Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29746 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 29746 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso 20040 – 2021 proposto da:
MIGLIORESE COGNOME NOME e COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
– ricorrenti –
contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, giusta procura in calce al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 398/2021 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, pubblicata il 24/3/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/3/2024 dal consigliere COGNOME; letta la memoria delle parti ricorrenti.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex artt. 1170 cod. civ. e 703 cod. proc. civ., depositato il 3 febbraio 2005, NOME COGNOME e NOME COGNOME domandarono al Tribunale di Lamezia Terme la manutenzione del possesso di una porzione di terreno antistante la casa in loro proprietà, da cui accedevano anche al loro garage, lamentando che NOME COGNOME e NOME COGNOME avevano modificato lo scarico di uno dei canali di scolo dell’acqua piovana proveniente dal loro tetto, apponendo all’originale tubo di raccolta un terminale che scaricava l’acqua in un’aiuola da loro rea lizzata nel suddetto terreno; chiesero, altresì la rimozione del pluviale di scolo e il risarcimento dei danni conseguenti.
Per quel che qui ancora rileva, i resistenti contestarono la legittimazione attiva dei ricorrenti, sostenendo che lo spiazzo di terreno fosse una strada pubblica.
Concesso l’interdetto possessorio, confermato in reclamo, con sentenza n. 1921/2016, il Tribunale di Lamezia Terme accolse il ricorso, ordinando a NOME COGNOME e NOME COGNOME di astenersi dal compimento di atti di turbativa; respinse invece la domanda di risarcimento danni.
3 Con sentenza n. 398/2021, la Corte d’appello di Catanzaro accolse l’appello dei resistenti, dichiarando inammissibile la domanda di manutenzione del possesso per essere lo spazio in controversia una strada pubblica e per non essere stata vinta la presunzione di demanialità di cui all’art. 22, terzo comma, l.n.2248/1865 all. F.
Avverso questa sentenza, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione, affidandolo a tre motivi. NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno resistito con controricorso.
Il consigliere delegato di questa Sezione ha proposto la definizione accelerata del giudizio ex art. 380 bis cod. proc. civ., per inammissibilità del ricorso.
I ricorrenti hanno presentato istanza di decisione e, in prossimità dell’adunanza, memoria .
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, articolato in riferimento ai n. 3 e 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., i ricorrenti hanno lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 115 e 116 cod. proc. civ., sostenendo che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe meramente apparente.
In particolare, hanno sostenuto che la Corte territoriale non avrebbe compiutamente esaminato i plurimi elementi che dimostravano la natura privata del bene; la Corte di merito avrebbe valorizzato soltanto alcuni elementi probatori (la delibera della giunta comunale del 1998 e la nota n.4346 del 2006 del Responsabile dell’area urbanistica), invece in sé non significativi perché non concernenti lo spazio oggetto di tutela; non avrebbe, inoltre, considerato l’errore della planimetria, né il valore della scrittura privata del 1980, né il contenuto delle dichiarazioni degli informatori e dei testi raccolte e delle risultanze della consulenza disposta in sede di reclamo, da cui emergerebbe la natura privata dell’area.
Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ., i ricorrenti hanno prospettato la violazione e falsa applicazione dell’art. 22, comma terzo, l.n. 2248/1865 allegato F, per erronea applicazione della presunzione di demanialità: la Corte
d’Appello, a loro dire, non avrebbe considerato «le consuetudini, le convenzioni esistenti e i diritti acquisiti che escludono la demanialità o consentono di superarla», come risultanti dall’istruttoria espletata.
Con il terzo motivo, articolato in riferimento ai n. 3 e 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., i ricorrenti hanno infine censurato la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1170, 1140 e 1145 cod. civ.: la Corte di merito avrebbe erroneamente escluso la loro legittimazione all’azione di manutenzione, non considerando che anche i beni demaniali possono formare oggetto di azione di manutenzione e che ai fini dell’operatività del terzo comma dell’art. 1145 cod. civ. è sufficiente che chi agisce in manutenzione eserciti sul bene poteri di fatto tali da poter essere oggetto di una concessione, non richiedendosi che la concessione sia stata già rilasciata.
3.1. Il terzo motivo, da esaminarsi per primo per logica espositiva, è fondato.
Preliminarmente deve escludersi che costituisca questione nuova, come invece eccepito dai controricorrenti, l’applicabilità alla fattispecie dell’art. 1145 cod. civ., perché a pagina 12 della sentenza impugnata la Corte d’appello esplicitamente riporta la difesa sul punto dei coniugi COGNOME, esaminando di seguito l’operatività della norma.
L ‘art. 11 45 cod. civ., dopo aver sancito al primo comma che il possesso delle cose di cui non si può acquistare la proprietà è senza effetto, precisa, al secondo comma, che «tuttavia nei rapporti tra privati è concessa l’azione di spoglio rispetto ai beni appartenenti al pubblico demanio e ai beni delle province e dei comuni soggetti al regime proprio del demanio pubblico» e prevede al terzo comma che « se trattasi di esercizio di facoltà, le quali possono formare oggetto di concessione da parte della pubblica amministrazione, è data altresì l’azione di manutenzione».
Questa Corte ha già chiarito la portata applicativa della norma, stabilendo che l’azione di manutenzione del possesso è consentita nei rapporti fra privati non soltanto a colui che abbia già conseguito in concessione il godimento di un bene demaniale, ma anche a chi eserciti sul bene stesso poteri di fatto tali da giustificare il godimento della concessione, proprio in quanto nei rapporti fra privati, per l’esperimento dell’azione di manutenzione, è sufficiente che il possesso corrisponda all’esercizio di facoltà che possano formare oggetto di concessione amministrativa e non è necessario che trattisi di facoltà correlate a concessioni già emanate. Pertanto, il privato che eserciti di fatto una signoria sul bene demaniale suscettibile di essergli attribuito in concessione è possessore ad ogni effetto ed è, in quanto tale, legittimato ad esperire l’azione di manutenzione contro altro privato che rechi turbativa al suo possesso (Cass. Sez. U, n. 1106 del 17/04/1971; Sez. U, n. 3200 del 28/10/1974; Sez. 2, n. 5180 del 29/04/1992; Sez. 2, n. 2025 del 19/02/1993; Sez. 2, n. 20357 del 2012).
Nel caso in esame, l a Corte d’appello non ha chiarito perché nella specie non potrebbe ravvisarsi l’ipotesi del terzo comma del 1145 , motivando la dichiarazione di inammissibilità della domanda di manutenzione in riferimento soltanto alla demanialità del bene, questione invece propria di un giudizio petitorio, senza ricostruire il contenuto del possesso esercitato e, in particolare senza valutare se fosse o non corrispondente all’esercizio di facoltà che possano formare oggetto di concessione amministrativa. Si rende pertanto necessario un nuovo esame sulla scorta del citato principio di diritto.
Dall’accoglimento del terzo motivo deriva, in logica conseguenza, l’assorbimento dei restanti e la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione.
Statuendo in sede di rinvio, la Corte d’appello deciderà anche sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda