Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4078 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 4078 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso 10411-2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE – Società RAGIONE_SOCIALE, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 862/2024 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 11/03/2024 R.G.N. 790/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/12/2025 dal Consigliere AVV_NOTAIO COGNOME.
Oggetto
Restituzione di somme versate in esecuzione di sentenza poi riformata
Prescrizione Decorrenza
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 02/12/2025
CC
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 3119/2023 il Tribunale di Roma, rigettata l’eccezione di prescrizione decennale sollevata dalla convenuta NOME COGNOME, aveva parzialmente accolto la domanda proposta da RAGIONE_SOCIALE nei confronti della COGNOME ed aveva condannato quest’ultima al pagamento, in favore di detta società, della somma di € 20.090,17, oltre interessi legali, ma non del maggior danno.
Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Roma, in accoglimento dell’appello proposto dalla COGNOME contro la suddetta sentenza di primo grado e in riforma di quest’ultima, respingeva le domande proposte in primo grado da RAGIONE_SOCIALE
La Corte premetteva che, con il ricorso introduttivo del primo grado del presente giudizio, depositato il 7 novembre 2022, RAGIONE_SOCIALE, aveva esposto: a) che il Pretore di Roma, su ricorso di NOME COGNOME, con sentenza del 25 maggio 1995, aveva condannato RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore del COGNOME, della somma di £ 19.464.449, oltre interessi rivalutazione e spese da distrarsi; b) che, a seguito della notifica del precetto del 12 giugno 1995 per la comple ssiva somma di £ 38.900.000 (pari ad € 20.090,17), a titolo di capitale ed accessori, era stata corrisposta la somma di £ 29.640.000; c) che, successivamente, il COGNOME aveva notificato atto di pignoramento presso terzi per la somma residua di £ 9.260.000, effettivamente escussa presso il terzo pignorato Banca Nazionale delle Comunicazioni; d) che il Tribunale di Roma aveva dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dalla società per difetto di procura, con sentenza n.
18329/1998; e) che quest’ultima sentenza era stata cassata con rinvio da questa Corte Suprema con sent. n. 1368/2002, che riguardava esclusivamente la cennata questione processuale; f) che in sede di rinvio la Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 9101/2006, depositata il 29 ottobre 2010, in accoglimento dell’appello a suo tempo proposto dalla società, aveva respinto le domande del COGNOME; g) che essa aveva vanamente intimato la restituzione delle somme erogate nelle date del 10 marzo 2016 e del 27 maggio 2020, con diffide cui non era seguito alcun riscontro; h) che, tutto ciò premesso, nel suddetto ricorso aveva concluso, chiedendo di: – accertare e dichiarare il diritto di RAGIONE_SOCIALE alla ripetizione della somma pagata a COGNOME NOME per le causali di cui sopra e, per l’effetto, condannare COGNOME NOME, quale erede (figlia) di COGNOME NOME, alla restituzione della somma di € 20.090,17 per sorte capitale e accessori di legge, o di quella diversa somma ritenuta di giustizia, maggiorata di interessi legali dal dì della corresponsione fino al soddisfo e al danno da svalutazione monetaria ai sensi dell’art. 1224, co. 2, c.c.; i) che NOME COGNOME, nel costituirsi in primo grado, aveva eccepito in particolare l’inte rvenuta prescrizione del diritto alla restituzione, non esercitato nel termine decennale decorrente dal 21 dicembre 2006, data di lettura del dispositivo della sentenza pronunciata in sede di rinvio, nonché l’intervenuta decadenza dall’esercizio del relati vo diritto alla restituzione; inoltre, aveva chiesto in via riconvenzionale il risarcimento dei danni patiti per effetto della condotta processuale di R.F.I.; l) che il Tribunale, istruita la causa in forma documentale, aveva deciso nei sensi sopra premessi; m) il contenuto dei tre motivi d’appello formulati dalla COGNOME.
Tanto premesso, la Corte, andando in contrario avviso rispetto al primo giudice, in accoglimento del primo motivo d’appello della COGNOME, riteneva che dovesse essere dichiarata la prescrizione del diritto alla restituzione delle somme oggetto del presente giudizio in quanto tardivamente azionato da RAGIONE_SOCIALE con riforma della sentenza impugnata; il che comportava l’assorbimento del secondo motivo di gravame.
Riteneva, invece, infondata la richiesta di condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c., oggetto della terza doglianza.
Avverso tale decisione RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
Resiste l’intimata con controricorso e successiva memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia ‘Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1219 e 2943 cod. civile (Art. 360 comma 1° n. 3 c.p.c.)’. In sintesi, riportato tra l’altro quanto considerato dalla Corte territoriale circa l’atto datato 10 marzo 2016, cui era stata negata efficacia di atto interruttivo del corso della prescrizione, la ricorrente fotoriproduce il testo della racc.ta del 10 marzo 2016, deducendo che: ‘Tale lettera, ancorché indichi quale destinatario il nominativo del de cuius NOME COGNOME, è stata indirizzata alla residenza/domicilio della sig.ra NOME COGNOME (figlia ed erede di NOME COGNOME) e quindi pacificamente pervenuta nell’ambito di conoscenza di quest’ultima. E tanto integra la individuazione del soggetto tenuto all’adempimento (elemento soggettivo) e della
obbligazione restitutoria (elemento oggettivo) come espressamente dedotta nella lettera/diffida’.
1.1. Di tanto, sempre secondo la ricorrente, ‘costituisce inequivocabile conferma il contenuto della lettera del 23 marzo 2016 (doc. 8 bis fasc. di 1° grado), con la quale la sig.ra NOME COGNOME dà riscontro alla racc. ar del 10 marzo 2016 di RAGIONE_SOCIALE‘, che pure riproduce in ricorso. Sostiene, infatti che in tale lettera la COGNOME si riconosce implicitamente, ma inequivocabilmente erede, essendone la figlia, di NOME COGNOME e in quanto tale la reale e sostanziale destinataria della richiesta restitutoria di RAGIONE_SOCIALE.
Con il secondo motivo denuncia ‘Omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di controversia cioè la lettera di risposta di NOME COGNOME del 26 marzo 2016 (art. 360 n. 5 c.p.c.)’. Deduce in sintesi che del suddetto ‘documento non vi è assolutamente cenno nella motivazione della impugnata sentenza, ancorché la difesa di RAGIONE_SOCIALE, nella memoria di costituzione in appello’, ne avesse evidenziato il rilievo nei termini sostenuti attualmente nel primo motivo di ricorso per cassazione.
Con il terzo motivo denuncia ‘Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2943 e 2945 cc in relazione all’art. 2909 c.c. riguardo alla lettera/diffida del 27 maggio 2020 (art. 360 n. 3 cpc)’. Rileva che la Corte territoriale non ha altresì riconosciut o efficacia interruttivo all’atto di messa in mora del 27 maggio 2020 -pur ritenuta anche da controparte correttamente e specificamente rivolto a NOME COGNOME, perché ‘ la notifica di un atto di tal fatta è stata eseguita da RAGIONE_SOCIALEFRAGIONE_SOCIALE.
soltanto nella pacifica data del 27 maggio 2020, a termine già abbondantemente prescritto ‘.
3.1. Si duole, allora, che la Corte abbia premesso ‘ che risulta coperta da giudicato l’individuazione del momento di decorrenza del termine di prescrizione decennale alla data di pubblicazione del dispositivo della sentenza 9109/2016 (n.d.r.: rectius , 2006 nel testo a pag. 4) della stessa Corte di Appello, espressamente affermata in sentenza e non oggetto di impugnazione ad opera di R.F.I. ‘.
Deduce, infatti, essere .
3.2. Soggiunge in sintesi che era mancata un’impugnativa sul punto da parte di RAGIONE_SOCIALE perché essa, ‘rimasta completamente vittoriosa in quel giudizio, era priva comunque di interesse a chiedere una qualche riforma della sentenza che aveva accolto la sua do manda’.
3.3. Assume, infine, ‘l’erroneità della sentenza impugnata che aveva individuato il dies a quo dell’inizio del termine prescrizionale nella data di lettura del dispositivo della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 9101 e cioè il 21 dicembre 2006 anziché in quella di pubblicazione della sentenza, a quasi quattro anni di distanza, il 29 ottobr e 2010’.
Il primo motivo è inammissibile.
Giova premettere che la Corte d’appello ha rilevato ‘che la messa in mora datata 10 marzo 2016 è stata indirizzata al defunto e non già all’odierna appellante o comunque agli eredi del COGNOME‘, che era ‘deceduto il lontano 10 aprile 2008’.
Dopo altre considerazioni anche in punto di diritto (con richiami a giurisprudenza di legittimità in tema di atti interruttivi del corso della prescrizione), ha concluso essere ‘evidente come nell’atto datato 10 marzo 2016 manchi l’individuazione da parte di RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME, poi convenuta in giudizio, quale soggetto debitore da costituirsi in mora, atteso che l’atto era rivolto pacificamente ed esclusivamente a NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE soggetto, sebbene non più in vita, destinatario della volontà di costituzione in mora formulata dalla società appellata.
Ne consegue che per poter produrre effetti interruttivi della prescrizione nei riguardi di NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto o notificarle un atto di costituzione in mora rivolto specificamente nei suoi confronti, oppure notificare una messa in mora imp ersonalmente agli eredi entro il 21 dicembre 2016′.
Rileva, allora, il Collegio che la censura in esame è formulata con il mezzo di cui all’art. 360, comma primo, n. 3),
c.c., denunciandosi la violazione o la falsa applicazione esclusivamente degli artt. 1219 c.c. e 2943 c.c.
Tuttavia, come ben risulta dall’esposizione della doglianza sopra riassunta (v. in extenso pagg. 7-10 del ricorso), la ricorrente in realtà propone un proprio accertamento fattuale circa l’atto datato 10 marzo 2016.
Più in particolare, la ricorrente prospetta una propria interpretazione del contenuto e del significato da annettersi a tale atto unilaterale, in sintesi facendo leva, per un verso, sul dato che esso era stato indirizzato ‘alla residenza/domicilio’ di ‘NOMENOME (n.d.r.: rectius , NOME) ‘NOME‘, e, per altro verso, ‘sul contenuto della lettera del 23 marzo 2016’, con la quale quest’ultima aveva risposto alla lettera del legale di RAGIONE_SOCIALE, contenuto, a sua volta, da intendersi nei sensi sopra riassunti.
Dunque, per proporre ammissibilmente in questa sede di legittimità siffatte questioni interpretative, in termini di contrapposizione all’interpretazione dell’atto del 10 marzo 2016, che la Corte ha senz’altro dato, la ricorrente avrebbe dovuto denunciare a riguardo la violazione di uno o più dei canoni ermeneutici legali di cui agli artt. 1362 e segg. c.c., per il tramite dell’art. 1324 c.c. (trattandosi di atti unilaterali).
8. Parimenti inammissibile è il secondo motivo.
Secondo questa Corte, infatti, l’omesso esame di un fatto storico decisivo deve riguardare un fatto, inteso nella sua accezione storico-fenomenica, principale (ossia, costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè dedotto in funzione probatoria), la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali
e che abbia carattere decisivo. Costituisce un ‘fatto’, agli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non una ‘questione’ o un ‘punto’, ma un vero e proprio ‘fatto’, in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante; non costituiscono, viceversa, ‘fatti’, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, le argomentazioni o deduzioni difensive; gli elementi istruttori, una moltitudine di fatti e circostanze, o il ‘vario insieme dei materiali di causa’ (così, tra le altre, riassuntivamente Cass., sez. lav., 22.5.2020, n. 9483).
Ebbene, nel motivo ora in esame, è dedotto l’omesso esame, non di un fatto storico, principale o secondario, nel senso dianzi illustrato, bensì di un elemento istruttorio, di natura documentale, quale la lettera di risposta della COGNOME in data 26 marzo 2016.
10.1. Inoltre, la decisività di tale documento è sostenuta, come si è visto nell’esaminare il primo motivo, in relazione al particolare significato che, secondo la ricorrente, dovrebbe attribuirsi al contenuto di tale nota, ossia, quello di implicito, ma inequivoco riconoscimento da parte della COGNOME della propria qualità di erede del defunto padre.
Sotto altro profilo, e per completezza, occorre ricordare che, secondo altro consolidato indirizzo di questa Corte, l’art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., riformulato dall’art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134, ammette la denuncia innanzi alla Suprema Corte di un vizio attinente all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza provenga dal testo della sentenza o dagli atti
processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, con la necessaria conseguenza che è onere del ricorrente, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c., indicare il fatto storico, il dato da cui esso risulti esistente, il come e il quando esso abbia formato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività (così, ex plurimis , Cass., sez. un., 30.7.2021, n. 21973).
11.1. E, nella specie, la ricorrente non ha precisato come e quando il ‘fatto’ cui si riferisce sarebbe stato oggetto di discussione tra le parti.
E’ invece fondato, per quanto di ragione, il terzo motivo.
Come si è visto, in una parte iniziale della propria motivazione, la Corte distrettuale ha premesso ‘che risulta coperta da giudicato l’individuazione del momento di decorrenza del termine di prescrizione decennale dalla data di pubblicazione del dispositivo della sentenza n. 9101/2006 di questa Corte di appello, espressamente affermata in sentenza e non oggetto di impugnazione ad opera di RAGIONE_SOCIALE‘ (così alla pag. 4 dell’impugnata sentenza).
Nella precedente parte narrativa la Corte aveva specificato che in primo grado la COGNOME aveva eccepito ‘l’intervenuta prescrizione del diritto alla restituzione, non esercitato nel termine decennale decorrente dal 21 dicembre 2006, data di lettura del dispositivo della sentenza pronunciata in sede di rinvio’, e, poco prima, che detta ‘sentenza n. 9101/2006’, era stata ‘depositata il 29 ottobre 20210’ (n.d.r.: rectius , 2010) (v. pag. 2 della stessa sentenza).
Rileva, allora, il Collegio che i giudici di secondo grado nel passaggio motivazionale sopra trascritto indubbiamente hanno inteso riscontrare un giudicato interno, formatosi rispetto a ‘statuizione’ del primo giudice reputata non impugnata da RAGIONE_SOCIALE.
Occorre ricordare, allora, che, in tema di giudicato interno, ai fini della verifica dell’avvenuta impugnazione, o meno di una statuizione contenuta nella sentenza di primo grado la Corte di cassazione non è vincolata all’interpretazione compiuta dal giudice di appello, ma ha il potere-dovere di valutare direttamente gli atti processuali per stabilire se, rispetto alla questione su cui si sarebbe formato il giudicato, la funzione giurisdizionale si sia esaurita per effetto della mancata devoluzione della questione nel giudizio di appello (così Cass. n. 4072/2023).
Per altro verso, è stato deciso che il giudicato interno può formarsi solo su di un capo autonomo della sentenza che risolva una questione avente una propria individualità ed autonomia, così da integrare una decisione del tutto indipendente, e non sussiste nei riguardi di una mera argomentazione, ossia della semplice esposizione di un’astratta tesi giuridica, anche quando sia utile a risolvere questioni strumentali all’attribuzione del bene controverso (in tal senso, tra le altre, Cass. n. 20951/2022).
16.1. Inoltre, è stato, anche di recente, ribadito il principio, secondo cui ai fini della selezione delle questioni di fatto o di diritto suscettibili di giudicato interno si deve fare riferimento all’unità minima suscettibile di acquisire la stabilità de l giudicato, rappresentata dalla sequenza logica fatto, norma,
effetto giuridico. Ciò in quanto, ciascun elemento di tale sequenza può essere indipendentemente sottoposto ad appello, e considerando anche che l’impugnativa motivata in ordine anche ad uno solo di essi riapre per intero l’esame di tale minima statuizione , così che il giudice dell’impugnazione può riconsiderarla tanto in punto di diritto (individuando una diversa norma rappresentante il fatto o fornendone una differente esegesi), quanto in punto di fatto, attraverso una nuova valutazione degli elementi probatori acquisiti (così, tra le altre, Cass. n. 18417/2023; n. 12038/2022; n. 1066/2022).
17. Alla stregua di tali principi allora, ritiene il Collegio che, sul piano logico-giuridico, prima di controllare se RAGIONE_SOCIALE avesse interesse o meno ad impugnare la statuizione reputata coperta da giudicato interno, occorre verificare se la stessa integrasse un’unità minima suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato.
Ovviamente, inoltre, anche l’esattezza giuridica di tale statuizione di primo grado (che pure la ricorrente contesta) non potrebbe essere più indagata in questa sede di legittimità ove essa fosse effettivamente coperta da giudicato interno.
18. Si deva, quindi, considerare che nella sentenza di primo grado si legge: <Giova preliminarmente osservare che, come recentemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, 'l'affermazione … secondo cui il termine di prescrizione dell'azione restitut oria decorre necessariamente dal passaggio in giudicato della sentenza di appello può ritenersi accettabile soltanto in riferimento ai giudizi instaurati in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n. 353 del 1990, ai quali si applica il testo ori ginario dell'art. 336, secondo comma, cod.
proc. civ., non risultando invece condivisibile con riguardo a quelli instaurati dopo la riforma, per i quali occorre distinguere a seconda che nel giudizio di appello sia stata o meno proposta la domanda di restituzione' (Cass. Ordinanza 04 ottobre 2022, n. 28778).
Pertanto, nel caso di specie, risultando il giudizio riassunto davanti alla RAGIONE_SOCIALE Roma nel 2002, il termine decennale per la ripetizione dell'indebito decorre dalla lettura del dispositivo ovverosia dal 21.12.2006.
Ciò posto, la società ha dedotto e provato di aver interrotto il decorso della prescrizione con raccomandata del 10.3.2016 (cfr. doc. 8 fasc. società ricorrente) e con raccomandata del 27.5.2020 (cfr. doc. 9 fasc. società ricorrente).
Pertanto, non può essere accolta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente' (così tra la pag. 2 e la pag. 3 della sent. n. 3119/2023 del Tribunale di Roma).
19. Ritiene, allora, il Collegio che l'affermazione del primo giudice che la Corte di merito ha creduto coperta da giudicato (interno), e cioè la sola 'individuazione del momento di decorrenza del termine di prescrizione decennale dalla data di pubblicazione del dispositivo della sentenza n. 9101/2006 di questa Corte di appello, espressamente affermata in sentenza', non integri di per sé un'unità minima decisionale suscettibile di passare in giudicato.
19.1. Invero, detta affermazione, che senz'altro si riscontra nella sentenza di primo grado, non costituisce -è vero – un obiter dictum , né una mera 'puntualizzazione fatta dal
giudicante per completezza argomentativa', come pure sostiene la ricorrente.
Costituisce, piuttosto, un ben preciso passaggio motivazionale, che il primo giudice aveva svolto quale seguito al richiamo di Cass. n. 28778/2022.
Più precisamente, il fatto processuale che è stato individuato dal Tribunale, ossia, la lettura del dispositivo della pregressa sentenza della Corte d'appello in data 21.12.2006, è stato considerato anche (implicitamente, ma chiaramente) in rapporto ad una norma, vale a dire, quella di cui all'art. 2935 c.c. in tema appunto di 'Decorrenza della prescrizione'.
19.2. E, tuttavia, da detta individuazione, come tale, del dies a quo del termine decennale di prescrizione del diritto alla ripetizione d'indebito, il Tribunale non aveva ancora fatto discendere alcun effetto giuridico rilevante.
Del resto, la statuizione (ulteriore rispetto alla mera individuazione del dì di decorrenza) di rigetto dell'eccezione della prescrizione opposta dalla COGNOME era piuttosto dipesa dall'avere il Tribunale annesso valore d'interruzione del corso della prescrizione, prima, alla racc.ta del 10.3.2016 e, poi, a quella del 27.5.2020.
E nota il Collegio che in questa chiave, rispetto a ricorso introduttivo di R.F.I. depositato il 7.11.2022 (e successivamente notificato) quegli atti avrebbero assunto la medesima rilevanza anche se il Tribunale avesse individuato quale giorno di decorrenza la data del 29.10.2010, in cui, come non aveva mancato di riferire il Tribunale (cfr. narrativa a pag. 2), era stata 'depositata' quella sentenza. Difatti, se non vi fossero state
quelle note, per il Tribunale aventi natura di atti interruttivi 'intermedi' del corso della prescrizione decennale, questa sarebbe comunque maturata il 29.10.2020, e quindi ben prima dell'introduzione del nuovo giudizio.
Insomma, nell'ambito del ragionamento decisorio del Tribunale sul punto gli effetti giuridici di rilievo erano derivati dalla qualificazione come utili atti interruttivi del corso della prescrizione data alle due note suddette, il che aveva condotto al rig etto dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta COGNOMECOGNOME
E ovviamente la parte che aveva interesse ad impugnare tale statuizione, che, questa sì, costituiva un capo autonomo e risolutivo della sentenza di primo grado, era solo e soltanto la COGNOME, in quanto soccombente in prime cure, per l'appunto in punto di prescrizione esclusa dal Tribunale; il che la stessa ha appunto fatto.
19.3. Per contro, ovviamente RAGIONE_SOCIALE, in quanto vittoriosa in primo grado sullo stesso tema della prescrizione, non era munita del benché minimo interesse ad impugnare neanche in via incidentale l'affermazione 'intermedia' del Tribunale circa la decorrenza della prescrizione dal 21.12.2006, che peraltro, come tale, era per la stessa più favorevole, in quanto di molto anteriore a quella della pubblicazione della sentenza resa in sede di rinvio, avvenuta, secondo quanto già rilevato, solo il 29.10.2010 (per motivi che qui non rilevano).
Ma soprattutto va ribadito che il dies a quo del termine prescrizionale non costituisce un elemento minimo della fattispecie cu cui possa radicarsi un giudicato, giacché il giudicato, destinato a formarsi su un'unità minima di decisione
che ricollega a un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto, investe la statuizione che dichiara prescritto un diritto e non le mere affermazioni, inidonee a costituire una decisione autonoma, sui singoli elementi della fattispecie estintiva, come la decorrenza del dies a quo (così nella motivazione, di recente, Cass., sez. lav., 9.9.2024, n. 24119, ed ivi il richiamo a precedente conforme).
Così chiarita l'erroneità del riscontro del giudicato interno, affermato dalla Corte di merito, si deve adesso affrontare la questione di quale fosse il dies a quo conforme a legge da cui far decorrere la prescrizione nella specie; tema, questo, su cui pure si sofferma il terzo motivo di ricorso dove si sostiene che doveva farsi capo alla data di pubblicazione della sentenza della Corte d'appello resa in sede di rin vio, avvenuta il 29.10.2010 (v. pag. 13 del ricorso per cassazione).
Ebbene, di recente, questa Corte in Cass., sez. lav. sent. 11.12.2024, n. 31864, nell'affrontare funditus le relative problematiche, peraltro in relazione a caso analogo a quello che ci occupa (in cui era parte proprio R.F.I.), ha osservato quanto segue:
' 10. E' necessario prendere le mosse dall'art. 336, secondo comma, c.p.c., che regola l'effetto espansivo esterno della sentenza di riforma o di cassazione, e tenere conto delle modifiche apportate a tale disposizione. Nel testo originario, la norma prevedeva che la riforma estendesse i propri effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti solo dal momento del suo passaggio in giudicato. In base a tale previsione, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato, anche in epoca recente, che il diritto alla restituzione delle somme
pagate in esecuzione di una sentenza di condanna successivamente riformata, soggiace, ai sensi degli artt. 2033 e 2946 c.c., al termine di prescrizione decennale, che inizia a decorrere dal giorno in cui è divenuto definitivo, con la riforma della predetta sentenza, l'accertamento dell'indebito (cfr. Cass., Sez. Un., n, 5186 del 1991; Cass. n. 13635 del 2001; n. 3706 del 2018; n. 7088 del 2022).
11. La legge 353 del 1990 (art. 48) ha modificato l'art. 336, secondo comma, c.p.c., sopprimendo il riferimento al passaggio in giudicato; lo scopo di tale modifica -come ormai pacificamente ritenuto in dottrina, era proprio quello di anticipare l'effetto espansivo esterno all'emissione della sentenza di riforma o di cassazione, determinando ipso iure ipso facto la caducazione dei provvedimenti e degli atti dalla stessa dipendenti, ivi compresi quelli di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, divenuti ormai privi di titolo giustificativo, con la conseguenza dell'insorgenza dell'obbligo di restituire le somma pagate o di ripristinare la situazione preesistente (cfr. Cass. n. 16170 del 2001; n. 26171 del 2006; n. 10124 del 2009).
Sulla base di tali premesse si è affermato che il termine di prescrizione dell'azione restitutoria comincia a decorrere, ai sensi dell'art. 2935 c.c., dalla data di pubblicazione della sentenza di riforma (o di cassazione), precisandosi tuttavia che, ove in sede di impugnazione sia stata proposta la domanda restitutoria, la prescrizione sia stata proposta la domanda restitutoria, la prescrizione resta interrotta con effetti permanenti fino al momento del passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado, ai sensi degli artt. 2943, secondo comma, e 2945, secondo comma, c.c. Affinché si produca
l'effetto interruttivo è necessario che la richiesta di restituzione sia espressamente formulata nell'atto di appello o nel corso del giudizio; l'effetto interruttivo non opera infatti automaticamente, dal momento che il diritto alla restituzione non ha alcuna correlazione con lo specifico rapporto controverso ma trova la propria fonte in un fatto nascente dal processo, e cioè nell'avvenuta esecuzione di un titolo giudiziale poi riformato, che potrebbe del tutto mancare o comunque sopravvenire al momento de ll'impugnazione, con la conseguenza che tale fatto dev'essere autonomamente portato alla cognizione del giudice di appello (cfr. Cass. n. 27131 del 2018; n. 7088 del 2022 cit.).
13 . Poste tali precisazioni, l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui il termine di prescrizione dell'azione restitutoria decorrerebbe necessariamente dal passaggio in giudicato della sentenza di appello, può ritenersi accettabile soltanto in riferimento ai giudizi instaurati in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n. 353 del 1990, ai quali si applica il testo originario dell'art. 336, secondo comma, c.p.c., ma non risulta più attuale né condivisibile per i giudizi cui va applicato -appunto, ratione temporis -il nuovo testo del citato articolo: per questi ultimi occorre distinguere a seconda che nel giudizio di appello, sia stata o meno proposta la domanda di restituzione '.
21.2. Richiamati tali principi di diritto (già presenti nella giurisprudenza di questa Corte: cfr., ad es., Cass. n. 28778/2022, pure relativa a fattispecie analoga a quella che ci occupa, e n. 35047/2022), la sent. n. 31864/2024 ha anche attentamente ripercorso la (invero travagliata) vicenda della disciplina transitoria che ha riguardato la cit. riforma di cui alla
legge n. 353 del 1990 (v. in extenso § 14., 15. e 16. della motivazione).
Per giungere alla conclusione che 'ai giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 continuano ad applicarsi le disposizioni anteriormente vigenti, fatta eccezione per una serie di norme, tra cui l'art. 336, secondo comma, c.p.c. che, nel testo modificato, si applicano, oltre che ai giudizi iniziati dopo il 1° gennaio 1993, anche a quelli pendenti a tale data'.
Condividendosi anche questi ultimi rilievi, deve allora essere considerato che, come nel caso esaminato in Cass. n. 31864/2024, l'originario procedimento (poi definito con la sentenza resa in sede di rinvio pubblicata il 29.10.2010) era stato instaurato da COGNOME NOME nel 1994, sicché la 'riforma' pronunciata in sede di rinvio era assoggettata alla disciplina dettata dal nuovo testo dell'art. 336, comma secondo, c.p.c.
Inoltre, dalle sentenze di primo e secondo grado dell'attuale giudizio emerge che nel giudizio, per così dire, presupposto la dante causa di RAGIONE_SOCIALE non avesse avanzato alcuna domanda di restituzione di somme versate per eseguire la sentenza pretorile di primo grado, né che la sentenza resa in sede di rinvio avesse disposto a riguardo (in ipotesi, ex officio ).
Una tale domanda -come è pacifico anche tra le parti – è stata spiegata esclusivamente nel presente giudizio intrapreso ormai da RAGIONE_SOCIALE nei confronti dell'attuale controricorrente.
Tutto ciò considerato, in base ai precedenti fin qui richiamati, nella specie occorre far capo quale dies a quo di decorrenza del termine decennale di prescrizione alla data di
pubblicazione della sentenza resa in sede di rinvio, ossia, alla data del 29.10.2010.
Errato, invero, sarebbe riferirsi alla data (del 21.12.2006) della mera lettura del solo dispositivo di quella sentenza, perché non si trattava appunto di pubblicazione dell'intero provvedimento, completo della sua motivazione.
Alla stregua di tutte le superiori considerazioni, dichiarati inammissibili il primo e il secondo motivo di ricorso, in accoglimento nei termini di cui in motivazione del terzo motivo la sentenza impugnata dev'essere cassata con rinvio alla medesima Corte territoriale la quale, in differente composizione, oltre a regolare le spese processuali anche del giudizio di cassazione, dovrà riesaminare la fattispecie, escludendo la formazione di un giudicato interno circa la decorrenza del termine di prescrizione dal 21.12.2006, e facendo capo a riguardo alla data del 29.10.2010, in cui fu pubblicata la sentenza della stessa Corte d'appello di Roma, resa in sede di rinvio, n. 9101/2006.
Rimangono assorbite le ulteriori questioni sottoposte al giudice d'appello e non esaminate, in esse compresa l'eccezione di difetto di legitimatio ad causam , che potranno essere riproposte nel giudizio di rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie nei termini di cui in motivazione il terzo motivo di ricorso, dichiarati inammissibili gli altri due motivi. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, cui
demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 02.12.2025.
La Presidente NOME COGNOME