME NOME, il processo veniva riassunto nei confronti degli eredi, COGNOME NOME, NOME e NOME, che si costituivano.
La Corte d’Appello rigettava il gravame. Il primo motivo di appello, avente ad oggetto la nullità della sentenza per non integrità del contraddittorio, in quanto l’attore aveva posto a fondamento dell’azione di rivendica l’intervenuto acquisto della proprietà per usucapione e avrebbe dovuto chiamare in giudizio tutti gli intestatari catastali, era infondato. La Corte d’Appello richiamava l’orientamento di legittimità secondo cui legittimato passivo nel giudizio di rivendica è chi, secondo la prospettazione
dell’attore, si trovi nel possesso del bene rivendicato (Cass. 2012 n. 8363).
Quanto alla prova dell’intervenuto acquisto per usucapione il primo giudice aveva logicamente e congruamente motivato, fondando il proprio convincimento su una molteplicità di univoche risultanze.
Innanzitutto, aveva evidenziato come ai fini della prova dell’inizio del possesso in capo al padre del rivendicante, assumeva particolare rilevanza la circostanza che alcune ricevute per tributi inerenti al fondo (risalenti agli anni 1950/1960) fossero state rilasciate per pagamenti materialmente effettuati dal di lui padre (COGNOME NOME) e che allo stesso fossero state notificate anche alcune cartelle di pagamento nel 1958 e nel 1959; circostanza, quest’ultima, che assumeva valore ancor più pregnante considerato che le cartelle di pagamento in possesso del COGNOME NOME prodotte in giudizio, pur intestate a terzi, risultavano notificate con consegna a mani del defunto padre COGNOME NOME, elemento dal quale poteva ragionevolmente trarsi il convincimento che il messo notificatore fosse a conoscenza di chi aveva un effettivo interesse al pagamento.
Condivisibile era anche la conclusione cui era pervenuto il primo giudice con riguardo alle prove testimoniali, che risultavano prese in esame in sentenza analiticamente e con adeguato vaglio critico per desumerne la prova del possesso ultraventennale della porzione di terreno di cui si tratta, prima da parte di COGNOME NOME, padre del rivendicante, e poi, per successione nel possesso ex art. 1146 c.c., da parte di quest’ultimo.
Altrettanto condivisibili erano le argomentazioni su cui si fondava il rigetto dell’eccezione di usucapione opposta dalla convenuta, poiché dalle testimonianze risultava soltanto un possesso di quest’ultima iniziato nel 1998.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di tre motivi di ricorso.
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME hanno resistito con controricorso
La ricorrente con memoria depositata in prossimità dell’udienza ha insist ito nella richiesta di accoglimento del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione o falsa applicazione degli articoli 948 e 1158 c.c., degli articoli 101, 102 e 113 c.p.c.
L’azione di rivendica di controparte contiene in sé un accertamento di usucapione in favore dell’attore, preliminare ed indispensabile per l’accoglimento della domanda di rivendica, pertanto, ai fini dell’integrità del contraddittorio sarebbe richiesta la chiamata in causa di tutti i proprietari.
Si sarebbero dovuti convenire in giudizio tutti i soggetti nei cui confronti era maturata l’usucapione (intestatari catastali delle particelle di terreno oggetto di causa e parti della compravendita, dunque anche la signora COGNOME, dante causa della COGNOME).
1.1 Il primo motivo di ricorso è infondato.
La Corte d’Appello ha correttamente richiamato l’orientamento consolidato di questa Corte secondo cui: «L’azione con cui, a qualsiasi titolo, si rivendica una proprietà (nella specie, a titolo di usucapione), deve essere proposta unicamente nei confronti di chi
possiede il bene o ne è proprietario all’atto della domanda, e non anche dei precedenti danti causa, che non hanno veste di litisconsorti necessari» (Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 24260 del 04/10/2018, Rv. 651231 – 01).
Nel caso di specie la domanda di rivendica era stata proposta nei confronti di NOME COGNOME, sostenendosi che ella detenesse, senza titolo alcuno il bene immobile di proprietà del rivendicante, pretendendone, per tale ragione il rilascio. Dunque, la COGNOME si identificava come destinataria della pretesa, riguardando le ragioni opposte con l’eccezione la sussistenza di un rapporto, asseritamente giustificante detta detenzione, ogni relativa questione atteneva al merito della controversia e non alla legittimazione passiva.
In conclusione, deve ribadirsi che: «Legittimato passivamente all’azione di rivendica ex art. 948 cod. civ., qualunque sia il titolo di acquisto invocato dall’attore, è chiunque di fatto possegga o detenga il bene rivendicato e sia in grado quindi di restituirlo» (Sez. 2, Sentenza n. 9851 del 10/10/1997, Rv. 508714 – 01)
Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: Omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione agli artt. 2697, 1158 e 948 c.c., e artt. 112, 113, 116 c.p.c.
La ricorrente evidenzia che l’azione promossa dall’attore COGNOME ha natura rivendicatoria (art. 948 c.c.) e la prima e fondamentale indagine che il Giudice del merito deve compiere concerne l’esistenza, la validità e la rilevanza del titolo dedotto dall’attore a fondamento della pretesa (c.d. probatio diabolica , art. 2697 c.c.).
Per quanto attiene alla rilevanza del titolo, essenziale è l’indagine sull’identità del bene domandato dall’attore con quello descritto nel titolo stesso. Nel caso in esame, mancando il titolo di proprietà in capo al COGNOME, inteso come atto di acquisto a titolo derivativo, lo stesso è costituito dall’accertamento della domanda, formulata in citazione, di possesso utile ad usucapire (art. 1158 c.c.), dell’intera particella di terreno, la n°81 , prima che la stessa venisse frazionata, nel 2006 (vedi atto allegato 2 al fascicolo di primo grado della COGNOME, atto di frazionamento), in due diverse particelle (la 241 e la 242, la prima delle quali poi posseduta dalla convenuta COGNOME e l’altra dal convenuto COGNOME).
Il rilievo circa l’indeterminatezza del bene oggetto di causa, non è stato preso in esame in alcun modo né dal giudice di prime cure né, tantomeno, dalla Corte d’Appello che ha omesso del tutto di pronunciarsi sul punto. La determinatezza del bene rivendicato, configura condizione della domanda di rivendicazione, difatti il giudice, anche d’ufficio ed in grado di appello, deve rigettare la domanda medesima, ove non siano state fornite indicazioni idonee all’individuazione del bene controverso (Cass. n.1262 del 10/04/1976). Di conseguenza il vizio di motivazione sarebbe evidente.
L’omesso esame di tale fatto decisivo per il giudizio si concretizzerebbe, altresì, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, non rendendo percepibile l’iter logico seguito per la formazione del convincimento e, di conseguenza, non consentendo alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del Giudice (Cass. Civ. n. 12096/2018).
L’atto introduttivo del giudizio di primo grado utilizza l’espressione “da tempo immemorabile” riferendosi al possesso del fondo per cui è causa, espressione talmente generica da lasciare indeterminati i termini essenziali della fattispecie dell’usucapione (Cass. Civ. n.21873 del 7/09/2018).
Nel caso di specie mancherebbe la prova certa dell’inizio del possesso.
2.1 Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
La censura di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in presenza di una ‘ doppia conforme ‘ non è ammissibile. Peraltro, in tale ipotesi, il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 5528/2014), adempimento non svolto.
Quanto al vizio di contraddittoria motivazione la censura è del pari inammissibile.
Questa Corte a sezioni unite ha chiarito che dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., operata dalla legge 134/2012, il sindacato sulla motivazione da parte della cassazione è consentito solo quando l’anomalia motivazionale si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; in tale prospettiva detta anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto
irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (cfr. Cass. Sez. un. 8053/2014).
Nel caso di specie, la grave anomalia motivazionale non esiste, perché la motivazione della Corte d’Appello non presenta alcuna contraddittorietà. Infatti, la Corte territoriale ha confermato la sentenza di primo grado di accoglimento della domanda di rivendica evidenziando la condivisibilità della valutazione delle prove testimoniali assunte in relazione alle quali risultava provato l’acquisto a titolo origin ario sulla base del possesso ultraventennale del terreno prima da parte di NOME COGNOMECOGNOME padre del rivendicante, e poi per successione nel possesso ex articolo 1146 c.c. da parte di quest’ultimo. Secondo la Corte territoriale le argomentazioni della sentenza di primo grado su cui si era fondato il rigetto dell’eccezione di usucapione opposta dalla convenuta oggi ricorrente erano altrettanto condivisibili poiché dalle testimonianze risultava solo un possesso di quest’ultima iniziato nel 1998 e quindi non ventennale rispetto alla data della citazione risalente al 2010. La questione della indeterminatezza del bene oggetto della rivendica è del tutto infondata, essendo pacifico che la domanda ha riguardato la particella 241 e 242 derivante dal frazionamento della particella 81 e che rispetto alla prima, come si è detto, si è ritenuto che la ricorrente che ha eccepito l’usucapione in suo favore non l’abbia possed uta per un ventennio, calcolato dal momento iniziale (risalente al 1998) a quello della citazione ( risalente all’anno 2010 ).
Infine, la Corte territoriale ha ricostruito a ritroso il possesso del terreno in capo al COGNOME, unendolo a quello del padre ex art.
1146 c.c., al fine della prova dell’acquisto a titolo originario da parte del COGNOME rispetto al momento di inizio del possesso della COGNOME risalente al 1998, facendolo risalire a un periodo superiore al ventennio antecedente tale data.
Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n°3) Violazione o falsa applicazione degli articoli 948 e 1158 e 2697 c.c., 113, 115 c.p.c.
La statuizione della Corte d’Appello sarebbe censurabile anche sotto il profilo della violazione di legge, atteso che gli elementi costitutivi dell’usucapione mancherebbero del tutto sia in termini generali che con riferimento al COGNOME, né sarebbero soddisfatti dal pronunciamento di primo grado, cui la Corte rimanda ai fini della valutazione del quadro probatorio.
Il possesso può dirsi continuato quando venga esercitato con costanza e tale non può dirsi il possesso esercitato in modo saltuario o episodico, come è risultato essere quello del COGNOME.
La sentenza d’appello violerebbe il principio dell’onere probatorio che grava sul soggetto che rivendica il bene, ossia il COGNOME, il quale non è avvantaggiato da alcuna inversione dell’onere della prova sol perché i convenuti hanno eccepito l’usucapione, ma è gravato dal rigore probatorio di dimostrare di avere usucapito.
3.1 Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.
La ricorrente sotto l’ombrello del vizio di violazione di legge richiede a questa Corte una nuova valutazione del materiale probatorio
La Corte d’Appello ha ritenuto provato l’acquisto a titolo originario in capo al rivendicante sulla base della motivazione sopra riportata. Di conseguenza, per le medesime ragioni, non vi è stata
alcuna violazione delle norme codicistiche sull’onere probatorio circa la proprietà del bene rivendicato.
Infatti, in ordine a lla prova dell’intervenuto acquisto per usucapione, il primo giudice aveva logicamente e congruamente motivato, fondando il proprio convincimento su una molteplicità di univoche risultanze. La Corte d’Appello ha richiamato il fatto che, ai fini della prova dell’inizio del possesso in capo al padre del rivendicante, assumeva particolare rilievo la circostanza che alcune ricevute per tributi inerenti al fondo (risalenti agli anni 1950/1960) fossero state rilasciate per pagamenti materialmente effettuati dal di lui padre (COGNOME NOME) e che allo stesso fossero state notificate anche alcune cartelle di pagamento nel 1958 e nel 1959; circostanza, quest’ultima, che assumeva valore ancor più pregnante, considerato che le cartelle di pagamento in possesso del COGNOME NOME prodotte in giudizio, pur intestate a terzi, risultavano notificate con consegna a mani del defunto padre COGNOME NOME, elemento dal quale poteva ragionevolmente trarsi il convincimento che il messo notificatore fosse a conoscenza di chi aveva un effettivo interesse al pagamento. Condivisibile era anche la conclusione cui era pervenuto il primo giudice con riguardo alle prove testimoniali, che risultavano analiticamente e con adeguato vaglio critico prese in esame in sentenza per desumerne la prova del possesso ultraventennale della porzione di terreno di cui si tratta, prima da parte di COGNOME NOME, padre del rivendicante, e poi, per successione nel possesso ex art. 1146 c.c., da parte di quest’ultimo.
La Corte territoriale è giunta alle dette conclusioni con corretto apprezzamento di merito, esponendo adeguatamente le
ragioni del suo convincimento. Inoltre, deve ribadirsi che la valutazione circa la sussistenza o meno delll’ animus possidendi e del corpus possessionis – prendendo le mosse dall’esame dei fatti e delle prove inerenti al processo – è rimessa all’esame del giudice del merito, le cui valutazioni, alle quali il ricorrente contrappone le proprie, non sono sindacabili in sede di legittimità, ciò comportando un nuovo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione.
La complessiva censura proposta dal ricorrente si risolve nella sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, cosi mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto ancora gli apprezzamenti espressi dal giudice di appello non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni ai propri desiderata, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa potessero ancora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità. Le censure, pertanto, anche là dove denunciano il vizio di violazione e falsa applicazione di legge si appalesano inammissibili, giacché la Corte territoriale ha individuato le fonti del proprio convincimento e valutato le risultanze probatorie, dando conto dell’iter logico e deduttivo seguito. Infatti, come questa Corte ha più volte sottolineato, compito della Corte di cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di
sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 3267 del 12/02/2008, Rv. 601665), dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile; ciò che, come dianzi detto, nel caso di specie è dato riscontrare.
Il ricorso è rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte controricorrente che liquida in euro 900, più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge;
ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione