Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 29795 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 29795 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso 33303-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, che lo rappresentano e difendono;
– ricorrente –
contro
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 211/2019 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 10/05/2019 R.G.N. 402/2017;
Oggetto
R.G.N. 33303/NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 19/09/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/09/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME. il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ha depositato conclusioni scritte.
RITENUTO CHE:
Con sentenza del 10.5.19 la corte d’appello di Palermo, in riforma di sentenza del 17.3.17 del tribunale della stessa sede, ha rigettato la domanda di regresso dell’RAGIONE_SOCIALE proposta verso il datore di lavoro di persona deceduta in infortunio sul lavoro, ai superstiti del quale l’RAGIONE_SOCIALE aveva corrisposto un rendita il cui valore capitalizzato era euro 346.937.
In particolare, la corte territoriale ha rilevato che erano decorsi 10 anni dall’archiviazione del primo procedimento instaurato verso ignoti ed oltre tre anni dalla data di liquidazione dell’indennizzo, ritenendo così prescritto il diritto ex articolo 112 testo unico infortuni. La corte ha ritenuto invece irrilevante il momento del provvedimento di archiviazione in un procedimento avverso il legale rappresentante di altra società coinvolta nel sinistro quale appaltatrice.
Avverso la sentenza ricorre l’RAGIONE_SOCIALE per un motivo, cui resiste il datore di lavoro con controricorso.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
L’unico motivo deduce violazione agli articoli 10, 11 e 112 del testo unico infortuni, per avere la corte territoriale ritenuto che il dies a quo del termine prescrizionale per l’azione di regresso non potesse decorrere dall’archiviazione di processo penale instaurato contro soggetto diverso dal datore di lavoro. Il motivo è infondato.
Si rileva preliminarmente che non c’è mai stato alcun processo penale per la vicenda per cui è causa e che, per altro verso, il datore di lavoro (qui controricorrente) non ha mai avuto nemmeno un avviso di garanzia.
Privi di rilievo sono sia il provvedimento di archiviazione intervenuto nell’ambito di un procedimento instaurato contro ignoti, sia la seconda archiviazione operata nell’ambito di un procedimento contro un soggetto diverso dal datore di lavoro. Invero, questa Corte ha già affermato (Sez. L – , Sentenza n. 12777 del 10/05/2024, Rv. 670907 -01) in tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, che il termine triennale previsto per l’esercizio dell’azione di regresso dell’RAGIONE_SOCIALE nei confronti dell’imputato (art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965) decorre dall’irrevocabilità della sentenza emessa all’esito del procedimento penale instaurato nei suoi confronti, senza che assuma rilevanza l’eventuale esercizio dell’azione penale nei confronti di altri soggetti per il medesimo infortunio.
Nel caso di specie, il termine prescrizionale non può che decorrere dalla liquidazione dell’indennizzo effettuata dall’Istituto al lavoratore infortunato.
Come precisato da Sez. U, Sentenza n. 5160 del 16/03/2015 (Rv. 634460 -01), invero, in tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, l’azione di regresso dell’RAGIONE_SOCIALE nei confronti del datore di lavoro può essere esercitata nel termine triennale previsto dall’art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, che, stante il principio di stretta interpretazione delle norme in tema di decadenza, ha natura di prescrizione e, ove non sia stato iniziato alcun procedimento penale, decorre dal momento di liquidazione dell’indennizzo al danneggiato (ovvero, in caso di rendita, dalla data di costituzione della stessa), il quale costituisce il fatto certo e
costitutivo del diritto sorto dal rapporto assicurativo, dovendosi ritenere che detta azione, con la quale l’Istituto fa valere in giudizio un proprio credito in rivalsa, sia assimilabile a quella di risarcimento danni promossa dall’infortunato, atteso che il diritto viene esercitato nei limiti del complessivo danno civilistico ed è funzionale a sanzionare il datore di lavoro, consentendo, al contempo, di recuperare quanto corrisposto al danneggiato.
Conforme anche Sez. L – , Sentenza n. 20611 del 07/08/2018 (Rv. 649931 – 01).
Spese secondo soccombenza.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
p.q.m.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 6.000 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso oggi in Roma, nella camera di consiglio del 19 settembre 2024.
La Presidente NOME COGNOME