Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 30436 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 30436 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 17415-2019 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME SEMINARA giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
COGNOME NOME, COGNOME PAOLO EMILIO, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDICOGNOME, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentati e difesi dagli avvocati COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME;
– controricorrenti –
nonché
COGNOME NOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente incidentale-
avverso la sentenza n. 1103/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 15/05/2019;
Lette le memorie delle parti;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e NOME, deducendo che era deceduto il padre COGNOME NOME, convenivano in giudizio la madre COGNOME NOME, istituita quale unica erede testamentaria, lamentando che le disposizioni di ultima volontà del de cuius avevano leso la propria quota di legittima, chiedendone pertanto la riduzione.
Si costituiva la convenuta che chiedeva il rigetto della domanda, assumendo che in realtà gli attori avevano ricevuto in vita cospicue donazioni che avevano ampiamente soddisfatto la loro quota di riserva.
In particolare, produceva le matrici di numerosi assegni che, a detta della convenuta, comprovavano le donazioni ricevute dai figli. Nel corso del giudizio decedeva la convenuta ed il processo era riassunto nei confronti degli eredi testamentari, COGNOME NOME e COGNOME NOME, figli dell’altra sorella degli attori, COGNOME
NOME, nei cui confronti era disposta la chiamata in causa da parte degli attori.
Il Tribunale di Siracusa con la sentenza n. 505/2017 ha rigettato la domanda di COGNOME NOME, NOME e NOME, ed ha accolto l’azione di riduzione spiegata da COGNOME NOME, condannando i germani COGNOME al pagamento della somma di € 108,40 pro capite al fine di reintegrare in denaro la lesione riscontrata.
Avverso tale sentenza proponevano appello gli attori soccombenti nonché COGNOME NOME e COGNOME NOME, quali eredi della defunta COGNOME NOME.
SI costituivano gli appellati che sostenevano la necessità di evocare in giudizio anche il marito di COGNOME NOME, insistendo per il rigetto del gravame.
La Corte d’Appello di Catania con la sentenza n. 1103 del 15 maggio 2019, in parziale riforma della sentenza appellata, ha dichiarato che il testamento di COGNOME NOME era lesivo della quota di legittima degli attori e dichiarava che i quattro legittimari agenti in giudizio erano titolari di una quota dell’asse relitto pari ad un decimo pro capite; dichiarava irripetibili le spese di lite sostenute in appello da COGNOME NOME e condannava i germani COGNOME al pagamento in favore degli appellanti dei due terzi delle spese di lite di entrambi i gradi (come liquidate in dispositivo), compensando il residuo terzo.
Quanto alla contestazione circa il difetto di integrità del contraddittorio per la mancata evocazione in giudizio del padre
dei fratelli COGNOME, la sentenza rilevava che era onere di chi sosteneva l’eccezione offrire la prova che effettivamente anche il padre fosse divenuto erede dell’originaria parte attrice.
Passando al merito, la Corte d’Appello osservava che la domanda di riduzione era stata in massima parte rigettata perché il Tribunale aveva ritenuto provate delle donazioni di denaro effettuate dal de cuius in favore degli attori, ma tale prova era stata tratta solo dalla produzione delle matrici degli assegni, e ciò sebbene gli attori avessero contestato di avere ricevuto le relative somme.
Era, quindi, onere della convenuta dimostrare tale circostanza, così che in assenza di prova, doveva escludersi che gli attori fossero stati beneficiati dal genitore.
In assenza della prova di tali donazioni, emergeva che il testamento olografo di COGNOME NOME, che aveva istituto erede universale la moglie, era lesivo della quota di riserva degli attori.
Poiché però la quota di riserva riservata ai figli è pari alla metà, ed essendo cinque i figli del de cuius, la quota di riserva di ognuno era pari ad 1/10, a nulla rilevando che una delle figlie, e precisamente COGNOME NOME, non avesse proposto azione di riduzione, occorrendo far riferimento alla giurisprudenza della Suprema Corte che reputa che la quota di riserva vada determinata in base alla situazione esistente al momento dell’apertura della successione, senza che rilevi la rinuncia o la prescrizione dei diritti di legittima di qualcuno dei legittimari.
Ai tre attori originari ed ai discendenti di COGNOME NOME andava quindi riconosciuta una quota dell’eredità relitta pari ad un decimo.
Era poi irrilevante ai fini del decidere la contestazione in ordine alla stima dei beni caduti in successione, in quanto gli attori non avendo proposto anche la domanda di divisione dei beni comuni, ancorché divenuti tali per effetto dell’accoglimento della riduzione, dovendo il giudice limitarsi solo ad affermare l’esistenza dei diritti pro quota vantati dai legittimari agenti in riduzione.
Risultava altresì inammissibile la domanda degli appellanti di riconoscimento dei frutti prodotti dai beni caduti in successione, trattandosi di domanda nuova avanzata in primo grado in epoca successiva alla maturazione delle preclusioni.
Quanto alla costituzione in appello di COGNOME NOME, la sentenza rilevava che la medesima si era ingiustificatamente costituita, non essendo stata rivolta alla medesima alcuna domanda (se non tardivamente ed in comparsa conclusionale), il che giustificava l’irripetibilità delle spese sostenute.
L’accoglimento dell’azione di riduzione poi legittimava la compensazione per un terzo delle spese del doppio grado, dovendosi porre la residua parte a carico degli appellati.
Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso COGNOME NOME e COGNOME NOME sulla base di un motivo.
COGNOME NOME ha proposto autonomo ricorso affidato ad un motivo.
Gli intimati hanno resistito con controricorso.
Le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’adunanza.
In prossimità dell’udienza, le parti hanno depositato istanza congiunta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, per avere le parto sottoscritto un accordo transattivo. In conseguenza di ciò, va dichiarata cessata la materia del contendere nulla dovendosi provvedere in ordine alle spese, avendo le parti riferito di avere tra loro regolato anche tale aspetto.
Non sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti principali e della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le stesse impugnazioni.
PQM
La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda