Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 36613 Anno 2023
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 36613 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/12/2023
composta dai signori magistrati:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliera
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 22363 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del rappresentante per procura NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dagli avvocati NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE – SÜDTIROL BANK AG (C.F.: P_IVA), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME rappresentata e difesa, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Corte d’a ppello di Bologna n. 3459/2019, pubblicata in data 5 dicembre 2019; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 18 dicembre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
NOME e NOME COGNOME hanno agito in giudizio nei confronti di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE S.p.A. e di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Oggetto:
INTERMEDIAZIONE MOBILIARE RESPONSABILITÀ SIM AZIONE DI REGRESSO
Ad. 18/12/2023 C.C.
R.G. n. 22363/2020
Rep.
RAGIONE_SOCIALE, nonché nei confronti dei rispettivi promotori finanziari, NOME COGNOME e NOME COGNOME, per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’appropriazione da parte di questi ultimi (e, in particolare, del primo) di somme versate al fine di effettuare investimenti finanziari. La domanda è stata accolta dal Tribunale di Modena, il quale ha -tra l’altro condannato le due banche convenute, in solido, a risarcire agli attori l’importo di € 350.000,00 (pari alla quota del 50% del danno dagli stessi subito, ritenendo sussistere il loro concorso colposo nella corrispondente misura) e riconoscendo responsabili, nei rapporti interni, i due istituti di credito nella proporzione del 50% ciascuno.
La Corte d’appello di Bologna, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha condannato le due banche, in solido con il COGNOME RAGIONE_SOCIALE ed il COGNOME, al pagamento, a favore degli attori COGNOME, dell’ intero danno patrimoniale da questi subito, per € 744.998,23 , oltre alla somma di € 30.000 ,00 ciascuno (a titolo di danno non patrimoniale), con gli accessori, « detratto l’importo di € 382.962,33 già versato da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in esecuzione dell’impugnata sentenza »; in particolare, e per quanto ancora rileva nella presente sede, in parziale accoglimento dell’ap pello principale e incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE, ha disposto che, « nei rapporti interni con RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e per i relativi regressi, la responsabilità di essa RAGIONE_SOCIALE va limitata al 10%, pari a quella ascritta al suo promotore NOME ».
Ricorre RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sulla base di due motivi. Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c.
Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c.
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo del ricorso si denunzia « violazione e falsa applicazione dell’ art. 2055 co. 2 e 3 c.c. , con riferimento all’ art. 360 co.1 n.3 c.p.c., per il rigetto della domanda di regresso di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE S.p.A. verso RAGIONE_SOCIALE ».
Con il secondo motivo si denunzia « violazione e falsa applicazione dell’ art. 2055 co. 2 e 3 c.c. , con riferimento all’ art. 360 co.1 n.3 c.p.c. , per la limitazione dell’onere risarcitorio di RAGIONE_SOCIALE al 10% ».
I due motivi del ricorso sono logicamente e giuridicamente connessi e possono, quindi, essere esaminati congiuntamente. Essi sono infondati.
La RAGIONE_SOCIALE ricorrente precisa che non intende impugnare la sentenza di appello, né in relazione all’accertamento della concorrente responsabilità dei promotori finanziari e delle rispettive RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE preponenti, né in relazione alla quantificazione del risarcimento riconosciuto agli attori: essa contesta esclusivamente la graduazione della responsabilità nei rapporti interni tra le RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, responsabili per le conAVV_NOTAIOe illecite poste in essere dai rispettivi promotori finanziari ai sensi dell’art. 31 , comma 3, del Testo unico in materia di RAGIONE_SOCIALE finanziaria (Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58: TUIF), in misura corrispondente a quella del grado di colpa ascrivibile a questi ultimi (cioè, per il 90% a carico della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di cui era promotore il COGNOME e per il 10% a carico della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di cui era promotore il COGNOME, essendo stati i suddetti promotori finanziari ritenuti in tale proporzionale misura, non contestata, responsabili per il danno arrecato agli attori).
A suo avviso, infatti, con la graduazione delle responsabilità delle RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nei termini indicati, sarebbe stato violato l’art. 2055 c.c., dal momento che , con riguardo alle medesime RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, quali soggetti oggettivamente responsabili per il fatto illecito commesso dal proprio promotore, non essendo configurabile alcuna colpa, non sarebbe neanche ipotizzabile una graduazione della colpa stessa. Di conseguenza, nei relativi rapporti interni fra le RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non avrebbe potuto disporsi alcuna graduazione della responsabilità: questa avrebbe dovuto considerarsi imputabile e gravare in misura paritaria su ciascuna delle due RAGIONE_SOCIALE condannate.
In subordine, la ricorrente sostiene, poi, che, anche a prescindere dalla possibilità di una graduazione della colpa delle RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, avrebbe dovuto, comunque, quanto meno negarsi l’azione di regresso tra le stesse, non essendo ammissibile il regresso, ai sensi dell’art. 2055, commi 2 e 3, c.c., in favore del corresponsabile che risponde per il fatto altrui a titolo di responsabilità oggettiva, nei confronti di altro corresponsabile parimenti incolpevole.
Si premette che, come del resto entrambe le parti riconoscono, la responsabilità della RAGIONE_SOCIALE per i danni causati ai risparmiatori dai propri preposti, ai sensi dell’art. 31 , comma 3, del TUIF (« il soggetto che conferisce l ‘ incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal consulente finanziario abilitato all ‘ offerta fuori sede, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale »), si fonda sull ‘ esistenza del solo nesso di occasionalità necessaria tra l ‘ attività del promotore finanziario e l ‘ illecito, a prescindere da qualsiasi indagine sullo stato soggettivo di dolo o colpa della preponente, secondo un meccanismo di imputazione della responsabilità di natura oggettiva indiretta per fatto altrui riconducibile a quell o di cui all’art. 2049 c.c. (in
tal senso, tra le tante, cfr.: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 857 del 17/01/2020, Rv. 656687 -01; Sez. U, Sentenza n. 13246 del 16/05/2019, Rv. 654026 -01; Sez. 3, Ordinanza n. 17060 del 26/06/2019; Sez. 1, Sentenza n. 22956 del 10/11/2015, Rv. 637646 -01; Sez. 3, Sentenza n. 23448 del 04/11/2014, Rv. 633233 -01; Sez. 3, Sentenza n. 5020 del 04/03/2014, Rv. 630645 -01; Sez. 3, Sentenza n. 12448 del 19/07/2012, Rv. 623354 -01; Sez. 3, Sentenza n. 1741 del 25/01/2011, Rv. 616355 -01; Sez. 1, Sentenza n. 21729 del 22/10/2010, Rv. 615475 -01; Sez. 1, Sentenza n. 17393 del 24/07/2009, Rv. 609662 – 01 Sez. 3, Sentenza n. 14578 del 22/06/2007, Rv. 598802 -01).
3.1 Questa Corte ha, peraltro, già in passato chiarito che la responsabilità per fatto altrui di cui all’art. 2049 c.c. espone il preponente al regresso, da parte degli obbligati in solido con il soggetto effettivamente responsabile del fatto illecito, nella misura determinata dalla gravità della colpa del preposto (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 16417 del 27/07/2011, Rv. 619443 -01: « la responsabilità per fatto altrui di cui all’art. 2049 c.c. espone il padrone od il committente, oltre che all’obbligo risarcitorio verso il d anneggiato, anche all’azione di regresso di cui all’art. 2055, comma 2, c.c., proposta dai corresponsabili solidali del commesso, a nulla rilevando che tale responsabilità scaturisca direttamente dalla legge e non dal fatto illecito, trattandosi di regresso nella misura determinata dalla gravità della colpa del domestico o commesso »; nel medesimo senso: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 300 del 15/01/1979, Rv. 396382 – 01). Nella motivazione di Cass. n. 16417 del 2011, in particolare, è espressamente, e del tutto condivisibilmente, precisato che « l’ obbligazione solidale risarcitoria del committente, tenuto ai sensi dell’art. 2049 c.c., ha la stessa estensione di quella del commesso, e pertanto è conforme a diritto la sua condanna,
nei confronti dei corresponsabili solidali del commesso, alla ripetizione della parte di debito del commesso stesso » .
3.2 A tali principi intende darsi piena continuità e, anzi, questa Corte ritiene che essi siano certamente applicabili anche nella fattispecie qui in esame, cioè ne ll’ipotesi di responsabilità per fatto altrui di cui all’art. 31, comma 3, del TUIF , laddove il fatto illecito sia imputabile a titolo di colpa a più promotori finanziari, sebbene in misura diversa, ai fini del regresso tra le RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che debbano rispettivamente rispondere del fatto di ciascuno di tali promotori e, comunque, lo siano in tutti i casi in cui sia possibile graduare, ai sensi dell’art. 2055 , comma 2, c.c., la responsabilità del soggetto che risponde del fatto altrui, in misura corrispondente a quella del soggetto cui è direttamente imputabile la conAVV_NOTAIOa che ha causato il danno. 3.3 È opportuno sottolineare che l’affermazione d ei principi appena esposti non può ritenersi in contrasto con l’indirizzo , anch’esso consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale « in tema di responsabilità per illecito extracontrattuale, il principio secondo cui, nei rapporti interni tra più soggetti tenuti a rispondere solidalmente dell ‘ evento dannoso, il regresso è ammesso, a favore di colui che ha risarcito il danno e contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa, presupponendo che ciascuno dei corresponsabili abbia una parte di colpa nel verificarsi dell ‘ evento dannoso, esclude implicitamente la possibilità di esercitare l ‘ azione di regresso nei confronti di coloro che, essendo tenuti a rispondere del fatto altrui in virtù di specifiche disposizioni di legge, e quindi in base ad un criterio di imputazione legale, risultino per definizione estranei alla produzione del danno » (cfr. ad es.: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17763 del 05/09/2005, Rv. 584900 -01; Sez. 3, Sentenza n. 24802 del 08/10/2008, Rv. 604941 -01; Sez. 3, Ordinanza n. 36902 del 16/12/2022, Rv.
666287 -01).
Tale ultimo indirizzo (come del resto già espressamente e puntualmente rilevato nella motivazione di Cass. 16417 del 2011) deve, infatti, ritenersi applicabile esclusivamente con riguardo all’azione di regresso tra una pluralità di soggetti chiamati tutti a rispondere del fatto di altro (unico) soggetto, effettivo responsabile del danno, e si giustifica perché, in siffatta ipotesi, effettivamente non sussiste la possibilità di graduare la colpa o, più in generale, la stessa responsabilità, tra coloro che sono chiamati a rispondere del fatto altrui, sulla base della misura di colui al quale è direttamente imputabile la conAVV_NOTAIOa colposa che ha causato il danno, in quanto vi è un unico soggetto direttamente ed integralmente responsabile del danno.
Nel caso in cui, invece, vi siano più soggetti cui è effettivamente imputabile la conAVV_NOTAIOa colposa che ha causato il danno (ovvero, se del caso, le distinte conAVV_NOTAIOe colpose che hanno concorso a determinarlo), la graduazione della responsabilità di quelli che siano eventualmente anch’essi chiamati a risponderne, ma in via indiretta, per il fatto dei primi, a titolo oggettivo, è certamente possibile, proprio sulla base della graduazione operata o da operarsi tra i responsabili diretti.
La disciplina così delineata risulta, a giudizio della Corte, l’unica realmente coerente con la ratio e la stessa lettera dell’art. 2055 , commi 1 e 2, c.c. (« Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno »; « colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall ‘ entità delle conseguenze che ne sono derivate »).
Tali disposizioni hanno lo scopo di regolare il regresso fra i coobbligati in solido nei confronti del danneggiato, in proporzione alla effettiva responsabilità per il danno riconducibile a ciascuno di essi: lo dimostra il fatto che, quali criteri per la graduazione ai fini del regresso, nel secondo comma della
disposizione, non è richiamata solo la gravità della colpa, ma altresì l’entità delle conseguenze dannose.
Deve, pertanto, ritenersi che la graduazione cui fa riferimento l’art. 2055, comma 2, c.c., ai fini delle azioni di regresso tra i responsabili in solido del danno, abbia ad oggetto la misura della responsabilità (più che quella della sola colpa) e, quindi, essa possa e debba ammettersi, sia che si tratti di responsabilità imputabile esclusivamente in base al criterio della colpa, sia che si applichi un diverso criterio di imputazione legale, quanto meno nei casi in cui, anche se il criterio di imputazione legale della responsabilità non è la colpa (o non è esclusivamente la colpa), una graduazione delle diverse responsabilità sia effettivamente possibile.
La possibilità di una graduazione certamente deve ammettersi, in particolare, quando vi siano più responsabili diretti del danno, ai quali siano imputabili, ma con diverso grado, le conAVV_NOTAIOe colpose che lo hanno causato e, a maggior ragione, quando del fatto di ciascuno tali soggetti, direttamente responsabili, debbano a loro volta rispondere diversi soggetti, incolpevoli, a titolo di responsabilità oggettiva indiretta per fatto altrui, in virtù del mero rapporto di preposizione.
L’attribuzione, al soggetto che risponde per fatto altrui, ai fini delle azioni di regresso di cui all’art. 2055, comma 2, c.c., dell ‘onere risarcitorio nella sola misura determinata dalla graduazione della responsabilità di quello del cui fatto colposo è tenuto a rispondere (ferma, naturalmente, quella solidale per l’intero, nei confronti del danneggiato , e salva la possibile sussistenza anche di una responsabilità diretta del preponente), deve ritenersi conforme alla previsione della norma, in quanto tale è l’incidenza della responsabilità del soggetto tenuto per il fatto altrui, in base allo speciale criterio di imputazione legale applicabile nella fattispecie, nella determinazione del danno complessivo.
In definitiva, deve enunciarsi il seguente principio di diritto: « ai fini delle azioni di regresso tra i soggetti responsabili in solido del risarcimento del danno nei confronti della vittima dell’illecito, ai sensi dell’art. 2055, comma 2, c.c., qualora il danno sia imputabile alla conAVV_NOTAIOa colposa, diversamente graduata, di più persone, la responsabilità di colui che risponda del fatto di una sola di queste, a titolo oggettivo, si determina sulla base della misura di quella della persona direttamente responsabile del danno del cui fatto egli debba rispondere ».
6. In applicazione di tale principio di diritto, poiché, nella specie la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE S.p.A. risponde del fatto del suo promotore finanziario, NOME COGNOME, riconosciuto responsabile del danno per il 90%, mentre RAGIONE_SOCIALE risponde del fatto del suo promotore finanziario, NOME COGNOME, riconosciuto responsabile del danno per il solo 10%, sia la graduazione della responsabilità, sia lo stesso diritto al regresso fra le due RAGIONE_SOCIALE preponenti, deve ritenersi correttamente determinato dalla corte d’appello in tale corrispondente misura.
Ne consegue che entrambi i motivi del ricorso devono ritenersi infondati.
7. Il ricorso è rigettato.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Per questi motivi
La Corte:
-rigetta il ricorso;
-condanna la RAGIONE_SOCIALE ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della RAGIONE_SOCIALE controricorrente,
liquidandole in complessivi € 10.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte della RAGIONE_SOCIALE ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-