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Azione di regresso tra banche e colpa dei promotori

La Corte di Cassazione ha stabilito che l’azione di regresso tra banche condannate in solido per gli illeciti dei propri promotori finanziari deve seguire la graduazione della colpa di questi ultimi. Nonostante la responsabilità degli istituti sia di natura oggettiva e indiretta, la ripartizione interna del debito non avviene in parti uguali se è possibile accertare un diverso grado di colpa tra i promotori materiali del danno. Nel caso specifico, la responsabilità è stata ripartita al 90% e al 10% in base alla condotta dei singoli consulenti.

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Pubblicato il 29 marzo 2026 in Diritto Bancario, Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

Azione di regresso: la ripartizione tra banche solidali L’azione di regresso è lo strumento che permette di equilibrare i rapporti economici interni quando più soggetti sono condannati a risarcire lo stesso danno. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito come debba essere ripartito l’onere risarcitorio tra istituti bancari chiamati a rispondere per le condotte illecite dei propri promotori finanziari. ### Il contesto del contenzioso La vicenda trae origine dall’appropriazione indebita di somme di denaro appartenenti a investitori privati da parte di due promotori finanziari operanti per istituti di credito differenti. In sede di merito, le banche erano state condannate in solido al risarcimento dei danni, ma la Corte d’Appello aveva graduato la responsabilità interna in misura del 90% per un istituto e del 10% per l’altro, seguendo la gravità della colpa accertata in capo ai rispettivi promotori. Uno degli istituti ha impugnato tale decisione, sostenendo che, trattandosi di responsabilità oggettiva (ovvero senza colpa diretta della banca), il debito interno avrebbe dovuto essere diviso in parti uguali. ### La decisione della Suprema Corte La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità della graduazione asimmetrica. Il principio cardine espresso dai giudici di legittimità è che la responsabilità indiretta del preponente (la banca) ha la stessa estensione della responsabilità del preposto (il promotore). Pertanto, se il promotore A è responsabile al 90% e il promotore B al 10%, tale proporzione deve riflettersi anche nei rapporti di regresso tra le società di intermediazione mobiliare. ## Le motivazioni La Suprema Corte ha precisato che l’art. 2055 c.c. non limita la graduazione alla sola colpa, ma fa riferimento all’entità delle conseguenze dannose. Anche nei casi di responsabilità oggettiva per fatto altrui, come quella prevista dall’art. 31 del TUIF e dall’art. 2049 c.c., è possibile e doveroso graduare le responsabilità interne se i responsabili diretti hanno agito con gradi di colpa differenti. Negare l’azione di regresso proporzionale significherebbe far gravare in modo paritario il danno su soggetti che hanno contribuito in misura diversa alla produzione dell’evento lesivo. La responsabilità della banca, pur essendo legale e automatica verso il terzo danneggiato, segue la misura della colpa del proprio agente nei rapporti interni con altri coobbligati. ## Le conclusioni Il provvedimento consolida l’orientamento secondo cui il regresso tra coobbligati solidali deve tendere alla massima equità sostanziale. La misura della responsabilità di chi risponde a titolo oggettivo per il fatto di un terzo si determina sulla base della gravità della colpa di quest’ultimo. Questa interpretazione garantisce che ogni istituto di credito sopporti un onere economico strettamente correlato all’operato dei propri collaboratori, evitando ingiustificate condivisioni paritarie del debito in presenza di condotte di gravità differente.

Come si ripartisce il danno tra due banche responsabili in solido?
La ripartizione interna avviene tramite l’azione di regresso, basandosi sulla gravità della colpa dei rispettivi promotori finanziari coinvolti nell’illecito.

La banca risponde anche se non ha colpa diretta per l’illecito del promotore?
Sì, l’istituto risponde oggettivamente per i danni causati dai propri consulenti nell’esercizio delle loro funzioni, a prescindere da una propria colpa specifica.

È possibile una divisione paritaria del debito tra i coobbligati solidali?
La divisione paritaria è la regola generale solo se non è possibile provare un diverso grado di colpa o una diversa entità delle conseguenze dannose tra i responsabili.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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