Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3183 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 3183 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 02043/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso da ll’ AVV_NOTAIO, giusta procura in atti;
-ricorrente –
Contro
Oggetto:
RAGIONE_SOCIALE liquidazione
AC – 11/02/2026
RAGIONE_SOCIALE, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIOti NOME AVV_NOTAIO ed NOME AVV_NOTAIO, giusta procura in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo 1864/2021, pubblicata il 17 novembre 2021.
n.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11 febbraio 2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a undici motivi, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo, dopo aver confermato la statuizione con cui il locale Tribunale aveva condannato la RAGIONE_SOCIALE (in prosieguo, breviter , ‘la società’) a corrispondergli la somma di euro 48.000,00, oltre accessori, a titolo indennità di fine mandato agenziale, riferita al contratto principale di agenzia in essere con la RAGIONE_SOCIALE, lo ha condannato a pagare alla società la somma di euro 155.462,62, come conseguenza della dichiarata risoluzione del contratto di collaborazione professionale stipulato tra le odierne parti in data 1° luglio 2011.
La società ha resistito con controricorso.
La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, ha osservato che: a) la società era attivamente legittimata, ai sensi dell’art. 2476 cod. civ. , a proporre azione di RAGIONE_SOCIALE nei confronti del suo (ex) amministratore COGNOME; b) tale azione era fondata, atteso che dalle prove in atti emergeva la RAGIONE_SOCIALE del COGNOME, derivante dalla distrazione di somme di
denaro appartenenti alla società, per effetto di bonifici ed emissione di un assegno a proprio favore, senza che nella contabilità sociale risultasse appostata alcuna giustificazione per le relative operazioni , se non la generica locuzione ‘anticipazioni’ che, se idonea a livello contabile a determinare la variazione patrimoniale, non aveva a livello sostanziale alcuna giustificazione causale; c) la sussistenza delle ridette condotte di mala gestio giustificava a livello causale il recesso operato dalla società dal contratto di consulenza stipulato con il COGNOME in data 1° luglio 2011; d) corretta era la decisione di primo grado laddove aveva negato il diritto del COGNOME a reclamare in proprio una quota del trattamento di fine mandato liquidato dalla RAGIONE_SOCIALE alla società di cui era stato amministratore e socio, stante l’ alterità soggettiva tra società e soci, che giustificava la corresponsione dell’intera somma alla società odierna controricorrente, quale controparte contrattuale del contratto di agenzia assicurativa; e) corretta era la decisione di primo grado laddove aveva dichiarato assorbita la domanda del COGNOME avente a oggetto l’accertamento dell’ ingiustificato arricchimento della società ai suoi danni, siccome logicamente compresa nel rigetto della domanda avente a oggetto la pretesa di pagamento dell’indennità di agenzia e, comunque, perché sfornita di alcuna prova.
Le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso lamenta:
Primo motivo di ricorso: «per nullità della sentenza o del procedimento, a norma dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.: a) per avere la Corte di Appello di Palermo omesso di valutare l’eccezione
di nullità della domanda riconvenzionale di COGNOME e COGNOME per carenza dell’editio actionis, in relazione agli artt. 163, comma 3, n. 4, 164, comma 4, c.p.c., nonché 2 e 24 Cost., là dove impongono di indicare nell’atto introduttivo gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, onde la controparte possa esercitare rispetto ad essa il proprio diritto alla difesa; b) in subordine, per avere la Corte di Appello di Palermo, in spregio della successiva espressa esclusione dell’attrice in riconvenzionale che l’azione costituisse esercizio di un’azione di RAGIONE_SOCIALE (e la qualificazione dell’azione come esercitata a norma degli artt. 2033 o 2043 c.c.), accolta quale azione di RAGIONE_SOCIALE a norma dell’art. 2476 c.c., con i relativi e molto diversi oneri di allegazione e prova, in violazione del principio della domanda ex art 112 c.p.c.; c) in ulteriore subordine, per violazione o falsa applicazione di legge, a norma dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione agli artt. 1362 ss. c.c., per avere la Corte di Appello di Palermo interpretato la domanda riconvenzionale avversaria in spregio delle regole di interpretazione dei contratti, ritenute applicabili anche alle domande giudiziali, nel senso che la stessa potesse qualificarsi azione di RAGIONE_SOCIALE in presenza di una espressa esclusione di tale qualificazione», deducendo la nullità della sentenza impugnata per non avere rilevato come né dall’atto introduttivo, né dagli allegati sia dato comprendere quale sia la causa petendi a sostegno della domanda spiegata in via riconvenzionale dalla società, per non avere, comunque, rilevato che la stessa società aveva qualificato nel corso del processo la propria domanda come fondata ai sensi degli artt. 2043 o 2033 cod. civ., dunque quale illecito o quale indebito, e ha espressamente escluso che si trattasse di azione di RAGIONE_SOCIALE ex art. 2476 cod. civ. e per
domanda avere, comunque, errato nell’interpretazione della medesima, qualificandola come azione sociale di RAGIONE_SOCIALE.
La censura è, innanzitutto, inammissibile per mancanza di appello incidentale, che avrebbe dovuto essere proposto dall’appellante principale, ai sensi del secondo comma dell’art. 343 cod. proc. civ., essendosi, invece, formato il giudicato interno avendo il tribunale, come si evince dalla sommaria esposizione (pag. 13), risolto la controversia rigettando le eccezioni.
In relazione al dedotto error in procedendo , va ulteriormente rilevato che, alla luce di Sezioni Unite n. 24172 del 2025, la parte che ha interesse a far valere un vizio processuale rilevabile d’ufficio (in base alla norma del processo o desumibile dallo scopo di interesse pubblico, indisponibile alle parti), sul quale il giudice di primo grado abbia omesso di pronunciare espressamente, decidendo la controversia nel merito, è onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione del giudicato interno sulla questione processuale, in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161, comma 1, cod. proc. civ., rimanendo precluso – tanto al giudice del gravame, quanto a quello di legittimità – il potere di rilevare per la prima volta tale vizio ex officio ; a tale regola si sottraggono situazioni estranee al caso di specie e rinvenibili nella sussistenza di vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, in ogni stato e grado del processo e quelli relativi a questioni “fondanti” (la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una pronuncia inutiliter data ), nonché di ipotesi in cui il giudice abbia esternato la propria decisione come fondata su una “ragione più liquida”, inidonea a ravvisare una decisione implicita sulla questione processuale implicata. Da
ultimo, la censura è inammissibile nella parte in cui, sotto la pretesa falsa applicazione dei canoni ermeneutici, finisce per chiedere a questa Corte di sola legittimità un nuovo esame nel merito della domanda riconvenzionale, in presenza, come già rilevato, di una statuizione che, nell’accogliere la domanda per mala gestio , ha chiaramente evidenziato da quali elementi in fatto abbia dedotto la qualificazione della domanda stessa.
b) Secondo motivo di ricorso: «per nullità della sentenza o del procedimento, a norma dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per avere la Corte di Appello di Palermo accolto l’azione di RAGIONE_SOCIALE di un amministratore, seppur esercitata da un soggetto -la società in persona dei suoi amministratori -privo di legittimazione attiva a norma dell’art. 2476, comma 3, c.c.; o, in subordine, qualora sia riconosciuta la legittimazione attiva della società, per avere la Corte di Appello di Palermo accolto l’azione di RAGIONE_SOCIALE di un amministratore in assenza di una condizione necessaria dell’azione, data la (tardiva) produzione in giudizio di una deliberazione assembleare inesistente o, comunque, assolutamente inefficace per essere stata assunta con il solo voto di due soci al contempo amministratori della cui RAGIONE_SOCIALE si doveva trattare in giudizio, a ratifica di una azione già esercitata.», deducendo la nullità della sentenza impugnata per avere omesso di rilevare il difetto di legittimazione attiva della società alla proposizione della domanda riconvenzionale di RAGIONE_SOCIALE dell’ amministratore COGNOME, siccome a ciò legittimati ex art. 2476 cod. civ. solo i soci, e per avere, comunque, omesso di rilevare che la società non poteva esercitare la ridetta azione semplicemente conferendo una generica procura alle liti all’avvocato, in assenza di una previa deliberazione assembleare, anche considerando che i
soci della stessa erano in evidente conflitto di interesse stante la loro contemporanea qualifica di co-amministratori della società medesima, il che li avrebbe esposti a un’ ipotetica RAGIONE_SOCIALE solidale con il coamministratore odierno ricorrente, in assenza, peraltro, dell ‘ avvenuta dimostrazione dell’esistenza di una valida deliberazione di ratifica dell’operato degli amministratori medesimi per conto della società.
Il motivo è inammissibile per essere mancato l’appello incidentale ai sensi dell’art. 343 , secondo comma, cod. proc. civ. da parte dell’appellante principale avendo il tribunale, come si evince dalla sommaria esposizione (pag. 14), risolto la controversia rigettando le due eccezioni.
Ad ogni buon conto, fermo il rilievo assorbente di inammissibilità, la censura si prospetta anche infondata.
Ess è infondata nella parte in cui lamenta la nullità della sentenza impugnata per avere omesso di rilevare il difetto di legittimazione attiva della società alla proposizione della domanda riconvenzionale di RAGIONE_SOCIALE dell’ amministratore COGNOME, siccome a ciò legittimati ex art. 2476 cod. civ. solo i soci.
In primo luogo, va rilevato che non sussiste alcun error in procedendo che possa far ritenere nulla la sentenza impugnata nella parte in cui ha, espressamente, come argomentato a commento del primo motivo di ricorso, qualificato la domanda riconvenzionale formulata dalla società come azione di RAGIONE_SOCIALE sociale nei confronti di uno degli amministratori.
La censura è in fondata anche nella parte in cui sostiene che l’art. 2476 cod. civ., come novellato dalla Riforma delle società di capitali del 2003, nell’attribuire al socio la legittimazione individuale all’esercizio dell’azione di RAGIONE_SOCIALE contro
l’amministr atore, avrebbe escluso la possibilità di ritenere ancora proponibile l’azione sociale di RAGIONE_SOCIALE che, nel sistema previgente, trovava il suo fondamento nel rinvio operato alla disciplina delle società per azioni, rinvio invece eliminato per effetto della citata Riforma.
L’argomento non ha pregio.
Come questa Sezione ha già avuto modo di affermare (Sez. 1, Ordinanza n. 17493 del 04/07/2018), con argomentazioni che si attagliano perfettamente alla fattispecie oggetto del presente giudizio e che è il caso di riprodurre letteralmente ‘ la circostanza che l’art. 2476 cod. civ. riconosca a ciascun socio, senza alcun vincolo di quorum, il potere di esercitare l’azione sociale di RAGIONE_SOCIALE contro gli amministratori è la conseguenza della nuova struttura con cui il legislatore della Riforma societaria del 2003 ha disegnato la RAGIONE_SOCIALE
Una società che, pur restando di capitali, si è staccata dal paradigma della RAGIONE_SOCIALE, cui precedentemente era legata da espressi e numerosi rinvii normativi codicistici, per assumere una connotazione tipica, caratterizzata dalla marcata rilevanza della persona dei soci rispetto alla mera loro rappresentanza rispetto al capitale posseduto.
E certamente l’autonoma iniziativa di ciascun socio in tema di azione di RAGIONE_SOCIALE contro gli amministratori, slegata da alcuna connessione con la quota di capitale posseduto, testimonia l’avvicinamento del modello a quello delle società di persone, e fonda anche la correlativa eliminazione di alcuni preesistenti presidi a garanzia di un controllo diffuso sulla gestione, come quello del controllo giudiziario ex art. 2409 cod. civ.
Tuttavia, non può ritenersi che l’azione di RAGIONE_SOCIALE esercitata dal socio in luogo della società possa legittimarlo in via esclusiva a partecipare al relativo giudizio.
Invero si tratta pur sempre di un’azione sociale di RAGIONE_SOCIALE; l’eventuale condanna dell’amministratore responsabile rifluisce nel patrimonio sociale e non già in quello del singolo socio; la società (e non il socio) può rinunciare e transigere l’azione.
A livello sistematico, può dunque dirsi che, fermo restando l’importanza del valore innovativo in tema di legittimazione, l’art. 2476 cod. civ. continui a pretendere che nel relativo giudizio di RAGIONE_SOCIALE la società sia presente, o perché soggetto attore, o perché comunque evocata in giudizio da parte del socio che ha preso l’iniziativa ‘ .
Da tanto può concludersi, all’opposto di quanto argomentato dal ricorrente nella parte del motivo in esame, che la società deve sempre essere presente nella controversia avente a oggetto l’azione di RAGIONE_SOCIALE verso un suo amministratore, sussistendo un litisconsorzio necessario con il socio eventualmente singolo attore, proprio perché è direttamente la società, e non il socio, che può beneficiare dell’ accoglimento dell’azione , giacché il socio può beneficiarne solo di riflesso, in termini di tutela e valorizzazione della sua partecipazione al capitale, ma mai in via diretta attraverso l’apprensione della somma eventualmente liquidata a titolo risarcitorio, che è destinata obbligatoriamente a confluire nel patrimonio della sola società.
E tanto perché, conclusivamente sul punto, la RAGIONE_SOCIALE -pur avendo subito in più di venti anni dalla Riforma del 2003 importanti modificazioni che ne hanno ulteriormente modellato la tipologia (si pensi, su tutte, alla possibilità della costituzione con capitale di un
solo euro) -è pur sempre una società di capitali, costituita, quindi, su base corporativa e con organi obbligatoriamente presenti che svolgono funzioni ben distinte dalle persone fisiche dei soci che eventualmente li compongono.
La censura è, poi, ulteriormente inammissibile, nella parte in cui lamenta che la Corte di appello avrebbe accolto l’azione di RAGIONE_SOCIALE promossa contro il COGNOME in assenza di una condizione necessaria dell’azione, data la (tardiva) produzione in giudizio di una deliberazione assembleare inesistente o, comunque, assolutamente inefficace per essere stata assunta con il solo voto di due soci al contempo amministratori, della cui RAGIONE_SOCIALE si doveva trattare in giudizio, a ratifica di una azione già esercitata. La questione va, infatti, giudicata nuova, in quanto proposta per la prima volta in questa sede, giacché la censura omette, ai fini della completezza del motivo di ricorso ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 6) e 369, secondo comma, n. 4) cod. proc. civ., di specificare come, dove e quando, tale questione è stata introdotta e coltivata nella fase di merito, adempimento vieppiù necessario in quanto di tale eccezione la sentenza impugnata non fa cenno alcuno, sicché pregiudiziale è la dimostrazione delle modalità di introduzione e coltivazione della questione nella fase di merito. Peraltro, la censura finisce anche per essere inammissibile, perché pretende da questa Corte una valutazione sulla genuinità e validità della deliberazione assembleare di ratifica che sarebbe stata prodotta in atti nella fase di merito, ancora una volta omettendo di far constare le modalità di introduzione e coltivazione nella fase di merito della relativa questione su cui, parimenti, la sentenza di appello tace del tutto.
c) Terzo motivo di ricorso: «per nullità della sentenza o del procedimento, a norma dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per avere la Corte di Appello di Palermo affermato la RAGIONE_SOCIALE ex art. 2476 c.c. del convenuto in riconvenzionale senza dapprima consentire la chiamata in causa, ritualmente richiesta nella prima udienza ex art. 183 c.p.c. (e non accolta solo per il rilievo, ritenuto dirimente dal primo giudice istruttore, della eccezione di difetto di legittimazione attiva della società) degli altri componenti il consiglio di amministrazione le cui azioni sono state imputate, senza peraltro alcuna prova, come accertato nella Sentenza di primo grado, al solo convenuto in riconvenzionale, pregiudicandone così il diritto alla difesa garantito dagli artt. 2 e 24 Cost., oltre che dalle norme del codice di rito.», deducendo la nullità della sentenza impugnata poiché, pur in presenza di una regolare e tempestiva richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa dei restanti componenti del consiglio di amministrazione, ha proceduto all’esame nel merito della domanda , senza prima avere consentito la chiamata alla parte che abbia costantemente ribadito la richiesta, risultando così pregiudicato il diritto alla difesa e, quindi, affetto il procedimento da un vizio rilevabile in ogni stato e grado successivo del processo.
Il motivo è inammissibile per una serie di concomitanti ragioni. Innanzitutto, l’ inammissibilità deriva dal principio di diritto affermato dalle citate Sezioni Unite di questa Corte n. 24172 del 2025, sempre per essere mancato l’appello incidentale ai sensi dell’art. 343 secondo comma cod. proc. civ. da parte dell’appellante principale.
In secondo luogo, l’inammissibilità deriva da ciò che la censura omette, ai fini della sua completezza ai sensi dell’art. 366, primo
comma, n. 6) e 369, secondo comma, n. 4) cod. proc. civ., di specificare come, dove e quando, la domanda di autorizzazione alla chiamata in causa dei due co-amministratori della società controricorrente sia stata coltivata in fase di appello, atteso che nelle conclusioni riportate nell’ epigrafe della sentenza impugnata in questa sede non vi è traccia di alcuna reiterazione dell’istanza istruttoria , sicché l’onere di specificità della censura imponeva di indicare a questa Corte le specifiche circostanze che avrebbero determinato la lamentata violazione delle regole processuali, non essendo certo a tal fine sufficiente -come la censura si limita a proporre -ritenere che l’ iterazione dell’ istanza sia affidabile a un generico rinvio ad ogni ‘istanza istruttoria ‘ formulata in primo grado, allorquando espressamente già il tribunale in primo grado aveva respinto l’ istanza di chiamata in causa.
d) Quarto motivo di ricorso: «per violazione o falsa applicazione di legge, a norma dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione all’art. 2476 c.c., per avere la Corte di Appello di Palermo interpretato tale disposizione in spregio del suo terzo comma (che attribuisce legittimazione solo ai soci), nel senso che l’azione di RAGIONE_SOCIALE di un amministratore potrebbe essere esercitata anche dalla società a RAGIONE_SOCIALE limitata in nome proprio, in persona degli amministratori, nonché in relazione agli artt. 2373, comma 2, e 2393 c.c. là dove è stata ritenuta efficace una deliberazione assembleare inesistente o, comunque, assolutamente inefficace per essere stata assunta con il solo voto di due soci al contempo amministratori della cui RAGIONE_SOCIALE si doveva trattare in giudizio a ratifica di una azione già esercitata.», deducendo l ‘erroneità della sentenza per aver ritenuto che l’azione di RAGIONE_SOCIALE di un amministratore potrebbe essere esercitata
anche dalla società a RAGIONE_SOCIALE limitata in nome proprio, in persona degli amministratori, e per aver ritenuto efficace, in violazione degli artt. 2373, comma 2, e 2393 cod. civ., una deliberazione assunta dopo l’esercizio dell’azione e con il voto quali soci di due amministratori che componevano il medesimo consiglio con colui contro il quale è stata esercitata l’azione di RAGIONE_SOCIALE: soggetti, dunque, cui andavano per definizione imputate le medesime RAGIONE_SOCIALE in assenza della prova che le azioni siano inequivocamente riferibili ad uno solo.
La censura è inammissibile in tutte le sue articolazioni, rinviando sul punto a quanto affermato a giustificazione della reiezione del secondo motivo di ricorso.
Quinto motivo di ricorso: «per violazione o falsa applicazione di legge, a norma dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione agli artt. 2033, 2043, 2476, 2697 c.c. per avere la Corte di Appello di Palermo applicato l’inversione dell’onere probatorio tipica delle azioni di natura contrattuale (ex art. 1218 c.c.), al cospetto non solo di una azione espressamente qualificata come esercitata a norma degli artt. 2033 e 2043 (I mem. ex art. 183 di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, p. 4; II mem. ex art. 183 di RAGIONE_SOCIALE e COGNOME, p. 3, in cui viene corretto il riferimento all’art. 2038 c.c. con l’art. 2033 c.c.), con la conseguenza che il pagamento viene censurato al percettore, di esso destinatario, non all’amministratore di esso asseritamente autore, ma persino in presenza di un atto per sua natura neutro sotto il profilo causale -un pagamento -in cui, per costante giurisprudenza, è la società (o il socio che agisce in RAGIONE_SOCIALE) a dover dimostrare la distrazione e i suoi connotati di antigiuridicità, anche per il principio di vicinanza della prova, non è l’amministratore censurato
di distrazione gravato dell’onere della prova del contrario. », deducendo l’erroneità della sentenza per non aver tenuto conto che, laddove una società contesti a un proprio amministratore di avere percepito somme a seguito di bonifici o incasso di assegni, è la stessa a dovere dimostrare che si tratti di distrazioni di patrimonio sociale, qualora agisca a norma dell’art. 2476 c od. civ., avendo essa l’onere di dimostrare come illeciti i fatti imputati all’amministratore; d’altronde, qualora agisca a norma dell’art. 2043 cod. civ. o 2033 cod. civ., la stessa è gravata dell’onere di provare tutti gli elementi dell’illecito aquiliano (danno, nesso e colpa) o dell’indebito (percezione delle somme e assenza di titolo giustificativo).
Il motivo è inammissibile nella parte in cui mostra di non confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata che (a pag. 5) ha espressamente qualificato l ‘ azione sociale di RAGIONE_SOCIALE come avente natura contrattuale e, poco dopo (a pag. 6), ha rappresentato le fonti di prova da cui ha tratto il convincimento della sussistenza della RAGIONE_SOCIALE per mala gestio del COGNOME.
La prima affermazione è del tutto in linea con la condivisibile giurisprudenza di questa Sezione ( cfr. Ordinanza n. 2975 del 07/02/2020), che ha affermato che l’azione di RAGIONE_SOCIALE sociale promossa contro amministratori e sindaci di società di capitali ha natura contrattuale, dovendo di conseguenza l’attore provare la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre sul convenuto incombe l’onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi imposti.
La seconda affermazione, inerente per l’appunto alla citazione delle fonti di prova dell ‘ affermata RAGIONE_SOCIALE gestoria, è contrastata dalla censura in esame con argomenti di puro fatto, pretendendosi da questa Corte una nuova analisi del materiale probatorio al fine di pervenire a diverse conclusioni, ciò che non è nei poteri del Giudice di legittimità.
il giudizio della corte si è basato sull’allegazione di inadempimento rappresentato da bonifici in proprio favore non riconducibili ad alcun costo sostenuto dalla società e contabilmente registrati come anticipazioni all’amministratore, da un assegno incassato dal COGNOME e contabilizzato in modo scorretto come pagamento effettuato all’RAGIONE_SOCIALE; a fronte di tale ratio decidendi, che non è stata colta dal motivo -da cui la sua inammissibilità – , la corte ha rilevato che l’amministratore non ha assolto il proprio onere probatorio.
Per il resto, il motivo è assorbito dal mancato accoglimento del secondo motivo.
f) Sesto motivo di ricorso: «per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, a norma dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per avere la Corte di Appello di Palermo affermato che è risultato provato che autore dei pagamenti censurati è NOME COGNOME mentre tale prova non è stata offerta in giudizio, come accertato dalla Sentenza di primo grado.», deducendo l’erroneità della sentenza laddove , nell’affermare che NOME COGNOME ha disposto i contestati bonifici, emesso e incassato il contestato assegno, la stessa ha omesso l’esame di un fatto storico diversamente accertato nel processo, la cui esistenza ha costituito oggetto di discussione tra le parti e che ha carattere decisivo, in quanto ove
esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia.
Il motivo è inammissibile.
Innanzitutto, l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. , nella formulazione introdotta a seguito dell’entrata in vigore della legge 7 agosto 2012, n. 134, consente la denuncia del vizio motivazionale in cassazione solo per anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).
L’irrilevanza delle risultanze processuali ai fini dell’applicazione del sindacato sulla motivazione è stata ulteriormente precisata nel senso che il vizio denunciabile è limitato all’omesso esame di un fatto storico – da intendere quale specifico accadimento in senso storico-naturalistico (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 24035 del 03/10/2018; id. sez. 6-1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019; id. Sez. 2, Ordinanza n. 20610 del 09/07/2021), principale o secondario, rilevante ai fini del decidere e oggetto di discussione tra le parti (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018), nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente l’omessa valutazione di deduzioni difensive.
Pertanto, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018), come nella specie è certamente accaduto. La censura è, poi, inammissibile anche perché versata totalmente in fatto, pretendendo, come già argomentato a commento del quinto motivo di ricorso, da questa Corte un nuovo e non consentito giudizio sul merito delle prove raccolte nel processo.
g) Settimo motivo di ricorso: «nullità della sentenza o del procedimento, a norma dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per avere la Corte di Appello di Palermo riformato il capo relativo all’accoglimento della domanda attorea di indennizzo per abusivo recesso in tronco dal contratto di collaborazione con la società resistente, senza esaminare l’eccezione di giudicato ritualmente svolta nel corso del processo (nel primo scritto utile: Comparsa conclusionale in appello), in contrasto con la Sentenza n. 560/2017 del Tribunale di Palermo, passata in cosa giudicata, la quale -previa riqualificazione del rapporto in lavoro subordinato -ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento e reintegrato il lavoratore condannando la società, in mancanza, al pagamento di una indennità sostitutiva.», deducendo la nullità della sentenza impugnata per aver dichiarato l’efficacia del recesso d a un contratto di lavoro a progetto, in presenza di una sentenza, avente forza di cosa giudicata tra le medesime parti, che ha riqualificato il rapporto a progetto in lavoro dipendente a tempo indeterminato e che ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento, non solo per la mancata osservanza delle cautele procedimentali a tutela del
lavoratore, ma soprattutto perché ha reputato non provate le condotte che la società datrice ha addotto quali giusta causa di licenziamento ovvero giustificato motivo di recesso.
Il motivo è inammissibile perché non conforme ai criteri di specificità del motivo di ricorso per cassazione, come ricavabile dal combinato disposto degli artt. 366, primo comma, n. 6) e 369, secondo coma, n. 4) cod. proc. civ.
Invero, la censura, pur lamentando una violazione del giudicato esterno formatosi per effetto della sentenza n. 560/17 pronunciata tra le parti dal Tribunale di Palermo, non indica come, dove e quando tale pronuncia sia stata depositata nel corso del giudizio di appello, epoca nella quale tale provvedimento sarebbe stato pronunciato e, successivamente, sarebbe passato in giudicato, secondo quanto si afferma nel motivo.
Il diretto controllo degli atti – che la censura, deducente un vizio processuale, abilita questa Corte a compiere quale giudice del fatto processuale – consente di rilevare che solo nella parte finale della comparsa conclusione in appello il COGNOME ha, del tutto genericamente, accennato al passaggio in giudicato della citata sentenza , senza che dall’indice degli atti sia possibile identificare il deposito in quella fase processuale del provvedimento munito dell ‘ attestazione di passaggio in giudicato. Tale documentazione si rinviene, invece, nel fascicolo telematico di legittimità in possesso di questa Corte, ma evidentemente il deposito in questa fase non è ammissibile, essendo il documento estraneo a quelli che l’art. 372 cod. proc. civ. tassativamente individua come ammissibili, posto che è del tutto pacifico che il giudicato si sia formato nel corso del giudizio di appello e che ciò che rileva è, per conseguenza, le modalità di formulazione della relativa eccezione in quella fase del
processo e non in questa. Al riguardo va rammentato che l’eccezione di giudicato esterno deve essere provata mediante la produzione della sentenza con il relativo attestato di giudicato (fra le tante Cass. n. 6868 del 2022) . In mancanza dell’assolvimento di tale onere processuale la corte d’appello non avrebbe potuto valutare l’eccezione proposta.
h) Ottavo motivo di ricorso: «per violazione o falsa applicazione di legge, a norma dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione all’art. 2697 c.c. per avere la Corte di Appello di Palermo affermato che il medesimo riparto dell’onere della prova valevole per la dimostrazione della (ri)RAGIONE_SOCIALE dell’amministratore (che afferma essere a carico dell’amministratore convenuto in RAGIONE_SOCIALE) vale anche per la prova del giustificato motivo rispetto al recesso in tronco (pur se dalla società qualificato come risoluzione per inadempimento) dal contratto di collaborazione a progetto, pur in assenza di inadempimenti al contratto, ma solo per l’affermazione di una asserita cessazione della relazione fiduciaria; al contrario, come del resto affermato dalla Sentenza di primo grado (p. 15), per i princìpi sul riparto dell’onere della prova, era la società a dovere positivamente dimostrare il giustificato motivo onde sottrarsi al risarcimento del danno.», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata per non aver tenuto conto che, a norma dell’art. 2697 cod. civ., il datore di lavoro non può ritenersi esonerato dall’onere di provare la sussistenza della giusta causa di licenziamento o del giustificato motivo di recesso da un contratto a progetto sol perché in altra causa, avente ad oggetto la RAGIONE_SOCIALE del lavoratore in diversa qualità e per fatti non attinenti all’esecuzione del contratto
a progetto, questo non abbia dimostrato -nel presupposto che ne avesse l’onere di non essere incorso in RAGIONE_SOCIALE.
Il motivo è inammissibile per estraneità alla ratio decidendi espressa sul punto dalla sentenza impugnata: la Corte territoriale non ha applicato alla domanda di risoluzione la stessa regola dell’onere probatorio in materia di azione di RAGIONE_SOCIALE, ma ha fatto applicazione del principio soggiacente al processo simultaneo relativo ad una pluralità di domande, che impone la trattazione unificata in ordine ai punti comuni ai fini dell’omogeneità della statuizione per cui, accertato il fatto della condotta distrattiva facendo applicazione delle regole dell’onere probatorio proprie all’azione di RAGIONE_SOCIALE, ha tenuto fermo tale fatto , come accertato all’esito dell’azione di RAGIONE_SOCIALE, per l’omogeneità della statuizione, in relazione alla domanda cumulata di risoluzione.
i) Nono motivo di ricorso: «per violazione o falsa applicazione di legge, a norma dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione agli artt. 2469, 2470 e 2473 c.c. in materia di effetti del trasferimento di quote di sRAGIONE_SOCIALE e di determinazione del valore della quota in caso di recesso, nonché dell’art. 1346 c.c., in materia di oggetto del contratto, e degli artt. 1362-1371 c.c., in materia di interpretazione dei contratti, per avere erroneamente ritenuto che la quota di indennità di fine rapporto dovuta al socioamministratore cessato fosse un diritto sociale pertinente alla quota compravenduta, mentre si trattava di un diritto personale che sorge per effetto della cessazione della qualità di socioamministratore in relazione al rapporto agenziale e che non venne trasferito in uno con la quota stessa.», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata per non aver tenuto conto che, a norma di
legge e dell’Accordo collettivo di categoria, una società di capitali RAGIONE_SOCIALE di assicurazioni, al momento in cui un suo socioamministratore fuoriesce dalla compagine sociale, per recesso o per cessione delle quote di partecipazione, acquista un diritto di credito, non fondato dal rapporto di partecipazione, ma dalla prestazione dell’attività professionale riservata, ad una quota parte di indennità di fine rapporto versata alla società RAGIONE_SOCIALE dalla compagnia preponente e che la cessione delle partecipazioni agli altri soci non comporta né rinuncia né trasferimento di tale diritto agli altri soci e che, pertanto, era necessario dichiarare che dell’indennità corrisposta dalla RAGIONE_SOCIALE al COGNOME, alla società controricorrente, una parte pari alla relativa interessenza (un terzo) spettava al COGNOME a titolo definitivo, e che sussisteva in capo alla nuova società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non in capo al socio-amministratore cessato NOME COGNOME, l’obbligo di rivalsa verso la Compagnia per l’intero, con ogni conseguente statuizione in tema di condanna al pagamento delle somme accertate.
Il motivo è infondato atteso che il diritto di credito spetta all’RAGIONE_SOCIALE costituito in forma societaria (cfr. Sez. U, Sentenza n. 27986 del 16/12/2013; si veda anche Cass. n. 6481 del 2009) e che l’apporto positivo che tale introito determina nel patrimonio sociale, una volta contabilizzato, entra a far parte per l’appunto del patrimonio della società, divenen do ‘attivo patrimoniale ‘ e perdendo ipso facto ogni possibile legame con il presupposto che ha dato vita alla posta positiva, di talché non sussiste alcuna possibilità per dedurre in via automatica un diritto del socio a vedersi ‘segregare’ una parte dell’attivo a tacitazione di propri
diritti connessi alla (futura e ipotetica) liquidazione di tutta o di parte della sua partecipazione sociale.
Decimo motivo di ricorso: «per violazione o falsa applicazione di legge, a norma dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione agli artt. 2041 e 2042 c.c., per avere la Corte di Appello di Palermo rigettato la domanda, svolta in via subordinata, di ingiustificato arricchimento con le stesse motivazioni con le quali ha rigettato la domanda fondata sul rapporto contrattuale, in violazione del principio, espresso all’art. 2042 c.c., secondo cui l’azione ex art. 2041 c.c., in quanto residuale e da proporre proprio quando non sussista una pretesa fondata con altro titolo, non può considerarsi fondata o infondata per le stesse ragioni per le quali lo è quella sorretta da un titolo contrattuale, avendo tale domanda causa petendi totalmente diversa.», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata per non avere statuito che il diritto alla quota parte di indennità di fine rapporto di un socio amministratore cessato da una società agenziale, anche ove non fondato da titolo contrattuale, va riconosciuto nei limiti dell’ingiustificato arricchimento della società RAGIONE_SOCIALE.
Il motivo è infondato giacché, essendo la società il titolare del diritto di credito nei confronti della società preponente, non ricorre il presupposto della residualità dell’azione, che è consustanziale alla proponibil ità dell’azione disciplinata dall ‘art. 2041 cod. civ.
Undicesimo motivo di ricorso: «nullità della sentenza o del procedimento, a norma dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per avere la Corte di Appello di Palermo omesso sostanzialmente, seppur non formalmente l’esame della domanda di ingiustificato arricchimento, in contrasto con il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c.; o quanto meno, per
avere rigettato il motivo di appello con motivazione meramente apparente.», deducendo la nullità della sentenza impugnata per avere omesso l’esame del secondo motivo dell’ appello principale, o per averlo deciso con motivazione meramente apparente, con il quale si lamentava l’omessa pronuncia del Tribunale sulla domanda di ingiustificato arricchimento svolta in via subordinata. Il motivo è infondato, avendo la Corte di appello pronunciato, con ratio decidendi chiara e immediatamente individuabile, la conferma dell’assorbimento della domanda già disposto dal Tribunale.
Il ricorso va, quindi, complessivamente respinto.
Le spese di lite della presente fase di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna COGNOME NOME a rifondere alla RAGIONE_SOCIALE le spese della presente fase di legittimità, che liquida in complessivi euro 7.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11 febbraio 2026.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME