Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 20738 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 20738 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13750/2021 R.G., proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore ; rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME (EMAIL), NOME COGNOME (EMAIL) e NOME COGNOME (EMAIL);
-ricorrente-
nei confronti di
NOME COGNOME , NOME COGNOME, NOME COGNOME ;
-intimati-
per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 631/2020 RAGIONE_SOCIALE CORTE d ‘ APPELLO di POTENZA, depositata il 27 novembre 2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 giugno 2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. con due distinti atti di citazione, notificati il 17 maggio 2001, NOME COGNOME e NOME COGNOME, nonché NOME COGNOME, proposero opposizione al decreto con cui il Tribunale di Matera, Sez. Pisticci, aveva loro ingiunto di pagare alla RAGIONE_SOCIALE , la somma di Lire 150.000.000, in quanto girataria di 10 assegni bancari tratti su un conto corrente RAGIONE_SOCIALE Banca di Credito Cooperativo del Metapontino, in cui NOME COGNOME figurava come traente, NOME COGNOME come beneficiaria-prima girante e NOME COGNOME come secondo girante.
A fondamento dell’opposizione, dedussero , da un lato, che gli assegni erano stati emessi a mero titolo di favore da NOME COGNOME, estraneo alla vicenda contrattuale, per consentire la conclusione di un contratto simulato tra il fratello, NOME COGNOME, e la società opposta, sicché i titoli avrebbero dovuto essere restituiti al traente; dall’altro lato che, comunque, la madre, NOME COGNOME, aveva emesso a favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nuovi assegni in sostituzione dei precedenti, accollandosi il debito originario e liberando i propri figli, ottenendo dalla creditrice la dichiarazione di impegno alla restituzione dei precedenti titoli ‘al più presto possibile’.
La società opposta, costituitasi in giudizio, dedusse, al contrario, che gli assegni le erano stati girati da NOME COGNOME a titolo di restituzione del pari importo che essa gli aveva anticipato sul
contratto di fornitura di due milioni di piantine di insalata, da cui quegli era receduto; soggiunse che, rimasti insoluti i titoli, NOME COGNOME si era bensì accollato il debito, emendo nuovi assegni, ma l’ accollo non aveva avuto efficacia liberatoria dei debitori originari, sia perché tale liberazione non era stata espressamente prevista ai sensi dell’art.1273, secondo comma, cod. civ., sia perché ad essa ostava l’ insolvenza RAGIONE_SOCIALE stessa NOME.ra COGNOME, ex art.1274, secondo comma, cod. civ..
il Tribunale, riuniti i processi, con sentenza 26 novembre 2012, n.282, rigettò l’ opposizione e condannò gli opponenti alle spese di lite, sul rilievo che, a fronte RAGIONE_SOCIALE prova del credito fornita dalla società opposta, gli opponenti non avevano dimostrato la dedotta simulazione e che la stessa eccezione fondata sull’accollo del debito originario da parte RAGIONE_SOCIALE sig.ra COGNOME ne confermava l ‘ esistenza, mentre l’esclusione dell’effetto liberatorio dell’accollo era confermata dalla circostanza che la RAGIONE_SOCIALE si era impegnata alla restituzione dei vecchi assegni ‘salvo buon fine’, ovverosia a condizione che fossero debitamente onorati i nuovi titoli.
Osservò, inoltre, il Tribunale che la dichiarazione scritta di ‘rescissione’ del contratto di fornitura firmata da NOME COGNOME, contenente l’impegno a restituire la somma anticipatagli di Lire 150.000.000, aveva natura di riconoscimento di debito ex art.1988 cod. civ. e confermava la sussistenza del rapporto fondamentale.
3. La Corte d’appello di Potenza ha accolto l’ impugnazione proposta da NOME COGNOME e NOME COGNOME e ha revocato nei loro confronti il decreto ingiuntivo opposto, compensando le spese del doppio grado concernenti i relativi rapporti processuali; invece, ha rigettato l’ impugnazione proposta da NOME COGNOME,
confermando nei suoi confronti la sentenza impugnata condannandolo alle spese del grado d’ appello.
e
La Corte lucana ha così deciso sulla base del rilievo, in fatto, che solo quattro dei dieci assegni risultavano protestati, nonché RAGIONE_SOCIALE considerazione, in diritto, che, per regola generale, l’azione del portatore dell’assegno contro i giranti dello stesso postula necessariamente il protesto o la constatazione equivalente; in ragione di ciò -ha argomentato la Corte territoriale -doveva ritenersi che la creditrice avesse « inteso far valere i titoli azionati come ‘ promessa di pagamento ‘ e non facendo leva sull’azione cartolare », sicché l’azione esercitata in via monitoria aveva natura di « azione causale », fondata sul rapporto sottostante all’emissione e al trasferimento dei titoli; rapporto che, alla stregua sia delle allegazioni RAGIONE_SOCIALE cooperativa sia RAGIONE_SOCIALE ricognizione di debito effettuata da NOME COGNOME, era sussistito, per effetto RAGIONE_SOCIALE stipulazione del contratto di fornitura di ortaggi, solo con quest’ultimo; ne discendeva l’accerta mento dell’obbligazione esclusiva di NOME COGNOME COGNOME, con esclusione di quella RAGIONE_SOCIALE madre e del fratello e con conseguente necessità di revocare il decreto ingiuntivo nei loro confronti.
Propone ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, sulla base di sei motivi. Non svolgono difese gli intimati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art . 380bis .1, cod. proc. civ..
Il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni scritte.
Non sono state depositate memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va rilevato che la procura e il ricorso sono stati sottoscritti da tre avvocati, muniti di procura speciale disgiunta, di cui uno solo (l’AVV_NOTAIO) risulta cassazionista; in questa situazione, la sottoscrizione da parte dell ‘ avvocato cassazionista (che nella fattispecie ha proceduto personalmente alla notifica del ricorso anche per conto degli altri professionisti) è sufficiente ai fini dell’ammissibilità, sotto il profilo in esame, del ricorso medesimo (cfr. Cass. 12/05/2020, n. 15165, non mass.; in precedenza v. Cass. 02/01/2012, n.1, non mass.; Cass. 11/06/2008, n. 15478).
Con il primo motivo viene denunciata, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 2938 cod. civ..
Con il secondo motivo viene denunciata, ex art. 360 nn. 3 e 4 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 101, secondo comma, cod. proc. civ., 111 e 24 Cost., con correlativa nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza e del procedimento.
Con il terzo motivo viene denunciata, ex art. 360 nn. 3 e 4 cod. proc. civ., la violazione dell’art.112 cod. proc. civ., con correlativa nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza e del procedimento.
I tre motivi -da esaminare congiuntamente per ragioni di connessione -muovono dal comune assunto che la Corte di merito avrebbe dichiarato la prescrizione dell’azione cambiaria ; muovendo da tale assunto vengono denunciati, in sequenza: a) l’ error in iudicando consistente nel rilievo officioso RAGIONE_SOCIALE prescrizione non opposta in violazione RAGIONE_SOCIALE regola contenuta nell’art.29 3 8 cod. civ.; l’ error in procedendo consistente nell’aver posto a fondamento RAGIONE_SOCIALE decisione una questione (la questione di prescrizione ) rilevata d’ ufficio senza suscitare su di essa il necessario contraddittorio, mediante
assegnazione alle parti di un termine per la presentazione di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione, in violazione dell’art. 101 , secondo comma, cod. proc. civ.; c) l’ulteriore error in procedendo consistente nella violazione del principio dispositivo in senso materiale per ultra-petizione, per avere pronunciato d’ ufficio su un ‘eccezione di merito in senso proprio e stretto, come tale proponibile solo dalle parti, in contrasto con la regola di cui all’art. 112 cod. proc. civ..
1.1. I motivi sono inammissibili per aberratio ictus in ordine alla ratio decidendi RAGIONE_SOCIALE statuizione impugnata.
La Corte lucana, infatti, non ha dichiarato prescritta l’azione cartolare ma ha ritenuto che la stessa non potesse essere esercitata nella fattispecie per mancanza delle necessarie condizioni del protesto o RAGIONE_SOCIALE constatazione equivalente, integratesi in relazione soltanto a quattro degli assegni posti a fondamento del ricorso monitorio; pertanto, ha ritenuto che i titoli fossero stati utilizzati come promessa di pagamento e ha qualificato l’azione proposta in via monitoria come azione causale, fondata sul rapporto sottostante, dal quale erano sorte obbligazioni esclusivamente a carico di NOME COGNOME, quale (unico) sottoscrittore del contratto di fornitura di ortaggi.
Il riferimento alla « prescrizione dell’azione cambiaria » compare nella sentenza impugnata non come espressivo di una statuizione in essa contenuta ma come inciso RAGIONE_SOCIALE massima RAGIONE_SOCIALE pronuncia di legittimità citata dalla sentenza medesima (Cass. n. 13170 del 1999) per evidenziare gli effetti dell’utilizzo del titolo non in funzione dell’ esercizio dell’azione cartolare ma quale promessa di pagamento implicante l’ esercizio dell’ azione causale, nonché dei limiti soggettivi di q uest’ ultima, circoscritta al titolare del rapporto sottostante alla
emissione o alla trasmissione del titolo, nonché diretto promittente dell’attuale possessore (prenditore o ultimo giratario) dello stesso.
I primi tre motivi vanno, pertanto, dichiarati inammissibili.
Con il quarto motivo viene denunciata, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione de ll’art. 45 , primo comma, del R.D. n. 1736/1933 (c.d. legge sugli assegni ).
Con il quinto motivo viene denunciata, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 45 , secondo comma, dello stesso R.D. n. 1736/1933.
Con il sesto motivo viene denunciata, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la falsa applicazione degli artt. 45, secondo comma, 49 e 57 del R.D. n. 1736/1933 , nonché dell’art.2041 cod. civ. .
Il quarto, il quinto e il sesto motivo -da esaminare congiuntamente per ragioni di connessione -muovono dal rilievo che la Corte di merito ha attribuito all’azione esercitata in via monitoria la natura di azione causale anziché di azione cartolare; muovendo da tale rilievo, in estrema sintesi, si imputa alla Corte territoriale di avere erroneamente ritenuto insussistenti i presupposti per l’esercizio dell’azione cartolare di regresso da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (ultima girataria e portatrice degli assegni) nei confronti dei giranti (NOME COGNOME, prima prenditrice, e NOME COGNOME, primo giratario) e del traente (NOME COGNOME), senza tener conto, con riguardo ai primi, che le predette condizioni si erano integrate per quattro dei dieci titoli azionati, e, con riguardo al secondo, che egli , in quanto traente privo dell’azione di regresso, era soggetto a ll’eserci zio di tale azione da parte RAGIONE_SOCIALE portatrice anche in mancanza del protesto o RAGIONE_SOCIALE costatazione equivalente.
2.1. I motivi sono fondati, per quanto di ragione.
2.1.a. Ai sensi dell’art. 45 del R.D. n. 1736 del 1933, i l portatore può esercitare il regresso contro i giranti, il traente e gli altri obbligati, se l ‘ assegno bancario, presentato in tempo utile, non è pagato, purché il rifiuto del pagamento sia constatato con atto autentico (protesto), oppure con dichiarazione del trattario scritta sull’assegno bancario con l’indicazione del luogo e del giorno RAGIONE_SOCIALE presentazione, oppure, ancora, con dichiarazione RAGIONE_SOCIALE B anca d’Italia richiesta da un banchiere che si avvale dei sistemi di pagamento da essa gestiti.
Tuttavia, il portatore mantiene i suoi diritti contro il traente, sebbene l ‘ assegno bancario non sia stato presentato tempestivamente o non sia stato fatto il protesto o la constatazione equivalente (art. 45, secondo comma, cit. ).
La specifica regola dettata per il traente trova la sua ratio nella irrilevanza RAGIONE_SOCIALE violazione dei termini perentori per la levata del protesto nei confronti del titolare del conto corrente, il quale, non avendo l ‘ azione di regresso, non è portatore di un interesse tutelato dalla legge al rispetto dei termini stessi, dalla cui inosservanza non può derivare un danno meritevole di risarcimento (Cass. 06/07/2000, n. 9027; Cass. 15/05/2009, n.11331, non mass.). Pertanto, la levata del protesto è esclusa soltanto quando l ‘ azione sia proposta contro l ‘ emittente del titolo, che non dispone di regresso verso alcuno degli altri obbligati (Cass. 16/05/2014, n. 10806, non mass.).
2.1.b. Alla luce RAGIONE_SOCIALE richiamata disposizione, una volta accertato che quattro dei titoli di cui la RAGIONE_SOCIALE era portatrice erano stati protestati, la Corte d’ appello avrebbe dovuto reputare sussistenti in relazione ad essi le condizioni per l’esercizio dell’azione di regresso cartolare anche nei confronti dei giranti NOME COGNOME e NOME
NOME COGNOME, e considerare dunque obbligata anche la prenditriceprima girante nei limiti dell’importo dei quattro titoli protestati.
Inoltre, a prescindere dal protesto, le condizioni dell’azione cartolare sussistevano per tutti gli assegni nei confronti del traente, NOME COGNOME, il quale avrebbe dovuto essere ritenuto obbligato per l’intero importo contemplato dai titoli, nonché oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
In accoglimento, nei sensi di cui in motivazione, dei motivi in esame, la sentenza impugnata va cassata in relazione ad essi, con rinvio alla Corte d’ appello di Potenza in diversa composizione, la quale si atterrà agli enunciati principi e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità (art.385, terzo comma, cod. proc. civ.).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i primi tre motivi e accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il quarto, il quinto e il sesto.
Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’ appello di Potenza, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Terza Sezione