Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 7012 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 7012 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/03/2025
ORDINANZA
Sul ricorso R.G.N. 8666/2021
promosso da
RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME , in persona del titolare COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in CassinoINDIRIZZO INDIRIZZO in virtù di procura speciali in atti;
ricorrente in via principale
contro
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME, in Roma, INDIRIZZO in virtù di procura speciale in atti;
contro
ricorrente
e
COGNOME NOME ,
intimato
e
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Cervaro, INDIRIZZO in virtù di procura speciale in atti;
contro
ricorrente
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME con lui elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME in Roma, INDIRIZZO in virtù di procura speciale in atti;
contro
ricorrente
e
COGNOME NOME e COGNOME NOME , nella qualità di eredi di COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’avv. NOME COGNOME in virtù di procura speciale in atti;
contro
ricorrenti e ricorrenti in via incidentale condizionata nonché contro
Comune di Cervaro , in persona del Sindaco pro tempore (NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in CervaroINDIRIZZO INDIRIZZO in virtù di procura speciale in atti;
contro
ricorrente
avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 4424/2020, pubblicata il 24/09/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
letti gli atti del procedimento in epigrafe;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME (di seguito, RAGIONE_SOCIALE) conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Cassino alcuni amministratori e funzionari del Comune di Cervaro, unitamente al Comune stesso, deducendo di avere eseguito, negli anni 2004 e 2005, lavori in favore del Comune, senza che i relativi incarichi fossero mai formalizzati con la stipula di contratti di appalto aventi la forma scritta.
In particolare, l’impresa agiva ai sensi dell’art. 23 d.l. n. 66 del 1989, conv. con modif. in l. n. 144 del 1989, nei confronti degli amministratori e dei funzionari che volta per volta avevano conferito i diversi incarichi e, per il caso in cui non fossero ritenuti re-
sponsabili, formulava azione ex art. 2041 c.c. nei confronti del Comune.
Con sentenza n. 46/2014, il Tribunale respingeva ogni domanda della RAGIONE_SOCIALE nei confronti degli amministratori e funzionari, rilevando che i testi escussi avevano confermato l’esecuzione dei lavori, ma non vi era prova del titolo in virtù del quale ricondurre ai convenuti l’incarico. Lo stesso Tribunale riteneva inammissibile l’azione nei confronti del Comune per difetto di sussidiarietà.
La RAGIONE_SOCIALE proponeva appello contro tale statuizione.
Davanti alla Corte territoriale si costituivano soltanto il Comune di Cervaro, COGNOME Giovanni, COGNOME Vincenzo e COGNOME Francesco.
La Corte d’appello di Roma, con la sentenza in questa sede impugnata, accoglieva solo in parte il gravame, statuendo come segue: «dichiara la inammissibilità della domanda di condanna del Comune al pagamento della ulteriore somma di € 5.650.00 di cui all’ordine di servizio Prot. 5565 del 15.3.2006; in parziale accoglimento dell’appello, accerta e dichiara che i lavori di cui alle Lett. B1, B2, B3, B5 dell’atto di citazione sono stati commissionati da COGNOME Michele e quelli di cui alla Lett. G1 da NOME per l’effetto, condanna COGNOME NOME e COGNOME NOME, quali eredi di COGNOME NOME, in solido tra loro, al pagamento in favore della appellante, della complessiva somma di € 3.379,00 oltre IVA su quanto non fatturato in relazione ai lavori di cui alla Lett. B1 ed interessi legali dalla domanda al saldo; condanna NOME al pagamento in favore della appellante della somma di € 1.546,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo; rigetta per il resto l’appello.»
In particolare, la menzionata Corte riteneva inammissibile per novità la domanda di condanna del Comune al pagamento della ulteriore somma di € 5.650.00 di cui all ‘ordine di servizio Prot. 5565
del 15/03/2006 in quanto del tutto nuova e mai formulata nel giudizio di primo grado.
La stessa Corte, sulla domanda ex art. 2041 c.c. formulata nei confronti del Comune, affermava che, a fronte dell’esperibilità della azione diretta ai sensi dell’art. 23 d.l. n. 66 del 1989, conv. con modif. in l. n. 144 del 1989, difettava la sussidiarietà prevista dallo art. 2042 c.c. e pertanto non poteva essere esperita l’azione di ingiustificato arricchimento nei confronti del Comune.
La Corte riteneva, quindi, che dall’ampia istruttoria fosse effettivamente emersa la prova dei ripetuti incarichi che i vari convenuti avevano conferito alla RAGIONE_SOCIALE in ordine alla esecuzione dei lavori, ma non vi era prova adeguata in ordine alla reale tipologia e quantità delle lavorazioni svolte, non essendo a tal fine sufficienti le bolle di consegna del materiale né il computo metrico prodotto, in quanto atti di formazione unilaterale e, per ciò solo, non costituenti fonte di prova certa, aggiungendo che lo stesso CTU aveva potuto riscontrare solo i lavori per i quali vi era stato, poi, accoglimento della domanda, senza che le prove orali, sul punto fossero di aiuto, perché troppo generiche.
Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE affidandosi a tre motivi di censura.
Si sono difesi con controricorso il Comune di Cervaro e tutti gli altri intimati, con esclusione di COGNOME NOME.
COGNOME NOME e COGNOME NOME, eredi di COGNOME NOME, con il controricorso hanno formulato anche ricorso incidentale condizionato all’accoglimento del ricorso principale, affidato a un solo motivo.
La parte ricorrente in via principale e il Comune di Cervaro hanno depositato memorie difensive.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso principale è dedotto quanto segue: «VIOLAZIONE DI LEGGE EX ART. 360 COMMA 1 CPC IN RE-
LAZIONE AGLI ARTT. 329 E 346 CPC NELLA PARTE IN CUI LA CORTE TERRITORIALE NON HA RILEVATO IL GIUDICATO INTERNO, FORMATOSI IN CONSEGUENZA DELL’ ACQUIESCENZA DA PARTE DEGLI APPELLATI, DELL’AUTONOMA RATIO DELLA DECISIONE DI PRIMO GRADO CHE HA ACCERTATO ‘L ‘EFFETTIVA ESECUZIONE DEI LAVORI’ DA PARTE DELLA ODIERNA RICORRENTE »
Con il secondo motivo di ricorso principale è dedotto quanto segue: «VIOLAZIONE DI LEGGE EX ART. 360 COMMA 1 CPC IN RELAZIONE ALL’ART. 345 CPC NELLA PARTE IN CUI HA DICHIARATO INAMMISSIBILE LA DOMANDA DI CONDANNA DEL COMUNE AL PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 5.650,00 DI CUI ALL ‘ORDINE DI SERVIZIO PROT. N. 5565 DEL 15.3.2006»
Con il terzo motivo di ricorso principale è dedotto quanto segue: «VIOLAZIONE DI LEGGE EX ART. 360 COMMA 1 CPC IN RELAZIONE ALL’ART. 2041 C.C. NELLA PARTE IN CUI HA DICHIARATO INAMMISSIBILE LA DOMANDA SUBORDINATA DI INDEBITO ARRICCHIMENTO PROPOSTA NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI CERVARO.»
I controricorrenti COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno formulato il seguente motivo di ricorso incidentale condizionato all’accoglimento del ricorso principale: «VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 331 CPC, 3 E 24 COST., 163, 137 E 330 CPC IN RELAZIONE ALL’ART. 360 CO. 1 N. 3 CPC. DIFETTO DI VOCATIO IN IUS E DIFETTO DI NOTIFICA. NULLITÀ DEL GIUDIZIO DI SECONDO GRADO PER IRREGOLARITÀ DEL CONTRADDITTORIO. ACQUISTO DI AUTORITÀ DI RES IUDICATA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO.»
Occorre prima di tutto precisare che il primo motivo di ricorso per cassazione attiene alla statuizione della Corte d’appello sulla domanda formulata in via principale dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti degli amministratori e dei funzionari comunali o dei loro eredi (e cioè nei confronti di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME), mentre il se-
condo e il terzo motivo di ricorso principale attengono alla statuizione della Corte d’appello sulla domanda formulata in via subordinata, sempre dalla RAGIONE_SOCIALE, nei confronti del Comune di Cervaro.
Il primo motivo di ricorso principale è infondato.
4.1. La RAGIONE_SOCIALE ha dedotto di avere appellato la decisione di primo grado, nella parte in cui il Tribunale, pur dando atto che i testi escussi avevano confermato l’esecuzione dei lavori da parte dell’impresa edile, aveva ritenuto che non fosse provato il conferimento degli incarichi. Ha, quindi, ritenuto che la Corte d’appello, nel ritenere che non vi era prova adeguata in ordine alla reale tipologia e quantità delle lavorazioni svolte, avesse operato una palese violazione degli artt. 329 e 346 c.p.c., non avendo tenuto conto del giudicato interno, formatosi in conseguenza della intervenuta acquiescenza, da parte degli appellati, dell’autonoma ratio della decisione di primo grado, che aveva accertato l’effettiva esecuzione dei lavori da parte dell’impresa.
4.2. Dallo svolgimento del processo si evince con chiarezza che il Tribunale di Cassino ha respinto la domanda formulata da RAGIONE_SOCIALE nei confronti degli amministratori e dei funzionari del Comune, ritenendo che, sebbene fosse provata l’esecuzione dei lavori, non vi era però prova di chi li avesse commissionati.
Tale statuizione è stata impugnata dalla RAGIONE_SOCIALE che, come sopra evidenziato, ha chiesto che gli amministratori fossero condannati al pagamento degli importi dovuti per i singoli incarichi conferiti da ciascuno di essi come specificamente indicati nelle conclusioni riportate nella sentenza d’appello (p. 3-4 della sentenza impugnata).
4.3. Questa Corte è oramai consolidata nel ritenere, in tema di appello, che la mancata impugnazione di una o più affermazioni contenute nella sentenza può dare luogo alla formazione del giudicato interno soltanto se le stesse siano configurabili come capi com-
pletamente autonomi, risolutivi di questioni controverse che, dotate di propria individualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente, e non anche quando si tratti di mere argomentazioni, oppure della valutazione di presupposti necessari di fatto che, unitamente agli altri, concorrano a formare un capo unico della decisione (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 27246 del 21/10/2024; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 40276 del 15/12/2021; v. anche Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 20951 del 30/06/2022).
In effetti, il giudicato interno non si determina sul fatto ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza rappresentata da fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell’ambito della controversia, sicché l’appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull’intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 30728 del 19/10/2022; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 10760 del 17/04/2019).
4.4. Nel caso di specie, la statuizione del Tribunale che ha respinto la richiesta di condanna degli amministratori e dei funzionari è stata appellata dalla EDILSCAVI, sicché gli accertamenti effettuati e gli argomenti spesi dal primo giudice per statuire sul punto non possono ritenersi passati in giudicato.
Passando ad esaminare le censure riferite al rapporto processuale con il Comune, per ragioni di ordine logico-giuridico, occorre prima di tutto esaminare il terzo motivo del ricorso principale, riferito alla dichiarazione di inammissibilità della domanda di ingiustificato arricchimento nei confronti del Comune.
Il terzo motivo di ricorso principale è inammissibile, non avendo la parte ricorrente censurato la ratio decidendi posta a fon-
damento della pronuncia impugnata (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 19989 del 10/08/2017).
6.1. La Corte d’appello ha affermato, in via generale, che, quando colui che agisce ex art. 2041 c.c. ha a disposizione anche l’azione diretta nei confronti dei funzionari o degli amministratori dell’ente locale, in applicazione dell’art. 23 d.l. n. 66 de 1989, conv. con modif. dalla l. n. 144 del 1989 (poi confluito nell’art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000), non è consentita l’azione di ingiustificato arricchimento, tenuto conto della sussidiarietà di quest’ultima azione, sancita dall’art. 2042 c.c.
Esaminando, poi, la fattispecie, la stessa Corte ha ritenuto non accoglibile la domanda di ingiustificato arricchimento, formulata nei confronti del Comune, rilevando quanto segue: «Ebbene, non può di certo affermarsi che nel caso di specie non vi stata una iniziativa addirittura determinante dei funzionari ed amministratori del Comune di Cervaro a detta della stessa società RAGIONE_SOCIALE. Dunque, la domanda proposta dall’appellante nei confronti del Comune di Cervaro andava respinta.»
6.2. A fronte di tale statuizione, la parte ricorrente ha dedotto che la domanda di indebito arricchimento nei confronti del Comune era stata formulata in via gradata rispetto alla domanda principale, rivolta ai funzionari e al sindaco dell’epoca, ed ha richiamato la giurisprudenza che ammette il simultaneus processus .
È, però, evidente che la decisione si fonda su argomenti del tutto diversi, riferiti alla sussidiarietà dell’azione di ingiustificato arricchimento, nella specie ritenuta insussistente dalla Corte di merito, per avere la RAGIONE_SOCIALE a disposizione l’azione nei confronti dei funzionari e degli amministratori (in concreto esperita, anche se respinta, per difetto di prova delle prestazioni eseguite).
L’inammissibilità del terzo motivo di ricorso principale rende superfluo l’esame del secondo, da ritenersi pertanto assorbito.
La RAGIONE_SOCIALE ha, infatti, dedotto che la Corte d’appello ha erroneamente dichiarato inammissibile per novità la richiesta di condanna del Comune al pagamento della somma di € 5.650,00 di cui all’ordine di servizio prot. 5565 del 15/03/2006, perché detta somma era compresa nell’ importo di € 221.463,14, richiesto al Comune di Cervaro con l’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, sempre a titolo di indebito arricchimento.
Per stessa allegazione della parte, dunque, si trattava della medesima domanda ex art. 2041 c.c. in origine formulata, ridotta solo nel quantum , che però è stata rigettata dalla Corte d’appello, con una statuizione non validamente censurata in questa sede, come appena illustrato.
Il mancato accoglimento del ricorso principale comporta l’assorbimento dell’unico motivo di ricorso incidentale condizionato formulato dai controricorrenti COGNOME NOME e COGNOME NOME
In conclusione, deve essere respinto il ricorso principale e deve essere dichiarato assorbito il ricorso incidentale formulato dai controricorrenti COGNOME NOME e COGNOME NOME
In ragione della peculiarità della vicenda oggetto di giudizio sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare tra tutte le parti le spese di lite.
In applicazione dell’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ad opera della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte
rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale; compensa interamente tra tutte le parti le spese di lite; dà atto, in applicazione dell’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versa-
mento ad opera della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione