Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 12070 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 12070 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/05/2024
SENTENZA
sul ricorso 27248-2018 proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO COGNOME, che lo rappresenta e difende, unitamente all’avvocato NOME COGNOME, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME giusta procura in calce al controricorso;
– ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 755/2017 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 27/07/2017;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona della Sostituta Procuratrice Generale, dott. NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale, e l’accoglimento del secondo e del terzo motivo del ricorso incidentale, ed assorbimento del sesto motivo del ricorso principale ed incidentale;
lette le memorie delle parti;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/04/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona della Sostituta Procuratrice Generale, dott. NOME COGNOME, che ha concluso in conformità delle conclusioni scritte;
RAGIONI IN FATTO COGNOMEA DECISIONE
NOME NOME conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno la sorella NOME al fine di sentir dichiarare aperte le successioni dei genitori COGNOME NOME, morto il 10/9/2000, e COGNOME NOME, morta il 1 ottobre 2000.
Deduceva che il patrimonio era costituito da un appezzamento di terreno con fabbricato rurale in COGNOME di Salerno alla località Casapolla, acquistato dal de cuius con atto del 19 maggio 1973, e che entrambe le successioni erano regolate dalla legge. Lamentava che nell’immobile vi erano dei beni di sua proprietà che erano stati illegittimamente asportati dalla sorella.
Quest’ultima si costituiva in giudizio ed evidenziava che la successione paterna era regolata da un testamento del 3 settembre 2001, con il quale il bene oggetto di causa le era stato
assegnato a titolo di legittima e disponibile. In via riconvenzionale chiedeva accertare la nullità della donazione in denaro ricevuta dal fratello ed in subordine la collazione del denaro donatogli, e ciò in relazione al ricavato della vendita di alcuni capannoni da parte del de cuius, della quale si faceva menzione nella scheda testamentaria.
La convenuta otteneva altresì decreto ingiuntivo nei confronti del fratello per conseguire il pagamento della quota parte delle imposte di successione dalla stessa anticipate.
Proposta opposizione e riuniti i due giudizi, il Tribunale adito con la sentenza non definitiva n. 1028/2010, dichiarava aperta la successione testamentaria paterna e quella legittima materna, dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale avanzata dall’attore in sede di conclusioni per la restituzione dei beni personali e del coniuge, rigettava le domande riconvenzionali della convenuta e rimetteva la causa in istruttoria per il prosieguo.
Espletata CTU, il Tribunale con sentenza definitiva n. 1984/2013 rigettava tutte le domande avanzate dai condividenti, osservando che era carente la certificazione ipocatastale, necessaria per comprovare la proprietà dei beni in comunione in capo alle parti; accoglieva poi l’opposizione a decreto ingiuntivo sul presupposto che unica erede del padre fosse la convenuta.
Avverso la sentenza definitiva era proposto appello ad opera di NOME NOME, cui resisteva la convenuta.
La Corte d’Appello di Salerno, con la sentenza n. 755 del 27 luglio 2017, ha disposto la divisione delle masse ereditarie dei due genitori, approvando il progetto di divisione n. 1 redatto dal CTU, ponendo a carico dell’appellata la somma di € 59.680,00 a titolo
di indennizzo per il godimento del bene; disponeva che COGNOME NOME ponesse in collazione la donazione di cui in motivazione per l’ammontare di € 172.799,00, oltre interessi, e per l’effetto condannava COGNOME NOME al pagamento in favore del fratello della somma di € 27.000,00.
Quanto al primo motivo, che era relativo alla pretesa assenza della certificazione ipocatastale, la Corte distrettuale reputava che la questione era già stata superata con una precedente ordinanza istruttoria, così che, tenuto conto della documentazione versata in atti e delle indagini del CTU, doveva reputarsi che fosse stata offerta la prova delle proprietà dei beni in comunione tra le parti, proprietà peraltro incontroversa.
Quanto al secondo motivo di appello, reputava condivisibile la tesi dell’appellante, secondo cui, quanto alla successione paterna, in successione non vi fosse un unico bene, in ragione dell’assenza di vincolo pertinenziale tra la casa ed il terreno circostante, e del fatto che NOME non fosse stata designata come erede universale, dovendosi quindi tenere conto anche dell’esistenza degli altri eredi, e cioè dell’attore e della moglie.
In relazione al terzo motivo di appello, con il quale si lamentava il mancato riconoscimento della quota di riserva sulla successione del padre, la Corte d’Appello riteneva che ‘considerato l’oggetto della domanda e l’emersione successiva del testamento, l’azione di riduzione deve considerarsi ammissibile’.
Procedendo alla divisione richiamava i progetti redatti dal CTU, ed escludeva la fondatezza delle critiche mosse dall’appellata in merito alla stima ed alla data alla quale andava riferita.
Tuttavia, osservava che, a prescindere dall’esito delle indagini bancarie, emergeva la prova di una donazione effettuata dal
padre in favore del figlio, anche in ragione del richiamo alla dazione di denaro contenuta nel testamento paterno.
In particolare, emergeva il collegamento tra la vendita di alcuni capannoni da parte del defunto e l’estinzione anticipata di un mutuo fondiario del quale era debitrice la società di cui padre e figlio erano soci.
Sebbene entrambi avessero un interesse alla sua estinzione, trattandosi di una società in nome collettivo, era però da riscontrare una donazione indiretta, in quanto avendo il padre integralmente adempiuto all’obbligazione, aveva però omesso di agire in regresso nei confronti del figlio che in tal modo aveva tratto vantaggio dall’adempimento dell’obbligazione comune.
L’appellante doveva, quindi, conferire la metà dell’importo della donazione ricevuta, così che, tenuto conto che il progetto di divisione prevedeva la liquidazione in natura della quota dell’attore, e dovendo la convenuta corrispondere l’indennizzo per il godimento esclusivo della casa e del terreno, all’attore doveva essere attribuita la somma di € 27.000,00.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso COGNOME NOME sulla base di sei motivi.
L’intimata ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale affidato a sei motivi.
Il ricorrente principale ha resistito al ricorso incidentale con controricorso.
Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte.
Il ricorrente principale ed incidentale hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza.
RAGIONI IN DIRITTO COGNOMEA DECISIONE
L’ordine logico delle questioni impone la preventiva disamina dei motivi di ricorso incidentale, in quanto idonei, ove in ipotesi reputati fondati a porre in discussione, quanto alla successione paterna, sia la possibilità di addivenire ad una divisione, sia ancor più a monte di poter riscontrare l’esistenza di una situazione di comunione tra le parti.
Il primo motivo del ricorso incidentale denuncia la violazione dell’art. 111 Cost., nonché degli artt. 112 e 132 c.p.c., ex art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c. .
Si deduce che la sentenza definitiva del Tribunale di Salerno aveva rigettato la domanda di divisione in ragione della considerazione che, non essendo stata prodotta la certificazione ipocatastale, ovvero la relazione notarile sostitutiva, non era possibile procedere alla divisione dei beni asseritamente comuni.
Il motivo di appello proposto dall’attore sul punto non aveva posto in discussione tale affermazione ma si doleva della mancata concessione della rimessione in termini.
La Corte d’appello si è limitata ad affermare la superfluità dell’esame del motivo, in quanto la questione doveva già reputarsi risolta con la precedente ordinanza istruttoria di ammissione della CTU, ma ha in tal modo formulato una motivazione meramente apparente.
A ciò deve aggiungersi che il COGNOME, pur avendo sollecitato una rimessione in termini, peraltro mai richiesta in primo grado, anche in appello aveva omesso di produrre la certificazione invece reputata necessaria dal Tribunale.
Il motivo è infondato.
Questa Corte ha ormai in più occasioni riaffermato il principio per cui (Cass. n. 10067/2020) nei giudizi di scioglimento della
comunione, la produzione dei certificati relativi alle trascrizioni e iscrizioni sull’immobile da dividere, imposta dall’art. 567 c.p.c. per la vendita del bene pignorato, non costituisce un adempimento previsto a pena di inammissibilità o improcedibilità della domanda, tenuto conto che, in tali giudizi, l’intervento dei creditori e degli aventi causa dei condividenti è consentito ai soli fini dell’opponibilità delle statuizioni adottate. Ciò vale anche nel caso in cui si debba procedere alla vendita dell’immobile comune, sebbene le informazioni richieste dal predetto articolo si debbano necessariamente acquisire a tutela del terzo acquirente, ma a tale esigenza sovraintende d’ufficio il giudice della divisione, il quale, nello svolgimento del potere di direzione delle operazioni, può ordinare alle parti la produzione della documentazione occorrente o avvalersi del professionista delegato alla vendita.
E’ stato altresì specificato che nei giudizi di scioglimento della comunione, la prova della comproprietà dei beni dividendi non è quella rigorosa richiesta in caso di azione di rivendicazione o di accertamento positivo della proprietà, atteso che la divisione, oltre a non operare alcun trasferimento di diritti dall’uno all’altro condividente, è volta a far accertare un diritto comune a tutte le parti in causa e non la proprietà dell’attore con negazione di quella dei convenuti, sicché, in caso di non contestazione sull’appartenenza dei beni, non può disconoscersi la possibilità di una prova indiziaria, né la rilevanza delle verifiche compiute dal consulente tecnico, siccome ridondanti a vantaggio della collettività dei condividenti (Cass. n. 6228/2023).
In tal senso rileva anche quanto specificato da Cass. n. 21716/2020, ove si è sottolineato che, sebbene sia auspicabile che il giudice investito della domanda di scioglimento della
comunione verifichi in limine litis l’effettiva titolarità del diritto di comproprietà in capo ai condividenti (e ciò preferibilmente mediante l’acquisizione dei titoli di provenienza, corredati anche dalla documentazione ipo-catastale, che consente di verificare se nelle more siano intervenute delle modifiche del regime proprietario rispetto alla data cui risale il titolo di provenienza), ove però le parti convenute in giudizio non contestino l’effettiva appartenenza dei beni ai soggetti evocati in giudizio, ed ove, come nella specie, dalle indagini svolte dal consulente tecnico d’ufficio non emergano dubbi o incertezze circa la titolarità dei beni comuni in capo alle stesse parti, la contestazione mossa in sede di legittimità, in assenza di una puntuale allegazione di elementi probatori che denotino l’erroneità del convincimento del giudice circa la situazione di comproprietà, sia inammissibile, in quanto formulata, anche in relazione alla pretesa violazione del principio del litisconsorzio necessario, in via del tutto ipotetica, ed in contrasto, quanto a tale ultimo profilo, al principio secondo cui colui che eccepisce il difetto di integrità del contraddittorio, è tenuto puntualmente ad individuare le altre parti necessarie che siano state illegittimamente pretermesse dalla partecipazione al giudizio (Cass. n. 19400/2019). Né vale addurre la considerazione secondo cui, in assenza della produzione dei titoli e della certificazione ipo-catastale (la cui acquisizione a cura delle parti in sede di merito risponde, è opportuno ribadirlo, a commendevoli esigenze di prudenza e di agevolazione dell’accertamento probatorio, onde prevenire il rischio che in prosieguo di giudizio possa essere riscontrata l’esistenza di altri soggetti parti necessarie del giudizio di divisione) vi sarebbe il rischio che la divisione intervenga tra parti non legittimate, con il sacrificio del
diritto di comproprietà alieno, atteso che tale sacrificio trova adeguata tutela sul piano processuale tramite il rimedio dell’opposizione di terzo, alla quale possono ricorrere il terzo pregiudicato ovvero il litisconsorte pretermesso. Ove il giudice di merito, sulla scorta dell’atteggiamento processuale di non contestazione delle parti evocate in giudizio ovvero sulla base di altri elementi di carattere probatorio, quali possono essere anche le verifiche condotte dall’ausiliario d’ufficio, si convinca della titolarità del diritto di comproprietà in capo alle parti effettivamente presenti nel giudizio di cui all’art. 784 c.p.c., al fine di far valere la violazione del principio del litisconsorzio necessario dettato dallo stesso art. 784 c.p.c., non basta, come avvenuto nella fattispecie, limitarsi ad allegare la sola circostanza della mancata acquisizione dei titoli di proprietà ovvero della documentazione ipo-catastale, ma è invece necessario addurre, con la specifica individuazione della parte pretermessa, che la divisione si è svolta senza la partecipazione di tutte le parti necessarie.
Rileva il Collegio che per effetto della proposizione del primo motivo di appello, sebbene finalizzato anche ad ottenere una rimessione in termini, era contestata la correttezza della decisione di rigetto della domanda di divisione correlata alla sola assenza della certificazione ipocatastale, e che al giudice di appello era altresì devoluta la verifica circa la correttezza dell’affermazione secondo cui non fosse stata fornita la prova della comproprietà dei beni comuni, o più precisamente, ed in ragione delle successive contestazioni mosse con gli altri motivi di ricorso incidentale in ordine alla portata effettuale della scheda testamentaria, della proprietà del bene in capo al de cuius.
Ne deriva che la Corte d’Appello era chiamata altresì a verificare se fosse stato possibile, ricavare aliunde la prova della proprietà del bene oggetto della domanda di divisione in capo a COGNOME NOME.
Il riferimento che opera la Corte d’appello alla natura incontroversa circa la consistenza dell’asse ereditario, atteso che la stessa convenuta nel costituirsi in giudizio, ed al fine del rigetto della domanda attorea, ha invocato l’efficacia del testamento, asseritamente idoneo ad istituirla erede universale ed investita della piena titolarità del bene di cui si chiedeva la divisione, consente di ritenere che fosse pacifica tra le parti la proprietà del bene in capo al defunto genitore, e che tale elemento era anche supportato dalle indagini svolte da parte dell’ausiliario d’ufficio, dovendosi quindi reputare che sia incensurabile, oltre che sufficientemente motivata, l’affermazione del giudice di appello in merito all’effettiva appartenenza del bene al comune dante causa. Il motivo deve quindi essere rigettato.
Il secondo motivo del ricorso incidentale denuncia la violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132 c.p.c., quanto all’omissione o comunque alla mera apparenza della motivazione della sentenza impugnata in relazione all’accoglimento del secondo motivo dell’appello proposto dalla controparte, in relazione alla portata del testamento del defunto padre.
Il Tribunale di Salerno con la sentenza definitiva aveva rigettato la domanda di divisione, oltre che per l’assenza della certificazione ipocatastale, anche in base al rilievo per cui il testamento olografo del 3 settembre 2000 aveva assegnato alla convenuta la casa di COGNOME a titolo di legittima e disponibile, così che, in assenza di una
domanda di riduzione, doveva reputarsi che il bene non fosse caduto in comunione.
L’appellante aveva sostenuto l’erroneità di tale affermazione rilevando, in primo luogo, che la casa non esauriva l’asse paterno in quanto la dizione contenuta nella scheda era da riferire al solo fabbricato, ma non anche al terreno, avente carattere autonomo.
In secondo luogo, doveva reputarsi che l’attribuzione della casa non aveva efficacia reale, ma intendeva solo assegnare una quota del bene in corrispondenza del valore della legittima e della disponibile, configurandosi quindi alla stregua di un assegno divisionale obbligatorio.
In terzo luogo, aveva evidenziato che la richiesta della stessa convenuta di procedere alla divisione costituiva conferma del fatto che con il testamento non fosse stata istituita unica erede.
In comparsa di risposta si era replicato a tali argomenti, osservando che la questione dell’autonomia del terreno dal fabbricato era una questione nuova sollevata per la prima volta in appello; inoltre era contrastata dal fatto che nello stesso titolo di acquisto del de cuius, si faceva riferimento ad un fondo rustico con entrostante fabbricato, a conferma della valutazione del cespite come unitario, a prescindere dalla effettiva apposizione di un vincolo pertinenziale.
Quanto al secondo argomento, si era replicato che l’attribuzione contenuta nella scheda testamentaria non poteva essere qualificata alla stregua di un assegno divisionale obbligatorio, ma costituiva una vera e propria attribuzione con efficacia reale, e ciò al fine di compensare la circostanza che, come riferito in testamento, all’attore fosse stata assegnata la somma di cui ai capannoni.
Doveva quindi reputarsi che vi fosse stata una vera e propria institutio ex certa re , ex art. 588 c.c., con esclusione dalla attribuzione dei beni relitti del figlio e della moglie.
Infine, quanto al terzo argomento, non poteva assumersi come regola interpretativa della volontà testamentaria una scelta difensiva della parte, a maggior ragione se erronea in punto di diritto.
La Corte d’appello ha accolto il secondo motivo di appello sulla base della seguente motivazione: ‘In ordine al secondo motivo di appello deve condividersi la tesi dell’appellante in relazione al fatto che non vi fosse un unico bene, causa l’assenza di vincolo pertinenziale tra casa e terreno e che la figlia NOME non fosse indicata come erede universale, dovendo essere considerati anche la moglie del de cuius ed il figlio NOME‘.
Nel motivo si lamenta che manca qualsivoglia motivazione circa l’indagine in merito alla portata effettuale del testamento e cioè se l’attribuzione della casa alla ricorrente incidentale potesse esser qualificata alla stregua di un assegno divisionale obbligatorio ex art. 733 c.c., ovvero se avesse efficacia reale.
Inoltre, si rivela apodittica l’affermazione circa l’assenza del vincolo di pertinenzialità tra la casa ed il terreno, trascurandosi quella che era stata la volontà del de cuius alla data dell’acquisto, ed essendosi attribuito rilievo al fatto che i beni avevano autonomi dati catastali, che però non preclude la possibilità in chiave interpretativa di riscontrare una assegnazione dei due beni in maniera unitaria.
Si è poi erroneamente valorizzato il fatto che l’attribuzione non fosse stata accompagnata dalla qualificazione della beneficiaria
come erede universale, trascurandosi l’assenza di una diversa assegnazione a favore degli altri chiamati alla successione.
Ritiene la Corte che il motivo sia fondato.
Il testamento oggetto di causa così disponeva: ‘Olivoto 3 settembre 2000. Io NOME COGNOME lascia la casa di NOME a mia figlia NOME come legittima e come disponibile, perché ho dato i soldi dei capannoni a NOME‘.
Così riassunto il contenuto della scheda ed i termini delle questioni poste con il motivo di appello e con le difese dell’appellata, ad avviso del Collegio la motivazione resa dal giudice di appello è ampiamente al di sotto del principio del cd. minimo costituzionale della motivazione.
La questione interpretativa sulla quale era chiamata a pronunciarsi la Corte d’Appello necessitava di una indagine plurima e caratterizzata da un incedere in maniera progressiva. In primo luogo, occorreva stabilire se la scheda testamentaria, con la volontà di assegnare un bene alla figlia a titolo di legittima e di disponibile con il contestuale richiamo a titolo di giustificazione della scelta della pregressa attribuzione di denaro al figlio, equivalesse alla volontà di istituire come erede universale la sola figlia, e con l’individuazione del bene alla medesima spettante sul presupposto che la quota di legittima spettante all’altro discendente fosse stata già soddisfatta con il detto denaro, ovvero se, nonostante il richiamo alla dazione del denaro, dovesse reputarsi sempre sussistente nella volontà testamentaria l’intento di attribuire la quota di legittima al figlio sui beni eventualmente relitti.
In tale previa indagine, sarebbe stato poi necessario chiarire se, nonostante l’autonomia dei dati catastali tra la casa ed il terreno,
fosse possibile, anche a prescindere dalla formale costituzione di un vincolo pertinenziale, riscontrare una considerazione unitaria del compendio immobiliare, avuto riguardo in particolare al fatto che il bene era stato unitariamente acquistato con una descrizione nel titolo che accomunava in maniera evidente il fabbricato ed il terreno, e ciò in applicazione della regola secondo cui (Cass. n. 25521/2023) in tema d’interpretazione del testamento, qualora dal testo dell’atto non emerga con certezza l’effettiva intenzione del testatore e la portata della disposizione, l’interprete può, in via sussidiaria, ricorrere alla valutazione di elementi estrinseci alla scheda testamentaria, seppure sempre riferibili al disponente, quali ad esempio, la sua cultura, la mentalità, il suo ambiente di vita e le sue condizioni fisiche, o come nella specie, la considerazione del bene operata dal de cuius al momento del suo acquisto.
Una volta superato tale primo passaggio interpretativo, ed ove per ipotesi reputato che l’assegnazione avesse avuto ad oggetto solo la casa, sarebbe stato necessario indagare, a fronte della menzione del solo figlio NOME, se tale circostanza denotasse la volontà del de cuius di limitare la successione ai soli due figli, o se invece potesse estendersi anche alla moglie, della quale nella scheda non si fa menzione alcuna.
Sempre in via interpretativa, ove si acceda alla tesi secondo cui l’attribuzione della casa non valga come istituzione di erede universale (in ragione della già avvenuta tacitazione con atto inter vivos della quota di legittima del figlio), la Corte d’Appello avrebbe dovuto verificare se l’espressione ‘lascia’ riferita alla casa di NOME, equivalga alla volontà di attribuire con efficacia reale il bene alla figlia o se invece manifesti il diverso intento di
individuare il bene che preferibilmente deve essere attribuito in sede di divisione alla figlia al fine di comporre la quota alla medesima attribuita a titolo di legittima e di disponibile. La Corte di merito avrebbe perciò dovuto chiarire se la disposizione si pone, nell’ambito della divisione, come assegno divisione obbligatorio ex art. 733 c.c. ovvero come una parziale divisione del testatore ex art. 734 c.c., nel senso che la quota della figlia risulta già essere stata apporzionata, spettando agli altri coeredi i beni non considerati, e ferma restando la necessità, in tale ultima evenienza, di dover reagire con l’azione di riduzione ove i beni assegnati al coerede non siano in grado di soddisfare la quota di legittima (cfr. art. 735 co. 2 c.c.).
Ancora, ove si ritenga che vi sia stata una divisione parziale del testatore, per effetto della specifica individuazione dei beni destinati a comporre la quota della ricorrente incidentale, la divisione avrebbe dovuto prevedere che la quota dell’attore venisse composta solo con il terreno, potendosi poi incrementare anche con beni immobili di diversa natura, ma solo all’esito del vittorioso esperimento dell’azione di riduzione.
Inoltre, ove si fosse optato per la diversa soluzione dell’art. 733 c.c., anche in questo caso la divisione avrebbe dovuto tendenzialmente assecondare le volontà del de cuius, con la formazione della quota di COGNOME preferibilmente con i beni per la stessa previsti, potendosi attribuire al fratello parti del fabbricato solo nel caso in cui fosse risultata impraticabile la divisione che tenesse conto della distinzione tra fabbricato e terreno.
La motivazione della sentenza impugnata risulta avere carattere meramente assertivo, connotandosi, oltre che per la sua sinteticità ed apoditticità, per l’avere del tutto eluso la risoluzione
delle questioni ermeneutiche che il motivo di appello e le difese dell’appellata ponevano. Manca qualsivoglia considerazione circa la portata effettuale del richiamo alla dazione del denaro fatta dal padre in favore del figlio, così come risulta del tutto omessa la verifica circa le conseguenze dell’omesso riferimento alla figura del coniuge, a fronte di una scheda testamentaria che faceva riferimento ai soli due figli, onde poter inferire che, malgrado il mancato riferimento alla qualità di erede universale, l’attribuzione della casa alla figlia non potesse costituire un’istituzione a tale titolo.
Assolutamente lacunosa, se non del tutto omessa, risulta la motivazione della sentenza quanto alla esegesi dell’espressione ‘lascia’ riferita alla casa, onde accertare se l’attore potesse vantare pretese sulla stessa, anche in caso di mancato esercizio dell’azione di riduzione (come ammissibile nel caso in cui si opti per la soluzione che si tratti di un assegno divisionale obbligatorio), ovvero se fosse invece necessario procedere previamente alla riduzione della disposizione immediatamente attributiva del bene.
Deve pertanto concludersi nel senso che la sentenza impugnata in relazione al motivo di ricorso in esame abbia dato alle questioni oggetto del secondo motivo di appello, ed in relazione alle implicazioni che le stesse ponevano sul piano del successivo sviluppo procedimentale, una risposta meramente apparente, ampiamente al di sotto del minimo costituzionale della motivazione come scolpito nella giurisprudenza di questa Corte (Cass. S.U. n. 8053/2014), e che pertanto se ne imponga l’accoglimento, dovendo il giudice di rinvio fornire adeguata
risposta ai punti sopra evidenziati, e sui quali non risulta esservi stata risposta da parte del giudice di appello.
Il terzo motivo di ricorso incidentale denuncia la violazione dell’art. 111 Cost. nonché degli artt. 345, 112 e 132 c.p.c., quanto all’accoglimento del terzo motivo di appello.
La sentenza definitiva del Tribunale di Salerno, al fine di sorreggere il rigetto della domanda di divisione, in aggiunta all’argomento della mancata produzione della documentazione ipocatastale, aveva anche evidenziato che dal testamento di NOME COGNOME emergeva che NOME era stata istituita unica beneficiaria del compendio relitto, il che escludeva che NOME potesse chiedere la divisione, in assenza della proposizione di una domanda di riduzione.
Tale ultima specificazione è stata oggetto di appello che ha ricevuto accoglimento nella sentenza oggi impugnata con la seguente motivazione ‘In ordine al terzo motivo, si osserva che, considerato l’oggetto della domanda e l’emersione successiva del testamento, l’azione di riduzione deve considerarsi ammissibile’.
Deduce la ricorrente incidentale che tale conclusione è evidentemente erronea in quanto prescinde completamente dalla disamina degli atti del giudizio di primo grado, poiché emergeva pacificamente che, una volta proposta l’iniziale domanda di divisione, l’attore, pur essendo venuto a conoscenza del testamento, non aveva inteso proporre una formale domanda di riduzione, onde reagire al contenuto della scheda prodotta.
In assenza di una modificazione della domanda originaria nel rispetto delle decadenze poste dal codice di rito, dovrebbe quindi reputarsi che la conclusione del giudice di appello sia evidentemente erronea, avendo ritenuto ammissibile una
domanda di riduzione in realtà proposta per la prima volta in appello, in violazione dell’art. 345 c.p.c.
Il motivo è fondato.
Va qui ribadito che l’azione di divisione ereditaria e quella di riduzione sono fra loro autonome e diverse, perché la prima presuppone la qualità di erede e l’esistenza di una comunione ereditaria che si vuole sciogliere, mentre la seconda implica la qualità di legittimario leso nella quota di riserva ed è diretta alla reintegra in essa, indipendentemente dalla divisione; ne consegue che la domanda di divisione e collazione non può ritenersi implicitamente inclusa in quella di riduzione, sicché una volta proposta la domanda di riduzione, quella di divisione e collazione, avanzate nel corso del giudizio di primo grado con le memorie ex art. 183 c.p.c., sono da ritenersi nuove e, come tali, inammissibili ove la controparte abbia sul punto rifiutato il contraddittorio (Cass. n. 18468/2020).
Analogamente, ed a contrario , è stato affermato che l’azione di divisione ereditaria e quella di riduzione sono fra loro sostanzialmente diverse, perché la prima presuppone l’esistenza di una comunione tra gli aventi diritto all’eredità che, invece, non sussiste nella seconda, ove il “de cuius” ha esaurito il suo patrimonio in favore di alcuni di tali aventi diritto, con esclusione degli altri, mediante atti di donazione o disposizioni testamentarie. Per l’effetto, sebbene la domanda di riduzione possa essere proposta in via subordinata rispetto a quella di divisione, la quale ha, rispetto alla prima, carattere pregiudiziale, non per questo è implicitamente inclusa in quest’ultima sicché, se presentata per la prima volta nel corso del giudizio di scioglimento della comunione, va considerata come domanda nuova, stante la
diversità di “petitum” e “causa petendi” (Cass. n. 9192/2017; Cass. n. 22885/2010).
E’ stato poi precisato che l’azione di riduzione e quella di divisione, pur presentando una netta differenza sostanziale, possono essere fatte valere nel medesimo processo, in quanto per evidenti ragioni di economia processuale – è consentito al legittimario di chiedere, anzitutto, la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni che assume lesive della legittima e, successivamente, nell’eventualità che la domanda di riduzione sia accolta, l’azione di divisione, estesa anche a quei beni che, a seguito dell’accoglimento dell’azione di riduzione, rientrano a far parte del patrimonio ereditario divisibile (Cass. n. 19284/2019), rilevando tale principio per l’ipotesi in cui si accerti che il testamento abbia inteso attribuire la qualità di erede universale alla sola convenuta ovvero che abbia attribuito con efficacia reale il fabbricato, ponendosi la necessità di dover integrare la quota di legittima dell’attore con la riduzione della disposizione testamentaria.
Una volta poste tali premesse, deve escludersi che la domanda di riduzione sia stata effettivamente proposta nel rispetto del regime delle preclusioni di cui al processo di primo grado.
La sentenza della Corte d’appello, oltre a richiamare in maniera apodittica l’oggetto della domanda (senza cioè chiarire a quale faccia riferimento, e precisamente se a quella originaria ovvero a quella successivamente proposta), richiama solo la successiva emersione del testamento, circostanza questa che ai sensi del testo dell’art. 183 c.p.c. applicabile ratione temporis (trattandosi di giudizio introdotto nel 2001), avrebbe permesso all’attore nella prima udienza di trattazione di proporre le domande
conseguenziali rispetto alle domande riconvenzionali ed alle eccezioni della convenuta, ma omette però la verifica in concreto circa l’effettivo rispetto del regime delle decadenze e delle preclusioni.
Nella stessa narrazione dei fatti operata dal giudice di appello, si rileva che la convenuta nel costituirsi e nel resistere alla domanda di divisione delle successioni dei due genitori, che l’attore sosteneva fossero regolate esclusivamente dalla legge, aveva prodotto il testamento olografo del quale si è fatta sopra menzione.
La lettura della sentenza non definitiva del Tribunale, che si è specificamente occupata della reazione dell’attore alla produzione del testamento, dopo avere evidenziato che costituiva domanda nuova e quindi inammissibile quella formulata in sede di conclusioni dall’attore, volta alla condanna della convenuta alla restituzione dei beni mobili dei quali si sarebbe indebitamente appropriata, ha escluso che vi fosse stata una contestazione della sua autenticità, e che pertanto non potesse prescindersi dal suo contenuto per la regolazione della successione paterna.
Manca, quindi, qualsiasi cenno alla proposizione della domanda di riduzione, come reazione al contenuto della scheda, affermazione questa che si rinviene anche nella sentenza definitiva del Tribunale (cfr. pag. 13).
Nel ricorso incidentale risulta riprodotto a pag. 27 il contenuto delle conclusioni dell’atto di citazione, dalle quali si ricava con evidenza come fosse stata proposta una domanda di divisione, senza alcun riferimento alla qualità di legittimario dell’attore.
Inoltre, non risulta che sia stata formalmente avanzata una domanda di riduzione nel corso della prima udienza di trattazione,
né risultano essere state depositate le memorie di cui all’art. 183 co. 5 c.p.c.
Nel controricorso al ricorso incidentale l’attore si limita a sostenere che l’interpretazione della domanda deve prescindere dalle espressioni utilizzate e si sostiene che la domanda di riduzione sarebbe insita in quella originaria. Trattasi però di affermazione che risulta evidentemente contrastata dal contenuto oggettivo della domanda proposta con la citazione, e mai formalmente emendata, che appare correlata alla pretesa esistenza di una successione esclusivamente legittima.
Le segnalate differenze tra domanda di divisione e di riduzione, una volta prodotta la scheda testamentaria, avrebbero invece imposto una correzione del tiro da parte della difesa dell’attore, onde adeguare la strategia difensiva al fine di conseguire l’obiettivo prefissato (cioè il conseguimento di una quota dei beni relitti), alla luce del contenuto delle volontà testamentarie, per l’ipotesi in cui le medesime si fossero rivelate lesive della quota di riserva dell’attore.
In assenza di tale adeguamento, l’accoglimento della domanda di riduzione da parte del giudice di appello si palesa evidentemente erroneo, vieppiù nella parte in cui lo stesso è stato esteso anche al riconoscimento in favore dell’attore per la parte di sua pertinenza della quota di legittima in ipotesi spettante alla madre, e ciò in assenza di un espresso richiamo alla qualità di legittimaria anche del coniuge superstite ed alla compromissione dei suoi diritti di riservataria per effetto delle disposizioni testamentarie.
Il motivo deve essere accolto, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto proposta
la domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie del de cuius ad opera dell’attore.
Il quarto motivo del ricorso incidentale denuncia la violazione degli att. 112 e 132 c.p.c. per avere la Corte d’appello ritenuto ammissibile l’azione di riduzione, provvedendo alla divisione dei beni, riunendo indebitamente le due masse ereditarie, e senza specificare le modalità con le quali l’azione di riduzione aveva inciso sulla formazione delle quote.
Il quinto motivo di ricorso incidentale denuncia la violazione degli artt. 554 e 734 c.c., in quanto, avuto riguardo alle medesime circostanze di cui al quarto motivo, sarebbe stato possibile assegnare una porzione del fabbricato all’attore, solo una volta riscontrata la lesione della quota di legittima per effetto del testamento, e previo esperimento delle necessarie operazioni di riunione fittizia, tenendo distinta la posizione della madre rispetto a quella del figlio.
I motivi sono assorbiti per effetto dell’accoglimento del terzo motivo di ricorso incidentale.
Il sesto motivo del ricorso incidentale denuncia la violazione degli artt. 554 e ss. e 726 e ss. c.c. nella parte in cui la sentenza ha provveduto alla divisione tra i germani NOME, previa indebita riunificazione delle due masse ereditarie, in assenza di un consenso delle parti a tale riunione, e soprattutto considerando in favore della defunta COGNOME NOME una quota di un quarto sull’immobile, in assenza di una formale proposizione dell’azione di riduzione.
Anche tale motivo resta assorbito per effetto dell’accoglimento del secondo e del terzo motivo del ricorso incidentale, essendo la possibilità della divisione subordinata alla decisione del giudice di
rinvio circa la corretta esegesi della scheda testamentaria e sempre tenuto conto della assenza di una domanda di riduzione.
Il primo motivo del ricorso principale denuncia la violazione dell’art. 2909 c.c. nonché dell’art. 329, co. 2, c.p.c. con riferimento al capo della sentenza d’appello che ha riconosciuto l’esistenza di una donazione indiretta in favore dell’attore, rinvenuta nel fatto che, con il ricavato della vendita di alcuni capannoni appartenenti al padre, era stato anticipatamente estinto il mutuo fondiario contratto dalla società in nome collettivo della quale erano soci sia il padre che il figlio NOME.
Al riguardo, la Corte d’Appello ha ritenuto che pur essendovi un interesse anche del genitore all’estinzione del mutuo, in quanto a sua volto socio, la donazione era da ravvisare nel fatto che, pur avendo adempiuto all’obbligo di pagamento derivante dal mutuo, aveva poi omesso di rivalersi nei confronti del figlio, a sua volta tenuto all’adempimento dell’obbligazione estinta, giusta la qualità di socio.
Assume parte ricorrente che la sorella nel costituirsi dinanzi al Tribunale, oltre ad invocare l’efficacia del testamento olografo del padre, aveva anche proposto azione di collazione e di riduzione in ragione di una donazione di denaro effettuata in vita dal padre in favore del figlio, della quale si faceva menzione anche nel testamento, e che era affetta da nullità, in quanto non munita della forma prescritta per la legge.
Si fa rilevare che il Tribunale nella sentenza non definitiva aveva integralmente rigettato le domande riconvenzionali della convenuta, che appunto afferivano alla pretesa di recuperare dal fratello quanto oggetto delle donazioni, e che tale statuizione non è stata in alcun modo interessata da appello incidentale, sicché
sul rigetto è intervenuto il giudicato, che precludeva al giudice di appello di poter riesaminare la questione.
Il secondo motivo del ricorso principale lamenta la violazione dell’art. 345 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., in relazione alla prova asseritamente offerta e prodotta in modo irrituale ed in palese violazione del contraddittorio.
Sempre in relazione all’accertamento di una donazione indiretta operato dal giudice di appello, si osserva che al CTU era stato dato incarico di effettuare anche indagini bancarie che però non avevano avuto alcun esito, come peraltro ammesso anche dalla sentenza impugnata.
Tuttavia, solo dopo il deposito della relazione la difesa della convenuta produsse una relazione tecnica, che per il suo contenuto deve ritenersi equivalente alla produzione di un nuovo documento, preclusa però in appello ex art. 345 c.p.c.
Il terzo motivo di ricorso principale lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 769 e 743 c.c., nonché dell’art. 2291 c.c. e dell’art. 2740 c.c. per avere la Corte d’Appello ravvisato una donazione indiretta nell’estinzione anticipata del mutuo fondiario del quale era debitrice la società, in contrasto con la previsione di cui all’art. 743 c.c., che esclude che costituiscano donazioni quanto conseguito per effetto di una società contratta senza frode tra il defunto ad alcuni dei suoi coeredi, se le condizioni sono state regolate con atto di data certa.
Nella specie la società preesisteva alla data dell’estinzione del mutuo e conseguentemente gli effetti derivanti dall’estinzione del debito, per effetto del pagamento operato da parte di un solo socio, trovano la loro disciplina nelle regole societarie.
In particolare, l’estinzione è da attribuire al soddisfacimento di un interesse personale del defunto COGNOME NOME, il che denota anche l’assenza dell’ animus donandi .
Il quarto motivo del ricorso principale lamenta la violazione e falsa applicazione delle regole del contraddittorio ex art. 101 c.p.c. e del diritto di difesa di cui agli artt. 3 e 24 Cost., in ragione dell’illegittima modifica della causa petendi .
Si evidenzia che la convenuta aveva individuato la donazione nella dazione di una somma di denaro da parte del de cuius in favore del figlio, donazione affetta da nullità in quanto non veicolata secondo le forme imposte dalla legge (in particolare vi sarebbe stato il trasferimento del ricavato della vendita direttamente sui conti correnti cointestati con il figlio).
La Corte d’Appello, dando seguito ad una sollecitazione della convenuta operata solo negli scritti conclusionali, ha però ravvisato una donazione indiretta operando in tal modo una illegittima modificazione dell’originaria causa petendi , ponendo a fondamento della decisione fatti mai in precedenza allegati.
I motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono fondati nei termini che seguono.
Sul punto deve innanzi tutto sottolinearsi che la donazione indiretta è caratterizzata dal fine perseguito di realizzare una liberalità – e non già dal mezzo giuridico impiegato, che può essere il più vario, nei limiti consentiti dall’ordinamento – e consiste in atti o negozi la cui combinazione produce l’effetto di un’attribuzione patrimoniale gratuita, come nel caso del pagamento di un debito altrui con rinuncia all’azione di regresso, a nulla rilevando l’esistenza di un interesse del ” solvens ” all’adempimento (Cass. n. 23260/2019), il che consente di
escludere che ricorra un’erronea applicazione delle norme in tema di riconoscimento di una liberalità non donativa.
Appare tuttavia fondata la deduzione circa l’esistenza di un giudicato interno, preclusivo del riesame in appello della questione dell’esistenza di una donazione effettuata dal padre in favore del figlio, donazione comunque correlata alla vicenda della vendita dei capannoni di proprietà del primo.
La sentenza non definitiva del Tribunale, alle pagg. 9 e ss., ha espressamente affermato che non era stata offerta la prova della donazione in relazione alla quale era stata spiegata riconvenzionale da parte della convenuta, riconvenzionale che traeva spunto dall’espressione contenuta nel testamento, con la quale si faceva cenno ai soldi dei capannoni dati al fratello.
Il Tribunale, dopo aver sottolineato la genericità dell’espressione, quanto all’indicazione dell’importo del quale era stato gratificato il fratello, ha specificamente affermato che, alla luce della individuazione della causa petendi della riconvenzionale, per come operata dalla convenuta, era stata prospettata l’esistenza di una donazione indiretta, e ciò attraverso un meccanismo che si palesava idoneo a realizzare l’arricchimento altrui, senza corrispettivo da parte del beneficiario.
La qualificazione della domanda come finalizzata all’accertamento di una donazione indiretta, in ragione del versamento sui conti cointestati di somme di denaro (che poi la Corte d’Appello ha accertato essere state impiegate per estinguere il mutuo fondiario gravante sulla società) ed il conseguente rigetto, non hanno costituito oggetto di appello incidentale da parte della convenuta che, come riferito nello stesso ricorso incidentale, si è limitata a reiterare, per l’ipotesi di accoglimento dell’appello p rincipale, la
richiesta di condanna dell’attore al rimborso pro quota delle spese sostenute per il pagamento delle imposte di successione (cfr. pag. 7).
In disparte il rilievo per cui la sentenza impugnata riferisce dell’appello promosso solo avverso la sentenza definitiva (stante anche l’assenza di un riferimento alla formulazione di riserva di gravame avverso la sentenza non definitiva), deve reputarsi che il rigetto della domanda riconvenzionale della convenuta, operato sia in relazione alla configurazione di una donazione diretta del denaro, sia in merito alla sussistenza di una donazione indiretta, non sia stato specificamente attinto da un motivo di appello incidentale, il che precludeva alla Corte distrettuale di poter ritornare sul punto, dovendosi quindi reputare definitivamente rigettata la richiesta di accertare l’esistenza di una donazione in favore del figlio da parte del padre, sia ai fini dell’azione di riduzione esperita in via riconvenzionale dalla convenuta, sia ai fini della collazione (ove a seguito di rinvio si reputi sussistere una comunione tra le parti sui beni relitti, per effetto dell’interpretazione delle volontà testamentarie).
7. Il quinto motivo del ricorso principale denuncia la violazione di legge e la falsa applicazione dei criteri valutativi in presenza dell’accoglimento della domanda di riduzione con riferimento ai beni oggetto di divisione, nella parte in cui la Corte d’Appello ha preso in esame, ai fini della stima del bene caduto in successione alla data di apertura della successione, anche le migliorie che la controparte avrebbe apportato ad un locale seminterrato realizzato però in epoca successiva all’apertura della successione, e pertanto escluso dal novero dei beni da prendere in esame ai fini della divisione.
Il motivo è evidentemente assorbito per effetto dell’accoglimento del terzo motivo del ricorso incidentale, in ragione dell’accertamento della mancata proposizione dell’azione di riduzione da parte dell’attore.
Il sesto motivo del ricorso principale lamenta la violazione e falsa applicazione dei criteri per la formazione delle quote ereditarie ex art. 718 e 727 c.c., in quanto al ricorrente sarebbe stata attribuita una quota solo in denaro, e ciò anche in ragione del riconoscimento di una donazione operata in vita dal de cuius e che è stata dedotta in collazione, individuando un obbligo di conferimento per imputazione del relativo ammontare.
Si deduce che una volta esclusa l’esistenza della donazione, anche la soluzione cui è pervenuta la Corte d’Appello è erronea, dovendo prevalere il diritto del condividente ad una quota in natura dei beni relitti.
Anche tale motivo deve reputarsi assorbito e ciò sia in ragione dei primi quattro motivi del ricorso principale, che hanno appunto escluso la possibilità di riconoscere una donazione indiretta in favore dell’attore, sia dell’accoglimento del secondo motivo del ricorso incidentale, che impone una nuova valutazione della scheda testamentaria al giudice di rinvio, che è chiamato anche a verificare se effettivamente possa reputarsi esistente una comunione tra i germani NOME
Il giudice di rinvio che si designa nella Corte d’Appello di Salerno, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
PQM
La Corte accoglie i primi quattro motivi del ricorso principale, nonché il secondo ed il terzo motivo del ricorso incidentale, nei
limiti di cui in motivazione; rigetta il primo motivo del ricorso incidentale e dichiara assorbiti i restanti motivi del ricorso principale ed incidentale;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’Appello di Salerno, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio del 23 aprile 2024