Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 4194 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 4194 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7840/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE);
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) , che li rappresenta e difende;
– controricorrenti –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI FIRENZE n. 469/2021, depositata il 24/02/2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME proponeva azione di regolamento di confini ex art. 950 cod. civ. nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME, proprietari del terreno confinante con l’area edificabile. A sostegno della sua pretesa, l’attrice affermava che, a séguito di un’erronea delimitazione delle rispettive proprietà, l’erezione del muro di confine a cura dei convenuti era stata realizzata invadendo una porzione di terreno di proprietà della RAGIONE_SOCIALE. Gli COGNOME avevano successivamente costruito un immobile in aderenza al predetto muro di confine: pertanto, l’attrice chiedeva al Tribunale di Pistoia -ex Sezione di Pescia la determinazione dell’esatto confine tra i fondi di proprietà COGNOME e COGNOME–COGNOME, il rilascio dell’area di proprietà dell’attrice e l’arretramento, a cura e spese dei convenuti, del muro che separa i fondi finitimi delle parti in causa, nonché l’abbattimento della porzione di costruzione da questi edificata sulla porzione di fondo di proprietà dell’attrice.
1.1. Il Tribunale di Pistoia -ex Sezione di Pescia accertava e dichiarava che la linea di confine tra le proprietà delle parti era difforme dalla linea riportata in catasto e che, di conseguenza, i convenuti avevano di fatto preso possesso di circa mq 85 del terreno dell’attrice mediante la costruzione del muro di confine, realizzandovi anche una porzione del proprio fabbricato; rigettava l’ulteriore domanda elevata dalla COGNOME di rivendicazione della proprietà e di restituzione del terreno acquisito dai confinanti, riconoscendo a favore di questi ultimi la proprietà sulla porzione in contestazione per accessione invertita, ex art. 938 cod. civ., previo pagamento di un indennizzo quantificato in €16.000,00.
NOME COGNOME impugnava la sentenza innanzi alla Corte d’Appello di Firenze, la quale riformando la pronuncia impugnata, ritenuto che la questione attinente alla sussistenza dei presupposti
inerenti all’istituto dell’accessione invertita di cui all’art. 938 cod. civ. fu proposta dagli appellati in via subordinata, accertava e dichiarava la proprietà della porzione di terreno in contestazione appartenere in via esclusiva ad NOME COGNOME e NOME COGNOME per effetto di intervenuta usucapione, ex art. 1158 cod. civ., oggetto di appello incidentale.
Avverso la predetta sentenza proponeva ricorso per Cassazione NOME NOME COGNOME, affidandolo a cinque motivi.
Si difendevano depositando controricorso NOME COGNOME e NOME COGNOME.
In prossimità dell’adunanza entrambe le parti depositavano memorie.
CONSIDERATO CHE:
Preliminarmente, deve e ssere scrutinata l’eccezione di improcedibilità del ricorso, ex art. 369, comma 2, n. 2), cod. proc. civ., per mancato deposito della copia notificata della sentenza impugnata (controricorso p. 11 ss., I.a, reiterata in memoria).
L’eccezione non può essere accolta, in quanto -come correttamente rilevato in memoria dalla ricorrente – il ricorso è stato notificato entro il termine breve dei 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza d’appello . Questa Corte ha già avuto modo di precisare che: «In tema di notificazione del provvedimento impugnato ad opera della parte, ai fini dell’adempimento del dovere di controllare la tempestività dell’impugnazione in sede di giudizio di legittimità, assumono rilievo le allegazioni delle parti, nel senso che, ove il ricorrente non abbia allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata, si deve ritenere che il diritto di impugnazione sia stato esercitato entro il c.d. termine “lungo” di cui all’art. 327 c.p.c., procedendo all’accertamento della sua osservanza, mentre, nella contraria ipotesi in cui
l’impugnante abbia allegato espressamente o implicitamente che la sentenza contro cui ricorre gli sia stata notificata ai fini del decorso del termine breve di impugnazione (nonché nell’ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dal controricorrente o sia emersa dal diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d’ufficio), deve ritenersi operante il termine di cui all’art. 325 c.p.c., sorgendo a carico del ricorrente l’onere di depositare, unitamente al ricorso o nei modi di cui all’art. 372, comma 2, c.p.c., la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, entro il termine previsto dall’art. 369, comma 1, c.p.c., la cui mancata osservanza comporta l’improcedibilità del ricorso, escluso il caso in cui la notificazione del ricorso risulti effettuata prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato e salva l’ipotesi in cui la relazione di notificazione risulti prodotta dal controricorrente o presente nel fascicolo d’ufficio» (Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 15832 del 07/06/2021, Rv. 661874 -01). Ciò in quanto il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza e quella di notificazione del ricorso assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all’art. 325, comma 2, cod. proc. civ. (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 26107 del 2022; Cass. Sez. 6-3, 30/04/2019, n. 11386).
2. Tanto precisato, è possibile esaminare i cinque motivi del ricorso. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 100 cod. proc. civ. e dei principi in tema di interesse all’impugnazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. La ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto accolta in primo grado la domanda della RAGIONE_SOCIALE di regolamento di
confini ex art. 950 cod. civ., separando l’azione in parola dalle intrinseche finalità restitutorie.
Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 950 cod. civ. e dei principi in materia di azione di regolamento di confini, in relazione all’intrinseco effetto recuperatorio di cui è stata omessa la pronuncia, ex art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. La ricorrente ritiene che il giudice di seconde cure, pur avendo correttamente accertato e dichiarato che la linea di confine tra le proprietà RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE risulta spostata a svantaggio della prima, ha poi errato nel respingere le domande della RAGIONE_SOCIALE legate all’azione di regolamento di confini e alle intrinseche finalità restitutorie, avendo l’attrice chiesto la condanna dei convenuti al rilascio dell’area di proprietà RAGIONE_SOCIALE, ad arretrare il muro che separa i fondi finitimi, nonché ad abbattere la porzione di costruzione edificata sulla proprietà RAGIONE_SOCIALE.
I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente poiché entrambi riguardano la natura e le funzioni recuperatorie dell’azione di regolamento di confini, ed entrambi sono infondati.
4.1. La Corte d’Appello di Firenze correttamente ritenuta non contraddittoria la comparsa di costituzione e risposta dei convenuti in primo grado (v. infra , punto 5.1.) -in accoglimento della prima delle domande riconvenzionali ivi contenute, entrambe riproposte nell’appello incidentale, riconosceva l’avvenuta usucapione a favore degli appellati della porzione di terreno usurpata.
4.1.1. Questa Corte ha avuto occasione di stabilire che tra la domanda relativa al regolamento dei confini e quella riguardante il rilascio delle zone illegittimamente occupate vi è un rapporto di pregiudizialità-dipendenza, nel senso evidente che la prima è pregiudiziale rispetto alla seconda, dipendente dalla prima: in linea di
principio, cioè, se è accolta la domanda di regolamento di confini non si può non accogliere la domanda di rilascio delle zone illegittimamente occupate; se è rigettata la prima, non si può non rigettare la seconda (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1910 del 23/01/2023, Rv. 666833 -01). Tuttavia, nel caso di specie alla domanda di regolamento di confini e di rilascio è stata contrapposta, con appello incidentale, la richiesta di riconoscimento del trasferimento a titolo originario della porzione di terreno per cui è causa: istanza che, anche sotto il profilo probatorio, aveva contenuto analogo e reciproco a quella elevata dall’attrice. Nell’azione di regolamento di confini, mentre l’attore è dispensato dall’avanzare un’espressa domanda di rilascio della porzione di terreno indebitamente occupata dalla controparte, giacché implicita nella proposizione dell’azione, il convenuto che, oltre a resistere alla domanda altrui, intenda anche ottenere la restituzione del terreno ingiustificatamente occupato in eccedenza, ha l’onere di formulare tempestivamente apposita domanda riconvenzionale che, anche sotto il profilo probatorio, ha contenuto analogo e reciproco a quella proposta dall’attore (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 852 del 19/01/2016, Rv. 638680 – 01). Tale ultima istanza elevata dai convenuti è stata accolta dalla pronuncia della Corte d’Appello impugnata , paralizzando, così, la domanda dell’attrice , secondo il regolare avvicendamento dei ruoli consentito dal processo di cognizione.
5. Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 167 cod. proc. civ. e dei principi che regolano l’atto di costituzione in giudizio del convenuto – Violazione degli artt. 112, 100, 101 cod. proc. civ. e 111 Cost. – Nullità della comparsa di costituzione COGNOME e delle relative domande riconvenzionali, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 4) cod. proc. civ. La ricorrente ritiene contraddittoriamente formulata la comparsa di costituzione dei
convenuti in primo grado nella parte relativa all’esposizione dei fatti, ove si sostiene che la collocazione del muro di confine non sarebbe stata effettuata erroneamente, e nella parte relativa all’esposizione degli elementi di diritto, ove vengono spiegate le domande riconvenzionali di usucapione e di occupazione di terreno ex art. 938 cod. civ. Tali contraddizioni determinano la nullità della comparsa di costituzione, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento; pertanto, ha errato il giudice di seconde cure nel respingere l’eccezione di nullità della comparsa di costituzione COGNOME elevata da parte appellante.
5.1. Il motivo è infondato: COGNOME e COGNOME, sin dalla comparsa di costituzione e risposta in primo grado, hanno illustrato di aver acquistato nel 1972 il terreno ove era stata realizzata l’abitazione, e di aver collocato il muro di confine con la proprietà COGNOME nell’assoluta e totale convinzione che la loro proprietà si prolungasse fino a tale delimitazione; tanto che per smentire tale convinzione è stato necessario l’intervento di consulenza tecnica in prime cure . I convenuti, dunque, con l’eccezione di usucapione, si sono limitati ad opporre una situazione, idonea, se riconosciuta fondata, ad eliminare l’incertezza del confine dedotta dagli attori e a contrastare il diritto dominicale vantato dall’a ttrice: sulla scena del processo, i convenuti hanno legittimamente introdotto un fatto estintivo dell’altrui diritto. Del resto, l’affermazione iniziale in comparsa di costituzione e risposta sull’insussistenza di incertezza in merito alla delimitazione delle due proprietà è una difesa coerente con la convinzione che i confini corrispondenti alla fossetta di scolo a delimitazione delle due proprietà rispettassero i titoli di proprietà e i confini catastali.
Con il quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1158 cod. civ. e dei principi in materia di usucapione di beni
immobili e dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. – Vizio di motivazione per omesso esame di elementi istruttori, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ. La ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto compiuta l’usucapione a favore della proprietà COGNOME sulla base di esiti istruttori insufficienti a dimostrare l’iniziale decorrenza del possesso, la sua ininterrotta continuazione e l’assenza dell’inequivocità.
6.1. Il motivo è inammissibile. In disparte l’inammissibile riferimento al numero 5) dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., stante l’occorrenza della c.d. «doppia conforme». Va rilevato che, nell’ipotesi di «doppia conforme», prevista dall’art. 348 -ter , comma 5, cod. proc. civ. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012, e quindi applicabile anche al giudizio in esame), il ricorrente per cassazione, al fine di evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. per difetto di specificità, deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse ( ex plurimis : Cass. Sez. 6-2, n. 8320 del 2022-Rv. 664432 – 01; Cass., Sez. 3, 14.07.2022, n. 22244; Cass., Sez. L, 20.07.2022, n. 22782; Cass., Sez. 6-2, 15.03.2022, n. 8320; Cass., Sez. L, 06.08.2019, n. 20994). Nella specie, il ricorrente non ha indicato le ragioni di diversità fra le due pronunce e, inoltre, non ha minimamente richiamato il fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti il cui esame sarebbe stato omesso dalla Corte distrettuale.
6.2. Per il resto, la doglianza si traduce in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione. Come è noto, invero, in tema di procedimento civile sono riservate al giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (Cass. sez. 2, n. 19717 del 17.06.2022; Cass. Sez. 2, n. 21127 dell’08.08.2019).
6.2.1. Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha ben calcolato il termine ultra ventennale (recinzione avvenuta tra gli anni 1974/1977 e il 2007, quando la RAGIONE_SOCIALE aveva inviato nota legale, quale atto preliminare alla notifica della citazione introduttiva del giudizio, avvenuta nel 2008: v. sentenza, pp. 9 e 10); ha escluso l’interruzione del possesso (benché nel 1986 la COGNOME avesse espresso consapevolezza della questione riferibile all’esatta posizione del muro di confine, la stessa si era limitata ad un atteggiamento remissivo a acquiescente fino al 2007: v. sentenza p. 10, 1° capoverso).
7. Con il quinto motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 938 cod. civ. e dei principi in materia di occupazione di porzione di fondo attiguo e dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. – Vizio di motivazione legato all’omesso esame di risultanze istruttorie, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ. Ritenendo di avere interesse ad impugnare ex art. 100 cod. proc. civ. anche il capo della sentenza relativo alla questione attinente alla sussistenza dei presupposti inerenti all’istituto dell’accessione invertita di cui all’art. 938 cod. civ. –
questione dichiarata assorbita dalla sentenza impugnata – la ricorrente contesta la sussistenza di tali presupposti: sia sotto il profilo oggettivo, poiché il suolo nel caso di specie è stato illegittimamente occupato mediante la costruzione di un muro di cinta, laddove l’insegnamento giurisprudenziale è costante nel ritenere che l’art. 938 cod. civ. si riferisca esclusivamente alla costruzione di un edificio; sia sotto il profilo soggettivo: innanzitutto il requisito della buona fede non si presume e deve essere dimostrato da chi lo allega, stante il carattere eccezionale dell’istituto dell’occupazione di porzione di fondo, e comunque detto requisito è insussistente nel caso di specie, alla luce delle risultanze documentali prodotte dalla proprietà COGNOME.
7.1. Il motivo è inammissibile per mancanza di interesse ad impugnare: la declaratoria di assorbimento di una questione, a causa della decisione di un’altra che rende superflua una pronuncia di merito sulla prima, esclude l’interesse della parte vittoriosa, che l’aveva dedotta, a proporre ricorso per cassazione, in quanto difetta sul punto una specifica soccombenza che legittimi l’impugnazione, non essendovi in realtà alcuna decisione sul merito della questione assorbita, e non configurandosi un’omissione di pronuncia. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10545 del 23/04/2008, Rv. 602913 -01, conf. da: Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21472 del 19/09/2013, Rv. 628034 -01; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11798 del 27/05/2011, Rv. 618188 – 01).
8. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso; le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
Va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis , del D.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso, condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore dei controricorrenti, che liquida in €3.500,00 per compensi, oltre ad €200,00 per esborsi e agli accessori di le gge nella misura del 15%.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis , del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda