SENTENZA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE N. 247 2026 – N. R.G. 00002017 2021 DEPOSITO MINUTA 15 01 2026 PUBBLICAZIONE 15 01 2026
n. 2017/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
Presidente rel.
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
– S E N T E N Z A –
nella causa di grado di appello iscritta a ruolo il 29/11/2021 al n. 2017 del R.G. Affari Contenziosi dell’anno 2021 avverso la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n. 530 del 2021
promossa da elettivamente domiciliate presso e nello studio dell’AVV_NOTAIO che le rappresenta e difende come da mandato ex art. 83 c.p.c in atti -parte appellante –
contro
quale mandataria di elettivamente domiciliata presso e nello studio dell’AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende come da mandato ex art. 83 c.p.c. in atti
e per essa, quale procuratrice e servicer , la elettivamente domiciliata presso e nello studio dell’AVV_NOTAIO del Foro di Roma che la rappresenta e difende come da mandato ex art. 83 c.p.c. in atti
, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende come da mandato ex art. 83 c.p.c.
nella sua qualità di mandataria con rappresentanza di RAGIONE_SOCIALE
FELICITA NESTOLA COGNOME NOME
-parti appellate/contumaci– avente ad oggetto: azione di riduzione e divisione ereditaria
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
per le parti appellanti : ‘ nel merito
accertare e dichiarare che le Signore nata a
Pontedera il DATA_NASCITA CF
, e la sig.ra
nata a Pontedera il DATA_NASCITA, CF hanno diritto, in virtù di legittimarie, alla quota di un terzo della proprietà dell’immobile situato in Pontedera, INDIRIZZO, individuato al Catasto Fabbricati di quel Comune, Foglio 15 part.145, cat. A/2, vani 7,5
e, conseguentemente, ordinare la cancellazione, relativamente alla quota di un terzo della piena proprietà dell’immobile situato in Pontedera, INDIRIZZO, individuato al Catasto Fabbricati di quel Comune, Foglio 15 part.145, cat. A/2, vani 7,5, delle iscrizioni ipotecarie effettuate presso la Conservatoria dei RR.II. di RAGIONE_SOCIALE:
dalla RAGIONE_SOCIALE, con nota di reg. gen.17262 e reg.part.3403 del 13.8.09
dalla RAGIONE_SOCIALE, con nota reg.gen.17375 e reg.part.3423 del 21.8.09
dalla sig.ra NOME COGNOME, con nota reg.gen.19733 e reg.part.3844 del 7.10.2009.
dalla
reg.gen.20111
reg.part.3939 del 13.10.2009
disporre il trasferimento in spregio del sig. NOME COGNOME, nato a Pontedera il DATA_NASCITA CF ed in favore delle ridette RAGIONE_SOCIALE
sigg.re nata a Pontedera il DATA_NASCITA CF , e la sig.ra nata a Pontedera il DATA_NASCITA, CF , pro indiviso fra loro della quota di un terzo della piena proprietà dell’immobile posto in Pontedera, INDIRIZZO, individuato al Catasto Fabbricati di quel Comune, Foglio 15 part.145, cat. A/2, vani 7,5, libero da pesi ed ipoteche iscritte successivamente al 9.6.2001. C.F.
disporre la divisione della comunione esistente, in conseguenza della emananda sentenza, fra il sig. NOME COGNOME e, per un terzo pro indiviso fra loro, le sigg.re e nelle forme che saranno ritenute più opportune e dunque se del caso, ravvisata l’impossibilità della separazione in natura del bene, anche mediante vendita al pubblico incanto.
Con vittoria di spese e competenze di avvocati per entrambi i gradi di giudizio ‘;
‘Piaccia all’Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria deduzione ed eccezione disattesa, respingere perché infondato in fatto e in diritto e comunque non provato, l’appello proposto dalle signore ed avverso la sentenza n. 530/2021 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE depositata il 20/04/2021 e conseguentemente confermare tale sentenza.
Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizio ‘;
per la parte appellata e per essa la
‘ chiede il rigetto dell’appello avverso la sentenza n. 530/2021 del 20.04.2021 e la conferma della stessa, con ogni pronuncia necessaria e consequenziale. Con liquidazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio’
per la parte appellata
:
‘ Piaccia alla Corte d’Appello di Firenze, contrariis rejectis,
NEL MERITO
Rigettare l’appello avversario, e quindi ogni domanda ed eccezione, e per l’effetto confermare la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n.530/2021 rg 904/2012 per i motivi di cui tutti in narrativa.
IN OGNI CASO
Condannare le signore e alla refusione
delle spese di lite e delle competenze professionali.’
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato ed
sostenevano di essere state indebitamente pretermesse dall’eredità del nonno, atteso che questi aveva redatto testamento olografo (pubblicato in data 20.11.2001) con il quale aveva manifestato la volontà di lasciare tutti i propri beni al figlio, NOME COGNOME, (zio delle odierne parti attrici), sul presupposto di avere già provveduto in favore delle predette nipoti -eredi per rappresentazione della madre premorta, figlia del de cuius -donando loro un terreno sul quale poi, le stesse avevano costruito la propria casa.
Premesso che la donazione cui era fatto riferimento nella scheda testamentaria era invero consistita in una compravendita e che l’eredità di cui trattasi comprendeva di fatto un unico bene, consistente nel solo immobile destinato a civile abitazione, sito in Pontedera, attribuito allo zio NOME COGNOME, deducevano di aver subito una lesione della quota di legittima loro spettante.
Tanto premesso, e dato atto che il bene in questione risultava gravato da ipoteche iscritte da diversi istituti di credito oltre che da tale COGNOME NOME, tutti ritualmente evocati in giudizio oltre al convenuto COGNOME NOME, chiedevano accertarsi e dichiararsi il proprio diritto, quali legittimarie, ad ottenere la quota pro indiviso di un terzo della proprietà dell’immobile anzidetto con, a seguire, l’ordine di cancellare le iscrizioni ipotecarie insistenti sull’anzidetta quota (pari ad 1/3) di lo ro spettanza, domandando, quindi, disporsi il trasferimento in proprio favore e pro
indiviso, della quota di un terzo della piena proprietà dell’immobile, libero da pesi e ipoteche iscritte successivamente alla morte del nonno, , deceduto il 9 giugno 2001, procedendo alla divisione ereditaria.
Rimasti contumaci NOME COGNOME e NOME COGNOME, si costituivano in giudizio la RAGIONE_SOCIALE , la RAGIONE_SOCIALE e la
, resistendo alle pretese attrici.
Nel corso del giudizio intervenivano, quali successori a titolo particolare nel diritto controverso, prima, e poi, per la convenuta RAGIONE_SOCIALE, e -quale procuratrice di -per la convenuta RAGIONE_SOCIALE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 111 c.p.c., in quanto cessionari dei crediti dei quali erano titolari gli istituti convenuti nei confronti di NOME COGNOME.
Tanto premesso, il Tribunale, rilevato che le attrici avevano nella sostanza sostenuto la lesione della propria quota di legittima in ragione di un mero ‘errore’ commesso dal nonno all’atto della redazione del testamento, rilevava che le stesse avrebbero dovuto, allora, correttamente esperire l’azione di cui all’art. 624 c.c., al fine di ottenere l’annullamento del testamento, nel caso in esame, tuttavia, non più ‘conseguibile’ per essere decorso il termine di prescrizione quinquennale di cui al comma 3 de ll’anzidetto art. 624 c.c., ferma restan do nel merito l’infondatezza della domanda svolta, rimasta, comunque, sfornita di qualsivoglia supporto probatorio, non avendo peraltro le attrici ricostruito il valore dei beni caduti in successione.
L’adito Tribunale, con sentenza del 20 aprile 2021, rigettava le domande attrici e condannava e alla refusione delle spese di lite in favore delle parti convenute costituite, liquidate nella misura di € 7.795,00 (per ciascuna di esse), oltre spese generali (15% sul compenso totale), IVA e CPA come per legge.
2. Il giudizio di secondo grado
2.1 Hanno proposto appello e articolando i seguenti motivi:
Errata qualificazione dell’azione di riduzione come di annullamento del testamento per errore-vizio della volontà: evidenziano le appellanti che la ‘ azione esercitata era e resta una azione di riduzione’ e che ‘non è stata chiesta in alcun modo la dichiarazione di annullamento del testamento’ , non essendo peraltro posta in discussione la volontà del testatore di ritenere soddisfatte le due eredi con la pregressa donazione ma la stessa veridicità di tale presupposto;
Onere della prova della inesistenza della donazione richiamata nella scheda testamentaria oggetto di causa: si assume a riguardo che le controparti non avevano fornito la prova della sussistenza di una donazione ricevuta da esse appellanti le quali avevano, di contro, documentato la cessione del terreno mediante compravendita, fermo restando che la pretermissione dell’erede legittimario non può ritenersi esclusa dalla mera dichiarazione del testatore di averlo già soddisfatto, ove tale circostanza non risulti provata;
M ancata allegazione degli elementi presupposti dell’azione di riduzione: le appellanti sostengono l’erroneità di tale giudizio alla luce della compiuta ricostruzione del patrimonio del de cuius in conformità alle indicazioni della giurisprudenza di legittimità;
La domanda di divisione quale effetto dell’accoglimento della domanda di riduzione: si richiamano i principi in tea di cumulabilità dell’azione di riduzione e di quella di divisione ereditaria, pertanto insistendo affinché, previo accoglimento della invocata riduzione, si proceda agli incombenti necessari per lo scioglimento della comunione ereditaria.
Sulla scorta di tali elementi le appellanti hanno concluso come in epigrafe.
mandataria mandataria con rappresentanza di RAGIONE_SOCIALE, si sono costituite le ulteriori parti del
processo resistendo alle pretese avversarie e pertanto concludendo come in epigrafe.
2.3 Disposta con ordinanza emessa nel contraddittorio tra le parti la conferma del decreto di sospensiva inaudita altera parte, la Corte all’udienza fissata per la trattazione, acquisite in modalità telematica le conclusioni delle parti, sopra trascritte (per intervenuta per subentro nella titolarità del credito
si costituiva la sua mandataria
giusta procura notarile), e ritenuta assorbita ogni ulteriore istanza, ha trattenuto la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte la infondatezza dell’appello.
Come chiaramente enunciato dal Tribunale le attrici hanno sostenuto di essere state pretermesse dalla successione ereditaria del nonno in ragione di un mero ‘errore’ commesso dal nonno all’atto della redazione del testamento recante data 21 maggio 2000 e pubblicato in data 20 novembre 2001, cosicché le stesse avrebbero dovuto, allora, correttamente esperire l’azione di cui all’art. 624 c.c., per cui ‘ la disposizione testamentaria può essere impugnata da chiunque vi abbia interesse quando è l’effetto di er rore, di violenza o di dolo ‘.
Gli argomenti difensivi sostenuti dalle appellanti in sede di primo motivo, come sopra riportati, non risultano persuasivi essendo evidente che le suddette ricollegano la propria pretermissione quali eredi in rappresentazione della propria madre, nonché figlia del dante causa, proprio alla ‘errata’ rappresentazione posta a fondamento delle volontà testamentarie chiedendo di provarne la non veridicità.
La lesione prospettata appare pertanto riconducibile, alla stregua delle stesse allegazioni da esse formulate, all’errore compiuto dal testatore quanto al presupposto costituito dalla donazione del terreno in loro favore, in linea con la fattispecie oggett o di tutela mediante l’azione di
annullabilità del testamento viziato da errore, ormai pacificamente prescritta.
Ne consegue che, alla luce di quanto sopra, la prospettazione difensiva, in ordine alla effettiva volontà di proporre l’azione di riduzione, contrasta con la tutela concretamente invocata, mediante confutazione dell’elemento presupposto costituito dalla pretesa donazione, posto a fondamento delle disposizioni testamentarie, e richiesta di accertamento della cessione a titolo oneroso del terreno ivi indicato.
Risultano conseguentemente assorbito, alla luce delle considerazioni che precedono, l’esame degli ulteriori motivi articolati nell’atto di gravame.
Ne discende la conferma della sentenza impugnata.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi dello scaglione di valore indeterminabile/complessità bassa,
esclusa la fase istruttoria che non si è tenuta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d’Appello di Firenze, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza rigettata, così provvede:
rigetta l’appello proposto e per l’effetto conferma l’impugnata sentenza;
condanna le parti appellanti, in solido tra loro, a rifondere alle appellate costituite le spese del giudizio liquidate, per ciascuna, in complessivi € 3.473,00 oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge;
raddoppio contributo unificato nei confronti delle parti appellanti ove dovuto.
Firenze, camera di consiglio del 13 gennaio 2026
Il Presidente estensore NOME COGNOME
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell’ambito strettamente processuale, è condizionata all’eliminazione di tutti i dati
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