Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29579 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 29579 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/11/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 14034/2020 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
NOME, NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende
avverso la SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 7688/2019 depositata il 11/12/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Udite le conclusioni della Procura Generale, nella persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha rigettarsi il ricorso.
FATTI DELLA CAUSA
1.NOME COGNOME e NOME COGNOME citavano NOME COGNOME davanti al Tribunale per l’accertamento del confine tra i rispettivi terreni, in Palestrina, contraddistinti dalle particelle catastali 843 e 246, per la condanna del convenuto a liberare la porzione del loro terreno ‘usurpata’ e per la riduzione in pristino dei luoghi. Gli attori assumevano che l’ ‘usurpazione’ era stata consumata con l’apposizione di una recinzione oltre la linea di confine tra i fondi. Il Tribunale rigettava le domande per ‘difetto di legittimazione attiva’ degli attori ritenendo che il titolo l’atto notarile 21.12.2006 – dagli stessi prodotto a fondamento del loro diritto di proprietà era in realtà (un titolo) nullo per avere ad oggetto non la proprietà ma il solo possesso. La Corte di Appello di Roma, con la sentenza 7688 del 11.12.2019, riformava la sentenza di primo grado. Innanzi tutto, riteneva che il contratto avesse avuto ad oggetto non il possesso ma la proprietà del terreno. In secondo luogo, sulla scorta della relazione di CTU espletata nell’ambito della procedura di accertamento tecnico promossa dagli originari attori prima dell’inizio della causa, accertava il confine della particella 843 -derivata dal frazionamento avvenuto nel 1973 e in atti dal 27.11.2006 della particella 555 di proprietà dei danti causa degli attori – con la particella del COGNOME, accertava che il confine non corrispondeva alla situazione in essere avendo il COGNOME ‘perpetrato lo sconfinamento’ individuato graficamente nella relazione dello
stesso CTU, condannava il COGNOME al ripristino dello stato dei luoghi e alla restituzione agli appellanti della porzione di terreno usurpata.
NOME COGNOME propone otto motivi di ricorso per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Roma.
NOME COGNOME e NOME COGNOME resistono con controricorso.
La Procura Generale, in persona del AVV_NOTAIO COGNOME, ha chiesto rigettarsi il ricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione degli art. 948 e 950 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n.3., c.p.c. per avere la Corte di Appello affermato che l’azione di regolamento dei confini poteva essere proposta anche dal possessore.
2.Il motivo è inammissibile per difetto di interesse (art. 100 c.p.c.). La Corte di Appello ha in concreto affermato che gli attori erano proprietari (a titolo derivativo) della particella 843 e che, come tali, avevano agito per la regolamentazione dei confini. L’affermazione su cui è centrato il motivo contrasta con la previsione di legge per cui l’azione spetta a ‘ciascuno dei proprietari ‘ (art. 950 c.c.), ma essa è solo incidentale. E poiché l’affermazione che gli attori erano (anche) proprietari non è oggetto di censura, la sentenza è sorretta adeguatamente sulla base di quest’ultima ratio.
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la nullità della sentenza per violazione degli art. 112 e 345 c.p.c. e 948 e 950 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.4, c.p.c. per avere la Corte di Appello qualificato l’azione proposta da NOME COGNOME e NOME COGNOME come azione di regolamento di confini invece che come azione di rivendicazione, con ogni conseguenza in punto di onere della prova, malgrado gli attori avessero chiesto, non solo la determinazione dei confini, ma anche la condanna del convenuto al rispristino dello stato dei luoghi e alla restituzione dello spazio
usurpato e che, quindi, come eccepito dal convenuto, l’azione fosse invece da qualificarsi come azione di rivendicazione.
4. Il motivo è infondato.
La Corte di Appello ha qualificato l’azione proposta dagli attuali controricorrenti come azione di regolamento di confini.
L’azione di rivendica e l’azione di regolamento di confini si distinguono tra loro in quanto, mentre con la prima l’attore, sull’assunto di essere proprietario della cosa e di non averne il possesso, agisce contro il possessore o detentore per ottenere il riconoscimento giudiziale del suo diritto di proprietà sulla cosa stessa, con la seconda tende soltanto all’accertamento della esatta linea di demarcazione tra il proprio fondo e quello del convenuto, allegandone l’oggettiva incertezza ovvero contestando che il confine di fatto corrisponda a quello indicato nei rispettivi titoli di acquisto.
È pacifico che gli attori avessero, con l’iniziale domanda, chiesto l’accertamento dell’esatta linea di confine tra le due particelle.
È costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte che l'”actio finium regundorum” non perde la sua natura ricognitiva nel caso in cui l’eliminazione dell’incertezza comporti, come corollario, l’obbligo di rilascio di una porzione di fondo indebitamente posseduta (tra molte, Cass. n .6681 del 23/05/2000; Cass. n.5899 del 20/04/2001).
Né l’azione di regolamento di confini è incompatibile con la domanda di condanna dei convenuti al compimento di opere necessarie al recupero della porzione di terreno illegittimamente occupata. La Corte ha precisato che tale azione ‘mira a un accertamento qualificato e al recupero della porzione di terreno illegittimamente occupata, non ad imporre il compimento di opere, sicché, ove sia necessaria la demolizione di un muro ai fini recuperatori, non può il giudice imporre – difettando altra e
specifica domanda – la ricostruzione del muro stesso sulla linea di confine accertata’ (Cass. n.14131 del 11/07/2016).
Con il terzo motivo di ricorso si lamenta nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 345, 102, 345 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.4, c.p.c. per avere la Corte di Appello escluso che vi fosse la necessità di integrare il contraddittorio rispetto ai soggetti che, in base al contratto in data 21.12.2006 – il titolo in riferimento al quale gli attuali controricorrenti si erano detti proprietari della particella 843 erano comproprietari della particella 555 e ciò, in contrasto con il principio per cui nell’azione di regolamento di confini sussiste un’ipotesi di litisconsorzio necessario allorché la domanda di accertamento si accompagni alla richiesta di rilascio o di riduzione in pristino della parte del fondo che si ritiene usurpata.
La doglianza formulata con il terzo motivo è formulata anche con il quarto motivo, in riferimento ai n.5 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., deducendosi che la Corte di Appello avrebbe omesso di esaminare il fatto che sul fondo del convenuto esistevano opere di cui era chiesta l’eliminazione ed avrebbe per questo errato nel ritenere non necessaria l’integrazione del contraddittorio rispetto ai soggetti comproprietari della particella 555.
7. I due motivi sono inammissibili.
Premesso che la Corte di Appello ha precisato che la controversia verte sui confini tra le particelle 842 e 843 e non riguarda la particella 555 da cui la 843 ha avuto origine, la giurisprudenza citata dal ricorrente (Cass. 11770/2019 e altre) afferma che, laddove la domanda di accertamento dei confini si accompagni alla domanda di rilascio o riduzione in pristino, il litisconsorzio sussiste dal lato del convenuto che sia richiesto del rilascio e della riduzione in pristino e non che il litisconsorzio sussiste dal lato dell’attore.
Con il quinto motivo di ricorso si lamenta nullità della sentenza per violazione degli artt. 101, 112, 345, 342, 345 c.p.c., 24 e 111
Cost., 1362, 1363, 1366 e 1369 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n.4, c.p.c. per avere la Corte di Appello concluso che il contratto traslativo in data 21.12.2006 dava titolo agli originari attori e allora appellanti per dirsi proprietari della particella 843, in base ad una interpretazione dello stesso contratto secondo la cosiddetta ‘interpretazione funzionale del contratto’ laddove gli appellanti non avevano fatto alcun riferimento alle modalità di interpretazione seguite dal giudice di primo grado. La Corte di Appello, deduce il ricorrente, ha quindi ‘introdotto ex officio (…) il nuovo tema di indagine costituito dalle modalità di interpretazione della volontà delle parti’.
9. Il motivo è infondato.
Avendo il primo giudice negato la ‘legittimazione attiva’ di COGNOME NOME e COGNOME NOME rispetto all’azione di regolamento di confini, in conseguenza di una interpretazione del contratto per cui il trasferimento aveva avuto ad oggetto il possesso della particella 843 e non il diritto di proprietà sulla particella 843, del tutto correttamente la Corte di appello ha svolto un’indagine relativa al titolo di provenienza. Il giudicato interno si determina su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell’ambito della controversia. Il criterio usato dal giudice di primo grado per interpretare un contratto non costituisce oggetto di statuizione suscettiva di giudicato. Ove sussista una questione di interpretazione di un contratto e l’appello sia motivato con riguardo ad un errore d’interpretazione, il giudice di appello può benissimo accogliere la censura ritenendo errati gli esiti dell’interpretazione in forza di un criterio ermeneutico diverso da quello usato dal primo giudice.
10. Con il sesto motivo di ricorso si lamenta nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 342, 345 c.p.c., e degli artt. 1418 c.c. e 30 d.P.R. 380/2001 e 54 della l.r. Lazio n.38/1999, in
relazione all’art. 360, primo comma, n.4, c.p.c., per avere la Corte di appello mancato di esaminare l’eccezione della nullità del contratto stipulato dagli attori il 21.12.2006, a causa dell’abusivo frazionamento della particella n.555.
11.In relazione a questo motivo si osserva:
la Corte di Appello non ha esaminato l’eccezione. Tuttavia, ciò non comporta dover cassare la sentenza con rinvio della causa perché l’eccezione sia esaminata. Si tratta infatti di eccezione suscettiva di essere decisa direttamente da questa Corte in quanto non implicante l’esame di aspetti in fatto, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c. Questa Corte ha già precisato che, alla luce di detti principi e di tale lettura, ‘una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può evitare la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito sempre che si tratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto’ (Sez. 3 , Ordinanza n.17416 del 16/06/2023). L’eccezione di cui trattasi è manifestamente infondata in base alla giurisprudenza di legittimità per cui ‘La vendita di una porzione di terreno edificabile, facente parte di un fondo di maggiore estensione di proprietà del venditore, non implica di per sé la realizzazione da parte di quest’ultimo di una lottizzazione soggetta a preventiva autorizzazione, ricorrendo quest’ultima ipotesi soltanto quando il frazionamento di un terreno edificabile si accompagni alla predisposizione delle opere di urbanizzazione occorrenti per una pluralità di insediamenti’ (Cass. n. 3004 del 2004, Rv. 570172-01). Nel ricorso il ricorrente non dà conto di aver mai allegato che il frazionamento della particella 555 fosse stato accompagnato dalla predisposizione di opere di urbanizzazione.
11.1. Il motivo deve essere, dunque, rigettato.
12. Il settimo motivo reca la seguente rubrica: ‘omesso esame di fatti decisivi per la decisione (art. 360, n.5, c.p.c.) e contestuale violazione dell’art.950 c.c. in relazione agli artt. 166, 167, 180, 183 e 115, 116, 188 c.p.c. (art. 360, n.4, c.p.c.)’. Si sostiene che non vi sia mai stata incertezza sulla linea di confine in quanto, come dedotto dall’attuale ricorrente in primo grado e come il giudice di primo grado avrebbe dovuto considerare acquisito non essendo stato contestato dagli attori, la linea era stata individuata concordemente dalle parti che avevano incaricato un ‘appaltatore’ di realizzare in corrispondenza ad essa un muro e una recinzione.
13. Il motivo è inammissibile.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi è cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, in virtù del principio di autosufficienza, indicare in quale specifico atto del grado precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel “thema decidendum” del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito e non rilevabili di ufficio. (Sez. L – , Ordinanza n. 18018 del 01/07/2024, Rv. 671850 – 01).
Nella specie, il ricorrente addebita non solo alla Corte d’appello, ma anche al giudice di primo grado l’errore di non aver tenuto conto del fatto in questione, e lo qualifica come asseritamente incontestato, senza tuttavia precisare in qual modo ne avrebbe riproposto l’esame alla Corte distrettuale. Dacché l’inammissibilità del mezzo per difetto di specificità.
14. Con l’ottavo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell’art.87 disp. att. c.p.c., degli artt. 24 e 111 Cost., degli artt. 88, 101, 115, 116 e 698 c.p.c. e dell’art. 950 c.c.’ per avere la Corte di
Appello ritenuto sussistente lo sconfinamento sulla base delle risultanze della relazione del consulente nominato nel procedimento di accertamento tecnico ante causam laddove invece la Corte di Appello non avrebbe dovuto tenere conto della relazione essendo stata la stessa introdotta nel fascicolo del merito dagli originari attori senza alcuna autorizzazione del giudice. Si deduce altresì che la Corte di Appello, recependo dette risultanze, facenti perno sulle mappe catastali, avrebbe anche violato l’art.950 c.c. secondo cui le mappe catastali hanno, per la determinazione dei confini, solo un valore residuale.
15. Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile. Infondato per la parte in cui si lamenta che la relazione di ATP sia stata utilizzata senza un provvedimento di formale acquisizione. Per costante giurisprudenza di legittimità (v., per tutte, Cass. n.6591 del 05/04/2016), ‘l’acquisizione della relazione di accertamento tecnico preventivo tra le fonti che il giudice di merito utilizza per l’accertamento dei fatti di causa non deve necessariamente avvenire a mezzo di un provvedimento formale, bastando anche la sua materiale acquisizione, ed essendo sufficiente che quel giudice l’abbia poi esaminata traendone elemento per il proprio convincimento e che la parte che lamenti la irritualità dell’acquisizione e l’impossibilità di esame delle risultanze dell’indagine sia stata posta in grado di contraddire in merito ad esse’. Il ricorrente non deduce di aver formulato eccezioni davanti al giudice di appello riguardo alla produzione. Nella sentenza impugnata si ricorda che gli attori avevano chiesto già al giudice di primo grado di stabilire il confine in conformità a quanto accertato dal CTU nel procedimento di accertamento preventivo ‘RG. n.67/08’.
Il motivo è inammissibile per la parte in cui si lamenta che la Corte di Appello, recependo le risultanze dell’accertamento tecnico preventivo, facenti perno sulle mappe catastali, avrebbe violato
l’art.950 c.c. Al di là del rilievo per cui la Corte di Appello ha fatto riferimento alla relazione del consulente nominato nel procedimento di accertamento preventivo evidenziando che la relazione aveva fatto emergere ‘una contraddizione tra i confini delle particelle compravendute’ non con le sole mappe catastali, ma anche ‘con lo stato dei luoghi’, ed ha altresì fatto riferimento agli ‘atti dai quali emerge che la situazione dei luoghi appare essere questa almeno dal 1973 e fino al 2006’ – essendo il 1973 l’anno della ‘scrittura privata’ menzionata dalla Corte di Appello a pagina 5 della sentenza, di divisione della particella 555 -, ciò che in primo luogo determina l’inammissibilità del motivo, in parte qua, è che la relazione non è stata riprodotta nel ricorso nella parte che concerne la censura in oggetto, con la conseguenza che il motivo manca di specificità (art. 366, n. 4 c.p.c.).
in conclusione il ricorso deve essere rigettato.
le spese seguono la soccombenza;
PQM
la Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio che liquida in € 1.500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Roma 5 novembre 2024
Il Consigliere est.
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME