SENTENZA TRIBUNALE DI MILANO N. 9989 2025 – N. R.G. 00007243 2022 DEPOSITO MINUTA 23 12 2025 PUBBLICAZIONE 23 12 2025
Assicurazione contro i danni.
Conclusioni delle parti
(come da atto di citazione)
‘Nel merito: accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, che il sinistro stradale occorso in data 22.7.2019 si è verificato per responsabilità esclusiva del signor e, per l’effetto, condannare l’ al pagamento in favore di di quanto dalla stessa liquidato in favore del signor ai sensi dell’art. 141, comma IV, del Codice delle Assicurazioni, e di quanto dalla stessa liquidato in favore dell’ , ai sensi dell’art. 1916 c.c., in un importo così quantificato, comprensivo delle spese legali stragiudiziali di cui in narrativa, di € 158.310,06=, ovvero in quella diversa misura maggiore o minore che risulterà dovuta, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi di legge dal giorno del fatto all’effettivo saldo.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO X SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del AVV_NOTAIO, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. RNUMERO_DOCUMENTO promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata nel suo studio in Trento, INDIRIZZO; P.
ATTRICE
contro
C.F.
), in persona
P.
del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell’AVV_NOTAIO COGNOME e dell’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata nel loro studio in Milano, INDIRIZZO;
(C.F. );
CONVENUTI
Oggetto
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa e rimborso forfettario spese generiche nella misura del 15% ‘.
‘ IN VIA PRELIMINARE, NEL MERITO, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di rispetto alla domanda spiegata in via diretta da parte attrice e, per l’effetto, rigettare la domanda; RAGIONE_SOCIALE
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE rigettare, per tutti i motivi esposti in narrativa, la domanda proposta dall’attrice nei confronti della convenuta e, per l’effetto, assolvere nel migliore dei modi parte convenuta;
IN INDIRIZZO, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, limitare l’entità del risarcimento alle somme accertate in corso di causa.
Con vittoria delle spese di lite ‘.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva in giudizio gli eredi di e l’ (d’ora in poi, esponendo: RAGIONE_SOCIALE
-che in data 22/7/2019, intorno alle ore 16.00, all’altezza della progressiva chilometrica 43+000 dell’autostrada INDIRIZZO, nei pressi del Comune di Alice Castello (direzione di marcia verso Milano), si era verificato un sinistro stradale causato dal veicolo Opel Astra, targato TARGA_VEICOLO, condotto dal proprietario e immatricolato in Bulgaria;
che nel sinistro era stato coinvolto il veicolo Ford Transit, targato TARGA_VEICOLO, di proprietà della condotto da e assicurato con la sul quale viaggiava, quale trasportato,
che il veicolo estero aveva tamponato violentemente il veicolo Ford Transit;
che la responsabilità per la causazione del sinistro doveva essere attribuita in via esclusiva alla condotta di guida del conducente del veicolo estero;
che, a seguito del sinistro, era deceduto, mentre aveva riportato lesioni gravi;
di aver provveduto al pagamento, in favore di della somma di euro 119.362,00 e di aver liquidato l’importo di euro 18.948,06 in favore dell’ a seguito dell’azione di surroga svolta da quest’ultimo in relazione all’infortunio subito da
-di aver trasmesso all’ ormale richiesta di rivalsa per tali somme, ai sensi dell’art. 141, comma 4, d.lgs. 209/2005; RAGIONE_SOCIALE
-che la richiesta era stata respinta dall’ RAGIONE_SOCIALE
di avere diritto alla rifusione delle spese legali stragiudiziali per le trattative di bonario componimento della vicenda, da quantificare in euro 20.000,00.
Pertanto, la chiedeva di condannare l’ al pagamento della somma di euro 158.310,06, oltre interessi e rivalutazione. RAGIONE_SOCIALE
Con comparsa di risposta depositata in data 28/9/2022 si costituiva in giudizio l’ il quale esponeva: RAGIONE_SOCIALE
-che la non era legittimata ad esercitare l’azione diretta contro l’ carente di legittimazione passiva; RAGIONE_SOCIALE
che il verbale della Polizia Stradale, intervenuta in seguito al sinistro, non attribuiva pacifica responsabilità al conducente (deceduto) del veicolo estero;
che il conducente del veicolo assicurato dalla società attrice era stato sanzionato per aver arrestato improvvisamente la marcia, in corrispondenza dello svincolo autostradale;
che gli importi richiesti in atto di citazione erano frutto di una valutazione medico-legale di parte, non opponibile all’ RAGIONE_SOCIALE
-che non era dato sapere su quali basi fosse stato liquidato l’importo di euro 18.948,06;
che non erano dovute le spese di assistenza legale stragiudiziale (prestata da altra società), di cui difettava la prova dell’esborso.
Con ordinanza del 30/3/2023 veniva dichiarata la contumacia degli eredi di e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All’udienza del 14/3/2024 le parti precisavano le conclusioni come da verbale e la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con ordinanza dell’8/8/2025 la causa veniva rimessa sul ruolo e veniva assegnato alla termine per depositare l’indice specifico di tutti i documenti che componevano il doc. 4 allegato all’atto di citazione, precisando per ciascuno la pagina dell’unico file PDF prodotto.
A seguito di tale integrazione documentale, con ordinanza del 21/10/2025 la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni, discussione e decisione ex art. 281sexies c.p.c.
All’udienza del 4/12/2025 le parti precisavano le conclusioni come da verbale e, all’esito della discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
*
Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di rivalsa ex art. 141, comma 4, d.lgs. 209/2005, formulata, nei confronti del convenuto dall’attrice quale compagnia assicurativa del veicolo Ford Transit, targato TARGA_VEICOLO, sul quale viaggiava, quale trasportato, per le somme corrisposte dalla società attrice in favore di in relazione al sinistro stradale verificatosi in data 22/7/2019 tra il predetto veicolo e il veicolo Opel Astra, targato TARGA_VEICOLO e immatricolato in Bulgaria, condotto dal proprietario (deceduto a seguito del sinistro). RAGIONE_SOCIALE
In via preliminare, il convenuto ha eccepito che la società attrice non era legittimata ad esercitare azione diretta nei suoi confronti. RAGIONE_SOCIALE
Tale eccezione è fondata, per le seguenti ragioni (già esposte da Trib. Milano 6852/2022 e riportate sinteticamente di seguito, in quanto condivise da questo AVV_NOTAIO).
Anzitutto, va ricordato che, in base agli artt. 125-126 d.lgs. 209/2005, con riguardo alle azioni di risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione di veicoli immatricolati all’estero, il convenuto
domiciliatario dell’assicurato, del responsabile civile e della loro impresa di assicurazione ed è legittimato a stare in giudizio in nome e per conto delle imprese di assicurazione estere aderenti alle convenzioni europee e internazionali, potendosi formulare nei suoi confronti la domanda di condanna diretta ex art. 145 d.lgs. 209/2005, nei seguenti casi: RAGIONE_SOCIALE
quando il conducente del veicolo estero responsabile sia in possesso di un certificato internazionale di assicurazione emesso dall’RAGIONE_SOCIALE nazionale di assicurazione estero ed accettato dall’ art. 125, comma 2, lett. b), d.lgs. 209/2005); RAGIONE_SOCIALE
quando il veicolo responsabile sia stato immatricolato in un Paese aderente al sistema che ha rimosso l’obbligo di controllo dell’esistenza dell’assicurazione internazionale del veicolo, valendo quindi la semplice targa del mezzo in uno dei Paesi aderenti per ritenerlo automaticamente assicurato (art. 125, comma 3, lett. b), d.lgs. 209/2005);
quando il veicolo sia stato assicurato con un certificato internazionale denominato ‘carta verde’ (art. 125, comma 3, lett. c), d.lgs. 209/2005);
quando il veicolo sia stato immatricolato in un Paese terzo, con il quale l’obbligo di assicurazione si ritenga automaticamente assolto per effetto di accordi stipulati fra l’ e i corrispondenti uffici esteri e l’Unione Europea abbia riconosciuto tali accordi (art. 125, comma 4, d.lgs. 209/2005). RAGIONE_SOCIALE
Ciò premesso, occorre comprendere se gli artt. 125-126 d.lgs. 209/2005 limitino la legittimazione a stare in giudizio del convenuto lle sole azioni promosse dai ‘danneggiati’, per come eccepito dal convenuto RAGIONE_SOCIALE
Orbene, in base all’art. 126, comma 2, lett. c), d.lgs. 209/2005, il convenuto è legittimato a stare in giudizio, nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera b), di cui al comma 3 ed al comma 4 dell’art. 125, in nome e per conto delle imprese aderenti, nelle azioni di risarcimento che i danneggiati dalla circolazione in di veicoli a motore e natanti immatricolati o registrati all’estero possono esercitare direttamente nei suoi confronti secondo quanto previsto agli articoli 145, comma 1, 146 e 147. Si applicano anche nei confronti dell’Ufficio centrale italiano le disposizioni che regolano l’azione diretta contro l’impresa di assicurazione del responsabile civile secondo quanto previsto dall’articolo 144′. RAGIONE_SOCIALE
Dunque, la disposizione appena richiamata prevede l’azione diretta nei confronti del convenuto a favore dei soli danneggiati. RAGIONE_SOCIALE
Il dato letterale della disposizione in esame, che ricollega la legittimazione passiva del convenuto alle sole azioni che ‘ i danneggiati dalla circolazione in Italia di veicoli a motore e natanti immatricolati o registrati all’estero possono esercitare’, risulta in linea con quanto previsto dalle fonti europee che disciplinano la circolazione stradale. RAGIONE_SOCIALE
In particolare, la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2000/26/CE del 16/5/2000, (concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli) prevede all’art. 3 (intitolato ‘azione diretta’) che ‘ogni Stato membro provvede a che le persone di cui all’articolo 1 lese da sinistri ai sensi di detta disposizione dispongano di un diritto di azione diretta contro l’impresa di assicurazione che copre la responsabilità civile del responsabile’.
Per definire la nozione di ‘persona lesa’, la già menzionata direttiva rinvia alla direttiva del Consiglio n. 72/166/CEE del 24/4/1972, secondo la quale ‘ si ritiene «persona lesa» ogni persona avente diritto alla riparazione del danno causato da veicoli ‘, dovendo quindi escludersi che possa ritenersi ‘persona lesa’ un’assicurazione che abbia subito un danno solo indirettamente, per il fatto di aver corrisposto prestazioni assicurative al danneggiato.
Tali considerazioni sono avvalorate da un’interpretazione teleologica delle norme nazionali e comunitarie -che disciplinano il ruolo e la legittimazione passiva del convenuto se si considera che il principale scopo della creazione di all’interno dei Paesi aderenti (con meccanismo che prevede il risarcimento dei danni da parte dell’ di del sinistro, nella sua veste di ‘Ufficio gestore’, con successivo rimborso delle somme liquidate da parte dell’assicuratore del veicolo che ha causato il sinistro) è la tutela delle persone danneggiate in conseguenza di sinistri provocati da veicoli immatricolati all’estero, le quali possono così ottenere più rapidamente il risarcimento del danno, in conformità con la legge dello Stato di accadimento dell’incidente. RAGIONE_SOCIALE
Nel caso di specie, come si è detto, la società attrice ha proposto nei confronti del convenuto una domanda di rivalsa ex art. 141, comma 4, d.lgs. 209/2005, per le somme corrisposte in favore di (quale terzo trasportato su veicolo assicurato con la società attrice) in relazione al sinistro stradale verificatosi in data 22/7/2019, il quale ha coinvolto il veicolo Opel Astra, targato TARGA_VEICOLO TARGA_VEICOLO immatricolato in Bulgaria, condotto dal proprietario (deceduto a seguito del sinistro). RAGIONE_SOCIALE
È vero che, di regola, l’impresa di assicurazione del veicolo sul quale si trovava il trasportato danneggiato, la quale abbia effettuato il pagamento in favore del trasportato danneggiato, è surrogata nei diritti del danneggiato (con conseguente successione a titolo particolare nel diritto) verso l’impresa di assicurazione del responsabile civile.
Tuttavia, il convenuto on è l’impresa di assicurazione del responsabile civile, ma è soltanto il soggetto passivamente legittimato (nelle ipotesi, sopra citate, di cui agli artt. 125-126 d.lgs. 209/2005) rispetto alle azioni proposte dai ‘danneggiati’, cioè dalle persone che abbiano subito danni a causa della circolazione di veicoli immatricolati all’estero. RAGIONE_SOCIALE
In altre parole, se è vero che la società attrice ha diritto di esercitare l’azione di rivalsa ex art. 141, comma 4, d.lgs. 209/2005, deve però notarsi che la società attrice non ha diritto di esercitarla nei confronti del convenuto la cui legittimazione passiva è limitata dagli artt. 125-126 d.lgs. 208/2005 alle sole azioni proposte dai ‘danneggiati’ (coerentemente con la ‘ratio’ delle disposizioni nazionali e comunitarie, ispirate da un’esigenza di rafforzamento della tutela delle persone danneggiate in conseguenza di sinistri provocati da veicoli immatricolati all’estero). RAGIONE_SOCIALE
Del resto, non può ritenersi che gli artt. 125-126 d.lgs. 209/2005 siano riferibili anche alla posizione di chi (come la società attrice) abbia subito un danno solo indirettamente, per aver corrisposto delle somme al danneggiato a titolo di risarcimento del danno.
Ed infatti, una simile estensione della legittimazione ad agire nei confronti del convenuto contrasterebbe sia con l’interpretazione letterale dell’art. 126 d.lgs. 209/2005, che si riferisce espressamente ai soggetti ‘danneggiati’, sia con il criterio dell’interpretazione conforme alle fonti sovranazionali, posto che la direttiva in materia di assicurazione europea dei veicoli, da cui la normativa italiana deriva, chiarisce espressamente che per parte lesa si debba intendere ‘ogni RAGIONE_SOCIALE
persona avente diritto alla riparazione del danno causato da veicoli’ (cfr. art. 1, punto 2, della direttiva del Consiglio n. 72/166/CEE del 24/4/1972).
Alla luce di quanto sopra, deve perciò rilevarsi il difetto di legittimazione attiva della società attrice, la quale ha agito in surroga rispetto alla posizione processuale del danneggiato, a fronte di un’espressa norma di legge che riserva ai soli danneggiati la possibilità di spiegare azione diretta per il risarcimento del danno contro il convenuto RAGIONE_SOCIALE
A tal riguardo, si rileva che la ‘legitimatio ad causam’, nel suo duplice aspetto di legittimazione ad agire e a contraddire, consiste nella titolarità attiva e passiva dell’azione e sorge dalla correlazione configurabile tra i soggetti ed il rapporto giuridico dedotto nella domanda, in base alla quale si identificano le parti fra le quali può essere ammessa la statuizione del AVV_NOTAIO, pervenendosi a riconoscerla per il solo fatto dell’affermazione della pretesa, sicché legittimato attivo è colui che si affermi titolare del diritto e legittimato passivo è colui nei confronti del quale la titolarità del diritto sia affermata. Diversamente, non attiene alla legittimazione, bensì al merito della lite, la questione relativa alla reale ed effettiva titolarità attiva o passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio ed alla concreta identificazione dei soggetti di tale rapporto (cfr., in tal senso, Cass. Sez. Un. 2951/2016).
Ciò chiarito, nel caso di specie il soggetto che ha proposto la domanda (cioè la società attrice) non coincide con quello che, secondo la norma che regola la fattispecie, è il titolare attivo della pretesa (ossia il danneggiato in conseguenza di sinistri provocati da veicoli immatricolati all’estero), con la conseguenza che la domanda deve essere dichiarata inammissibile in quanto neanche ipoteticamente accoglibile.
In conclusione, per le ragioni fin qui esposte, deve dichiararsi l’inammissibilità della domanda proposta dalla società attrice, stante il difetto di legittimazione attiva.
In base al principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), le spese processuali del convenuto (liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell’attività processuale svolta) devono essere poste a carico della società attrice. RAGIONE_SOCIALE
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7243/2022 R.G., disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce:
dichiara l’inammissibilità della domanda proposta dalla
condanna la
al pagamento, in favore dell’
delle spese processuali, che liquida in euro 10.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge.
Così deciso in Milano, 23 dicembre 2025.
Il AVV_NOTAIO
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME