Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5320 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5320 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 16236-2019 proposto da:
COGNOME NOME, difeso dapprima dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME per procura in calce al ricorso e poi anche dall ‘ Avvocato NOME COGNOME per procura in atti;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, difesa dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
nonché
NOME COGNOME, difeso dall ‘ AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
e
RAGIONE_SOCIALE, difesa dagli Avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME per procura in calce al controricorso;
RAGIONE_SOCIALE;
– intimata – avverso la SENTENZA N. 1829/2019 della CORTE D ‘ APPELLO di ROMA, depositata il 14/3/2019;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 12/2/2026;
FATTI DI CAUSA
1.1. La RAGIONE_SOCIALE in liquidazione coatta amministrativa, aperta con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 21/7/1997, dopo aver premesso che: il Ministero aveva nominato quali commissari liquidatori NOME COGNOME ed NOME COGNOME nonché, dal 7/3/2005, NOME COGNOME; – lo stesso Ministero aveva revocato i primi due liquidatori dal loro incarico a decorrere dal 9/7/2009, nominando nel contempo il COGNOME, che si era dimesso il 16/4/2009, quale unico liquidatore; ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Roma, NOME COGNOME e NOME COGNOME, chiedendo , ‘ per mezzo del suo rappresentante liquidatore NOME COGNOME ‘, la condanna degli stessi al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, della somma corrispondente, tra l ‘ altro, alle uscite non dichiarate e alle uscite non giustificate né documentate.
1.2. NOME COGNOME è rimasto contumace.
1.3. NOME COGNOME ha resistito alle domande proposte, deducendo, tra l ‘ altro, che era stato NOME COGNOME, a sua insaputa, a distrarre le somme di pertinenza della procedura e che a suo carico poteva configurarsi solo un difetto di vigilanza, al pari, peraltro, dello stesso COGNOME ed ha, quindi, chiesto di essere autorizzato a chiamare in giudizio quest ‘ ultimo nonché la RAGIONE_SOCIALE, per essere garantito in ragione della polizza assicurativa stipulata con la stessa.
– controricorrente –
1.4. NOME COGNOME, dal suo canto, ha eccepito l ‘ inammissibilità e l ‘ improcedibilità delle domande proposte nei suoi confronti, chiedendo, a sua volta, di essere autorizzato a chiamare in giudizio la RAGIONE_SOCIALE in forza della polizza assicurativa stipulata con tale compagnia.
1.5. La RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE si sono costituite in giudizio resistendo alle domande proposte.
1.6. Il tribunale, espletata l ‘ istruttoria necessaria anche a mezzo di una consulenza tecnica d ‘ ufficio, con sentenza del 15/6/2016, ha, per quanto ancora rileva, dichiarato l ‘ inammissibilità delle domande svolte dal COGNOME nei confronti del COGNOME e, in parziale accoglimento della domanda proposta dall ‘ RAGIONE_SOCIALE, condannato i convenuti NOME COGNOME e NOME COGNOME, in solido, al risarcimento del danno nella misura di €. 4.069.059,92, oltre rivalutazione monetaria.
1.7. Il tribunale, in particolare, ha ritenuto che: – il disordine contabile e l ‘ omessa o irregolare tenuta dei registri della procedura, con la conseguente impossibilità di ricostruire i pagamenti effettuati e la giustificazione causale degli stessi, non potevano andare a beneficio del commissario liquidatore gravato dagli obblighi inadempiuti; -la natura contrattuale della responsabilità gravante sul commissario liquidatore comporta, infatti, una ripartizione dell ‘ onere probatorio secondo la quale la parte istante deve allegare e provare le condotte di inadempimento, il pregiudizio sofferto e il nesso di causalità, mentre, a norma dell ‘ art. 1218 c.c., la colpa si presume, sicché grava sul convenuto l ‘ onere di provare la non imputabilità degli eventi lesivi.
1.8. Il tribunale, quindi, ha accertato, a mezzo di consulenza tecnica d ‘ ufficio, in quale misura tali inadempienze avevano cagionato un pregiudizio al patrimonio della procedura
e alla massa dei suoi creditori, individuando ‘ rilevanti uscite di somme di pertinenza della procedura del tutto prive di giustificazione ‘ ed evidenziando, ‘ sulla base delle esaustive ed attente verifiche effettuate dal perito anche presso istituti bancari ‘, che ‘ la contabilità ed i registri della procedura non erano stati tenuti correttamente ‘ e che ‘ erano comunque incompleti al punto tale da generare il disordine contabile addebitabile ai due convenuti ‘ COGNOME e COGNOME.
1.9. Il tribunale, poi, richiamando l ‘ allegato contabile redatto dal perito, ha individuato l ‘ ammontare complessivo delle ‘ operazioni bancarie passive prive di giustificazione documentale e non riscontrabili nel registro giornale della procedura ‘, per la somma complessiva ‘ per Euro 4.077,650 circa ‘, di cui €. 2.536.456 a beneficio di NOME COGNOME.
1.10. Il tribunale, dunque, accertata la responsabilità dell ‘ COGNOME per essersi ‘ appropriato ‘ di tali somme e per aver comunque ‘ drenato risorse con prelievi non giustificati ‘, ha ritenuto la sussistenza di una responsabilità concorrente, per l ‘intero ammontare dei ‘ prelievi non giustificati ‘, anche in capo al COGNOME ‘ per aver omesso ogni controllo, per aver violato gli obblighi di custodia e di corretta gestione delle risorse acquisite nell ‘ interesse della massa e per aver personalmente e direttamente emesso assegni e sottoscritto distinte per le operazioni di prelievo non giustificate, ivi comprese quelle relative a somme oggetto di appropriazione indebita dell ‘ COGNOME ‘, omettendo, peraltro, ogni iniziativa a tutela della procedura pur se nella ‘ piena consapevolezza delle distrazioni operate dall ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘.
2.1. NOME COGNOME ha proposto appello avverso tale sentenza.
2.2. Hanno resistito la RAGIONE_SOCIALE in liquidazione coatta amministrativa, NOME COGNOME nonché la RAGIONE_SOCIALE e l ‘ RAGIONE_SOCIALE
2.3. La corte distrettuale, dopo aver dato atto del deposito di memoria non autorizzata del 8/3/2019, ha, con la sentenza in epigrafe, rigettato l ‘ appello.
2.4. La corte, in particolare, dopo aver evidenziato che, alla luce degli elementi probatori acquisiti in giudizio, ‘ il COGNOME, sin dalla sua nomina, ha avuto un comportamento fattivo e di tutela degli interessi della RAGIONE_SOCIALE, chiedendo ai due liquidatori COGNOME e COGNOME (facenti parte del medesimo collegio) conto delle operazioni in entrata ed in uscita, senza ricevere alcuna collaborazione da parte di costoro tanto da dover giungere alle dimissioni, sicchè non si può parlare in alcun modo di co-responsabilità ‘ , ha, per quanto ancora importa, esaminato il quarto motivo di gravame, con cui l ‘ appellante aveva lamentato che il consulente tecnico d ‘ ufficio aveva considerato ingiustificati i pagamenti per i quali non aveva trovato ‘ indicazioni di documenti circa la destinazione delle somme ‘ a causa della colpevole inerzia della società RAGIONE_SOCIALE, e che la sentenza appellata, avendo recepito tale conclusione, aveva, di conseguenza, violato i principi dell ‘ onere della prova previsti dall ‘ art. 2697 c.c.: e l ‘ ha ritenuto infondato.
2.5. La corte, sul punto, dopo aver evidenziato che: l ‘ appellante non aveva affrontato in alcun modo alcuni ‘ determinanti passaggi motivazionali ‘ del tribunale, ‘ che ha qualificato il rapporto con la RAGIONE_SOCIALE in liquidazione quale mandato e, dunque, ha riconosciuto natura contrattuale alla responsabilità del liquidatore ‘; – il tribunale, infatti, aveva ricondotto nel ‘ rapporto contrattuale del mandato il vincolo giuridico instaurato tra il liquidatore COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE, affermando che se quest ‘ ultima aveva l ‘ onere di
allegare e provare le condotte illecite/inadempienti del liquidatore, il danno conseguito ed il nesso di causalità, era onere del liquidatore allegare e dimostrare la non imputabilita al medesimo del detto inadempimento ‘; ha, in sostanza, ritenuto, che la RAGIONE_SOCIALE, come era emerso dai ‘ corposi e complessi accertamenti ‘ svolti dal perito del tribunale, ‘ ha visto sottrarre dalle casse della procedura (e quindi in danno della massa dei creditori) rilevantissimi importi di denaro rispetto ai quali è stata accertata la carenza di registrazione (quindi i prelievi non erano percepibili) o la carenza di giustificazione (i prelievi erano percepibili ma non vi era nesso tra gli stessi e le necessità della procedura) ‘ ; – l ‘ appellante non può, dunque, affermare ‘ che era onere del COGNOME cercare e raccogliere la documentazione che giustificasse tali prelievi e sottrazione di denaro ‘; – il ‘ disordine contabile ‘, infatti, come già rilevato dal tribunale, ha impedito anche allo stesso consulente tecnico d ‘ufficio ‘ di ricostruire con facilità la situazione economica della società, finanche per l ‘ individuazione dei conti correnti bancari alla stessa riferibili ‘; – non può, di conseguenza, imputarsi all ‘attore ‘ il fatto che le banche, dopo il decennio, non hanno più a disposizione la documentazione ‘; -il criterio logico e matematico utilizzato dal consulente tecnico e recepito dal tribunale è, dunque, del tutto condivisibile, posto che le ‘ operazioni non registrate o prive di giustificazione, comportanti una riduzione delle risorse economiche della procedura (e quindi delle disponibilità finanziarie in favore della massa dei creditori), hanno provocato un danno economico per la RAGIONE_SOCIALE del quale sono responsabili NOME e COGNOME ‘; -‘ il primo, peraltro, è stato anche il beneficiario diretto di una buona parte delle somme sottratte alla procedura ‘, ‘ mentre il secondo è risultato – quanto meno – complice con comportamenti sia omissivi sia commissivi ‘.
2.6. La corte, quindi, ha esaminato il sesto motivo di gravame, inerente il ‘ disconoscimento ‘ da parte del COGNOME ‘ espresso in modo complessivo per la miriade di documenti utilizzati dal CTU ‘ , ritenendolo parimenti infondato sul rilievo che l ‘ appellante non aveva considerato che: – il tribunale, oltre alla ‘ genericità del disconoscimento ‘ , aveva argomentato evidenziando che, in realtà, i due liquidatori operavano in piena consapevolezza di quanto sia l ‘ uno sia l ‘ altro facevano; – in particolare , ‘ il COGNOME ha consapevolmente consentito all ‘ COGNOME di utilizzare la propria firma per effettuare operazioni di sottrazione di denaro a vantaggio proprio, di terzi e comunque in danno della RAGIONE_SOCIALE ‘; -‘ tale consapevolezza e tale comportamento commissivo ‘ ( e cioè ‘ affermare la veridicità della firma pur essendo consapevole della falsificazione da parte dell ‘ COGNOME così provocando la sottrazione di denaro per finalità estranee agli interessi della società rappresentata ‘ ) hanno ‘ condivisibilmen te’ indotto il tribunale ‘ a ritenere sussistente l ‘ elemento psicologico del dolo e non solo della colpa peraltro grave in capo al COGNOME il quale era a conoscenza degli artifici posti in essere dall ‘ COGNOME, rispetto ai quali non solo ha omesso di impedirli, ma ne è stato compartecipe ‘ .
2.7. La corte d ‘ appello, quindi, ha esaminato il settimo motivo di gravame, con il quale il COGNOME aveva denunciato che il consulente tecnico d ‘ ufficio non aveva verificato il rapporto di causalità tra le imputazioni e il danno lamentato: e l ‘ ha rigettato.
2.8. La corte, sul punto, ha ritenuto che: – in ragione della ricordata distribuzione dell ‘ onere probatorio, era onere dell ‘appellante ‘ fornire allegazioni e riscontri probatori in ordine alle proprie doglianze ‘; – il COGNOME, del resto, non ha contestato in alcun modo che le somme individuate dal consulente tecnico d ‘ ufficio ‘ sono state sottratte dalle casse della procedura ‘ né, tanto meno, che tali ‘ prelievi non sono stati registrati o non
hanno pezze d ‘ appoggio dalle quali comprendere la riconducibilità di tali esborsi alle necessità della procedura stessa ‘; – l ‘ appellante, di conseguenza, non può avvalersi del ‘ disordine contabile ‘ , del quale è corresponsabile, per affermare che non vi è prova di tale nesso; – piuttosto, ai sensi dell ‘ art. 1218 c.c., avrebbe dovuto ‘ allegare e dimostrare ‘ che il danno verificatosi a carico della RAGIONE_SOCIALE non era a lui imputabile; -‘ l ‘ imputabilità dei danni economici subiti dalla società … RAGIONE_SOCIALE (unitamente all ‘ RAGIONE_SOCIALE) è ‘, invece , ‘ provata in maniera scientifica, anche alla luce delle stesse affermazioni dell ‘ appellante che era pienamente consapevole dell ‘ operato dell ‘ RAGIONE_SOCIALE … ‘ ; -‘ l ‘ aver cosi concorso – al pari dell ‘ RAGIONE_SOCIALE – alla produzione del danno giustifica ‘, pertanto, ‘ la condanna del COGNOME al risarcimento in favore della RAGIONE_SOCIALE in misura pari all ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ ; -‘ il fatto dannoso resta unico anche se è derivato da più azioni o omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, e anche diversi, sempre che le singole azioni o omissioni, legate da un vincolo di interdipendenza, abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione dell ‘ intero danno ‘; – nel caso in esame, infatti, ‘ la pluralità di azioni od omissioni poste in essere da più soggetti (COGNOME e COGNOME) integrano un unico fatto dannoso … ‘.
2.9. La corte, infine, ha ritenuto che: -‘ tutti i documenti … prodotti dal COGNOME con la … memoria non autorizzata sono inammissibili perché tardivamente prodotti (oltre che irrilevanti …), non avendo il COGNOME fornito alcuna prova circa i presupposti per una sua rimessione in termini ‘; -‘ d ‘ altro canto, durante le operazioni peritali egli ha partecipato in contraddittorio e non risulta in alcun modo che si fosse attivato – anche presso le banche – e di non aver potuto avere accesso a detti documenti ‘; -l ‘ a ppellante, pertanto, ‘ non ha affatto provato … la impossibilità di muovere tali iniziative prima o durante il
procedimento di primo grado dal quale è scaturita la sentenza gravata ‘.
3.1. NOME COGNOME, con ricorso notificato il 17/5/2019, ha chiesto, per quattro motivi, la cassazione della sentenza della corte d ‘ appello, documentandone la notificazione in data 21/3/2019.
3.2. Hanno resistito, con distinti controricorsi, la RAGIONE_SOCIALE in liquidazione coatta amministrativa, NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE
3.3. La RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
3.4. Il ricorrente, la RAGIONE_SOCIALE in liquidazione coatta amministrativa e la RAGIONE_SOCIALE hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4.1. Le deduzioni contenute nella memoria depositata dal ricorrente, che non siano volte a chiarire e illustrare i motivi di impugnazione che siano già stati ritualmente (e cioè in maniera completa, compiuta e definitiva) enunciati nell ‘ atto introduttivo del giudizio di legittimità, sono inammissibili.
4.2. La memoria depositata a norma dell ‘ art. 378 c.p.c., infatti, al pari di quella prevista dall ‘ art. 380bis , comma 1°, c.p.c., non può, infatti, integrare i motivi del ricorso per cassazione, con il quale si esaurisce il relativo diritto di impugnazione (cfr. Cass. n. 26670 del 2014; Cass. n. 26362 del 2016; Cass. n. 8949 del 2023).
4.3. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione dell ‘ art. 199 l.fall., in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d ‘ appello ha ritenuto che l ‘ azione di responsabilità, ivi disciplinata, era stata validamente proposta nei suoi confronti, omettendo, tuttavia, di considerare che: – l ‘ art. 199 l.fall. riserva la legittimazione a proporre l ‘ azione di responsabilità nei
confronti del commissario revocato esclusivamente al ‘ nuovo ‘ liquidatore; – la norma, nel circoscrivere e limitare il novero dei soggetti che possono farsi promotori di tale iniziativa giudiziale, impone, in tal modo, che eventuali violazioni dei doveri d ‘ ufficio gravanti sui commissari liquidatori possano essere fatte valere, tramite esperimento dell ‘ azione di responsabilità, esclusivamente da un soggetto che, in quanto ‘ nuovo ‘, è certamente estraneo alle condotte contestate; – nel caso in esame, invece, l ‘ azione è stata promossa da NOME COGNOME e, dunque, non dal nuovo liquidatore, come richiesto dall ‘ art. 199 l.fall., ma da un soggetto che, al pari dei due commissari revocati, aveva rivestito, nel periodo oggetto di contestazione, la carica di componente del collegio dei liquidatori; – il COGNOME, infatti, dopo la revoca degli altri due commissari, è stato confermato quale unico commissario liquidatore, proseguendo, in tale veste, le relative funzioni, che ha, dunque, svolto, senza soluzione di continuità, sin dalla sua nomina in data 7/3/2005, ed è, pertanto, privo della quali fica di ‘ nuovo ‘ liquidatore che la norma pretende; – il Ministero non poteva, dunque, autorizzare il COGNOME a proporre l ‘ azione di responsabilità nei confronti dei commissari liquidatori revocati, con la conseguenza che il decreto autorizzativo è palesemente illegittimo per violazione di legge; – il tribunale, pertanto, avvedutosi della sua illegittimità, avrebbe dovuto, al pari della corte d ‘ appello, disapplicarlo e, per l ‘ effetto, dichiarare l ‘ azione improcedibile per carenza di legittimazione attiva dell ‘ attore.
4.4. Il motivo è inammissibile. La sentenza impugnata, infatti, non tratta in alcun modo la questione della ‘ novità ‘ (o meno) della carica di commissario liquidatore ricoperta da NOME COGNOME a fini della legittimazione dello stesso alla proposizione dell ‘ azione di responsabilità prevista dall ‘ art. 199 l.fall. nei confronti dei convenuti quali commissari liquidatori già
componenti insieme al primo del collegio dei liquidatori e poi cessati dalla carica in conseguenza della revoca disposta dall ‘ autorità amministrativa.
4.5. Il ricorrente, dal suo canto, pur a fronte di tale lacuna, non ha adempiuto all ‘ onere, che grava sullo stesso a pena d ‘ inammissibilità della censura, non solo di allegare l ‘ avvenuta deduzione della questione non trattata innanzi al giudice di merito, ma anche, in virtù del principio di specificità dei motivi del ricorso in cassazione, di indicare in quale specifico atto del grado precedente ciò sia avvenuto onde dar modo a questa Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione.
4.6. I motivi del ricorso per cassazione possono, infatti, investire solo le questioni che abbiano formato oggetto del thema decidendum del giudizio di secondo grado, non potendo, per contro, riguardare nuove questioni di diritto (anche se rilevabili d ‘ ufficio) se le stesse, come quella esposta, postulano accertamenti in fatto (come l ‘ effettiva novità, o meno, della carica di commissario liquidatore ricoperta dal COGNOME) non compiuti dal giudice del merito e, come tali, esorbitanti dai limiti funzionali del giudizio di legittimità (Cass. n. 18018 del 2024; Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n. 16742 del 2005; Cass. n. 22154 del 2004; Cass. n. 2967 del 2001).
4.7. L ‘ art. 199, comma 2°, l.fall., del resto, lì dove ha previsto (al pari dell ‘ art. 38, comma 2°, l.fall.) che l ‘ azione di responsabilità nei confronti del commissario liquidatore (o, rispettivamente, del curatore) è proposta dal ‘ nuovo ‘ commissario liquidatore (o dal nuovo curatore), ha inteso, in realtà, semplicemente stabilire che la proposizione di tale azione è assoggettata, nel corso della procedura concorsuale, all ‘ (espressa) condizione che il commissario liquidatore (o il curatore) contro cui dev ‘ essere promossa (perché, in ipotesi,
responsabili per i danni arrecati alla massa), sia(no) cessati dall ‘ incarico (come nel caso, ivi espressamente previsto, della revoca ma, evidentemente, per qualsiasi altra ragione, come la rinuncia: Cass. n. 18438 del 2011).
4.8. Lo scopo della norma, in effetti, non è (come pretende il ricorrente) quello di consentire la proposizione dell ‘ azione soltanto ad un soggetto che (quale nuovo commissario o nuovo curatore) sia senz ‘ altro estraneo ai fatti contestati (cosa, del resto, che, nella sua effettività, può accertarsi solo ex post , e cioè all ‘ esito di un giudizio): ma è, più precisamente, quello di consentire la proposizione di tale azione (almeno quando, come nel caso in esame, è proposta nel corso della procedura concorsuale) soltanto se il commissario (o il curatore), contro il quale è stata proposta, sia, in quel momento, già cessato dall ‘ incarico, attribuendo (solo di conseguenza) la relativa legittimazione (non ad un curatore speciale nominato a norma dell ‘ art. 78 c.p.c., come altrimenti sarebbe inevitabilmente accaduto, con le difficoltà gestorie, pressoché insormontabili, che la norma, per la permanenza in carica del liquidatore o del curatore pur se convenuto in giudizio, ha inteso radicalmente prevenire: tanto più a fronte della proposizione di un ‘ azione, come quella di responsabilità, che presuppone la violazione dei doveri inerenti alla carica e la causazione di un pregiudizio ai danni del patrimonio acquisito alla massa e che può essere proposta solo con l ‘ autorizzazione del giudice delegato o del comitato dei creditori ovvero, rispettivamente, dell ‘ autorità amministrativa di vigilanza, ma), appunto, ad un ‘ nuovo ‘ liquidatore (o ad un nuovo curatore) che sia stato, per l ‘ effetto, nominato in sostituzione di quello o di quelli cessati dalla carica.
4.9. Se così stanno le cose, deve, allora, senz ‘ altro ammettersi che la legittimazione ad agire in giudizio a norma
dell ‘ art. 199, comma 2°, l.fall. (o dell ‘ art. 38, comma 2°, l.fall.) spetti anche a chi, come NOME COGNOME, pur essendo stato componente del collegio dei liquidatori (o, se del caso, dei curatori) insieme ai commissari convenuti, abbia, in seguito, dopo la revoca di questi ultimi e per effetto di un nuovo decreto di nomina (del 9/7/2009: cfr. il controricorso di COGNOME, p. 3-4 e 16, dove evidenzia come tale decreto era stato impugnato da COGNOME innanzi al tribunale amministrativo regionale, che ne ha dichiarato la legittimità ‘ sotto tutti i profili ‘) , proseguito l ‘ incarico quale unico (e, dunque, sotto questo profilo, ‘ nuovo ‘) commissario liquidatore.
4.10. Il decreto che ha autorizzato NOME COGNOME alla proposizione dell ‘ azione di responsabilita nei confronti dei commissari liquidatori cessati dall ‘ incarico non risulta, dunque, inficiato, ai fini della sua disapplicazione da parte del giudice ordinario investito della relativa controversia, dal vizio di legittimità dedotto dal ricorrente , tanto più che ‘ al giudice dell ‘ azione di responsabilità non è consentito sindacare il merito delle ragioni che hanno indotto la competente autorità di vigilanza a rilasciare detta autorizzazione ‘, dovendo, piuttosto, limitarsi ‘ a verificare che l ‘ autorizzazione vi sia, trattandosi di un elemento indispensabile ad integrare la legittimazione del commissario straordinario (o dei commissari liquidatori) della società RAGIONE_SOCIALE ‘, mentre ‘ l ‘ eventuale esercizio del potere-dovere di disapplicare l ‘ atto amministrativo illegittimo sarebbe giustificato solo qualora questo si presentasse affatto privo di motivazione, dovendo anche l ‘ autorizzazione sottostare al generale principio che richiede la motivazione come elemento di legittimità dell ‘ atto amministrativo ‘, ma ‘ non può spingersi a valutare se quella motivazione sia congrua, sufficiente, logica, non contraddittoria, e tanto meno se siano condivisibili le
valutazioni di opportunità poste a fondamento di essa ‘ ( Cass. n. 13765 del 2007, in motiv.).
4.11. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 2697 e 1223 c.c., in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d ‘ appello ha condannato i convenuti al risarcimento dei danni arrecati alla procedura, per la somma complessiva di €. 4.069.059,92, in corrispondenza dell ” ammontare complessivo delle operazioni bancarie passive per le quali ‘, come ha dichiarato il consulente tecnico d ‘ufficio, ‘ non è stato possibile rintracciare giustificazione documentale, e che non trovano riscontro nel registro giornale della procedura ‘, omettendo, tuttavia, di considerare: (a) innanzitutto, che: – tali operazioni, per il solo fatto di non essere state annotate nei registri contabili della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non hanno per ciò solo arrecato un danno alla procedura suscettibile di ristoro; – in materia di responsabilità contrattuale, pur gravando sul debitore l ‘ onere di provare l ‘ adempimento, il creditore ha, in effetti, l ‘ onere di provare l ‘ esatto ammontare del danno subito per effetto dell ‘ inadempimento altrui; – di conseguenza, una volta appurato che i liquidatori non avevano correttamente tenuto i registri contabili della procedura (inadempimento), spettava pur sempre al danneggiato (la RAGIONE_SOCIALE) l ‘ onere di provare in concreto l ‘ entità del danno subito per effetto di tale inadempimento, dimostrando, in particolare, quali, tra le uscite non annotate, potevano essere effettivamente considerate ‘ in danno della procedura ‘; – solo queste ultime, infatti, avrebbero dovuto confluire nel quantum risarcitorio, e non anche le somme relative alle operazioni bancarie che, sebbene non annotate, erano state pur sempre effettuate nell ‘ interesse della procedura; (b) in secondo luogo, che l ‘equiparazione tra i ‘ movimenti contabili non annotati nei registri contabili della Procedura ‘ e le
‘ operazioni contabili effettuate in danno della Procedura ‘ , viola il principio per cui il risarcimento del danno da inadempimento deve comprendere esclusivamente i danni che siano conseguenza immediata e diretta dell ‘ inadempimento stesso; solo le ‘ somme indebitamente trattenute e/o distratte ‘, infatti, integrano un danno risarcibile; le ‘ operazioni contabili non annotate ‘ non potevano, invece, confluire nella condanna risarcitoria, come nel caso dei pagamenti che, seppur non annotati nei registri, hanno costituito pur sempre l ‘ adempimento di obbligazioni gravanti sulla procedura.
4.12. Il motivo è infondato. Questa Corte, invero, ha già avuto modo di affermare che: – l ‘ azione di responsabilità contro il commissario liquidatore revocato, prevista dall ‘ art. 199, comma 2°, l.fall., al pari di quella, prevista dall ‘ art. 38, comma 2°, l.fall., contro il curatore revocato, ha natura contrattuale, in considerazione della natura del rapporto (equiparabile lato sensu al mandato) e del suo ricollegarsi alla violazione degli obblighi posti dalla legge a carico dell ‘ organo concorsuale (Cass. n. 10093 del 2020, in motiv.; Cass. n. 25687 del 2018, in motiv.; conf. Cass. n. 16589 del 2019, in motiv.; in passato, Cass. n. 8716 del 1996; Cass. n. 1507 del 2000); – tale orientamento trae, invero, dichiaratamente conferma dall ‘ insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte per cui ‘ la responsabilità nella quale incorre il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta (art. 1218 c.c.) può dirsi contrattuale non soltanto nel caso in cui l ‘ obbligo di prestazione derivi propriamente da un contratto, nell ‘ accezione che ne dà il successivo art. 1321 c.c., ma anche in ogni altra ipotesi in cui essa dipenda dall ‘ inesatto adempimento di un ‘ obbligazione preesistente, quale che ne sia la fonte ‘, potendo ‘ discendere anche dalla violazione di obblighi nascenti da situazioni (non già di contratto, bensì) di semplice “contatto sociale”, ogni qual
volta l ‘ ordinamento imponga ad un soggetto di tenere, in tali situazioni, un determinato comportamento »; – la responsabilità contrattuale, infatti, ‘ presuppone l ‘ inadempimento di uno specifico obbligo giuridico già preesistente e volontariamente assunto nei confronti di un determinato soggetto (o di una determinata cerchia di soggetti) ‘ ( Cass. SU n. 14712 del 2007; conf. Cass. SU n. 12477 del 2018).
4.13. Trovano, di conseguenza, applicazione i principi che regolano la distribuzione dell ‘ onere della prova in materia di responsabilità contrattuale, in forza dei quali, com ‘ è noto, il creditore che agisca per il risarcimento del danno deve soltanto provare la fonte del suo diritto, vale a dire il comportamento illecito del convenuto e il danno che ne è stato la conseguenza, potendosi, per il resto, limitare alla mera allegazione del fatto che il debitore con il suo comportamento non abbia integralmente e tempestivamente adempiuto alla sua obbligazione, mentre spetta al debitore l ‘ onere di provare che il fatto dannoso, così dimostrato, non è a lui imputabile perché determinato da causa non evitabile con la diligenza dovuta.
4.14. Questa Corte, in particolare, proprio muovendo dalla natura contrattuale della responsabilità dell ‘ amministratore sociale, ha precisato che, una volta provata la disponibilità di determinati beni in capo alla società, quest ‘ ultima, ove agisca in giudizio nei confronti dell ‘ amministratore per il risarcimento del danno conseguente al loro mancato rinvenimento, è tenuta solo a dedurre l ‘ inadempimento dell ‘ amministratore, e cioè la distrazione di tali beni dall ‘ attivo, restando poi a carico del convenuto l ‘ onere di dimostrare l ‘ utilizzazione di quei beni in funzione dell ‘ attività sociale (cfr. Cass. n. 16952 del 2016; Cass. n. 12567 del 2021).
4.15. Ne consegue che, a fronte di disponibilità patrimoniali pacificamente fuoriuscite dall ‘ attivo della procedura
concorsuale, l ‘ organo gestorio di quest ‘ ultima, nell ‘ agire per il risarcimento del danno nei confronti del commissario liquidatore (o del curatore) precedentemente in carica, può senz ‘ altro limitarsi ad allegare l ‘ inadempimento di quest ‘ ultimo, consistente nella distrazione di tali risorse, spettando, per contro, al convenuto l ‘ onere di provare il suo adempimento, consistente nell ‘ impiego di tali attività patrimoniali per la gestione della procedura, come il pagamento dei debiti dalla stessa contratti.
4.16. La corte d ‘ appello si è senz ‘ altro attenuta ai principi esposti: lì dove, in sostanza, ha ritenuto che: – la natura contrattuale del ‘ vincolo giuridico … tra il liquidatore COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE ‘ comportava che ‘ quest ‘ ultima ‘, a fronte dei ‘ rilevantissimi importi di denaro, rispetto ai quali (era) stata accertata la carenza di registrazione (quindi i prelievi non erano percepibili) o la carenza di giustificazione (i prelievi erano percepibili ma non vi era nesso tra gli stessi e le necessità della procedura) ‘, aveva, quale RAGIONE_SOCIALE, soltanto ‘ l ‘ onere di allegare e provare le condotte illecite/inadempienti del liquidatore, il danno conseguito ed il nesso di causalità ‘ ; – spettava, invece, al liquidatore convenuto l ‘ onere di ‘ allegare e dimostrare la non imputabilita ‘ al medesimo del detto inadempimento ‘ , fornendo ‘ la documentazione che giustificasse tali prelievi e sottrazione di denaro ‘ ; -le ‘ operazioni non registrate o prive di giustificazione ‘ hanno comportato ‘ una riduzione delle risorse economiche della procedura (e quindi delle disponibilità finanziarie in favore della massa dei creditori) ‘ ed hanno, di conseguenza, ‘ provocato un danno economico per la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘ ; -l ‘ appellante, che non ha contestato né che le somme individuate dal consulente tecnico d ‘ufficio ‘ sono state sottratte dalle casse della procedura ‘ né, tanto meno, che tali ‘ prelievi non sono stati registrati o non hanno pezze d ‘ appoggio dalle quali comprendere
la riconducibilità di tali esborsi alle necessità della procedura stessa ‘, è, di conseguenza, tenuto al risarcimento del pregiudizio così accertato; – il COGNOME, del resto, ‘ pienamente consapevole dell ‘ operato dell ‘ COGNOME ‘, che ‘ è stato … il beneficiario diretto di una buona parte delle somme sottratte alla procedura ‘ , ‘ è risultato quanto meno complice ‘ di quest ‘ ultimo, avendo ‘ concorso ‘, ‘ con comportamenti sia omissivi sia commissivi ‘, ‘ alla produzione del danno ‘ , e dev ‘ essere, pertanto, condannato ‘ al risarcimento in favore della RAGIONE_SOCIALE in misura pari all ‘ COGNOME ‘ .
4.17. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione degli art. 210 e 214 c.p.c. nonche degli art. 62 e 194 c.p.c., in relazione all ‘ art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata: (a) nella parte in cui la corte d ‘ appello, pur a fronte dell ‘ accoglimento da parte del tribunale dell ‘ istanza di esibizione proposta dal convenuto ai sensi dell ‘ art. 210 c.p.c., ha illegittimamente consentito che l ‘ ordine impartito al consulente tecnico d ‘ ufficio di ‘ procurarsi autonomamente la documentazione bancaria ‘ oggetto della predetta istanza, rimanesse di fatto inevaso, ed ha, di conseguenza, impedito al convenuto di dimostrare, attraverso la suddetta documentazione, che le partite non annotate nei registri contabili della procedura riguardassero in tutto o in parte pagamenti pienamente riferibili alla stessa: – il consulente tecnico d ‘ ufficio, infatti, ha fondato la propria ricostruzione dei ‘ prelievi ingiustificati ‘ esclusivamente sulla base di un mero confronto tra gli estratti conto forniti dalle banche e le movimentazioni annotate sui registri contabili della procedura ‘ senza in alcun modo premurarsi di ottenere ‘ dalle stesse banche ‘ i documenti (in particolare: richieste di emissione di assegni circolari, dispositivi di bonifico e assegni bancari ) ‘; – da tali documenti, invece, ‘ si sarebbe potuta agevolmente
Ric. 2019, n. 16236 -Sez. 1 -CC del 12/2/2026
desumere: (i) la totale estraneità del dott. COGNOME rispetto alle contestate condotte distrattive (posto che sulla più gran parte dei citati “documenti” era stata abusivamente apposta la firma del dott. COGNOME), circostanza che avrebbe verosimilmente escluso la sussistenza del dolo in capo al COGNOME; (ii) che numerose operazioni contabili in uscita, sebbene non annotate nei registri contabili della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, erano in realtà pienamente “giustificate”, poiché effettuate nell ‘ interesse della Procedura (riguardando, ad esempio, il pagamento di compensi spettanti a professionisti che avevano prestato la propria attività in favore della RAGIONE_SOCIALE) ‘; – la mancata acquisizione di tali documenti ha, dunque, illegittimamente impedito al COGNOME non solo di disconoscere in corso di causa la firma ivi apposta a norma dell ‘ art. 214 c.p.c. ma anche di promuovere querela di falso in via incidentale nei confronti di tali documenti; (b) nella parte in cui la corte d ‘ appello ha illegittimamente negato efficacia al disconoscimento delle proprie firme, effettuato dal COGNOME in relazione alla suddetta documentazione bancaria, in quanto ritenuto eccessivamente ‘ vago e generico ‘ , senza, tuttavia, considerare che tale asserita genericità, intesa come omesso riferimento a documenti specifici, era dipesa proprio dalla mancata acquisizione della documentazione da parte del consulente tecnico d ‘ ufficio così autorizzato dal giudice istruttore.
4.18. Il motivo è infondato. Il consulente tecnico d ‘ ufficio, nei limiti delle indagini che gli sono affidate e nell ‘ osservanza del contraddittorio delle parti, può, infatti, acquisire, su incarico del giudice, i documenti (necessari al fine di dare risposta ai quesiti) per i quali le parti avevano presentato tempestiva istanza istruttoria richiedendo l ‘ ordine di esibizione ai sensi dell ‘ art. 210 c.p.c., pur se diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle
parti provare, senza che tale attività incorra nella sanzione da nullità relativa di cui all ‘ art. 157 c.p.c. (Cass. n. 3947 del 2025).
4.19. Le Sezioni Unite di questa Corte, del resto, dopo aver affermato che, in linea di principio, il consulente tecnico nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell ‘ osservanza del contraddittorio, può acquisire, anche prescindendo dall ‘ attività di allegazione delle parti (non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico), tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d ‘ ufficio (Cass. SU n. 3086 del 2022; conf., Cass. n. 25604 del 2022; Cass. n. 32935 del 2022), hanno, tuttavia, precisato che, in materia di esame contabile, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini a lui demandate e ‘ previo consenso ‘ delle parti, può acquisire, ai sensi dell ‘ art. 198 c.p.c., anche prescindendo dall ‘ attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se diretti (come quelli che il convenuto ha preteso che il consulente accertasse attraverso l ‘ invocata documentazione bancaria) a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e (come nel caso in esame) delle eccezioni, vale a dire l ‘ adempimento degli obblighi inerenti alla carica di commissario liquidatore, a partire da quello di diligente conservazione dell ‘ integrità dell ‘ attivo della procedura (conf. Cass. n. 34600 del 2022).
4.20. La mancata acquisizione di tali documenti, pur potendosi (in ipotesi) risolvere nella violazione da parte del
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tecnico delle norme (come l ‘ art. 198 c.p.c.) che regolano il procedimento di formazione della consulenza tecnica, in cui l ‘ ordine di esibizione è confluito, integra, però, un vizio di nullità di carattere senz ‘ altro relativo ed è, come tale, assoggettata alla disciplina prevista dall ‘ art. 157, comma 2°, c.p.c., con la conseguenza che il difetto in questione deve ritenersi sanato se non è fatto valere, da chi ne abbia l ‘ interesse, nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione del consulente.
4.21. Le censure relative al procedimento di formazione della consulenza tecnica d ‘ ufficio sono, infatti, nullità relative e, dunque, sottoposte al regime di preclusione di cui all ‘ art. 157, comma 2°, c.p.c., che impone alla parte, nel cui interesse è stabilito il requisito mancante (e cioè, nel caso in esame, il convenuto), di opporre la conseguente nullità entro il termine di decadenza costituito dalla prima istanza o difesa successiva all ‘ atto o alla notizia dello stesso (Cass. SU n. 3086 del 2022, in motiv., dove è stata espressa la ‘ ferma convinzione … che occorra confermare … l’ orientamento tradizionalmente invalso nella giurisprudenza in materia di questa Corte secondo cui i vizi che infirmano l ‘ operato del CTU sono fonte di nullità relativa e rifluiscono tutti invariabilmente sotto il dettato dell ‘ art. 157, comma 2, cod. proc. civ. ‘, evidenziando che, in forza di tale principio , ‘ le nullità che inficiano il risultato consulenziale restano sanate se non eccepite dalla parte interessata nella prima istanza o difesa successiva all ‘ atto viziato o alla notizia di esso ‘, trovando la propria ‘ giustificazione nella tutela del diritto di difesa, della cui violazione non avrebbe potuto dolersi se non il titolare di esso, tenuto perciò ad azionarsi prontamente se non avesse voluto vedere prodotti in suo danno gli effetti sananti della mancata contestazione ‘ ), ferma restando, naturalmente, la facoltà della parte di svolgere contestazioni al contenuto della consulenza, le quali, configurandosi come argomentazioni
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difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché si riferiscano all ‘ attendibilità e alla valutazione delle risultanze della consulenza (Cass. SU n. 5624 del 2022).
4.22. Nel caso in esame, il ricorrente non ha allegato, in ricorso, (né, tantomeno, fornito elementi utili a dimostrare) di avere eccepito, nei termini di decadenza esposti, l ‘ invocata nullità (come, del resto, aveva già rilevato il tribunale: v. il controricorso della Procedura, p. 8; né come può considerarsi il generico rilievo trascritto a p. 7-8 della memoria del ricorrente, che non riguarda la mancata acquisizione della documentazione bancaria oggetto dell ‘ istanza di esibizione): né, del resto, ha dimostrato, a fronte del silenzio sul punto della sentenza impugnata, di aver dedotto tale vizio con l ‘ atto d ‘ appello, con l ‘ inevitabile conseguenza che la nullità della relazione tecnica, ove mai esistente quale nullità assoluta, risulta definitivamente sanata (anche) in ragione della mancata impugnazione, sotto il profilo in esame, della sentenza del tribunale (art. 161, comma 1°, c.p.c.).
4.23. Con il quarto motivo, il ricorrente, lamentando la violazione dell ‘ art. 345 c.p.c., in relazione all ‘ art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d ‘ appello ha dichiarato l ‘ inammissibilità dei nuovi documenti che l ‘ appellante aveva prodotto per la prima volta nel giudizio di secondo grado, ossia gli ‘ assegni bancari ‘, le ‘ richieste di emissione assegni circolari ‘ e gli ‘ ordini di bonifico ‘ che il consulente tecnico d ‘ ufficio aveva colpevolmente omesso di procurarsi nel corso del giudizio di primo grado, senza, tuttavia, considerare che: – l ‘ appellante aveva dimostrato per tabulas di non averli potuti produrre in primo grado per causa a lui non imputabile; – il commissario liquidatore, infatti, solo in data
1/6/2018, lo aveva autorizzato ad ottenere dalle banche l ‘ invocata documentazione; – l ‘ appellante, quindi, in forza di tale autorizzazione, ha nuovamente rivolto alle banche le richieste di accesso ai documenti precedentemente rimaste inevase ed ha potuto, quindi, ottenere (in copia) una cospicua parte della documentazione richiesta, accertando, all ‘esito, ‘ con assoluto grado di certezza ‘ che, ‘ su una rilevante parte degli stessi (richieste emissione assegni circolari/ordini di bonifico/assegni bancari), quella che teoricamente avrebbe dovuto essere la sua firma era stata, in realtà, apposta abusivamente da terzi ‘ e che ‘ numerose operazioni in uscita, sebbene non annotate nei registri contabili della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, erano in realtà pienamente “giustificate”, poiché effettuate nell ‘ interesse della Procedura ‘ ; – il rifiuto della corte d ‘ appello di acquisire agli atti la decisiva documentazione finalmente ottenuta dall ‘ appellante appare, dunque, completamente ingiustificata ed integra, pertanto, una palese violazione della norma prevista dall ‘ art. 345 c.p.c.
4.24. Il motivo è infondato. La corte d ‘ appello, infatti, ha ritenuto che: -‘ tutti i documenti … prodotti dal COGNOME con la … memoria non autorizzata sono inammissibili perché tardivamente prodotti (oltre che irrilevanti …), non avendo il COGNOME fornito alcuna prova circa i presupposti per una sua rimessione in termini ‘; -‘ d ‘ altro canto, durante le operazioni peritali egli ha partecipato in contraddittorio e non risulta in alcun modo che si fosse attivato – anche presso le banche – e di non aver potuto avere accesso a detti documenti ‘; – l ‘ appellante, pertanto, ‘ non ha affatto provato … la impossibilità di muovere tali iniziative prima o durante il procedimento di primo grado dal quale è scaturita la sentenza gravata ‘.
4.25. Tale statuizione, insindacabile per ciò che riguarda gli accertamenti in fatto sui quali risulta fondata (compresa
l ‘ affermata irrilevanza, di per sé già idonea al rigetto della censura, dei documenti prodotti), è, sul piano giuridico, senz ‘ altro corretta.
4.26. La rimessione in termini per l ‘ introduzione di mezzi istruttori (come i documenti), invero, presuppone la sussistenza di presupposti che la corte d ‘ appello ha, in fatto, escluso, e cioè, da un lato, un errore ascrivibile ad un fattore impeditivo, avente carattere assoluto (e non di mera difficoltà: come, in effetti, è poi emerso) e contrassegnato da un rapporto di causalità diretta e incolpevole rispetto alla decadenza maturata, estraneo alla volontà della parte nei cui confronti quella si sia verificata e, dall ‘ altro, l ‘ immediatezza della reazione, entro un ‘ termine ragionevolmente contenuto ‘, dal momento in cui la parte acquisisce la conoscenza e la disponibilità di elementi probatori prima sconosciuti e inaccessibili, nonché la non imputabilità alla parte stessa (Cass. n. 14348 del 2025).
Il ricorso, per l ‘ infondatezza e/o l ‘ inammissibilità dei suoi motivi, dev ‘ essere, in definitiva, rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
La Corte, infine, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso, in favore dei controricorrenti delle spese del giudizio, che liquida: – per la RAGIONE_SOCIALE in liquidazione coatta amministrativa e per NOME COGNOME, nella somma di €. 9.200,00 a favore di ciascuno, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre
accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; – per la RAGIONE_SOCIALE , nella somma di €. 4.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 12 febbraio 2026.
Il Presidente
NOME COGNOME